Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 19 gennaio 1988. - EXECUTIF REGIONAL WALLON E S. A. GLAVERBEL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - AIUTI DI STATO - INDUSTRIA DEL VETRO PIANO - VETRI A STRATI PIROLITICI. - CAUSE RIUNITE 62/87 E 72/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01573
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Le due cause riunite in merito alle quali presento queste conclusioni riguardano la questione del se la Commissione delle Comunità europee (" convenuta ") si sia opposta a buon diritto a che il Regno del Belgio concedesse tramite uno dei suoi organi regionali ( l' esecutivo regionale Vallone, ricorrente nella causa 62/87 ), un aiuto agli investimenti della ditta SA Glaverbel ( ricorrente nella causa 72/87 ).
2 . Nel corso degli anni 1982 e 1983, la SA Glaverbel realizzava, nello stabilimento di Moustier, un volume di investimento di 1,2 miliardi BFR per rinnovare e ammodernare una linea di produzione di vetro piano, ammodernare un altro impianto e sviluppare la capacità di una linea di produzione di vetro rivestito . Il governo belga aveva programmato di sostenere tali investimenti, con riserva di approvazione da parte della Comunità europea, concedendo una sovvenzione con interessi, un premio in conto capitale ed un esonero dalla imposta fondiaria in applicazione di una legge 17 luglio 1959, il che corrispondeva in totale all' equivalente di una sovvenzione netta del 5,8% del volume degli investimenti realizzati . La decisione di concedere l' aiuto veniva adottata nel novembre 1984 . Nel novembre 1985, il governo belga comunicava alla Commissione l' intenzione di concedere i suddetti aiuti agli investimenti .
3 . Nell' ambito della procedura di verifica degli aiuti allora iniziata, il governo belga, i governi di due altri Stati membri, una associazione di categoria, un gruppo di produttori del settore economico interessato e l' impresa interessata presentavano le loro osservazioni .
4 . Con decisione 3 dicembre 1986 ( 1 ) , la Commissione delle Comunità europee deliberava che l' aiuto agli investimenti in questione non poteva essere concesso . Essa riteneva che l' aiuto pregiudicasse gli scambi tra Stati membri e falsasse la concorrenza . Gli aiuti sarebbero stati infatti assolutamente in contrasto col mercato comune a norma dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE; e nemmeno troverebbero applicazione le condizioni per una deroga, a norma dell' art . 92, nn . 2 e 3, del trattato CEE .
5 . L' esecutivo regionale Vallone, divenuto nel frattempo l' ente competente in materia di aiuti allo sviluppo economico regionale nella regione vallone del Belgio, nonché la ditta SA Glaverbel giudicano illegittima la decisione . Essi sostengono, nel merito, la erronea applicazione dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE e constestano la non applicazione delle disposizioni derogatorie di cui all' art . 92, n . 3, lett . b ) e c ), del trattato CEE; allegano inoltre la mancata osservanza, su più punti, dell' art . 190 del trattato CEE, che impone l' obbligo di motivare la decisione .
6 . L' esecutivo regionale Vallone sostiene, inoltre, che la Commissione ha trasgredito il principio del contraddittorio .
7 . I ricorrenti concludono perciò per l' annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 1986, con vittoria di spese .
8 . La convenuta conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato e per la condanna dei ricorrenti alle spese .
9 . La Commissione ritiene che la sua decisione 3 dicembre 1986 sia legittima; ha presentato alcune osservazioni supplementari onde meglio chiarificarla .
10 . Ritorneremo in seguito sul tenore della decisione impugnata e su diversi punti degli argomenti delle parti . Per il resto, rinvio al testo della relazione di udienza .
B - Analisi
I - Sulla ricevibilità
11 . 1 ) La ricevibilità del ricorso della SA Glaverbel non dovrebbe porsi in discussione . In quanto eventuale beneficiario dell' aiuto controverso, essa è direttamente ed individualmente interessata, a norma dell' art . 173, comma 2, del trattato CEE, dalla decisione della Commissione .
12 . 2 ) In linea di principio, neanche la ricevibilità del ricorso dell' esecutivo regionale Vallone dovrebbe porsi in dubbio . Esso deve considerarsi persona giuridica a norma dell' art . 173, comma 2, del trattato CEE . In quanto ente competente a versare l' aiuto controverso in Belgio, esso deve del pari ritenersi direttamente ed individualmente interessato .
