Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 23 maggio 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - AGRICOLTURA - MERCATO DEI CEREALI FORAGGERI. - CAUSA 35/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03125
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il ricorso proposto dalla Commissione contro la Repubblica ellenica, sul quale vertono le presenti conclusioni, è diretto a far dichiarare che, intervenendo sul mercato dei cereali foraggieri ed in particolare dando istruzioni all' Ente centrale di gestione dei prodotti nazionali ( in prosieguo : la "KYDEP ") per l' acquisto e la vendita di cereali foraggieri a prezzi e a condizioni stabiliti dal governo ellenico, ripianando mediante risorse statali il deficit derivante da tali operazioni e agevolando il finanziamento privilegiato, da parte della Banca agricola di Grecia, delle attività della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri, la Repubblica ellenica è venuta agli obblighi incombentile in forza del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), e dei relativi regolamenti d' attuazione, nonché in forza degli artt . 5 e 93 del Trattato .
Sulla ricevibilità
2 . La Repubblica ellenica deduce l' irricevibilità del ricorso in quanto esso avrebbe lo scopo essenziale di far dichiarare che le autorità elleniche attribuiscono agli allevatori greci un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune . Secondo la convenuta, la Commissione avrebbe quindi dovuto seguire tutto l' iter procedurale di cui all' art . 93, n . 2, invece di proporre un ricorso in base all' art . 169 del Trattato . La Repubblica ellenica si basa in particolare sulla sentenza 30 novembre 1985, Commissione / Repubblica francese ( causa 290/83, Racc . pag . 439 ), in cui la Corte ha affermato che :
"Il procedimento contemplato dall' art . 93, n . 2, attribuisce a tutti gli interessati delle garanzie che sono specificamente adeguate ai particolari problemi sollevati dalle sovvenzioni statali per la concorrenza nel mercato comune e che sono molto superiori a quelle offerte dal procedimento precontenzioso contemplato dall' art . 169 del Trattato, al quale partecipano solo la Commissione e lo Stato membro interessato ".
3 . La Commissione ribatte che il governo ellenico non ha sollevato questa eccezione d' irricevibilità nel corso del procedimento precontenzioso . Questo rilievo, che è esatto, non sembra cionondimeno dover produrre conseguenze giacché l' eventuale irricevibilità d' un ricorso deve valutarsi con riguardo allo stesso ricorso . Orbene, il ricorso sussiste solo a partire dalla proposizione dell' atto introduttivo .
4 . Ciò detto, non vi propongo tuttavia di dichiarare il ricorso della Commissione irricevibile . Contrariamente a quanto afferma la Repubblica ellenica, lo scopo principale del ricorso è infatti quello di far dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune del mercato dei cereali, effettuando su tale mercato, tramite la KYDEP, interventi non previsti da detto regolamento . Questo inadempimento, qualora sussista, può essere accertato solo nell' ambito del procedimento istituito dall' art . 169 . L' esistenza di tale inadempimento è indipendente dall' assunzione a carico, o no, da parte dello Stato ellenico, dei disavanzi che possono risultare dagli interventi in questione .
5 . Inversamente, qualora la censura principale fosse fondata, cioè qualora le autorità elleniche non avessero il diritto di ordinare l' acquisto e la vendita, da parte della KYDEP, di cereali foraggieri a prezzi e condizioni da essa fissate, dette autorità non avrebbero potuto - a fortiori - porre a carico del bilancio dello Stato i disavanzi risultanti da tali operazioni . La seconda censura è quindi accessoria rispetto alla prima . Non è affatto necessario, in tal caso, richiamarsi all' art . 92 per constatare che tale censura è fondata .
6 . Si deve rilevare, inoltre, che nella succitata sentenza 30 gennaio 1985, la Corte ha aggiunto quanto segue :
"Di conseguenza, benché l' esistenza di detto procedimento particolare non osti affatto a che la compatibilità di un regime di sovvenzioni con norme comunitarie diverse da quelle contenute nell' art . 92 sia valutata mediante il procedimento contemplato dall' art . 169, è tuttavia indispensabile che la Commissione segua il procedimento dell' art . 93, n . 2, qualora desideri accertare l' incompatibilità di detto regime, in quanto sovvenzione, col mercato comune ".
7 . Risulta da tale brano che in tutti i casi in cui basa la sua azione su una disposizione diversa dall' art . 92, la Commissione può avvalersi dell' art . 169 . Orbene, questo è proprio il caso nella fattispecie poiché, a parte la censura distinta della mancanza di notifica dei provvedimenti finanziari a norma dell' art . 93, n . 3, e dell' asserita violazione dell' art . 5 del Trattato, il ricorso della Commissione mira a far dichiarare la violazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2727/75 . Nelle conclusioni dell' atto introduttivo della Commissione l' art . 92 del Trattato non viene citato .
