Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Vilaça del 21 gennaio 1988. - SANTO PICCIOLO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTE - RAPPORTO INFORMATIVO. - CAUSA 1/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00711
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Gli antefatti della controversia
1 . All' origine del presente ricorso si trova il rapporto informativo del ricorrente, dipendente della Commissione delle Comunità europee, per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983 .
2 . Facendo valere varie irregolarità nella procedura di compilazione di tale rapporto, il ricorrente chiede l' annullamento della decisione 5 marzo 1986 del membro della Commissione che ha approvato il suo rapporto informativo definitivo, nonché la concessione di un risarcimento nella misura di 1 franco per danni morali .
3 . Durante il periodo cui si riferisce il rapporto, il ricorrente era assegnato all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee fino al 1° gennaio 1983, e, dopo tale data, alla direzione generale XVIII della Commissione . Il 24 giugno 1982, egli veniva eletto nel comitato del personale a Lussemburgo, del quale veniva ad assumere la vicepresidenza .
4 . La prima versione del rapporto informativo, elaborata nel novembre 1983 dal direttore dell' Ufficio delle pubblicazioni e sottoscritta anche da un direttore della DG XVIII, è stata contestata dal ricorrente, che ha formulato diverse censure al riguardo .
5 . A seguito di ciò, il primo compilatore, dopo aver tentato, senza successo, a causa del rifiuto dell' interessato, di avviare con lui il dialogo contemplato dall' art . 6 delle disposizioni generali di esecuzione dell' art . 43 dello statuto del personale ( in prosieguo : le "disposizioni generali "), rimetteva, nell' aprile 1984, il fascicolo al "gruppo di compilatori ad hoc", istituito per intervenire nella compilazione del rapporto informativo dei dipendenti che esercitano un mandato di rappresentanza del personale . Le valutazioni di tale gruppo venivano inviate al ricorrente, nel dicembre 1984, unitamente ad un nuovo rapporto informativo .
6 . Oltre a precisare meglio le funzioni del ricorrente, tale rapporto informativo conteneva alcune osservazioni specificamente destinate a giustificare l' abbassamento intervenuto nel giudizio analitico relativo al senso di responsabilità del dipendente (" ottimo" invece di "eccellente ").
7 . Non essendo soddisfatto, il ricorrente chiedeva l' intervento del compilatore d' appello, cioè il commissario Nic Mosar . In un primo tempo, quest' ultimo, dopo aver sentito l' interessato, confermava integralmente i termini del primo rapporto . Consultato successivamente il comitato paritetico per i rapporti informativi, su richiesta del ricorrente, il compilatore d' appello redigeva il 5 marzo 1986, il rapporto informativo definitivo, identico a quello elaborato dal primo compilatore, ma contenente osservazioni diverse sul senso di responsabilità del dipendente scrutinato . Il reclamo successivamente presentato dall' interessato non riceveva alcuna risposta da parte dell' amministrazione, per cui veniva considerato tacitamente respinto .
8 . Per maggiori dettagli sui fatti di causa ci si può riferire alla relazione d' udienza .
2 . La domanda di annullamento : esame dei mezzi del ricorso
9 . Il ricorrente ha formulato né più né meno che nove mezzi a sostegno della sua domanda di annullamento .
10 . Li esaminerò uno per uno, nell' ordine adottato dal ricorrente e ripreso nella relazione d' udienza .
a ) Primo mezzo
11 . Il ricorrente contesta il fatto che il compilatore d' appello possa modificare in senso sfavorevole il rapporto informativo a seguito del parere del comitato paritetico, e per di più senza adeguata giustificazione .
12 . Ciò si sarebbe tuttavia verificato nella fattispecie in violazione dell' art . 7, 3° e 4° comma, delle disposizioni generali e del punto C.2 della guida per la compilazione del rapporto informativo .
13 . Tale mezzo sembra infondato .
14 . Innanzitutto, il compilatore d' appello non ha modificato il giudizio analitico attribuito al ricorrente, che è stato confermato allo stesso livello del precedente rapporto informativo, avendo solo modificato il testo del commento facoltativo destinato a motivarlo .
