Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani eseguita da Rita Carnevali
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA ALIKAJ E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 47357/08)
SENTENZA
STRASBURGO
29 marzo 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.
Nella causa Alikaj e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi, giudici
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’8 marzo 2011,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (no 47357/08) diretto contro la Repubblica italiana con il quale quattro cittadini albanesi, sig.ra Antoneta Alikaj, sig. Bejko Alikaj, sig.ra Vojsava Alikaj e sig.ra Anita Alikaj (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 12 settembre 2008 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). I primi due sono i genitori e gli altri due sono le sorelle di Julian Alikaj.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati innanzi alla Corte dagli avvocati di Pardo e Scialandrone, del foro di Milano. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora e dal suo cogente sig. N. Lettieri.
3. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (articolo 59 § 1 del regolamento).
4. Il governo albanese è stato invitato ad intervenire nella procedura ai sensi dell’articolo 36 § 1 della Convenzione e 44 del regolamento della Corte. Non essendo pervenuta alla Corte alcuna risposta alla lettera, si deve ritenere che il governo albanese non intenda avvalersi del suo diritto di intervento.
5. Ai sensi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, la camera ha deciso di esaminare contestualmente ricevibilità e merito della causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE
6. I ricorrenti, sig.ra Antoneta Alikaj, sig. Bejko Alikaj, sig.ra Vojsava Alikaj e sig.ra Anita Alikaj, sono nati rispettivamente nel 1951, 1948, 1977 e 1982 ed hanno eletto domicilio presso il loro avvocato a Milano.
7. Nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1997, Julian Alikaj ed altri tre giovani circolavano sull’autostrada tra Milano e Bergamo. Poco dopo la mezzanotte, incrociarono un’auto della polizia che intimò loro di fermarsi. I poliziotti hanno affermato che la velocità dell’auto era sembrata loro sospetta.
L’auto si fermò, i suoi quattro occupanti ne uscirono correndo, saltarono il guard-rail laterale e fuggirono attraverso una scarpata che costeggiava l’autostrada ed era delimitata da un muro. Essi scavalcarono una barriera metallica.
8. Il terreno era viscido a causa della pioggia.
9.I poliziotti spararono due colpi in aria a titolo di avvertimento. A.R. si lanciò all’inseguimento dei giovani e sparò un proiettile che colpì Julian Alikaj al cuore. Il giovane decedette sul colpo.
10. Gli altri occupanti, dopo aver visto arrivare l’ambulanza sul posto, fuggirono.
L’inchiesta condotta dalle autorità nazionali
a) Gli atti investigativi
11. Alle ore 00:12, A.R. chiamò i soccorsi.
12. L’ispezione dei luoghi per la ricerca di indizi fu eseguita da agenti appartenenti alla stessa unità amministrativa del poliziotto A.R.
13. G.Z., superiore gerarchico degli agenti e ispettore della polizia stradale si recò sul posto, come pure l’ambulanza.
14. I poliziotti scoprirono che l’auto dei fuggitivi era stata rubata qualche ora prima.
15. Le due armi furono controllate dal superiore gerarchico dei poliziotti, il quale constatò che mancavano due cartucce nel caricatore di A.R. I bossoli non furono ritrovati sulla scena del crimine e non furono ricercati tramite un metal detector.
16. Le armi, come pure i pantaloni del poliziotto A.R., vennero successivamente poste sotto sigillo da un altro poliziotto, G.F.
17.In seguito, verso le ore 1:30 del mattino, arrivarono sul posto il procuratore di Bergamo, il medico legale e la polizia scientifica. Il medico legale poté soltanto constatare il decesso di Julian Alikaj.
18. Dal rapporto dell’autopsia risultò che il proiettile aveva colpito la regione dorsale destra ed era uscito dalla regione toracica sinistra. Secondo il medico, il proiettile aveva seguito una traiettoria dal basso verso l’alto su una distanza superiore a 50 cm.
19. Il proiettile aveva dapprima fracassato una costola poi aveva colpito il cuore dopo aver attraversato l’esofago. Il decesso di Julian Alikaj era dovuto ad un collasso cardio respiratorio.