8 . Ci troviamo quindi in un caso molto simile a quello cui si riferisce la sentenza 24 aprile 1980, Commissione / Italia ( causa 72/79, Racc . pag . 1411 ), nella quale la Corte ha affermato che :
"Il Consiglio è libero di stabilire, nel quadro dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, norme di divieto totale o parziale di determinate forme di aiuti nazionali alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti interessati e che l' infrazione di un divieto del genere può essere perseguita nell' ambito proprio di tale organizzazione . In effetti, l' esistenza della particolare procedura di cui all' art . 93 del Trattato, al fine di valutare la compatibilità col mercato comune dei regimi nazionali di aiuti, non può modificare gli obblighi derivanti per gli Stati membri dal rispetto delle norme relative all' organizzazione comune dei mercati ".
9 . L' art . 22 del regolamento n . 2727/75 prevede, certo, che, salvo disposizioni contrarie del regolamento, gli artt . 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti rientranti nell' organizzazione comune del mercato dei cereali, ma non è su questo rinvio che si basa la Commissione nel caso di specie . D' altra parte, se essa invoca l' art . 93, lo fa soltanto perché il n . 3 di tale disposizione obbliga gli Stati membri ad informare la Commissione dei loro progetti intesi ad instaurare o a modificare degli aiuti ( v . pag . 3 del ricorso ). Orbene, le garanzie previste dallo specifico procedimento istituito dal n . 2 dell' art . 93 si applicano solo qualora sia in discussione la sostanza dell' aiuto e non l' obbligo, puramente procedurale, di notifica . Infatti, tutti gli interessati, quali che siano, devono potersi esprimere sulla prima, ma il secondo non è comunque influenzabile dalle loro eventuali osservazioni .
10 . Infine, non posso nemmeno accettare l' argomento della convenuta, secondo cui lo scopo essenziale del ricorso è, nonostante tutto, la declaratoria di violazione degli artt . 92 e 93 del Trattato, in quanto nessuna delle infrazioni del regolamento n . 2727/75, addotte dalla Commissione, sarebbe provata . Anche questo, infatti, è un argomento di merito che non può incidere sulla ricevibilità del ricorso .
11 . Concludo quindi che a buon diritto la Commissione ha applicato il procedimento di cui all' art . 169 e che il suo ricorso è ricevibile .
Nel merito
12 . Passerò in rassegna in ordine successivo le cinque censure della Commissione, e cioè che le autorità elleniche :
- sarebbero intervenute sul mercato dei cereali foraggieri, in particolare dando istruzione alla KYDEP per l' acquisto e la vendita di cereali foraggieri a prezzi e a condizioni fissate dal governo ellenico;
- avrebbero compensato il saldo deficitario di queste operazioni mediante risorse dallo Stato;
- avrebbero favorito il finanziamento privilegiato, da parte della Banca agricola di Grecia, delle attività della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri;
- non avrebbero collaborato alle indagini della Commissione;
- avrebbero omesso di notificarle le agevolazioni che esse concedevano, sul piano finanziario, alla KYDEP .
I - 13 . Per quanto riguarda la prima di tali censure, non è privo di interesse ricordare che nella vostra sentenza 29 novembre 1989, Commissione / Repubblica ellenica ( causa C-281/87, Racc . pag . 4015 ), avete già avuto occasione di pronunciarvi a proposito di una circolare che il ministro ellenico dell' agricoltura aveva indirizzato, il 7 luglio 1982, alla KYDEP chiedendole di procedere all' acquisto, a prezzi fissati dall' autorità amministrativa nazionale, di tutte le partite di grano duro deteriorato che si trovano presso i produttori o presso imprese di trebbiatura .
14 . Voi avete rilevato, nel punto 17 di tale sentenza, che
"la circolare controversa è incompatibile con le disposizioni dell' organizzazione comune del mercato dei cereali in quanto costituisce una misura d' intervento nazionale in un settore in cui la normativa comunitaria è esauriente ".
15 . Per quanto riguarda l' intervento delle autorità elleniche sul mercato dei cereali foraggieri, di cui trattasi nella presente causa, la Commissione ha fornito numerosi elementi di prova di cui vorrei considerare solo i più convincenti .