13 . Ciò non vale però per tutte le censure avanzate dall' ente suddetto . Un organo di uno Stato membro, dotato di prerogative inerenti all' esercizio di pubbliche potestà, non può essere considerato "Stato membro" a norma dell' art . 173, comma 1, del trattato CEE . Questa è la ragione per cui, in quanto persona giuridica ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, esso deve dimostrare il suo interesse ad agire ( 2 ). L' interesse ad agire dell' esecutivo regionale Vallone non sussiste sicuramente sotto il profilo delle censure sul merito; però, non altrettanto si può dire del suo interesse ad agire riguardo alle censure relative alla trasgressione del principio del contraddittorio da parte della Commissione, convenuta, nel corso del procedimento precontenzioso . La decisione della convenuta non gli era rivolta, ed esso non prese nemmeno parte al procedimento amministrativo se non presentando osservazioni . Così, nessuno dei suoi diritti ha potuto essere trasgredito nel corso del procedimento stesso . A tale riguardo, si può soprassedere sulla questione del se il Regno del Belgio, destinatario della decisione, avesse potuto dedurre un' eventuale trasgressione del principio del contraddittorio ai danni della ditta Glaverbel; allo stato dei fatti, poiché l' esecutivo regionale Vallone non può essere considerato "Stato membro" a norma dell' art . 173, comma 1, del trattato CEE, la censura della violazione del principio del contraddittorio da esso solo sollevata non può essere considerata ricevibile .
II - Sulla fondatezza del ricorso
14 . Esaminerò la fondatezza del ricorso seguendo l' ordine delle censure di merito già citate, ed analizzerò nel contempo quelle relative all' insufficienza di motivazione con riguardo all' art . 190 del trattato CEE, dato che le censure formali e sostanziali sono, a tal proposito, inseparabili .
1 . Sull' applicazione dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE - Esistenza di un aiuto
15 . I ricorrenti contestano, innanzitutto, l' esistenza di un aiuto a norma dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE, essendo esso insignificante in relazione alla surrichiamata produzione che ne avrebbe dovuto fruire, e quindi non atto a falsare la concorrenza ed a pregiudicare gli scambi tra Stati membri .
16 . Si farà, in primo luogo, menzione del fatto che gli aiuti progettati, rappresentando il 5,8% dei costi dell' investimento ( che ammontano a 1,2 miliardi BFR ), sgraverebbero l' impresa beneficiaria, per all' incirca 70 milioni di franchi belgi ( 3 ), di una parte dei costi d' investimento da essa normalmente sopportati . Anche se bisogna riconoscere che la Corte ha accettato, in materia di norme sulla concorrenza di cui all' art . 85 del trattato CEE, la prassi della Commissione consistente nell' escludere dal divieto ex art . 85 le restrizioni alla concorrenza tra imprese che su di essa - e sugli scambi tra Stati membri - non influiscono sensibilmente, non mi sembra corretto trasporre questa tendenza sul piano del divieto degli aiuti di cui all' art . 92 del trattato CEE . Né dal tenore letterale delle disposizioni da applicarsi, né dalla giurisprudenza della Corte in materia ( 4 ) si evince l' esistenza di una parallela eccezione al principio del divieto degli aiuti . Poiché gli aiuti di stato nuocciono al sistema di concorrenza non falsata voluto dal trattato, e poiché gli Stati membri sono tenuti, a norma dell' art . 5 del trattato CEE, a facilitare la Comunità nell' adempimento dei propri compiti, è del tutto giustificato che il comportamento degli Stati membri sia sottoposto a condizioni più restrittive di quello delle imprese . L' art . 92 comprende inoltre, ai nn . 2 e 3, un sistema di disposizioni derogatorie più differenziato di quello contemplato ad esempio dall' art . 85, n . 3, del trattato CEE . E' così che taluni aiuti sono compatibili, in linea di principio, col mercato comune, a norma dell' art . 92, n . 2, e che la Commissione può considerarne altri compatibili col mercato comune a norma dell' art . 92, n . 3, lett . a ) - c ). Inoltre, ai sensi dell' art . 92, n . 3, lett . d ), il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare altre forme di aiuti, che in linea di principio non sarebbero compatibili con le disposizioni, intese in senso stretto, dell' art . 92 .
17 . Tenuto conto dell' ampia portata di tali disposizioni derogatorie, non è pensabile che possano ancora esistere ulteriori deroghe, non scritte, al divieto degli aiuti . E' questo il motivo per cui è impossibile condividere la tesi secondo la quale l' art . 92 del trattato CEE si applicherebbe solo a pregiudizi alla concorrenza, e agli scambi intracomunitari, che siano rilevanti .
