Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 20 gennaio 1988. - ANTONIO MORABITO CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - INDENNITA'DI DISLOCAZIONE. - CAUSA 105/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01707
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Da quando esiste la Corte di giustizia è questa la prima causa che si svolga nella contumacia della parte convenuta . La richiesta del Parlamento europeo di ottenere una proroga del termine fissato per il deposito del controricorso ci è pervenuta infatti quando il dies ad quem era già scaduto . Di conseguenza, con domanda 19 giugno 1987 e ai sensi dell' articolo 94, n . 1, regolamento di procedura, l' autore del ricorso, signor Antonio Morabito, ha chiesto l' accoglimento delle conclusioni in esso contenute . L' atto, iscritto a ruolo il precedente 6 aprile, mira in via principale all' annullamento della decisione 8 gennaio 1987 con cui il segretario generale del Parlamento confermò il rifiuto di ammettere Morabito al beneficio dell' indennità di dislocazione . Subordinatamente il ricorrente vi chiede di dichiarare il suo diritto alla stessa indennità in base ai criteri seguiti dall' istituzione per l' insieme dei dipendenti e di condannare quest' ultima a risarcirgli i danni .
2 . I fatti . Il signor Morabito, cittadino italiano, si iscrisse per la prima volta nell' anagrafe della città di Lussemburgo il 1° agosto 1975 . Da tale data al 1° gennaio 1985 egli lavorò presso il locale albergo Holiday Inn in qualità di barman . All' inizio del dicembre 1984 Morabito si dimise dal suo impiego ed il giorno 12 dichiarò la sua partenza al comune di Lussemburgo, per poi rinviarla di due settimane su richiesta del datore di lavoro . A indurlo alle dimissioni fu la decisione di tornare nella sua città di origine ( Vinco, Reggio Calabria ) per assistervi la madre inferma, che morì il 29 luglio 1986 dopo lunga malattia ed un ricovero ospedaliero .
Frattanto, non avendo trovato lavoro in Italia, Morabito sollecitò un impiego presso il Parlamento europeo ( 16 luglio 1985 ). Nel 1979, infatti, egli aveva partecipato ad un concorso per agente qualificato ( usciere ) e figurava sulla lista di riserva . La sua richiesta fu accolta il 15 ottobre 1985 . Egli assunse servizio il successivo 1° novembre, dichiarando tre giorni più tardi il proprio arrivo al comune di Lussemburgo e installandosi nell' appartamento che, prima di recarsi in Italia aveva condiviso per circa tre anni con un amico, egualmente dipendente dell' Assemblea .
A Morabito l' amministrazione del Parlamento riconobbe l' indennità di espatrio, ma non quella di dislocazione . Con nota 19 agosto 1986, infatti, l' istituzione informò il dipendente ch' egli non soddisfaceva le condizioni a cui lo statuto subordina la concessione di tale beneficio . Ad eccezione degli ultimi quattro mesi - vi si legge - Morabito aveva trascorso il periodo di riferimento ( 1° maggio 1980 - 30 aprile 1985 ), risiedendo e lavorando a Lussemburgo; ora, per essere considerata sufficiente ai fini dell' indennità de qua, l' assenza dal territorio dello Stato in cui è la sede del servizio deve protrarsi per almeno sei mesi . Si aggiunga che la natura precaria di tale assenza era provata da due circostanze : il dipendente non aveva effettuato il trasloco e in Italia non aveva svolto alcuna attività retribuita .
Contro il provvedimento così motivato Morabito presentò un reclamo il 21 agosto 1986; ma con decisione 8 gennaio 1987 il segretario generale del Parlamento confermò il rifiuto di accordargli il beneficio controverso, rilevando che il breve soggiorno del ricorrente in Italia non aveva fatto venir meno il carattere abituale della sua residenza nel Granducato .
3 . A sostegno del ricorso Morabito deduce che la motivazione della decisione è viziata . Questo mezzo, peraltro, va più correttamente qualificato come violazione dello statuto del personale . Il ricorrente assume, infatti, che l' indennità di dislocazione va corrisposta qualora il funzionario provi di avere definitivamente lasciato il territorio in cui è situata la sede di servizio sei mesi prima della sua assunzione; e non v' è dubbio che egli soggiornò in Italia nei dieci mesi precedenti l' inizio della sua attività alle dipendenze del Parlamento . Morabito contesta inoltre il carattere precario del detto soggiorno . Il suo intento di vivere stabilmente in Italia sarebbe infatti dimostrato dalla dichiarazione che egli rese al comune di Lussemburgo nel momento in cui lasciò il Granducato e dalla revoca della sua iscrizione al locale sistema di sicurezza sociale . La non effettuazione del trasloco è poi spiegata da due circostanze : all' epoca Morabito non possedeva beni mobili ed abitava un appartamento preso in affitto da un amico .
4 . La ricevibilità dell' atto introduttivo e il regolare adempimento delle formalità procedurali, che siete tenuti a verificare ai sensi dell' articolo 94, n . 2, regolamento di procedura, non pongono problemi .