16 . La Commissione ha anzitutto prodotto il verbale di una riunione tenutasi il 7 novembre 1980, alla quale assistevano fra gli altri il ministro del Coordinamento per le questioni CEE , il ministro dell' Agricoltura e il ministro del Commercio . In quella sede fu deciso di mantenere la KYDEP nella sua funzione di circolazione degli alimenti zootecnici dopo il 1° gennaio 1981, data in cui l' adesione della Grecia è divenuta definitiva . Questa funzione della KYDEP viene esercitata secondo il sistema seguente :
"- Riacquisto delle eccedenze di cereali foraggieri da parte della KYDEP al prezzo d' intervento fissato mediante prestiti garantiti dallo Stato greco . Aiuto riservato alla KYDEP mediante fondi pubblici per la copertura delle spese di circolazione .
- Importazione dei quantitativi complementari di alimenti zootecnici da parte della KYDEP e vendita successiva di tali quantitativi a prezzo d' intervento . Copertura riservata con fondi pubblici della differenza fra il prezzo di costo e il prezzo d' intervento nonché delle spese di circolazione . Questo modo di circolazione degli alimenti zootecnici garantisce un prezzo di vendita unico degli alimenti zootecnici ed un rifornimento regolare di tutti gli allevatori del paese (...)".
17 . Ritengo che gli acquisti di cui trattasi nel detto documento non possono essere gli acquisti d' intervento previsti dalla normativa comunitaria giacché la Comunità si assume le spese di tale regime e non è quindi necessario finanziarle mediante prestiti garantiti dallo Stato greco . La convenuta ha d' altra parte ammesso in udienza di aver ritenuto indispensabile, dopo l' adesione, sostenere il settore nazionale dell' allevamento .
18 . Si rinvengono poi elementi dettagliati in varie decisioni di diversi organi governativi greci, che sono state infine prodotte dalla convenuta su sollecitazione della Corte . Risulta che nell' ambito dell' amministrazione ellenica ha funzionato un comitato finanziario che ha fissato i prezzi ai quali la KYDEP era autorizzata a vendere i quantitativi di cereali foraggieri che aveva acquistato .
19 . Tale comitato adottò la decisione n . 1533, recante la data del 15 aprile 1981, a termini della quale
"Il comitato finanziario (...) decide all' unanimità (...) ( che ) a decorrere dal 1° gennaio 1981 il prezzo di vendita del granoturco è fissato a 10 DR il chilogrammo, prezzo che comprende anche i diritti della KYDEP, pari a 1,8 DR il chilogrammo; il ministero del Commercio è incaricato dell' applicazione della presente decisione ".
20 . Con decisione n . 1733, "relativa alla fissazione dei prezzi di vendita dei cereali foraggieri ( granoturco, orzo, ecc .)", lo stesso comitato fissò
"un prezzo unico, ossia 10 DR il chilogrammo, per la vendita di cereali foraggieri ( granoturco, orzo, ecc .) agli allevatori di bestiame e di pollame e agli industriali degli alimenti zootecnici tramite la KYDEP, i quali prodotti saranno venduti esclusivamente per soddisfare le esigenze dell' alimentazione zootecnica a livello nazionale . Il prezzo sopra menzionato riguarda tanto le giacenze del 1980 (...) quanto i cereali foraggieri che sono stati acquistati e che saranno acquistati a decorrere dal 1° gennaio 1981 dalla KYDEP vuoi sul mercato nazionale, in forza delle misure di sostegno dei prezzi dei cereali del raccolto 1981, in conformità alla decisione n . 1573/81 del comitato monetario, vuoi sul mercato straniero ".
21 . La decisione n . 1761 dello stesso comitato, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello della succitata decisione n . 1733, ha sostituito quest' ultima in data 24 settembre 1981 .
22 . Va rilevato che queste due decisioni prevedono espressamente "che il prezzo fissato riguarda tanto le giacenze del 1980 (...) quanto i cereali foraggieri che sono stati acquistati e che saranno acquistati a decorrere dal 1° gennaio 1981 dalla KYDEP (...) in forza delle misure di sostegno dei prezzi e dei cereali del raccolto 1981 ". Questo prova che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo ellenico, i suoi organi non si sono limitati a disciplinare lo smercio dei resti del raccolto del 1980, ma hanno proseguito il loro intervento dopo aver portato a termine questo compito . Tale documento fa pure pensare che, senza dubbio, la KYDEP non era nemmeno libera di fissare a suo piacimento i suoi prezzi d' acquisto .
23 . La convenuta ha ancora prodotto altre decisioni di organi del governo ellenico che fissano i prezzi di vendita della KYDEP . Si tratta delle decisioni congiunte nn . 205333 e 205334 dei ministri delle Finanze, dell' Agricoltura e del Commercio e della decisione n . 206586 del ministro dell' Agricoltura .
