Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 9 ottobre 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO IRLANDA. - OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI IN MATERIA DI PESCA. - CAUSA 39/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04271
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nell' ambito della causa C-39/88, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare la violazione, da parte dell' Irlanda, di diverse disposizioni che obbligano gli Stati membri a comunicare talune informazioni relative ai prodotti della pesca .
2 . Mi limiterò a richiamare le specifiche norme invocate dalla Commissione e mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza per una descrizione dell' insieme della normativa pertinente .
Sulla prima censura della Commissione
3 . La prima censura formulata dalla Commissione riguarda la violazione dell' art . 11, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1, in prosieguo : il"regolamento base "), ai sensi del quale :
"Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo d' orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo d' orientamento ".
4 . Il contenuto di quest' obbligo è precisato dall' art . 1 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3598/83 ( 1 ), il cui testo ( 2 ) è il seguente :
"1 ) Le comunicazioni di cui all' art . 11, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 comprendono, per ciascuno dei prodotti elencati all' allegato I, parti A, D ed E, di detto regolamento e per ciascun mercato o porto rappresentativo :
a ) il prezzo medio del giorno di mercato
- di ciascun prodotto
e
- della categoria del prodotto presa in considerazione per la fissazione del prezzo d' orientamento ponderati secondo le quantità commercializzate;
b ) i quantitativi globali sbarcati e commercializzati del prodotto e della categoria indicata alla lettera a ), secondo trattino;
c ) la quantità ritirata dal mercato .
2 ) Le comunicazioni sono inviate alla Commissione mediante telescritto il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese per i periodi che si riferiscono rispettivamente alla seconda ed alla prima quindicina del mese in questione e, quando si delinei il rischio di una situazione di crisi o di perturbazione dei mercati, ogni giorno di mercato ".
5 . Nel caso dell' Irlanda, le comunicazioni de quibus devono avere ad oggetto unicamente i prodotti elencati alla lettera A dell' allegato I del regolamento base . Secondo la Commissione, la violazione asserita risulta dal fatto che la convenuta le trasmette le informazioni controverse solo una volta all' anno, anziché due volte al mese .
6 . L' Irlanda non contesta questa censura, ma sostiene che le informazioni che fa pervenire alla Commissione sono adeguate, in considerazione del loro scopo, che è quello di consentire alla Commissione di presentare una volta all' anno delle proposte al Consiglio, ai fini della fissazione dei prezzi d' orientamento dei prodotti controversi .
7 . La convenuta spiega altresì che, in ragione del limitato numero di ispettori della pesca di cui dispone e dell' elevato numero di porti e di punti di sbarco per il pesce esistenti in Irlanda, essa non è in grado di comunicare le informazioni controverse con frequenza quindicinale . Essa afferma inoltre di aver segnalato più volte durante i negoziati relativi ai regolamenti applicabili, che le risulta estremamente difficile adeguarsi a quest' obbligo .
8 . All' udienza l' Irlanda ha inoltre richiamato l' attenzione della Corte sul fatto che il citato regolamento n . 3598/83 sarà sostituito, a partire dal 1º gennaio 1991, dal regolamento ( CEE ) della Commissione 18 aprile 1990, n . 1106, relativo alle comunicazioni concernenti l' organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca ( GU L 111, pag . 50 ). Tale regolamento dispone, nell' art . 2, che, per ciascuno dei prodotti elencati nell' allegato I, lett . A, del regolamento base, gli Stati membri debbano comunicare il prezzo medio mensile, mentre in precedenza erano tenuti a trasmettere il prezzo medio giornaliero di mercato ogni quindici giorni .
9 . L' Irlanda vuole così dimostrare che questa comunicazione quindicinale non era effettivamente indispensabile per il buon funzionamento dell' organizzazione dei mercati . Ciò non toglie che prima della proposizione del ricorso l' Irlanda inviava una sola comunicazione l' anno, e quindi, qualora il nuovo regolamento fosse già stato in vigore, essa non avrebbe comunque neanche adempiuto gli obblighi da questo previsti .
10 . In ogni caso, non si può contestare che gli obblighi derivanti dal precedente regolamento della Commissione si applicavano all' Irlanda durante il periodo a cui si riferisce il ricorso . Orbene, se la validità e l' applicabilità delle disposizioni invocate non sono oggetto di contestazione, il che si verifica nel caso di specie, la Corte non può far altro che prender atto della loro lettera e dichiarare che esse non sono state osservate .
11 . Anche se fosse provato che l' inadempimento non ha comportato conseguenze negative per il funzionamento dell' organizzazione di mercato, questo fatto non potrebbe impedire di considerare che esso si è verificato . Su questo punto mi sia consentito fare rinvio alle mie conclusioni odierne nella causa C-209/88, Commissione/Repubblica italiana .
12 . E' giocoforza quindi applicare la costante giurisprudenza della Corte, da cui risulta che :
"uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario" ( 3 ).
13 . La Corte ha recentemente statuito ancora nello stesso senso nella sentenza 14 giugno 1990, Commissione/Repubblica italiana ( causa C-48/89, Racc . pag . 0000 ), in cui la convenuta aveva fatto valere, come nella presente causa, delle difficoltà nell' applicazione dell' atto che le faceva obbligo di comunicare talune informazioni alla Commissione . Questa sentenza conferma la precedente giurisprudenza della Corte, secondo la quale
"le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi" ( 4 ).
Sulla seconda censura della Commissione
14 . Nel ricorso, la Commissione aveva dedotto anche una violazione dell' art . 11, n . 3, del regolamento base, ai termini del quale :
"Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i prezzi di vendita all' ingrosso praticati nel trimestre precedente per i prodotti di cui all' allegato IV, parte B, congelati a bordo e per quelli congelati a terra ".
15 . Le modalità dell' adempimento di quest' obbligo sono specificate dall' art . 2 del citato regolamento n . 3598/83 .
16 . La Commissione aveva tuttavia limitato la portata della censura alle comunicazioni riguardanti i prodotti congelati a bordo . Poiché la convenuta ha sostenuto che si tratta di "una tecnica che non era utilizzata né in Irlanda né su alcun peschereccio irlandese in epoca anteriore al gennaio 1988", la Commissione durante la trattazione orale ha rinunciato a questa parte del ricorso .
Conclusione
17 . Vi invito quindi a dichiarare che l' Irlanda, omettendo di fornire nei termini le comunicazioni previste dall' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e dall' art . 1 del regolamento n . 3598/83, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di queste norme . Poiché in tal modo la Commissione risulta vittoriosa su un capo delle sue conclusioni, mentre ha rinunciato all' altro, senza che questa rinuncia sia stata motivata dal comportamento dell' Irlanda, si deve, a mio parere, ordinare che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Regolamento 20 dicembre 1983, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca ( GU L 357, pag . 17 ).
( 2 ) Come modificato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1985, n . 3473, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3598/83, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca, in particolare in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo ( GU L 333, pag . 10 ).
( 3 ) V ., in particolare, la sentenza 3 ottobre 1984, Commissione/Repubblica italiana ( causa 254/83, Racc . pag . 3395 ).
( 4 ) V ., in particolare, la sentenza 7 febbraio 1979, Commissione/Regno Unito ( causa 128/78, Racc . pag . 419 ), e la sentenza 7 febbraio 1973, Commissione/Repubblica italiana ( causa 39/72, Racc . pag . 101 ).
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