18 . Allo stesso modo, la decisione della Commissione 17 giugno 1975 ( 5 ), ai sensi della quale gli aiuti concessi in applicazione della legge belga 17 luglio 1959 possono essere attribuiti solo quando i casi individuali e significativi siano stati preventivamente comunicati in tempo alla Commissione non può essere interpretata nel senso che per la Commissione, nell' ambito dell' art . 92 del trattato CEE, la nozione di "effetto sensibile" avrebbe l' importanza ad essa attribuita dai ricorrenti . Tale decisione poteva fare riferimento unicamente all' obbligo d' informazione incombente al Regno del Belgio, senza fare allusione ai criteri sostanziali alla cui stregua va valutata la legittimità di un aiuto . Tali criteri, a dispetto di tutte le competenze conferite alla Commissione nell' ambito della procedura di controllo degli aiuti, e segnatamente in materia di potere discrezionale, sono stabiliti dallo stesso art . 92 del trattato CEE, dal quale la Commissione non è autorizzata a discostarsi .
19 . Per il resto, nell' ipotesi in cui si volesse dare a tale decisione un autonomo significato, a sostegno della tesi da me sostenuta, l' aiuto di cui trattasi rientrerebbe nel combinato disposto dell' art . 2, primo trattino, e dell' art . 1, secondo trattino, e dovrebbe quindi considerarsi "sensibile ".
20 . Poiché la convenuta segnala che il produttore che fruisce dell' aiuto, esporta all' incirca il 50% della sua produzione di vetro piano negli altri Stati membri e il 20% nei paesi terzi, il restante 30% è infatti venduto o trasformato all' interno dell' unione economica del Benelux, - zona comprendente tre Stati membri della Comunità europea -, è chiaro che egli partecipa agli scambi intracomunitari . Se questo produttore è sgravato delle spese d' investimento che invece normalmente avrebbe dovuto sopportare, e di cui i concorrenti, non beneficiari dell' aiuto, non vengono sollevati, è chiaro che la sua situazione concorrenziale è migliorata e che la concorrenza all' interno del mercato comune ne viene falsata . Tenuto conto del volume delle esportazioni del produttore di cui trattasi, bisogna ammettere anche che gli scambi intracomunitari ne sono del pari pregiudicati in egual misura . E' opportuno indicare, in tale contesto, che l' impresa che fruirebbe del progettato provvedimento di aiuto è in concorrenza con altri produttori, non solamente per i prodotti sui quali vertono i concreti provvedimenti d' investimento, ma per tutta la gamma dei prodotti stessi . E' quindi irrilevante che proprio il prodotto interessato dall' investimento di cui trattasi faccia concorrenza a prodotti di altri produttori della Comunità; è invece decisivo che la situazione finanziaria di un produttore nel suo complesso venga a tal punto agevolata che egli, per esempio, potrebbe offrire - perfino per prodotti non interessati dalla sovvenzione in causa - prezzi più vantaggiosi di quelli dei suoi concorrenti .
21 . Questa prima conclusione non è inficiata dal fatto che la convenuta abbia potuto in questo contesto compiere talune valutazioni le quali forse non erano del tutto giustificate, tenuto conto della situazione di fatto . La convenuta ha infatti sostenuto che le difficoltà attraversate dall' industria del vetro piano, dovute ad un ristagno della domanda e ad una ridotta utilizzazione delle unità produttive, hanno avuto effetti negativi sulla capacità di profitto delle imprese, e avrebbero comportato la riduzione del personale con la conseguente chiusura di stabilimenti . Essa inoltre ha valutato la sovrapproduzione della Comunità dei Dieci in questo settore, negli anni 1982-1984, a circa il 10-16% della produttività totale .