24 . La decisione n . 205333, datata 16 luglio 1982, dispone che è fissato
"un prezzo unico, ossia 13 DR il chilogrammo, per la vendita dei cerali foraggieri ( grano, orzo, ecc .), venduti tramite la KYDEP agli allevatori di bestiame e di pollame del paese, in generale, e all' industria degli alimenti zootecnici, che venderanno i loro prodotti unicamente per soddisfare le esigenze dell' alimentazione zootecnica a livello nazionale ".
25 . Quanto alla decisione n . 205334, del 22 luglio 1982, essa fissa
"il prezzo di vendita dei cereali foraggieri ( granoturco, orzo, ecc .) all' industria della produzione degli alimenti composti zootecnici, nei casi di esportazione di alimenti zootecnici composti, in un importo pari al prezzo d' entrata che viene praticato in ciascun caso concreto maggiorato delle spese corrispondenti di gestione, di trasporto, ecc ., sostenute dalla KYDEP ".
26 . Infine, la decisione n . 206586 del ministro dell' Agricoltura, in data 30 settembre 1982, stabilisce che
"un quantitativo che può raggiungere 300 000 tonnellate di granoturco, del raccolto nazionale del 1982, sarà venduto tramite la KYDEP agli allevatori di bestiame e di pollame del paese ( facenti o no parte di cooperative ( 2 )) al prezzo ridotto di 12,30 DR il chilogrammo ".
27 . D' altra parte la lettera n . 205336 indirizzata dal ministero dell' Agricoltura in data 29 luglio 1982 alla KYDEP, fissa i quantitativi di cereali foraggieri da vendere al giorno e per animale per le diverse specie e categorie di animali nonché le proporzioni da rispettare per quanto riguarda i tipi di cereali ( granoturco, orzo, grano ).
28 . E' quindi provato che le autorità elleniche sono intervenute nel 1981 e nel 1982 sul mercato dei cereali foraggieri, tramite la KYDEP, nel modo descritto dalla Commissione .
II - 29 . Risulta pure dai documenti che figurano nel fascicolo che lo Stato greco ha ripianato il deficit subito dalla KYDEP per il fatto di vendere i cereali a prezzi che non le consentivano sempre di coprire il suo prezzo d' acquisto e le sue spese .
30 . Così, le succitate decisioni nn . 1733 e 1761 autorizzano, in termini identici,
"l' assunzione a carico della differenza fra il prezzo di costo che risulta dall' acquisto, dalla conservazione, dal trasporto da parte della KYDEP e il prezzo di vendita di 10 DR il chilogrammo, mediante il prestito della Banca di Grecia alla Banca agricola di Grecia, a carico del bilancio dello Stato, con imputazione sul conto dei beni di consumo per il 1982 ".
La citata decisione n . 205333 autorizza
"l' assunzione a carico della differenza fra il prezzo di costo, che comprende le spese d' acquisto e le spese di gestione, di conservazione, di trasporto, ecc ., da parte della KYDEP e il prezzo di vendita di 13 DR il chilogrammo, attraverso il conto dei beni di consumo del bilancio dello Stato ".
Infine, la citata decisione n . 206586 dispone che
"l' onere che deriva dalle vendite supplementari sopra menzionate sarà imputato sul conto dei beni di consumo del bilancio dello Stato ".
31 . Nello stesso senso, la Commissione fornisce, nell' allegato 4 della replica, il resoconto n . 189 del comitato istituito con la decisione comune 17 marzo 1981, n . 2028, dei ministri del Commercio e dell' Agricoltura, in data 14 febbraio 1984, che fissa l' "importo in definitiva assunto a carico dallo Stato nel 1982 a titolo della gestione dei cereali foraggieri ( orzo, granoturco, grano ) da parte della KYDEP ". La convenuta sostiene, certo, che il comitato è stato creato solo per liquidare le giacenze esistenti prima dell' adesione della Grecia alle Comunità, ma i quantitativi e gli importi menzionati in tale resoconto escludono che possa trattarsi unicamente di dette giacenze .
32 . Ritengo di poter concludere, alla luce di tali documenti, che il governo ellenico si è assunto a carico le differenze fra i prezzi di costo e i prezzi di vendita delle operazioni effettuate dalla KYDEP nel 1981 e nel 1982 sul granoturco e sull' orzo .
III - 33 . Quanto alla fondatezza della terza censura formulata dalla Commissione, e cioè il fatto che le autorità elleniche avrebbero favorito il finanziamento privilegiato, da parte della Banca agricola di Grecia, delle attività della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri, essa risulta altrettanto chiaramente dai documenti che figurano nel fascicolo .
