Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Vilaça del 27 ottobre 1987. - ERICH BIEDERMANN CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTE - TASSO D'INVALIDITA'. - CAUSA 2/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00143
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
I - Oggetto del ricorso e antefatti della controversia
1 . Il ricorrente, dipendente della Corte dei conti, chiede l' annullamento di una relazione della commissione sanitaria che, il 15 dicembre 1985, gli ha riconosciuto un' invalidità del 9% conseguente ad un infortunio stradale, avvenuto l' 8 dicembre 1980 e, di conseguenza, chiede la nomina di una nuova commissione sanitaria speciale che riesamini il suo grado d' invalidità .
2 . Egli chiede poi il pagamento di interessi di mora sulle somme che gli sarebbero spettate, a decorrere dal consolidamento delle lesioni, data che secondo i periti può fissarsi al 9 dicembre 1983 .
3 . La relazione impugnata è l' ultima di una serie di pareri sanitari emessi successivamente all' infortunio, le cui conseguenze continuano ad affliggere il ricorrente .
4 . Infatti, dopo essere stato visitato da vari specialisti, che gli hanno attribuito percentuali d' invalidità varianti dal 15% al 40%, il ricorrente veniva visitato da un sanitario scelto a norma dell' art . 18 della normativa comune relativa all' assicurazione contro i rischi d' infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee ( in prosieguo : "normativa comune "), il quale gli attribuiva ( nella relazione del 15 novembre 1983 ) un tasso d' invalidità del 6 %. Conformemente a ciò, la convenuta gli versava, il 1° agosto 1984, la somma corrispondente a quel grado di invalidità, vale a dire 930 030 FB .
5 . Insoddisfatto del risultato di questa relazione, il ricorrente chiedeva, a norma dell' art . 21 della normativa comune, la costituzione di una commissione sanitaria che, come stabilisce l' art . 23 della stessa normativa, era composta da un medico designato dal ricorrente, un altro designato dalla convenuta e un terzo medico scelto congiuntamente dai due primi .
6 . La relazione della commissione sanitaria concludeva con l' accertamento di un grado d' invalidità del 9%, in relazione al quale la Corte dei conti versava al ricorrente Biedermann la differenza rispetto al primitivo 6%, vale a dire 466 016 FB .
7 . Non soddisfatto di questo risultato, il ricorrente proponeva, il 9 giugno 1986, un reclamo chiedendo, oltre all' annullamento della relazione della commissione sanitaria ed alla liquidazione degli interessi di mora, la nomina di una commissione sanitaria speciale ( o "supercommissione ") che lo riesaminasse .
8 . In seguito alla reiezione di questa domanda da parte della convenuta, il dipendente ha proposto il presente ricorso .
II - Esame degli argomenti delle parti
9 . La giurisprudenza della Corte ha già chiarito che, in linea di massima, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni relative alla determinazione del grado d' invalidità di un dipendente deve limitarsi ai problemi inerenti alla costituzione ed all' operato della commissione sanitaria, senza estendersi alle valutazioni cliniche dei membri della stessa commissione .
10 . La Corte si è ritenuta semplicemente competente - in una causa vertente sulla nozione di "malattia professionale", ai sensi dell' art . 73 dello Statuto ( 2 ) - ad "annullare qualsiasi decisione adottata dall' autorità che ha il potere di nomina a norma di questa disposizione, che sia illegittima in quanto basata su accertamenti non pertinenti di una commissione medica . Ciò avverrebbe qualora la commissione medica si basasse su un' opinione errata circa la nozione di malattia professionale o se la sua relazione non stabilisse un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in essa contenuti e le conclusioni cui giunge ".
11 . Nello stesso modo, la Corte di giustizia ( 3 ) si è ritenuta competente "a determinare se ... un perito consultato, riferendosi nelle sue conclusioni ad una malattia professionale, abbia rispettato la portata delle vigenti disposizioni regolamentari ".