22 . I ricorrenti non hanno contestato, nell' esssenziale, gli argomenti della convenuta circa i tassi di utilizzazione delle unità produttive, essendo certe differenze più che naturali, se si considerano i metodi di valutazione della produttività . In compenso, l' opinione, sostenuta dalla convenuta, che un tasso di utilizzazione delle unità produttive dall' 84% al 90% deve considerarsi basso non è rilevante nel caso di specie . Se le cifre avessero corrisposto ad un tasso debole, la decisione della convenuta non sarebbe contestabile; se si trattasse invece di un tasso normale o anche elevato, ciò dimostrerebbe unicamente che la concessione di un aiuto sarebbe stata superflua, e che dunque la convenuta poteva a maggior ragione negarla . Emerge dalle restanti osservazioni presentate dalla Glaverbel nel corso del procedimento amministrativo che essa è stata anche costretta a sopprimere taluni settori di produzione . Inoltre, lo stesso comportamento dell' impresa interessata indica che l' aiuto non era necessario, dato che essa aveva effettuato gli investimenti in causa dagli anni 1982 e 1983, allorché lo stato belga aveva fatto certe promesse sulla concessione del sussidio, ma le autorità non avevano ancora preso una decisione definitiva al riguardo, mancando in particolare il consenso della convenuta . Il progetto d' investimento ha quindi potuto essere attuato sulla base delle sole condizioni di mercato, senza alcun bisogno di un aiuto di stato . Se l' aiuto fosse invece concesso ora, avrebbe valore solo per il futuro e migliorerebbe tutti i profitti dell' impresa beneficiaria, senza più perseguire però uno scopo concreto .
23 . La Commissione ha quindi correttamente considerato il progetto di provvedimento belga un aiuto, ed ha sufficientemente motivato la sua decisione, se si considera in particolare che le parti in causa erano perfettamente al corrente della situazione sia dell' impresa interessata sia del settore economico di cui trattasi . Il fatto che la convenuta, nella decisione, abbia forse compiuto anche valutazioni inesatte o addirittura superflue, non può pregiudicare la validità della decisione stessa, in quanto la parte materialmente esatta della motivazione può bastare a giustificarla . Ciò si è verificato nel caso di specie, poiché la convenuta ha stabilito che l' aiuto progettato rientra nella fattispecie di cui all' art . 92, n . 1 .
2 . Sull' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato CEE .
24 . Un' ulteriore censura verte sul fatto che la convenuta non ha concesso deroghe al divieto di aiuti ai sensi dell' art . 92, n . 3, lett . c ), e che non ha debitamente motivato tale diniego .
25 . E' opportuno innanzitutto rilevare, al riguardo, che la convenuta si è correttamente fondata sul principio secondo il quale, per garantire un regolare funzionamento del mercato comune e per realizzare le finalità dell' art . 3, lett . f ), del trattato CEE, occorre interpretare in modo restrittivo le norme derogatorie di cui all' art . 92, n . 1, del trattato CEE, quando si debba valutare ogni regime di aiuti o singolo aiuto . Attenendosi a tale criterio di base, la convenuta ha ritenuto che il riammodernamento di una linea di vetro "float", da effettuarsi ogni sei-nove anni, costituisce in linea di principio un investimento sostitutivo, il cui costo va imputato alle spese di esercizio . E' del tutto normale, e conforme all' interesse del produttore, utilizzare le tecniche e i materiali più moderni ed efficienti onde ridurre le spese di esercizio . Di conseguenza, un aiuto che favorisca il periodico rinnovo di una linea di vetro "float" non corrisponde alle esigenze di sviluppo di un settore dell' economia; esso altererebbe fatalmente le condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune, a norma dell' art . 92, n . 3, lett . c ).
26 . Esaminando la questione del se questi argomenti siano sufficienti a motivare il diniego di derogare al divieto generale degli aiuti, conviene in primo luogo tener presente che la concessione di una tale deroga rientra nel potere discrezionale della Commissione . E questo dato di fatto rimane tale, nonostante che si debba comunque esaminare se, una volta che i criteri di cui all' art . 92, n . 1, del trattato CEE si trovano riuniti, le norme derogatorie dell' art . 92, n . 3, del trattato possano essere applicate ( 6 ).
27 . L' esercizio del potere discrezionale è solo soggetto ad un limitato controllo da parte della Corte . Se ricorrono le condizioni di cui all' art . 92, n . 3, del trattato CEE, la Commissione può dichiarare l' aiuto compatibile col mercato comune; ma nessuno può vantare un diritto proprio ad ottenere tale deroga . Ciò risulta dall' esplicito divieto di aiuti di cui all' art . 92, n . 1, del trattato CEE .
28 . L' argomento della convenuta, secondo cui le spese per il necessario rinnovamento periodico di una linea di produzione di vetro piano, in quanto investimento sostitutivo, fanno parte in linea di principio delle spese di esercizio, non è contestabile, poiché un regolare rinnovamento che utilizzi le tecniche e i materiali più moderni ed efficienti va considerato come una pratica economica assolutamente normale . Un investimento del genere viene effettuato di solito senza intervento dello stato; non sarebbe dunque possibile ritenere che la sovvenzione statale in programma sia destinata alla promozione dello sviluppo di un settore economico ( 7 ).