20. Il poliziotto A.R. dichiarò che aveva cominciato l’inseguimento dei quattro fuggitivi, senza torcia, intimando loro di fermarsi, che aveva sparato un colpo in aria, che, nel momento in cui costoro si apprestavano a scavalcare la rete, aveva sentito un rumore metallico, si era abbassato per proteggersi, era scivolato, era caduto sul lato sinistro e il colpo era partito accidentalmente. Aggiunse che in quel momento non sapeva che l’auto era stata rubata e che lo aveva saputo soltanto dopo.
21. Il 3 dicembre 1997 furono interrogati gli altri tre occupanti dell’auto.
22. M.B. dichiarò che era scivolato durante la fuga e che, dopo aver saltato la barriera, aveva visto i due poliziotti con le torce, uno di loro aveva in mano una pistola. Dichiarò di aver sentito sei spari. Dichiarò anche che, con i suoi amici, aveva atteso Julian Alikaj per una mezz’ora ed aveva visto arrivare sul posto le auto della polizia.
23. B.M. dichiarò che, mentre si apprestava a saltare la barriera, aveva sentito sei o sette colpi sparati dai poliziotti che si trovavano a fianco del guard-rail laterale. Egli affermò che, dopo aver visto arrivare l’ambulanza, lui e i suoi amici erano fuggiti ed avevano preso un treno per Milano.
24. B.A. dichiarò che, nel momento in cui oltrepassavano la barriera, Julian Alikaj era davanti a lui. Disse di aver poi sentito cinque colpi sparati dai poliziotti che erano rimasti vicino all’auto.
b) Le indagini a carico di A.R.
25. In una data non precisata, la procura sottopose ad indagini A.R. per omicidio volontario. Fu fissata l’udienza preliminare ed i ricorrenti si costituirono parte civile.
26.Con sentenza depositata in cancelleria il 21 dicembre 1999, il giudice dell’udienza preliminare (il “GUP”) prosciolse A.R. perché il fatto non costituiva reato. In particolare, il giudice riteneva che non vi fossero abbastanza elementi per poter affermare che A.R. avesse ucciso intenzionalmente vittima. Le prove raccolte mostravano che A.R. era scivolato e che il colpo era partito accidentalmente.
27. L’11 gennaio 2000, il pubblico ministero propose appello avverso quella sentenza. In particolare sosteneva che, secondo alcune perizie balistiche, era impossibile che il colpo fosse partito per una caduta, tanto più che A.R. era distante trenta metri da Julian Alikaj.
28. Il 26 ottobre 2000, la corte d’appello di Brescia accolse parzialmente l’appello del pubblico ministero e rinviò A.R. a giudizio innanzi al tribunale di Bergamo per omicidio colposo.
29. Con sentenza del 25 maggio 2002, ritenendo che gli elementi raccolti permettevano di concludere per un atto intenzionale ma non colpevole da parte di A.R., il tribunale di Bergamo si dichiarò incompetente e indicò nella corte d’assise di Bergamo l’autorità giudiziaria competente. Di conseguenza dispose il trasferimento del fascicolo al pubblico ministero.
30. Il pubblico ministero riqualificò il capo d’imputazione in omicidio volontario e richiese al GUP il rinvio a giudizio. Con decisione del 26 aprile 2004, il GUP rinviò A.R. a giudizio per il delitto di omicidio colposo.
31. La parte civile propose ricorso per cassazione traendo argomento dalla contraddizione tra la decisione resa dal tribunale di Bergamo e quella del GUP. La Corte di cassazione accolse il ricorso e annullò la decisione del 26 aprile 2004.
32. Il 14 febbraio 2005, A.R. fu rinviato a giudizio innanzi alla corte d’assise di Bergamo per omicidio volontario.
33. Con sentenza del 20 aprile 2006, la corte d’assise modificò la qualificazione giuridica dei fatti. Giudicò che A.R. era colpevole di omicidio colposo e che per la sua giovane età e per la sua appartenenza alla polizia dovevano essere tenute in considerazione le circostanze attenuanti. Pronunciò non luogo a procedere in quanto i fatti costitutivi del reato erano prescritti.
34. Il passaggio pertinente della sentenza è così formulato:
(...) A.R. è colpevole di omicidio colposo dal momento che, durante l’inseguimento dei fuggitivi, ha imboccato imprudentemente la scarpata, senza luce e con la sua pistola in mano, pronto a sparare ed è scivolato ed ha sparato un colpo che ha raggiunto la vittima alla schiena, causando così il suo decesso (...)