12 . Nessuna di queste ipotesi entra però in linea di conto nella presente fattispecie, nella quale il ricorrente si limita ad invocare l' esistenza di vizi nella composizione e nel funzionamento della commissione sanitaria che lo ha esaminato .
a ) Costituzione della commissione sanitaria
13 . Il ricorrente sostiene che il medico designato dal convenuto per completare la commissione non disponeva della necessaria indipendenza per svolgere questo compito, in quanto non solo aveva steso la prima relazione clinica contestata, ma oltre a ciò era il perito designato dalla compagnia assicuratrice interessata . Ciononostante, proprio questo medico avrebbe coordinato i lavori della commissione .
14 . Nessuna disposizione di legge o principio giuridico impedisce tuttavia che il medico che ha effettuato la visita contemplata nell' art . 18 della disciplina comune faccia parte della commissione sanitaria . D' altra parte, se mancano concreti elementi probatori che possano far sorgere dubbi sull' indipendenza di questo membro della commissione nell' esercizio delle sue mansioni cliniche, il fatto che esso sia nel contempo medico di fiducia della compagnia assicuratrice non è di per sé atto a far sorgere dei sospetti sul modo nel quale ha svolto il suo compito .
15 . Del resto, queste stesse circostanze sono già state espressamente considerate dalla Corte di giustizia ( 4 ) perfettamente regolari e non tali da ledere gli interessi dei dipendenti e quindi insufficienti per legittimarli ad impugnare la composizione della commissione, tanto più che la normativa non contempla alcun diritto di ricusazione ( 5 ).
16 . D' altro canto, il convenuto ha scelto il proprio rappresentante nella commissione - come era suo diritto ai sensi dell' art . 23, n . 1, della normativa - in quanto era il suo medico di fiducia; orbene, come ha dichiarato la Corte nella sentenza Morbelli ( punto 24 ) il ricorrente "non doveva intervenire nella scelta del medico di fiducia" designato dalla Corte dei conti .
17 . Il ricorrente ha del resto designato regolarmente il medico che aveva il diritto di designare, a norma dello stesso art . 23, e il terzo medico fu, ritualmente, scelto congiuntamente dagli altri due membri della commissione .
18 . Sono state inoltre rispettate le esigenze di equilibrio e di obiettività che costituiscono il fondamento della procedura di reclamo disciplinata dagli art . da 19 a 23 della normativa, i quali "hanno lo scopo di affidare a periti medici la soluzione di tutte le questioni mediche concernenti il regime assicurativo disciplinato dalla regolamentazione" ( 6 ).
19 . Quando ha accettato di far parte della commissione, il medico designato dalla convenuta ha accettato naturalmente di confrontare le sue conclusioni con il parere dei due colleghi e non stupisce che la commissione abbia rettificato in senso favorevole al ricorrente ( aumentando da 6% a 9 %) il tasso d' invalidità attribuito in esito al primo esame . D' altronde anche il medico designato dal ricorrente lo aveva già visitato, e in questa occasione ( 20 settembre 1983 ) si era pronunziato per un tasso d' invalidità superiore a quello che in definitiva è stato determinato dalla commissione sanitaria, con il suo assenso .
20 . Infatti, secondo quanto hanno concordemente dichiarato le parti, la relazione finale è stata stesa dal medico scelto congiuntamente e firmata senza riserve da tutti, il che conferma, indipendentemente da chi abbia coordinato i lavori ( circostanza per la quale si dispone delle sole affermazioni del ricorrente ), la regolarità della costituzione e dello svolgimento dei lavori della commissione .
b ) Operato della commissione sanitaria
21 . Il ricorrente si duole in primo luogo che non gli sia stata data l' occasione di esprimere il proprio punto di vista dinanzi alla commissione sanitaria, onde "contraddire opinioni emesse con leggerezza e difficilmente giustificabili sotto il profilo deontologico, presentando il parere di un' autorità sanitaria che aveva consultato ".
22 . In secondo luogo, sostiene che la relazione della commissione si richiama ad un esame "scanner" che non sarebbe mai stato effettuato : sarebbero stati fatti solo esami radiografici ed una tomedensimetria .