34 . Una lettera indirizzata il 2 aprile 1982 dal comitato finanziario alla Banca di Grecia contiene un estratto del resoconto della 357ª riunione di tale comitato, nel corso della quale questo
"consente che la Banca agricola di Grecia sia finanziata dalla Banca di Grecia fino a concorrenza dell' importo di 10 miliardi di DR al fine di concedere un prestito alla KYDEP per l' acquisto di alimenti zootecnici sul mercato straniero e per la loro rivendita agli allevatori di bestiame e di pollame e all' industria degli alimenti zootecnici al fine di coprire il fabbisogno del paese nel 1982 ".
Questa decisione fissa il tasso d' interesse del prestito che la Banca agricola avrebbe concesso alla KYDEP nonché il tasso d' interesse del prestito che la Banca di Grecia avrebbe concesso alla Banca agricola .
35 . Il comitato "ordina ( 3 ) che la KYDEP venda gli alimenti zootecnici, che fruiscono del finanziamento suddetto, solo contro pagamento in contanti" e dà un parere favorevole al ministro delle Finanze affinché lo Stato greco fornisca la sua garanzia alla Banca agricola di Grecia per il rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri gravanti sul prestito sopra menzionato della KYDEP per l' importo integrale di 10 miliardi di DR .
36 . D' altra parte, la citata decisione del ministro dell' Agricoltura 30 settembre 1982, n . 206586, prevede in primo luogo che la Banca agricola di Grecia accordi prestiti speciali agli acquirenti di cereali foraggieri e in secondo luogo che lo Stato attribuisca alla Banca agricola di Grecia i crediti necessari per attribuire tali prestiti, garantiti dallo Stato, che consentiranno alla KYDEP di realizzare la vendita di cui trattasi . Orbene, il fatto che la KYDEP abbia così potuto ottenere dei crediti il cui rimborso era garantito dallo Stato, e il tasso d' interesse fissato da un organo dipendente da questo, provano incontestabilmente che lo Stato ellenico ha, secondo i termini del ricorso della Commissione, agevolato il finanziamento privilegiato delle attività di detta associazione di cooperative .
37 . Viceversa, ritengo che la Commissione non sia riuscita a provare in modo abbastanza convincente che la KYDEP abbia fruito di un tasso d' interesse inferiore a quello del mercato, né che essa sia stata dispensata dal rimborsare una quota dei prestiti .
38 . Finora ho citato solo documenti provenienti dall' amministrazione ellenica . Essi hanno provato, a mio parere, la fondatezza delle tre prime censure per quanto riguarda gli anni 1981 e 1982 . Tuttavia, all' udienza la Commissione ha indicato che il suo ricorso riguardava l' intero periodo anteriore alla data d' invio della lettera d' intimazione . Orbene, le lettere sono due . Quella che estende l' ambito dell' inadempimento addebitato al complesso dei cereali foraggieri reca la data del 23 dicembre 1985 . Resta quindi da accertare se la Commissione sia riuscita a provare la persistenza degli inadempimenti nel corso degli anni 1983-1985 .
39 . A questo proposito è opportuno ricordare che la Commissione ha allegato all' atto introduttivo dei documenti che fanno riferimento alle decisioni ufficiali che ho sopra citato e il cui contenuto trova ora conferma nella produzione del testo di queste . I documenti in questione sono la relazione dell' ufficio legale della KYDEP in data 1° gennaio 1985 e una relazione della direzione generale di tale ente, presentata alla trentaseiesima assemblea generale, il 12 dicembre 1986 . Preferisco non basarmi sulla relazione dell' ufficio legale, il cui valore probante può essere contestato in quanto si tratta di un documento puramente interno . Per contro, mi sembra che la relazione della direzione generale possa essere richiamata giacché si tratta di un documento che, per sua natura, era destinato ad essere reso pubblico almeno fra le numerose cooperative facenti parte della KYDEP . Un deputato ne ha peraltro citato degli estratti nel corso della seduta del parlamento ellenico del 6 marzo 1987 ( v . allegato II della replica ). Orbene, tale relazione, datata, ricordiamolo, 12 dicembre 1986, descrive, come riferendosi ad una pratica sempre attuale, i fatti seguenti :
"I quantitativi di orzo raccolti ogni anno sono presi a carico dalla 'gestione degli alimenti zootecnici' , che costituisce una particolare unità di gestione posta sotto la tutela del ministero dell' Agricoltura, il quale copre pure la differenza fra il prezzo di costo della KYDEP e tale prezzo di vendita (...)" ( pag . 9 della relazione, in fine ).