35. Secondo la corte d’assise, A.R. aveva agito imprudentemente dal momento che aveva deciso di fare uso della sua arma. I quattro uomini a bordo dell’auto non avevano commesso crimini violenti, non erano pericolosi e nulla del loro comportamento poteva far pensare che costituissero una minaccia per i due poliziotti. Inoltre, i poliziotti non sapevano che l’auto era stata rubata. La corte d’assise concluse che il comportamento di A.R. era stato imprudente e pericoloso.
36. La corte d’assise rilevò che le dichiarazioni degli altri tre occupanti dell’auto non erano credibili ed erano contraddette da numerosi altri elementi, in particolare dalle dichiarazioni dei poliziotti, dalla perizia balistica e dalle macchie di sangue sui pantaloni di A.R. Inoltre, i tre passeggeri non avevano partecipato al processo. La corte d’assise rigettò la tesi delle parti civili e del pubblico ministero secondo la quale la scena in cui si erano svolti i fatti era stata alterata dai due poliziotti prima dell’arrivo dell’ambulanza. Per essa, era inverosimile che i poliziotti avessero avuto il tempo di sparare a bruciapelo sui quattro fuggitivi e di spostare subito, con l’aiuto del loro collega, il corpo di Julian Alikaj.
37. Quanto alla tesi del pubblico ministero secondo la quale gli agenti incaricati delle indagini avessero dissimulato le prove e modificato la scena del crimine in modo da favorire il loro collega, la corte d’assise ritenne che queste accuse non erano fondate su alcun elemento oggettivo.
38. Innanzitutto la corte d’assise rilevò che, per quanto riguarda i colpi sparati, le dichiarazioni dei poliziotti arrivati sul posto concordavano con il numero di cartucce rimaste nelle armi dei due poliziotti. Il fatto che i bossoli non fossero stati ritrovati era dovuto, secondo i giudici, alla struttura del terreno che era in forte pendenza e alla dimensione dei bossoli delle pistole automatiche. Per quanto riguarda la traiettoria del proiettile mortale, la corte d’assise ricordò che, secondo i periti nominati da lei e dai ricorrenti, era impossibile determinare la distanza tra A.R. e Julian Alikaj. Inoltre, essa rilevò che A.R. non aveva potuto sparare contro Julian Alikaj dall’autostrada, in quanto il proiettile aveva seguito una traiettoria dal basso verso l’alto.
39. Per quanto riguarda lo stato e la posizione del cadavere, la corte d’assise rilevò che, mentre alcune fotografie scattate mostravano chiazze di sangue sulla bocca, né il dottore che confermò il decesso né il medico che eseguì l’autopsia rilevarono una frattura dei denti. Essa spiegò inoltre che la mancanza di tracce di sangue sul luogo del crimine era dovuta al fatto che lo sparo aveva provocato una emorragia polmonare. Per quanto riguarda le incoerenze tra le fotografie della scena del crimine ed il percorso imboccato da A.R. al momento dell’inseguimento, essa ricordò che la polizia scientifica era arrivata sul posto in ritardo e che era verosimile che i poliziotti avessero fotografato delle tracce in un luogo diverso da quello in cui A.R: era scivolato.
40. Per quanto riguarda gli abiti di A.R. che erano stati sequestrati dopo i fatti, la corte d’assise sottolineò che parecchi testimoni avevano dichiarato che al loro arrivo sul posto, la giacca ed i pantaloni di A.R. erano macchiati di fango sul lato sinistro.
41. Tuttavia, la corte d’assise considerò che la scelta di affidare l’inchiesta ad agenti appartenenti alla stessa unità amministrativa di A.R. non era sensata ed era criticabile.
42. Il pubblico ministero ricorse per cassazione. Traeva mezzo di ricorso dal fatto che la corte d’assise non avesse ritenuto a carico di A.R. la circostanza aggravante di un delitto commesso nell’esercizio delle funzioni di poliziotto.
43. Con sentenza del 20 marzo 2008, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’assise avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, dichiarò inammissibile il ricorso.
44. In una data non precisata, i ricorrenti sporsero denuncia a carico dei medici legali per falso. Questa denuncia fu archiviata.
45. Il 21 agosto 2008, i ricorrenti adirono la corte d’appello di Venezia chiedendo il risarcimento per i danni loro provocati dalla durata del procedimento penale.