15 . In secondo luogo, tale modifica è stata apportata "tenuto conto del parere del comitato" che aveva ritenuto che il commento precedente del primo compilatore fosse "ambiguo" e che la "valutazione di ordine generale" contenuta nel primo rapporto fosse poco dettagliata .
b ) Secondo mezzo
16 . Il ricorrente sostiene che non sono stati rispettati l' art . 7, 2° comma, delle disposizioni generali e il punto B.9.3 . della guida per la compilazione del rapporto informativo, in quanto il compilatore d' appello non ha sentito il primo compilatore ed ha adottato la sua decisione sulla base di un fascicolo che non conteneva il rapporto informativo iniziale .
17 . Tale mezzo dev' essere considerato infondato .
18 . Infatti, la Commissione ha precisato nel controricorso e in risposta a quesiti posti dalla Corte, che il rapporto informativo del 28 novembre 1983 faceva già parte del fascicolo personale del ricorrente quando questo è stato esaminato dal commissario Mosar, e che quest' ultimo ha sentito il primo compilatore il 19 febbraio 1985, nel corso di un colloquio telefonico che ha costituito uno scambio di opinioni approfondito sul fascicolo relativo al rapporto informativo del ricorrente .
19 . Queste asserzioni della Commissione non sono state contestate dal ricorrente, che non ha inoltre fornito alcuna prova o indizio supplementare a sostegno delle pretese irregolarità .
20 . Aggiungo inoltre che la guida per la compilazione del rapporto informativo, il cui scopo è - come ha dichiarato la Corte nella sentenza Blasig ( 1 ) - di "fornire indicazioni ai superiori gerarchici incaricati di procedere alla valutazione dei dipendenti a norma dell' art . 43 dello statuto", non contempla alcun requisito di forma sostanziale per la consultazione del primo compilatore .
c ) Terzo mezzo
21 . Il ricorrente invoca la violazione dell' art . 6 delle disposizioni generali del punto B.8.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo, nonché dei principi generali in materia di diritti della difesa : l' assenza del dialogo con il primo compilatore, dopo il rifiuto del ricorrente di prestarvisi a condizioni che non sarebbero regolari dal suo punto di vista, l' avrebbe privato di un "grado di giurisdizione ". Secondo il ricorrente, l' irregolarità che l' ha indotto a rifiutare il dialogo risiede nel fatto che il rapporto iniziale non era completo poiché mancava il visto dei compilatori ad hoc .
22 . Cosa bisogna pensare di tali asserzioni?
23 . L' obiettivo del dialogo al quale fanno riferimento l' art . 6 delle disposizioni generali e il punto B.8.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo è, come risulta dalle disposizioni menzionate, quello di consentire un contatto diretto "franco ed approfondito", affinché le due parti "possano puntualizzare la natura, i motivi e la portata delle eventuali divergenze" e "giungere ad una migliore comprensione reciproca ed a una più esatta valutazione del rapporto informativo" che, se del caso, sarà modificato .
24 . Per tale dialogo il primo compilatore ha convocato ripetutamente il ricorrente, con note 13 febbraio 1984, 5 marzo 1984 e 9 marzo 1984, avendo quest' ultimo rifiutato formalmente di accettarlo e chiesto in contropartita, fin dalle prime osservazioni da esso allegate al rapporto e successivamente in una nota in data 1° marzo 1984, che il fascicolo fosse rimesso al compilatore d' appello .
25 . E stato quindi chiaramente il ricorrente stesso che ha manifestato di rinunciare al dialogo .
26 . Nulla indica del resto che la consultazione del gruppo dei compilatori ad hoc - alla quale il compilatore deve procedere a norma del punto B.1.2.2.2.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo - debba essere considerata una condizione preliminare all' instaurazione di tale dialogo .
27 . Bisogna sottolineare che l' art . 6 delle disposizioni generali stabilisce chiaramente che il dialogo tra il compilatore ed il dipendente si apre entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del rapporto informativo, senza prevedere a tal fine una qualsiasi condizione preliminare .