29 . La convenuta ha illustrato per qual motivo una delle due condizioni cumulativamente poste dall' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato CEE a suo parere non è soddisfatta; essa non doveva quindi prendere in esame il secondo criterio di cui a tale articolo . Ciononostante, in un modo che forse non è del tutto comprensibile di primo acchito, essa ha esaminato se l' aiuto in programma alterasse le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse . Poiché l' analisi, come si è detto, non era necessaria, la legittimità del diniego della deroga resterebbe un punto fermo, anche se nell' effettuare l' analisi essa avesse avanzato argomentazioni non pertinenti .
30 . Dato che la Glaverbel ha dichiarato, cel corso del procedimento amministrativo, che numerosi stabilimenti di vetro piano dovettero essere chiusi in passato, e che non è più oggetto di discussione il fatto che, anche dopo tale chiusura, sussisteva ancora in ambito comunitario una sovrapproduzione dal 10 al 16% del totale, rimane valida l' opinione della convenuta secondo cui l' aiuto progettato pregiudicherebbe le condizioni di scambio in misura contraria al comune interesse, anche se gli investimenti andassero di pari passo con le innovazioni tecniche . Tenuto conto della parte importante che le esportazioni hanno nella produzione totale dell' impresa da sovvenzionarsi, l' aiuto altererebbe le condizioni degli scambi in modo netto rispetto a quanto accadrebbe se esso non vi fosse; tenuto conto della tuttora parziale utilizzazione, in questo settore, delle capacità produttive nella Comunità anche dopo la chiusura di diversi stabilimenti ( 8 ), un provvedimento unilaterale di aiuto proveniente da un solo stato non può essere nel comune interesse, poiché necessariamente avrebbe come conseguenza quella di obbligare altre imprese di altri Stati membri a ricevere anch' esse aiuti dello stesso genere per poter far fronte alla concorrenza dell' impresa sovvenzionata . Anche in questo caso non è necessario esaminare nei dettagli in qual misura il prodotto oggetto dell' aiuto sia in concorrenza con altri prodotti, poiché come già detto, occorre fare riferimento alla situazione finanziaria globale dell' impresa aiutata, che dall' aiuto progettato verrebbe senz' altro agevolata finanziariamente .
31 . Quando poi i ricorrenti addebitano alla convenuta di non aver tenuto conto, nella decisione, del fatto che l' aiuto in programma sarebbe andato di pari passo con una ristrutturazione dell' impresa, occorre riconoscere che il termine "ristrutturazione" in effetti non compare nella decisione della Commissione . Lo stesso si può dire però per quanto concerne i documenti che il Regno del Belgio e la ricorrente Glaverbel hanno sottoposto alla Commissione . Tuttavia, nel merito, la convenuta, negli argomenti relativi alle innovazioni tecniche connesse agli investimenti, ha in parte affrontato il problema della ristrutturazione . Conviene peraltro osservare che, stando a quanto esposto dalla Glaverbel, i provvedimenti di ristrutturazione dell' impresa erano essenzialmente giunti al termine nel 1983, e che erano precedenti agli investimenti che avrebbero dovuto fruire dell' aiuto .
32 . La convenuta era pertanto nel suo diritto, negando di derogare al divieto generale degli aiuti, e il diniego è stato da lei sufficientemente motivato . Per questa ragione, la censura dei ricorrenti è priva di fondamento .
3 . Sull' art . 92, n . 3, lett . b ), del trattato CEE
33 . I ricorrenti imputano del pari alla convenuta di non essersi conformata all' obbligo di motivazione di cui all' art . 190 del trattato CEE, quando dispose che l' aiuto di cui trattasi non era chiaramente destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo .
34 . Circa quest' ultimo mezzo, effettivamente molto lapidario, la convenuta nel corso del procedimento dinanzi alla Corte ha dichiarato che un progetto può essere considerato "di comune interesse europeo" quando fa parte di programmi transnazionali europei, quando è sostenuto congiuntamente da diversi governi e in modo armonico, o quando fa parte di un' azione concordata da diversi Stati membri . Il rinnovo o l' ammodernamento di una delle venticinque linee di produzione di vetro piano esistenti nella Comunità non può essere considerato come un progetto rientrante in tale ambito .
35 . Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione recante pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per rendersi conto se la decisione sia o meno fondata ( 9 ).