46. Con decisione del 31 marzo 2010, la corte d’appello constatò il superamento della durata ragionevole e concesse ai ricorrenti, congiuntamente, 15.000 euro per danno morale.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
1. L’uso legittimo delle armi
47. L’articolo 53 del codice penale (“CP”) prevede che è punibile "il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza alla Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (...). La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”
2. La legittima difesa
48. L’articolo 52 CP prevede non è punibile “ chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
3. L’eccesso colposo
49. Ai sensi dell’articolo 55 del CP, soprattutto in caso di legittima difesa o di uso legittimo delle armi, quando l’interessato ha colposamente ecceduto i limiti stabiliti dalla legge, o dal superiore gerarchico ovvero imposti dalla necessità, il suo comportamento è punibile come comportamento involontario, nella misura in cui è previsto dalla legge.
4. Tempo necessario a prescrivere
50. Ai sensi dell’articolo 157 § 1, comma 4, del codice penale, così come era stato formulato prima dell’entrata in vigore della legge no 251 del 5 dicembre 2005, il tempo necessario a prescrivere era di cinque anni se si trattava di delitto per cui la legge stabiliva la pena della reclusione inferiore a cinque anni. Poteva essere prorogato della metà per le diverse interruzioni di natura procedurale che potevano sopraggiungere in pendenza del processo, ma non poteva in nessun caso superare i sette anni e mezzo a decorrere dal giorno in cui il reato era stato consumato.
In base al secondo paragrafo di questo stesso articolo, per determinare il tempo necessario a prescrivere, occorreva tener conto della pena massima prevista e delle circostanze aggravanti e attenuanti, applicando, per queste ultime, l’aumento massimo e la diminuzione minima.
III. PRINCIPI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI PERTINENTI
Principi fondamentali dell’ONU sull’uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine
51. Adottati il 7 settembre 1990 dall’8o Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei rei, tali principi, nelle loro parti pertinenti, dispongono:
1. I poteri pubblici e le autorità di polizia adotteranno ed applicheranno delle normative sull’uso della forza e delle armi da fuoco contro le persone da parte delle forze dell’ordine. Nell’elaborazione di tali normative, i governi e i servizi di repressione terranno costantemente presenti le questioni etiche legate all’uso della forza e delle armi da fuoco.
2. I governi e le autorità di polizia predisporranno la più ampia gamma di mezzi possibile e doteranno le forze dell’ordine di vari tipi di armi e munizioni che permetteranno un uso differenziato della forza e delle armi da fuoco. A tal fine, sarebbe opportuno realizzare delle armi non mortali neutralizzanti da utilizzare nelle situazioni appropriate, allo scopo di limitare sempre più il ricorso ai mezzi atti a cagionare la morte o delle ferite. Dovrebbe essere anche possibile, allo stesso scopo, fornire alle forze dell’ordine degli strumenti di difesa come giubbotti antiproiettile, caschi e veicoli blindati affinché sia sempre meno necessario utilizzare armi di qualsiasi tipo.»
(...)
9. Le forze dell’ordine non utilizzeranno armi da fuoco contro le persone se non per autodifesa o per difendere altre persone da una minaccia immediata di morte o di grave ferimento, per prevenire il compimento di crimini particolarmente gravi che comportino seria minaccia alla vita, per arrestare persone che rappresentino tali pericoli e resistano alla loro autorità, o per evitarne la fuga, e comunque soltanto quando metodi meno estremi si rivelino insufficienti al raggiungimento di tali obiettivi. In ogni circostanza, l’uso intenzionale e letale di armi da fuoco potrà essere consentito soltanto quando strettamente inevitabile al fine di proteggere la vita.
10. Nelle circostanze previste dal principio n. 9, gli agenti delle forze dell’ordine dovranno identificarsi come tali ed impartire un chiaro avvertimento della loro intenzione di impiegare armi da fuoco, attendendo un tempo sufficiente perché l’avvertimento venga osservato, a meno che far ciò non li ponga inopportunamente a rischio o non dia origine a rischio di morte o di danno grave per altre persone o non sia chiaramente inappropriato o inutile per le circostanze del caso.