28 . Si può anche ritenere che nella fattispecie tale dialogo consentirebbe per contro al ricorrente di rafforzare le sue ragioni e potrebbe al tempo stesso fornire elementi o prospettive che favorirebbero la stessa consultazione dei compilatori ad hoc . Pertanto, non solo il dialogo non arrecherebbe danno al ricorrente, ma sarebbe eventualmente utile per un regolare svolgimento della procedura di compilazione del rapporto informativo .
29 . Comunque sia, il primo compilatore aveva nel frattempo adito i compilatori ad hoc, ed inviava al ricorrente le loro osservazioni in allegato al nuovo rapporto . Avendo ricevuto quest' ultimo il 10 gennaio 1985, il ricorrente proponeva nuovamente, fin dal 17 dello stesso mese, che il fascicolo fosse consegnato al compilatore d' appello .
30 . Stando così le cose, non sembra legittimo che egli invochi oggi l' asserita violazione dei diritti della difesa nei suoi confronti .
31 . Inoltre, avendo il ricorrente avuto un colloquio con il compilatore d' appello, non si vede per quale motivo - a maggior ragione alla luce delle mie conclusioni sul mezzo precedente - si dovrebbe ritenere che esso abbia avuto un carattere "puramente formale ".
32 . Stando così le cose - anche supponendo che il rifiuto del dialogo da parte del ricorrente fosse fondato - l' eventuale omissione sarebbe sanata dal dialogo successivo con il compilatore d' appello, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte definita nella sentenza Turner del 1985 ( 2 ) . Come in quest' ultima causa, il presente ricorso riguarda il rapporto informativo definitivo che rientra nella responsabilità del compilatore d' appello, e la sua validità non è inficiata dall' eventuale assenza di dialogo in una fase precedente della procedura .
d ) Quarto mezzo
33 . Il ricorrente sostiene che vi sia stata violazione dell' art . 3, 2° comma, delle disposizioni generali e del punto B.5.2.2 della guida per la compilazione del rapporto informativo, poiché il suo superiore gerarchico diretto nella DG XVIII, il capo del servizio specializzato "entrate e pagamenti", non è stato consultato, mentre il direttore della DG XVIII ha soltanto dato il suo visto, senza previa consultazione .
34 . A mio parere, le omissioni fatte valere non sono tali da comportare la nullità del rapporto informativo .
35 . Innanzitutto, per quanto riguarda l' asserita mancanza della previa consultazione del superiore gerarchico del ricorrente nel suo nuovo servizio, bisogna riconoscere che quest' ultimo si era limitato, nella prima versione del rapporto, ad apporre il suo visto il 5 dicembre 1983, mentre il rapporto era già stato sottoscritto dal primo compilatore ( a quanto pare, il 28 novembre 1983 ).
36 . Per quanto riguarda il nuovo rapporto compilato dal primo compilatore, esso contiene anche la firma del direttore della DG XVIII, apposta il 12 dicembre 1984, il giorno prima della data in cui il rapporto è stato sottoscritto dal compilatore di cui trattasi .
37 . Ora, l' art . 3 delle disposizioni generali, dopo aver menzionato la previa consultazione degli altri superiori gerarchici precisa che questi vistano il rapporto e possono formulare osservazioni in caso di disaccordo con il compilatore .
38 . In secondo luogo, il punto B.5.2 della guida per la compilazione del rapporto informativo stabilisce che "le consultazioni devono aver luogo prima che il compilatore formuli i giudizi analitici e complessivi" e che la consultazione consiste in pratica nel compilare le rubriche 10 e 11 di un modello di rapporto informativo .
39 . Quest' ultima menzione non riveste tuttavia un carattere obbligatorio, e assume anzi, come risulta dai suoi stessi termini, la natura di una raccomandazione pratica .
40 . Per di più, ritengo che nella fattispecie sarebbe eccessivo richiedere una nuova consultazione del superiore gerarchico, dato che quest' ultimo è già stato sentito in occasione della redazione del secondo rapporto da parte del primo compilatore e ha avuto l' occasione di esprimere la sua opinione, se non altro quando è stato chiamato a pronunciarsi sul primo rapporto .