"(...) Proprio come l' orzo, il granoturco costituisce oggetto di una gestione speciale, dato che i prezzi d' acquisto alla raccolta e i prezzi di vendita agli allevatori sono fissati dal ministero (...)" ( pag . 10 della relazione ).
"(...) E' noto che tali alimenti zootecnici costituiscono oggetto di una gestione che appare, certo, come una gestione per conto dei produttori, ma che è in realtà una gestione per conto dello Stato" ( pag . 13 della relazione, in fine ).
40 . La relazione precisa inoltre che,
"Nell' ambito della sua opera intesa ad assicurare lo sviluppo dell' allevamento nazionale, il governo interviene sui prezzi degli alimenti zootecnici sovvenzionando una parte del costo di tali prodotti (...). Successivamente un comitato composto di funzionari degli uffici finanziari del ministero dell' Agricoltura e della KYDEP accerta il deficit di tale gestione, che è coperto dal ministero dell' Agricoltura a carico della voce afferente del suo bilancio" ( pag . 4, n . 2 ).
41 . Ritengo quindi di poter concludere che le pratiche in questione siano proseguite negli anni 1983, 1984 e 1985 .
42 . Mi resta ora da accertare se, attraverso tali pratiche, la Repubblica ellenica sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali .
43 . Dall' art . 3 di tale regolamento, nella versione modificata dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 luglio 1980, n . 1870 ( GU L 184, pag . 1 ), risulta che viene fissato ogni anno, dalla Comunità, un prezzo d' intervento unico comune per il grano tenero, la segale, l' orzo e il granoturco, nonché un prezzo indicativo comune per la segale, l' orzo e il granoturco . L' art . 5, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 12 giugno 1978, n . 1254 ( GU L 156, pag . 1 ), prevede che per il grano tenero, il grano duro, l' orzo, il granoturco e la segale viene fissato per la Comunità un prezzo di entrata .
44 . Secondo l' art . 7 (( versione di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1976, n . 1143, GU L 130, pag . 1 )):
"Gli organismi di intervento designati dagli Stati membri hanno l' obbligo di acquistare i cereali di cui all' art . 3, raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte soddisfino in particolare alle condizioni qualitative e quantitative che saranno determinate a norma del paragrafo 5 ".
45 . Il n . 3 dello stesso articolo fissa le condizioni alle quali i quantitativi acquistati possono essere messi in vendita per l' esportazione nei paesi terzi e per l' approvvigionamento del mercato interno .
46 . Infine l' art . 8 ( versione di cui al citato regolamento 17 maggio 1976, n . 1143 ) dispone quanto segue :
"Per evitare in talune zone della Comunità acquisti ingenti in applicazione dell' art . 7, n . 1, può essere deciso che gli organismi d' intervento prendano misure particolari d' intervento ".
47 . La conclusione che scaturisce da tutte queste disposizioni, che non sono state sostanzialmente modificate nel corso del periodo sul quale verte il ricorso, è che, salvo per gli acquisti d' intervento e le vendite susseguenti effettuate dagli enti d' intervento ufficialmente designati dagli Stati membri alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, le operazioni sul mercato dei cereali devono essere lasciate al libero gioco dell' offerta e della domanda . Anche in caso di difficoltà regionali, soltanto gli enti di intervento possono adottare misure particolari, dopo essere stati incaricati dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione ( art . 8, n . 4 ).
48 . Le autorità di uno Stato membro non possono quindi dare ad un qualsiasi ente pubblico o privato istruzioni per l' acquisto o la vendita di cereali ai prezzi da loro fissati né, a fortiori, ripianare i disavanzi che possono risultare da siffatte operazioni o agevolare con altri mezzi il finanziamento di queste . Altri articoli del titolo I del regolamento, "Regime dei prezzi", enumerano, peraltro, tassativamente gli aiuti che, sotto la denominazione d' "indennità compensatrice" o di "restituzione alla produzione" possono essere versati dagli Stati membri . La Repubblica ellenica è quindi venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del titolo I del regolamento n . 2727/75 .
49 . Risulta d' altronde dalla vostra costante giurisprudenza che provvedimenti come quelli di cui qui trattasi non sono compatibili con i principi e con le disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato, delle quali quella relativa ai cereali costituisce per così dire l' archetipo .
50 . Basterà ricordare il punto 16 della già citata sentenza 29 novembre 1989, Commissione / Grecia ( causa 281/87 ), relativa all' acquisto, da parte della KYDEP, del grano duro deteriorato del raccolto 1982, in cui si può leggere che :
"(...) dalla giurisprudenza della Corte ( v ., in particolare, sentenze 28 novembre 1978, Pigs Marketing Board / Redmond, causa 83/78, Racc . pag . 2347 e 17 gennaio 1980, Kefer e Delmelle, cause 95/79 e 96/79, Racc . pag . 103 ) risulta che le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio di un mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva e il cui funzionamento è unicamente disciplinato dagli strumenti contemplati da tali organizzazioni . In particolare, in settori disciplinati da un' organizzazione comune di mercato, e a maggior ragione quando questa organizzazione, come nella fattispecie, è basata sul regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune ".