36 . L' obbligo di motivare le decisioni deve dipendere in linea di principio dal contesto nel quale esse s' inseriscono e da quanto le parti hanno esposto nel corso del procedimento amministrativo . Non è necessario che la Commissione, in una decisione riguardante un problema sul quale le parti sono perfettamente informate, si addentri in ogni tipo di dettaglio ( 10 ), anche non menzionato nel corso del procedimento .
37 . Ciò si è verificato nel caso di specie . Né il governo belga né la ditta Glaverbel hanno sostenuto, nel corso del procedimento amministrativo, che sussista un "importante progetto di comune interesse europeo ". Essi hanno solamente fatto capire che l' investimento avrebbe rafforzato la posizione della Comunità nei mercati d' esportazione e garantito la sua indipendenza da importazioni .
38 . Se l' attuazione di una politica commerciale comune verso i paesi terzi fa parte dei principi ispiratori della Comunità a norma dell' art . 3, lett . b ), del trattato CEE, e se detta politica commerciale contribuisce in special modo allo sviluppo armonioso del commercio mondiale a norma dell' art . 110 del trattato CEE, sembra in effetti che la ricerca di forme autarchiche e lo sforzo teso alla conquista dei mercati mondiali non possano essere considerati un importante progetto di comune interesse europeo . L' indicare altri motivi era superfluo .
39 . L' allusione al fatto che la Glaverbel, nell' ambito del programma "ESPRIT" ( 11 ), partecipasse alla messa a punto di cellule fotovoltaiche, non giustifica del pari un cambiamento di valutazione rispetto a quanto affermato finora . Certo, si potrebbe considerare tale programma nel suo insieme come un "importante progetto di comune interesse europeo ". Però ciò non vale automaticamente per ognuno dei 220 progetti ESPRIT, scelti dalla Commissione, 201 dei quali si trovano in corso di esecuzione ( 12 ). I ricorrenti stessi a quel punto avrebbero dovuto chiarire esattamente in cosa il progetto fosse di "comune interesse europeo", e in che misura lo si sarebbe potuto ricollegare in qualche modo agli investimenti effettuati negli anni 1982 e 1983 . E non l' hanno fatto .
40 . Tenuto conto della apodittica brevità delle indicazioni fornite dai ricorrenti, non può pertanto essere criticato un altrettanto apodittico diniego della convenuta .
C - Conclusione
41 . Di conseguenza, vi propongo di respingere il ricorso e di condannare i ricorrenti alle spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU L 77 del 19 . 3 . 1987, pag . 47 .
( 2 ) Vedasi la sentenza 11 luglio 1984 nella causa 222/83, Comune di Differdange e altri / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1984, pag . 2889, 2896 .
( 3 ) Ossia all' incirca 1,6 milioni di ECU al corso convertibile del 28 novembre 1986 : vedasi Bollettino 11-1986, pag . 144; la decisione impugnata è del 3 dicembre 1986 .
( 4 ) Vedasi in particolare, sentenza 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland BV / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1980, pag . 2671 .
( 5 ) GU L 177 dell' 8 . 7 . 1975, pag . 13 .
( 6 ) Vedasi sentenza 14 ottobre 1987 nella causa 248/84, Repubblica federale di Germania / Commissione, Racc . pag . 4013 .
( 7 ) Vedasi sentenza prec . nella causa 730/79, punti 23-24 della motivazione .
( 8 ) Vedasi cifre indicate nel promemoria del GEPVP, nella colonna di destra della tavola di pag . 4 e nella seconda colonna della prima tavola di pag . 6 . Esso pone in evidenza un' eccedenza di capacità produttive del 20-25% tra la "saleable capacity" e le vendite effettive .
( 9 ) Vedasi in particolare, sentenze 10 luglio 1986 nelle cause 234/84 e 40/85, Regno del Belgio / Commissione, Racc . pag . 2263 e 2321 .
( 10 ) Vedasi a tale riguardo in ultimo luogo, sentenza 17 novembre 1987 nelle cause riunite 142 e 156/84, BAT e altri / Commissione, Racc . pag . 4487, punto 72 della motivazione .
( 11 ) Decisione del Consiglio 28 febbraio 1984 relativa ad un programma europeo di ricerca e di sviluppo nel campo delle tecnologie dell' informazione ( GU L 67 del 9 . 3 . 1984, pag . 54 ).
( 12 ) Vedasi rapporto generale sull' attività delle Comunità europee, pagg . 186-187, punto 403 .
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