41 . Sia per il primo che per il secondo rapporto, il direttore della DG XVIII avendo ricevuto il progetto di cui trattasi, lo ha sottoscritto senza formulare la minima obiezione, cosa che certamente non avrebbe fatto se non fosse stato d' accordo con le valutazioni ivi contenute .
42 . In ogni caso, bisogna considerare che, come precisa il punto B.5.2 . della guida per la compilazione del rapporto informativo, queste consultazioni sono destinate all' informazione del compilatore e non diminuiscono affatto la sua responsabilità . In via di principio spetta quindi a lui, effettuata la consultazione, salvo errori od omissioni accertati, decidere se gli elementi ottenuti gli consentano di ritenersi debitamente informato .
43 . Per quanto riguarda l' asserita omissione della consultazione del superiore gerachico diretto del ricorrente nella DG XVIII, bisogna sottolineare che il punto B.5.2.2 a ) della guida per la compilazione del rapporto informativo stabilisce solo che, nel caso in cui il dipendente scrutinato abbia cambiato servizio nel periodo cui si riferisce il rapporto, il compilatore deve consultare il funzionario competente per la compilazione dei rapporti informativi nell' altro servizio ( che per i dipendenti della categoria A, è il direttore ), mentre la consultazione deve estendersi solo "ove occorra" ai superiori gerarchici del dipendente nel servizio consultato (( punto B.5.2.2.2, a ), ultimo comma )).
44 . D' altra parte, bisogna rilevare che il ricorrente non sostiene e non dimostra che l' una o l' altra di queste omissioni avrebbero nuociuto alla sua posizione nell' ambito della procedura di compilazione del rapporto informativo o che, se le consultazioni fossero state effettuate nei termini raccomandati, egli si troverebbe o potrebbe trovarsi in una situazione più vantaggiosa .
45 . Si noti del resto che la valutazione sfavorevole lamentata dal ricorrente si riferisce al periodo durante il quale egli lavorava all' Ufficio delle pubblicazioni ( come risulta dai documenti presentati ), mentre la consultazione di cui trattasi è quella dei suoi nuovi superiori gerarchici nel servizio in cui è stato trasferito, che fa parte della DG XVIII . Ora nessuna valutazione sfavorevole è formulata nei suoi confronti per il periodo di lavoro effettuato in quest' ultimo servizio, che coincide con i sei ultimi mesi del periodo cui si riferisce il rapporto di cui è causa .
46 . La situazione è quindi totalmente differente da quella che ha dato luogo alla sentenza sopra menzionata della Corte nella causa Turner, dove non si era tenuto alcun conto dell' opinione del precedente superiore gerachico della ricorrente, notoriamente più favorevole di quella che era prevalsa nel rapporto rispettivo, il che aveva consentito di concludere che ella aveva subito un danno effettivo ( 3 ).
e ) Quinto mezzo
47 . Il ricorrente sostiene che sarebbero stati trasgrediti l' art . 2, n . 3, delle disposizioni generali e il punto B.5.2.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo, in primo luogo perché il capo del servizio specializzato OP 4 dell' Ufficio delle pubblicazioni, consultato nel corso del procedimento di compilazione del rapporto informativo, non avrebbe titolo per essere considerato superiore gerarchico trattandosi di un dipendente ausiliario, e, in secondo luogo, perché la consultazione di cui trattasi sarebbe stata comunque irregolare non avendo avuto luogo in via preliminare, ma solo sotto la forma di un visto .
48 . Su quest' ultima asserzione, mi permetto di rinviare alle considerazioni da me espresse a proposito del mezzo precedente e alla conclusione che ne ho dedotto; esse si applicano, mutatis mutandis anche in questo caso, poiché è certo che la firma del capo del servizio di cui trattasi, nel rapporto "rivisto", era anteriore di due giorni rispetto a quella del primo compilatore .