51 . Il principio che figura nell' ultima frase del brano citato era stato, se non erro, affermato per la prima volta nella sentenza 23 gennaio 1975, Galli ( causa 31/74, Racc . pag . 47 ) ( 4 ), in cui la Corte aveva tuttavia precisato che :
"il regime dei prezzi instaurato dai regolamenti nn . 120/67 ( relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ) e 136/66 ( relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ) s' applica esclusivamente nelle fasi della produzione e del commercio all' ingrosso . Gli Stati membri rimangono perciò liberi - senza pregiudizio d' altre norme del Trattato - di emanare i provvedimenti che ritengono necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non mettano in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell' organizzazione comune di mercato" ( punto 34 ).
Orbene, i prezzi d' acquisto dai produttori e di vendita agli allevatori e ai fabbricanti di alimenti zootecnici, imposti dalle autorità elleniche alla KYDEP, riguardano manifestamente solo il commercio all' ingrosso .
52 . Nella sentenza 21 marzo 1972, Pubblico ministero della Repubblica italiana / SAIL ( causa 82/71, Racc . pag . 119 ), la Corte aveva già affermato che :
"A partire dall' entrata in vigore ( dell' organizzazione comune dei mercati ) (...) spetta unicamente all' autorità comunitaria il decidere della conservazione (...) di qualsiasi regime nazionale di organizzazione, d' intervento o di controllo (...)".
53 . Infine, nella sentenza 27 marzo 1984, Commissione / Italia, ( causa 169/82, Racc . pag . 1603, in particolare pag . 1617 ) si può leggere che :
"Dalle norme del regolamento n . 2727/75, soprattutto dall' art . 2, risulta che esso stabilisce un regime di prezzi - unitamente ad altre misure - diretto all' instaurazione di un sistema di prezzi unici dei cereali per l' intera Comunità . L' art . 10 prevede, a talune condizioni, la concessione d' un aiuto alla produzione del frumento duro per un importo uniforme per tutta la Comunità . Da tale sistema deriva che qualsiasi provvedimento di aiuto va deciso a livello comunitario onde evitare di comprometterne il funzionamento attraverso la concessione d' aiuti supplementari" ( punto 18 ).
54 . E' quindi chiaro che le istruzioni, impartite dalle autorità elleniche alla KYDEP di acquistare o di vendere cereali foraggieri a prezzi da esse fissati sono incompatibili con le disposizioni dell' organizzazione comune del mercato dei cereali in quanto costituiscono misure di intervento nazionale in un settore in cui la normativa comunitaria è esauriente . Lo stesso vale - a fortiori - per misure adottate da tali autorità al fine di compensare gli oneri finanziari derivanti, per la KYDEP, da tali interventi .
IV - 55 . Quanto alla censura di violazione dell' art . 5 del Trattato, mi chiedo se essa possa essere accolta . Nel parere motivato ( pag . 2, secondo capoverso, e pag . 6, in fine ), la Commissione aveva dichiarato che la Repubblica ellenica è venuta meno :
"agli obblighi derivanti dall' art . 5 (...)
a ) effettuando operazioni che compromettono il funzionamento di altri settori del mercato agricolo che dipendono dal buon funzionamento del mercato dei cereali per quanto riguarda il costo di produzione, in particolare i settori della carne suina, della carne di pollame e delle uova, della carne bovina e dei prodotti lattiero-caseari e
b ) omettendo di fornire le spiegazioni richieste circa l' intromissione delle autorità greche nella gestione del mercato dei cereali foraggieri ".
56 . Nell' atto introduttivo non viene precisato se queste due censure, o una di esse soltanto, sono tenute ferme nell' ambito del ricorso . Vi figura semplicemente, nelle conclusioni, una menzione dell' art . 5, senza altre precisazioni . Questa menzione è quindi tanto più ambigua in quanto vi si potrebbe perfettamente ravvisare non una censura autonoma, ma solo una censura subordinata relativa alla violazione delle disposizioni che disciplinano l' organizzazione comune di mercato . Certo, nella replica ( pag . 7, quarto capoverso ) la Commissione rileva di nuovo quanto segue :
"Resta sempre il fatto che il governo greco non ha mai voluto produrre nemmeno una sola di tali decisioni, il che conferma il suo inadempimento al dovere di collaborazione amministrativa con gli uffici della Commissione impostole dall' art . 5 del Trattato CEE ".