23 . In terzo luogo, il ricorrente invoca il fatto che la commissione non ha tenuto conto dei pareri di diversi medici che egli aveva consultato e si è fondata in gran parte sulla relazione di uno specialista di neurologia il cui parere era già stato condiviso dal medico di fiducia della Corte dei conti, che poi se ne è valso nello stendere la criticata relazione del 15 novembre 1983 . Il ricorrente rileva, oltre a ciò, una discrepanza di date tra questa relazione e quella del neurologo, parendogli strano che questa, di data successiva ( 22-23 dicembre 1983 ), abbia servito come base per la prima . Tutto ciò rivelerebbe il disordine nel quale si è lavorato .
24 . Su a questi argomenti si deve osservare, in breve, quanto segue :
1 ) Il procedimento di determinazione del grado di invalidità permanente è regolato dall' art.21 della normativa comune in modo che il dipendente o i suoi rappresentanti abbiano notizia del progetto di decisione dell' APN e delle conclusioni del o dei medici designati a norma dell' art . 18 e che, qualora esso lo richieda, la relazione medica completa sia trasmessa al medico di sua scelta . Il dipendente o i suoi rappresentanti, nonché il medico di fiducia, possono cosi' esaminare i documenti e chiedere, se del caso, l' intervento di una commissione sanitaria . Quanto a questa, l' audizione "in contradittorio" del dipendente non è contemplata dalla normativa comune né avrebbe senso prescriverla, data la composizione e la natura dei lavori della commissione, che devono, secondo quanto ha detto la Corte, essere organizzati in modo da "pervenire, in caso di controversia, alla soluzione definitiva di tutte le questioni di carattere medico in questa fase" ( sentenza Suss, punto 11 ).
2 ) Gli interessi del dipendente sono tutelati dalla presenza nella commissione di un medico di sua fiducia, che egli ha designato, il quale, nella fattispecie, ha accertato tutte le conclusioni cui è giunta la commissione . La composizione tripartita di questa garantisce, come abbiamo visto, l' indipendenza del suo operato e l' equilibrio degli interessi in causa .
3 ) Come la Corte ha già rilevato ( 7 ) "il compito incombente a tale commissione, che è quello di valutare in modo assolutamente obiettivo ed indipendente talune questioni di carattere medico, richiede infatti che tale commissione sia pienamente libera nelle sue valutazioni ". In particolare, essa doveva valutare "in quale misura si dovessero prendere in considerazione i referti prodotti dallo stesso ricorrente" ( 8 ) ; orbene, risulta chiaramente dalla relazione della commissione che questa non solo ha tenuto conto, ma ha anche valutato criticamente i risultati delle perizie precedenti . Esclusivamente alla commissione spettava, per di più, decidere circa la necessità o meno di effettuare un nuovo esame neurologico, in quanto rientrava nel suo potere discrezionale, sotto il profilo clinico, accogliere le conclusioni dal perito neurologo in precedenza consultato . Nell' esercizio della sua discrezionalità funzionale e professionale, la commissione era anche l' unico giudice della convenienza di procedere ad altri esami; su questo punto la relazione della commissione si richiama ai risultati di un esame "scanner", la cui effettuazione è stata confermata dal medico di fiducia addetto al personale della Corte dei conti ( vedere risposta al reclamo ), mentre non spetta alla Corte valutare la terminologia medica impiegata per indicarlo .
4 ) La discrepanza di date, asserita dal ricorrente, tra la relazione del 15 novembre 1983 e la relazione del neurologo non può avere alcuna influenza sulla validità della relazione della commissione sanitaria ora impugnata, e quindi appare superflua qualunque indagine circa eventuali motivi logici ( oppure un semplice lapsus ) che possano aver causato questa discrepanza .