49 . Per quanto riguarda la prima affermazione, ritengo che anch' essa non sia fondata : ciò che è in discussione sono le funzioni di cui una persona è investita e che consentono di riconoscere ad essa la qualità di superiore gerarchico di un' altra, e non la natura del vincolo che la lega all' istituzione .
50 . A tale proposito è interessante notare che il punto B.1.2.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo, nell' indicare chi deve essere considerato come compilatore, è molto esplicito poiché stabilisce che "una volta assegnato ad un impiego, il funzionario è pienamente abilitato a esercitarne tutte le attribuzioni, compresa quindi la compilazione dei rapporti informativi per i funzionari dell' unità amministrativa da lui diretta ".
51 . Inoltre, si applicano agli agenti ausiliari, a norma dell' art . 54 del regime applicabile agli altri agenti, le disposizioni degli articoli da 11 a 25 dello statuto, tra l' altro l' art . 21 che stabilisce che "il funzionario (...) è responsabile dell' esecuzione dei compiti che gli sono affidati" e che "il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell' autorità conferitagli e dell' esecuzione degli ordini a lui dati ". A ciò si aggiunge nella fattispecie che il funzionario la cui consultazione viene contestata dal ricorrente era già intervenuto in questa stessa qualità nei due rapporti informativi precedenti, senza che il ricorrente se ne fosse lamentato .
f ) Sesto mezzo
52 . Il ricorrente fa valere la violazione dell' art . 5 , 2° comma, delle disposizioni generali ai sensi del quale "ogni variazione delle valutazioni analitiche rispetto al rapporto informativo precedente dovrà essere motivata ".
53 . Non si vede un fondamento a tale affermazione . Infatti, la versione del 13 dicembre 1984 del rapporto informativo conteneva una giustificazione della nuova valutazione sul senso di responsabilità del ricorrente, che era stata modificata dal rapporto finale del compilatore d' appello tenuto conto del parere del comitato paritetico per i rapporti informativi . Non vi è alcun motivo per ritenere che la giustificazione sia insufficiente, tanto più che la modifica del giudizio analitico si è tradotta solo nel passaggio dalla valutazione "eccellente" alla valutazione "ottimo ".
54 . Del resto, il giudizio dato dai compilatori sulle qualità del dipendente rientra nei loro poteri discrezionali e può, secondo una giurisprudenza costante della Corte ( 4 ) , "dar luogo a sindacato giurisdizionale unicamente per irregolarità di forma, errori di fatto patenti o sviamento del potere discrezionale ". Estendere il controllo della Corte nella fattispecie equivarrebbe a sostituirsi indebitamente ai compilatori stessi ( 5 ) .
g ) Settimo mezzo
55 . Questo mezzo è basato sul ritardo col quale è stato compilato il rapporto informativo definitivo, che è intervenuto solo il 5 marzo 1986, cioè più di quattordici mesi dopo la data ( 31 dicembre 1984 ) in cui avrebbe dovuto essere disponibile a norma dell' art . 7 delle disposizioni generali .
56 . Indipendentemente dai ritardi imputabili al ricorrente stesso, in particolare al ripetuto rifiuto del dialogo con il primo compilatore, e dai ritardi intervenuti nella consultazione dei vari comitati ( in particolare quello dei compilatori ad hoc ), bisogna riconoscere che il rapporto informativo definitivo è stato compilato più di sette mesi dopo la presentazione del parere del 29 luglio 1985 del comitato paritetico per i rapporti informativi .
57 . La giurisprudenza della Corte ha tuttavia già stabilito chiaramente che il ritardo nella redazione di un rapporto informativo non comporta di per sé il suo annullamento, ma solo quando venga dimostrato che esso abbia arrecato danno al dipendente ( 6 ) .
58 . Ciò avverrebbe in particolare, come risulta dalla sentenza Castille ( 7 ) , quando una decisione favorevole al dipendente, quale una promozione, avrebbe dovuto essere adottata nel corso del periodo in cui mancava il rapporto informativo, senza che il dipendente di cui trattasi debba dimostrare l' esistenza di un nesso di causalità tra la mancata adozione di una tale decisione e l' inesistenza del rapporto ( vedasi sentenza Turner del 16 dicembre 1987, punto 9 della motivazione ).