57 . Risulta, inoltre, dai documenti versati al fascicolo dalla Commissione in risposta ai quesiti posti dalla Corte, in particolare dal telex inviato dal direttore generale dell' Agricoltura presso la Commissione alle competenti autorità elleniche in data 3 giugno 1987, cioè dopo l' invio del parere motivato ( 5 febbraio 1987 ) ma prima del deposito dell' atto introduttivo ( 2 febbraio 1988 ), che dette autorità erano state informate dell' apertura di un' inchiesta ai sensi dell' art . 9 del regolamento ( CEE ) n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94 del 28.4.1970, pag . 13 ), e che la Commissione aveva loro chiesto tutta una serie d' informazioni concernenti i rapporti tra di esse e la KYDEP . E' pacifico che cinque solleciti rivolti alle competenti autorità elleniche e alla KYDEP fra il 3 giugno e il 23 ottobre 1987 sono restati privi di effetti sostanziali ( 5 ). Nessuna di queste indicazioni figura cionondimeno nell' atto introduttivo .
58 . Dato che la Commissione non ha quindi precisato nell' atto introduttivo i motivi per i quali essa riteneva che la Grecia fosse venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5, devo suggerirvi di non accogliere la censura di violazione di tale articolo .
59 . Ciò detto, per il caso in cui voi riteneste cionondimeno che la censura è formulata in modo sufficientemente preciso per poter essere accolta, vorrei fare le seguenti osservazioni .
60 . Anzitutto non può esservi dubbio che nel caso in esame la Repubblica ellenica è effettivamente venuta meno al dovere di lealtà impostole dall' art . 5 giacché, a mio parere, quando la Commissione contesta, con una lettera di intimazione, disposizioni di diritto interno o prassi nazionali, gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle d' ufficio il testo di tali disposizioni e gli altri atti ufficiali riguardanti tale contenzioso .
61 . Infatti, anche se è normale che la Commissione e gli Stati membri possano talvolta avere punti di vista diversi a proposito della compatibilità col diritto comunitario di talune disposizioni di diritto interno o di talune prassi nazionali, è cionondimeno indispensabile che la Commissione sia informata completamente e lealmente dell' esistenza, della natura e della portata di tali disposizioni o di tali prassi, affinché la discussione giuridica possa svolgersi in base a fatti precisi .
62 . Per quanto riguarda l' organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, tale dovere di comunicazione d' ufficio di tutte le informazioni utili è, comunque, previsto espressamente dall' art . 24 del regolamento n . 2727/75, a tenore del quale :
"Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l' applicazione del presente regolamento ".
Ciò comprende, a mio parere, non soltanto i consueti dati sul volume della produzione, delle importazioni, delle esportazioni e degli acquisti d' intervento, ma pure, ove occorra, tutti gli altri dati relativi al funzionamento del mercato dei cereali .
63 . Poichè la Commissione, nell' atto introduttivo, si è riferita in modo generale alla violazione delle disposizioni di tale regolamento ed ha precisato poi che ciò comprendeva l' art . 24, ritengo che voi possiate dichiarare l' inadempimento di questo articolo .
V - 64 . Quanto alla censura relativa alla mancata notifica dell' aiuto ai sensi dell' art . 93, n . 3, del Trattato, essa è certamente fondata giacché, grazie alla copertura dei suoi disavanzi mediante risorse statali, la KYDEP ha fruito di un contributo finanziario dello Stato tale da costituire un aiuto ai sensi dell' art . 92, n . 1, del Trattato . Orbene, è pacifico che tale contributo finanziario non è mai stato notificato alla Commissione .
Conclusione
65 . Per i motivi sopra illustrati, vi suggerisco di dichiarare il ricorso ricevibile e di constatare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalle disposizioni del titolo I, "Regime dei prezzi", e dall' art . 24 del regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nonché dall' art . 93, n . 3, del Trattato . Lo Stato membro convenuto deve, di conseguenza, essere condannato alle spese del giudizio .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 281 dell' 1.11.1975, pag . 1 . Tale regolamento è stato da allora più volte modificato .
( 2 ) I passi in corsivo nei punti 24, 25 e 26 non lo erano nell' originale .
( 3 ) In corsivo nell' originale .
( 4 ) V . pure sentenza 10 novembre 1979, Toffoli ( causa 10/79, Racc . pag . 3301 ).
( 5 ) V . l' addendum alla relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia", per l' esercizio 1986, allegato VI delle risposte della Commissione ai questiti posti dalla Corte .
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