11. Una normativa che regola l’uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine deve comprendere delle direttive volte a:Specificare le circostanze in cui le forze dell’ordine sono autorizzate a portare armi da fuoco e prescrivere i tipi di armi da fuoco e munizioni autorizzate;Assicurarsi che le armi da fuoco vengano utilizzate solo in circostanze appropriate e in modo da minimizzare il rischio di danni inutili;Vietare l’utilizzo delle armi da fuoco e delle munizioni che provocano ferite inutili o presentano un rischio ingiustificato;Disciplinare il controllo, il deposito e la consegna di armi da fuoco e prevedere in particolare delle procedure conformemente alle quali le forze dell’ordine devono rendere conto di tutte le armi e le munizioni ad esse consegnate;Prevedere che devono essere fatte delle intimazioni, all’occorrenza, in caso di utilizzo di armi da fuoco;Prevedere un sistema di rapporti in caso di utilizzo di armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni.
(...)
18. I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell’ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all’esercizio di tali funzioni.
19. I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell’ordine ricevano una formazione e siano sottoposti a test secondo norme attitudinali appropriate sull’uso della forza. Le forze dell’ordine che sono tenute a portare armi da fuoco devono essere autorizzate a farlo solo dopo essere state specificamente addestrate al loro utilizzo.
20. Per la formazione delle forze dell’ordine i poteri pubblici e le autorità di polizia presteranno particolare attenzione alle questioni di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell’uomo, in particolare nell’ambito delle inchieste, e ai mezzi per evitare l’uso della forza o delle armi da fuoco, ivi compresa la risoluzione pacifica dei conflitti, la conoscenza del comportamento delle folle e i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione, nonché i mezzi tecnici, al fine di limitare l’uso della forza o delle armi da fuoco. Le autorità di polizia dovrebbero rivedere il loro programma di formazione e i loro metodi di azione in occasione di particolari incidenti.
(...)»
IN DIRITTO
52. I ricorrenti sostengono che il decesso di Julian Alikaj è dovuto ad un uso eccessivo della forza. Essi ritengono che, poiché i fatti denunciati si sono verificati nell’ambito di un controllo stradale, la condotta del poliziotto non era “proporzionata al pericolo” e che il ricorso ad un’arma da fuoco non era “necessario”. Secondo loro, l’inchiesta condotta non è stata conforme alle esigenze procedurali derivanti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione. In particolare, essa non sarebbe stata effettiva né indipendente perché, mentre riguardava un poliziotto, A.R., molti atti sarebbero stati affidati ad alcuni colleghi di questa persona.
I ricorrenti considerano che l’inchiesta condotta sia stata carente. Essi precisano che il fascicolo investigativo non conteneva alcun resoconto di esami dell’arma di servizio di A.R., delle sue munizioni e della cartuccia usata; che le fotografie della scena del crimine non sembravano coincidere con il percorso imboccato da A.R. al momento dell’inseguimento; che cinquantanove foto non erano state inserite nel fascicolo; che il rapporto della perizia non rilevava ferite alla bocca e ai denti seppure visibili sulle foto del cadavere; e la posizione di quest’ultimo non quadra con lo svolgimento dei fatti per come sono stati descritti dai giudici; che non è stata ritrovata alcuna traccia di sangue sul posto del crimine e che non vi è stata una ricostruzione dei fatti, con messa in situazione delle parti coinvolte. I ricorrenti lamentano anche la lunghezza del procedimento che avrebbe portato alla prescrizione del delitto.
I ricorrenti vedono una violazione dell’articolo 6 § 3 d) nel rifiuto opposto dalla corte d’assise di produrre alcune perizie della parte civile in udienza e di sentire alcuni testimoni che avrebbero potuto attestare che il cadavere era arrivato all’obitorio prima che la polizia scientifica si recasse sulla scena del crimine.
Tenuto conto della formulazione dei motivi di ricorso dei ricorrenti, la Corte decide di esaminarli secondo il punto di vista dell’articolo 2 della Convenzione, così formulato nella sua parte pertinente:
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
b) per eseguire un arresto regolare (...)».
53. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Sulla ricevibilità
54. La Corte constata che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Peraltro essa rileva che il ricorso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Occorre pertanto dichiararlo ricevibile
B. Sul merito
a) Sull’aspetto materiale dell’articolo 2 della Convenzione
1. Argomenti delle parti
i) I ricorrenti
55. Secondo i ricorrenti, i poliziotti in causa hanno