59 . Nella fattispecie, il ricorrente non sostiene neanche che sia stata omessa nel corso del periodo di cui trattasi una qualsiasi decisione che altrimenti avrebbe potuto essere adottata ( vedasi sentenza Turner sopra menzionata, punto 10 della motivazione ).
h ) Ottavo mezzo
60 . Tale mezzo si riferisce alla violazione dei principi generali del legittimo affidamento e della parità di trattamento .
61 . La Corte, esaminando la natura di una semplice direttiva interna della Commissione, ha certo ritenuto, nella sentenza Louwage / Commissione ( 8 ) , che, anche se essa non può essere considerata come una "norma giuridica, vincolante per l' amministrazione, essa tuttavia prescrive una prassi dalla quale l' amministrazione può scostarsi solo dichiarandone i motivi, se non vuole violare il principio della parità di trattamento ".
62 . Le considerazioni che mi hanno spinto a ritenere infondati i mezzi precedenti giustificano tuttavia la mia proposta di respingere anche questo ottavo mezzo, data l' inesistenza di irregolarità tali da inficiare la procedura di compilazione del rapporto informativo .
63 . Il ricorrente non fa valere del resto alcun elemento supplementare a sostegno di tale mezzo . Non è in particolare dimostrato che l' amministrazione, come asserisce il ricorrente, abbia deliberatamente trasgredito le disposizioni generali di esecuzione dell' art . 43 dello statuto o le direttive della guida per la compilazione del rapporto informativo; d' altra parte, per quanto riguarda i principi di uguaglianza, non è fornita nessuna indicazione che possa precisare in che cosa sia consistita la loro asserita violazione .
i ) Nono mezzo
64 . Il ricorrente sostiene che il regolamento interno dell' Ufficio delle pubblicazioni è stato trasgredito in quanto il primo compilatore avrebbe trascurato l' obbligo di consultare preliminarmente il comitato direttivo di tale Ufficio .
65 . Il ricorrente non indica tuttavia le disposizioni precise che sarebbero state violate; sembra che si tratti soprattutto dell' art . 5, n . 1, della decisione 16 gennaio 1969 ( n . 69/13/Euratom/CECA/CEE ) ( 9 ) , relativa all' installazione dell' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee modificata con la decisione 7 febbraio 1980 ( n . 80/443/CEE, Euratom, CECA ) ( 10 ) .
66 . Ora, tale disposizione si riferisce esplicitamente all' esercizio da parte della Commissione delle competenze dell' autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda il direttore dell' Ufficio e gli altri dipendenti di ruolo e non di categoria A e, se del caso, del quadro LA .
67 . Il combinato disposto delle due parti del primo comma di tale art . 5, n . 1, ( il primo si riferisce al parere favorevole del comitato direttivo per le nomine e le promozioni di taluni dipendenti di ruolo e non, e il secondo stabilisce che tale comitato sarà strettamente associato agli atti preparatori delle nomine ), nonché il combinato disposto di tale primo comma con il secondo comma di detto n . 1 ( che stabilisce che "allo stesso modo si procederà (...) per gli atti di carattere gerarchico quali rapporti informativi "), sono tali da far sorgere dubbi sulle indicazioni che bisogna trarre da queste disposizioni per la definizione, nella fattispecie, degli obblighi del direttore dell' Ufficio nella sua qualità di titolare del potere gerarchico sul relativo personale ( art . 8 della decisione ).
68 . In applicazione delle disposizioni dell' art . 4, n . 1, della decisione, il comitato direttivo ha adottato le norme di funzionamento dell' Ufficio delle pubblicazioni ( entrate in vigore il 5 maggio 1980 ) che riguardano in particolare la gestione del personale dell' Ufficio ( titolo IV ).
69 . Esse stabiliscono ( capitolo I, art . 45 ) per quanto riguarda il direttore dell' Ufficio che "il comitato direttivo determina, d' accordo con l' autorità che ha il potere di nomina, le modalità secondo cui esso è strettamente associato" a ) agli atti preparatori della rispettiva nomina, b ) agli altri atti di natura gerarchica che lo riguardano .