Ci si può dunque volgere ad accertare la fondatezza delle conclusioni avanzate dal ricorrente . Rileggiamo anzitutto le pertinenti norme dello statuto . Com' è noto, l' indennità di dislocazione è prevista dall' articolo 69 e, per quanto qui interessa, il suo pagamento è subordinato alle condizioni stabilite nell' articolo 4, n . 1, lettera a ) dell' allegato VII . Secondo questo disposto essa è concessa al dipendente che "non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che non ha abitualmente abitato o svolto la sua attività professionale principale nel territorio europeo di detto stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio ".
Ricordo che secondo la vostra costante giurisprudenza : a ) le condizioni diverse dalla nazionalità devono essere entrambe soddisfatte ( sentenze 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte / Parlamento europeo, Racc . 1984, pag . 3465, punto 8; 2 maggio 1985, causa 246/83, De Angelis / Commissione, Racc . 1985, pag . 1253, punto 14; 24 giugno 1987, causa 61/85, van Neuhoff von der Ley / Commissione, Racc . pag . 2853, punto 7 ); b ) lo scopo dell' indennità sta nell' alleviare gli oneri e i particolari svantaggi a cui sono soggetti i dipendenti che, entrando nell' impiego pubblico comunitario, devono trasferirsi dal paese di residenza a quello di sede del servizio ( sentenze 20 febbraio 1975, causa 21/74, Airola / Commissione, Racc . 1975, pag . 221, punto 8; 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass / Corte di giustizia, Racc . 1980, pag . 3005, punto 12; sentenza von Neuhoff von der Ley, citata, punto 7 ).
L' accertamento da compiere ha dunque per oggetto la solidità e la durevolezza del legame che sussiste tra il dipendente e lo Stato in cui questi è tenuto a svolgere la propria opera . A tal fine sono decisivi criteri come la dimora stabile e l' esercizio dell' attività professionale principale ( sentenza von Neuhoff von der Ley, precitata ), mentre non hanno alcun peso elementi quali l' allontanamento per un certo periodo dal detto stato o l' effettuazione di un trasloco .
5 . Esaminiamo a stregua di tali princìpi la situazione del ricorrente . Che egli soddisfi il requisito della nazionalità è pacifico . Si tratta pertanto di verificare se siano adempiute le altre due condizioni : quella relativa alla dimora e quella che riguarda lo svolgimento del lavoro principale .
Cominciamo con la seconda . Dagli atti di causa risulta : a ) che Morabito ha principalmente - o, meglio, esclusivamente - lavorato a Lussemburgo per circa quattro anni ed otto mesi nell' àmbito del periodo quinquennale di riferimento; b ) che nei quattro mesi trascorsi in Italia ( gennaio-aprile 1985 ) egli non ha svolto alcuna attività professionale . La condizione in esame non può dunque considerarsi soddisfatta .
Questo risultato mi esimerebbe dallo stabilire se Morabito adempia la condizione attinente alla dimora abituale . Procederò tuttavia a tale indagine perché è su detto requisito che il Parlamento ha fondato la decisione controversa e il ricorrente la propria difesa .
Come ho detto, il contrasto tra le parti ha per oggetto il periodo che Morabito passò in Italia . Il Parlamento lo ritiene insufficiente a radicare nella penisola la residenza abituale del dipendente, facendo leva su una prassi applicativa dell' articolo 4, n . 1, allegato VII, statuto che deriva dalle decisioni dei capi delle amministrazioni comunitarie e che a me sembra di dubbia legittimità ( in tal senso mi espressi concludendo in causa 188/83, Witte / Parlamento europeo, Racc . 1984, pag . 3465, 3476 e seguenti .). Il ricorrente afferma invece che quei quattro mesi, posti alla fine del periodo di riferimento e qualificati dall' intenzione di rientrare definitivamente in Italia, hanno fissato la sua residenza abituale nel luogo di origine .
Entrambe le tesi sono prive di fondamento . Come la Corte ha più volte statuito, un soggiorno di complessivi venti mesi in uno Stato membro diverso da quello della sede di residenza durante il periodo di riferimento non basta a far ritenere che il dipendente vi abbia avuto la dimora abituale ( sentenze 17 febbraio 1976, causa 42/75, Delvaux / Commissione, Racc . 1976, pag . 167; sentenza von Neuhoff von der Ley, precitata, punto 9 ); tanto meno, dunque, potranno a tal fine considerarsi sufficienti i quattro mesi che Morabito trascorse in Italia . E' infatti da escludere che per loro causa il ricorrente abbia sopportato, rientrando a Lussemburgo, gli oneri o gli svantaggi in vista dei quali è prevista l' indennità di dislocazione .
6 . Alla luce delle considerazioni che precedono vi suggerisco di respingere il ricorso proposto contro il Parlamento europeo dal signor Antonio Morabito con atto del 6 aprile 1987 .
Considerata la natura della controversia, ritengo che ognuna delle parti debba sopportare l' onere delle proprie spese .
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