25 . Dato quanto precede, concludo quindi per l' irricevibilità del mezzo relativo all' operato della commissione sanitaria .
c ) Le conclusioni della commissione sanitaria
26 . Invocando la giurisprudenza della Corte ( Chaumont-Barthel / Parlamento, sentenza 18 marzo 1982 ( 9 ) e Leussink / Commissione, sentenza 8 ottobre 1986 ( 10 ) il ricorrente sostiene che non è stato tenuto conto della distinzione tra "indennità per invalidità permanente e risarcimento per danni morali" oppure tra "conseguenze di natura economica e quelle relative ai rapporti familiari e sociali"; esso sostiene più precisamente che l' indennità liquidata ( corrispondente al tasso d' invalidità accertato ) "compensa, al massimo in modo insufficiente, l' invalidità anatomico-funzionale, ma non tiene assolutamente conto della menomazione di ordine psichico", che deriverebbe in particolare da una sinistrosi dovuta all' infortunio .
27 . Il tenore di questi argomenti pare si basi su un equivoco che va chiarito .
28 . Infatti, si deve distinguere chiaramente - è stato questo che hanno inteso fare le due sentenze citate dal ricorrente - tra l' indennità per invalidità permanente, totale o parziale, del dipendente conseguente ad un infortunio o ad una malattia professionale ( art . 12 della normativa ), l' indennità "per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l' integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali" ( art . 14 della normativa ) e l' indennità supplementare, non contemplata dalla normativa comune ma eventualmente dovuta, "quando l' istituzione sia responsabile dell' infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito" ( sentenza Leussink, punto 13 ).
29 . La materia del contendere nella presente causa è solamente la determinazione del grado d' invalidità permanente conseguente all' infortunio, secondo il procedimento fissato dagli art . da 18 a 23 della normativa comune .
30 . Orbene, quanto a questa, risulta dalla relazione della commissione medica che essa ha preso in considerazione "la situazione generale post-traumatica effettiva dell' infortunio", ha tenuto conto delle turbe soggettive del ricorrente, che non ha considerato "conseguenze post-traumatiche, bensi' disturbi di origine costituzionale", e, quanto alla presunta diminuzione della facoltà di concentrazione, non l' ha ritenuta atta a diminuire la capacità di lavoro, rifacendosi, per il resto, alla relazione del perito neurologo che aveva effettuato un esame generale nel campo di sua competenza .
31 . Così stando le cose, la conclusione della relazione della commissione medica, che ha attribuito al ricorrente un tasso d' invalidità del 9%, formulando un giudizio complessivo sulla salute del ricorrente in relazione con la sua capacità di lavoro, deve considerarsi "finale e definitiva", per dirla con la sentenza Morbelli ( punto 29 ).
III - Conclusioni
32 . Tenuto conto di tutto quanto precede, ritengo che, dal momento che tutti i mezzi dedotti vanno disattesi, si debba respingere la domanda di annullamento della relazione impugnata, con conseguente reiezione della domanda di liquidazione degli interessi di mora e di costituzione di una supercommissione, istituto peraltro non contemplato dallo statuto .
33 . In forza del combinato disposto degli articoli 69, n . 2, e 70 del regolamento di procedura ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 2 ) Sentenza 26 gennaio 1984, causa 189/82, Seiler / Consiglio, Racc . 1984, pag . 229, 241 .
( 3 ) Sentenza 26.6.1985, causa 118/84, Commissione / Royale Belge, Racc . 1985,
pag . 1889, 1903-4, n . 17 .
( 4 ) Sentenza del 14.7.1981, causa 186/80, Suss / Commissione, Racc . 1981, pag . 2041, 2051, punti 10 e 11 .
( 5 ) Sentenza summenzionata, punto 9 .
( 6 ) Sentenza Suss del 29.11.1984, punto 11 .
( 7 ) Sentenza Suss del 29.11.1984, punto 13 .
( 8 ) Sentenza Morbelli, punto 27 .
( 9 ) Causa 103/81, Racc . 1982, pag . 1003, 1010, punto 9 .
( 10 ) Cause riunite 169/83 e 136/84, Racc . 1986, pag . 2801, punto 18 .
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