70 . Per quanto riguarda poi, i "dipendenti della categoria A e dipendenti e agenti assimilati" ( capitolo II ), l' art . 48 stabilisce un semplice obbligo per il direttore dell' Ufficio di informare ( e non di consultare ) il comitato direttivo sulle "valutazioni periodiche attribuite ai dipendenti di ruolo e non", allo stesso modo che sulle osservazioni presentate da questi ultimi e su tutti gli altri dati che possono influenzare tale valutazione .
71 . Stando così le cose, non mi sembra che il ricorrente abbia minimamente dimostrato che sia stata violata qualche procedura a cui il compilatore fosse tenuto a norma delle disposizioni interne dell' Ufficio delle pubblicazioni .
72 . Ma anche se ciò si fosse verificato, occorrerebbe trasferire in tal caso le considerazioni, svolte a proposito del quarto mezzo, sull' eventuale irrilevanza dell' omissione di una consultazione sulla posizione del dipendente .
3 . La domanda di risarcimento
73 . Il ricorrente chiede l' indennizzo di un franco come risarcimento del danno morale derivante dal ritardo intervenuto nella procedura di compilazione del suo rapporto informativo .
74 . Non mi sembra che tale domanda sia fondata .
75 . Certo, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Ditterich ( 11 ), che il superamento dei termini per la compilazione dei rapporti informativi, se non è giustificato da nessuna circostanza particolare, è tale da costituire un illecito che può comportare la responsabilità dell' amministrazione . Nella sentenza menzionata, "il ricorrente, pur se non dimostra che questo illecito abbia impedito o ritardato una promozione di cui avrebbe potuto fruire e gli abbia quindi recato un danno materiale, dimostra tuttavia di aver subito un danno morale, per il fatto che il fascicolo personale non è né regolare né completo" e la Corte gli ha quindi concesso un' indennità .
76 . Non mi sembra che la stessa conclusione si imponga nella fattispecie in esame .
77 . Infatti, l' esistenza di un danno morale che avrebbe subito il ricorrente non appare sufficientemente provata .
78 . Il ritardo intervenuto nella procedura di compilazione del rapporto informativo del ricorrente è in parte collegato al suo stesso comportamento nonché al ritardo con il quale i comitati di cui egli ha chiesto l' intervento hanno adottato il loro parere .
79 . Resta tuttavia il ritardo "residuo" con cui il compilatore d' appello ha redatto il rapporto informativo finale dopo che il comitato paritetico per i rapporti informativi aveva emesso il suo parere, ritardo per il quale non è stata fatta valere nessuna circostanza giustificativa .
80 . Ora dalla giurisprudenza menzionata non discende che l' esistenza di un danno morale debba essere presunta ogni volta che il rapporto informativo viene redatto con un ritardo imputabile all' amministrazione .
81 . Tutto dipende dalle circostanze .
82 . Nella fattispecie, il ritardo intervenuto successivamente al parere del comitato paritetico è stato di sette mesi, mentre il ritardo rispetto al termine regolamentare ha raggiunto complessivamente quattordici mesi .
83 . Ora, nella causa Ditterich, il rapporto finale era stato redatto dal compilatore d' appello con un ritardo di due anni e dieci mesi, e, nella causa Castille, nella quale era ugualmente stato concesso un indennizzo, esso raggiungeva quattro anni circa . Nella causa Seton, a sua volta, era intervenuto un ritardo di quattro anni e tre mesi tra la data alla quale il ricorrente aveva formulato le sue osservazioni sulla prima versione del suo rapporto informativo e la conferma finale da parte del compilatore d' appello, ma la Corte non ha dovuto alcuna indennità ( punto 11 della motivazione ).
84 . Del resto, nella causa Castille, le decisioni di promozione che non comprendevano il ricorrente erano state adottate in mancanza del rapporto tardivo . Per tale motivo la Corte ha ritenuto che, "nelle circostanze particolari della fattispecie" ( punto 37 della sentenza ), esisteva un danno che doveva essere valutato ex aequo et bono .
85 . A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, il rapporto definitivo che è stato da ultimo compilato, senza che la minima irregolarità tale da incidere sulla sua validità possa, a mio parere, essere rilevata, conteneva diverse valutazioni elogiative, dato che il ricorrente, secondo le informazioni fornite dalla Commissione, era stato persino promosso al grado A5 nel corso del periodo di riferimento di cui trattasi .
86 . La conclusione secondo cui la domanda di risarcimento basata sul carattere tardivo della redazione del rapporto informativo deve essere respinta s' impone a maggior ragione alla luce della giurisprudenza recente della Corte espressa nella sentenza Vincent della quarta sezione ( 12 ) , in cui è stata respinta una domanda di risarcimento basata sul carattere tardivo della compilazione del rapporto informativo e sulla sua assenza iniziale nel momento in cui era stata decisa una procedura di promozione che riguardava il ricorrente . Nonostante il danno morale e psicologico fatto valere, la Corte ha ritenuto che, poiché il fascicolo individuale del ricorrente era stato successivamente completato e le decisioni sulle promozioni erano state riviste e confermate alla luce degli elementi nuovi, il ricorrente non aveva subito alcun danno; per tale motivo la Corte ha inteso trarre le conseguenze dalle differenze nei confronti della giurisprudenza definita nella sentenza Geist del 14 luglio 1977 ( 13 ) , in cui la controversia riguardava l' inesistenza totale di diversi rapporti informativi concernenti il ricorrente, mancanza molto difficile o addirittura impossibile da colmare "a causa del tempo trascorso, essendosi dispersi o avendo lasciato il servizio coloro che dovevano compilare i rapporti" ( 14 ).
4 . Conclusioni
87 . In considerazione di quanto precede vi propongo di respingere sia il ricorso per annullamento che la domanda di risarcimento e di ripartire le spese in conformità al combinato disposto degli artt . 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Sentenza 18 giugno 1981 nella causa 173/80 Blasig / Commissione, Racc . 1981, pag . 1649, punto 13 della motivazione .
( 2 ) Sentenza 21 marzo 1985, causa 263/83, Turner / Commissione, Racc . 1985, pag . 906, punto 16 della motivazione, in fine .
( 3 ) Vedasi sentenza citata, punti da 17 a 21 della motivazione .
( 4 ) Vedasi ad esempio sentenza 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich / Commissione, Racc . 1983, pag . 1359, punto 13 della motivazione .
( 5 ) Vedasi sentenza 28 ottobre 1982, causa 105/81, Oberthoer / Commissione, Racc . 1982, pag . 3781, in particolare pag . 3754, punto 26 della motivazione .
( 6 ) Vedasi da ultimo sentenza 16 dicembre 1987, causa 178/86, Turner / Commissione, ancora inedita, punto 8 della motivazione e mie conclusioni nella stessa causa . Vedasi anche nello stesso senso sentenza 1° giugno 1983, cause riunite 36, 37 e 218/81, Seton / Commissione, Racc . 1983, pag . 1789, punti 13 e 14 della motivazione; sentenza 21 marzo 1985, Turner / Commissione, citata, Racc . pag . 910, punto 16 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille / Commissione, Racc . pag . 497, punti 35 e 36 della motivazione .
( 8 ) Sentenza 30 gennaio 1974, causa 148/73, Racc . 1974, pag . 81, in particolare pag . 89, punto 12 della motivazione .
( 9 ) GU L 13 del 18.1.1969, allegato I, pag . 71 .
( 10 ) GU L 107 del 25.4.1980, allegato III, pag . 81 .
( 11 ) Citata, punti da 26 a 28 della motivazione .
( 12 ) Sentenza 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent / Parlamento europeo, ancora inedita, punti 25 e 26 della motivazione, vedere anche le mie conclusioni presentate nella stessa causa il 1° aprile 1987, punto 62 .
( 13 ) Causa 61/76, Geist / Commissione, Racc . 1977, pag . 1419 .
( 14 ) Punto 47 della motivazione .
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