Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 30 novembre 1989. - PARLAMENTO EUROPEO CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - LEGITTIMAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO A PROPORRE AZIONI DI ANNULLAMENTO. - CAUSA 70/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02041
edizione speciale svedese pagina 00425
edizione speciale finlandese pagina 00443
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella causa presente sorge nuovamente la questione se il Parlamento possa proporre un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte in base all' art . 173 del Trattato e/o all' art . 146 del Trattato CEEA dall' identico tenore ( 1 ).
Per un' illustrazione più ampia dell' oggetto preciso del ricorso, delle circostanze in cui è stato presentato e - dopo la vostra recente sentenza "Comitologia" ( 2 ) - dello svolgimento del procedimento nonché per un' illustrazione generale degli argomenti delle parti, faccio rinvio alla relazione d' udienza . Considerata la decisione della Corte di valutare preliminarmente la questione della ricevibilità a prescindere dal merito della controversia, anche le mie conclusioni verteranno ovviamente unicamente su detta questione .
2 . Nella sentenza Comitologia, la Corte ha risolto in senso negativo la questione della ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto dal Parlamento contro una decisione del Consiglio avente portata generale . In prosieguo valuterò se la soluzione adottata in detta sentenza trovi altresì automaticamente applicazione in una controversia analoga alla controversia presente . Nella causa su cui esprimo un parere il Parlamento impugna un regolamento del Consiglio ( 3 ) in quanto è stato adottato senza che fosse seguita la procedura di cooperazione ed essendosi pertanto violate le prerogative del Parlamento . Sebbene nella causa Comitologia fossero già stati dedotti argomenti, su cui la Corte si è espressa, circa la violazione delle prerogative del Parlamento ( segnatamente il diritto di controllo del Parlamento sulla Commissione ), in detta causa l' accento era posto essenzialmente sulla tutela del diritto comunitario da parte del Parlamento e, più in particolare, sull' equilibrio istituzionale voluto dai Trattati .
Oggi il Parlamento agisce essenzialmente per la tutela delle proprie prerogative; ciò assume un rilievo particolare in quanto il Parlamento si trova solo nel procedimento e può pertanto contare, per la tutela delle proprie prerogative, esclusivamente su sé stesso . Quanto il Parlamento sostiene concerne infatti la ( cosiddetta ) base giuridica errata del regolamento impugnato, vale a dire l' art . 31 del Trattato CEEA invece dell' art . 100 A del Trattato CEE, con l' effetto che il Parlamento non ha potuto, come stabilito da quest' ultimo articolo, partecipare alla procedura di cooperazione di cui all' art . 149, n . 2, del Trattato CEE . Poiché la Commissione non concorda con il Parlamento sulla scelta della base giuridica, essa non può ragionevolmente essere portavoce del Parlamento per la tutela delle prerogative di quest' ultimo . Diversamente stavano le cose nella causa Comitologia poiché la Commissione e il Parlamento difendevano allora il medesimo punto di vista contro il Consiglio .
Considerata questa peculiarità, spetta alla Corte valutare se la sua precedente decisione abbia valore di precedente e, se del caso, sfumare detto valore per quanto riguarda il diritto d' iniziativa del Parlamento per difendere le proprie prerogative mediante un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte ( vedi, in prosieguo, punto 7 ).
Prima di iniziare la mia vera e propria valutazione, vorrei brevemente attirare l' attenzione della Corte su due rilevanti premesse, vale a dire, da una parte, il modo in cui il Trattato CEE assoggetta la struttura istituzionale ad un sindacato giurisdizionale e, dall' altra, il posto che viene assegnato al Parlamento nella giurisprudenza della Corte .
La ripartizione dei poteri fra le istituzioni può anche essere oggetto di sindacato giurisdizionale
3 . Non v' è alcun dubbio che il Trattato CEE, agli artt . 169 e segg . ( e il Trattato CEEA, agli artt . 136 e segg .), abbia optato per un sistema di ripartizione dei poteri fra le istituzioni di cui all' art . 4, n . 1, del Trattato CEE ( l' art . 3, n . 1, del Trattato CEEA ) che può trovare una sanzione non solo di tipo politico ma anche di tipo giurisdizionale . Il concetto fondamentale di detto sistema è che sia le diverse istituzioni sia gli Stati membri, ciascuno dei quali ha, nella struttura istituzionale del Trattato, un proprio ruolo e rappresenta un determinato aspetto dell' interesse comunitario, possono sottoporre al giudice comunitario, se lo desiderano, un conflitto di competenze . Ciò vale altresì per il legislatore stricto sensu, vale a dire il Consiglio, cui è stato attribuito sin dall' inizio il potere legislativo che, in un sistema costituzionale classico, spetta in genere al Parlamento .
Questa caratteristica, per cui la ripartizione delle competenze è soggetta al sindacato giurisdizionale, riguarda in particolare la scelta della base giuridica degli atti posti in essere da un' istituzione . Secondo la Corte, la scelta deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale ( 4 ). Effettivamente, il controllo della base giuridica di cui si tratta nella causa presente è cruciale per garantire il rispetto della ripartizione delle competenze, stabilita dai Trattati, tra la Comunità e gli Stati membri e fra le istituzioni della Comunità .
La scelta effettuata nei Trattati nel senso di un assoggettamento pure a sindacato giurisdizionale delle sfere di competenza, anche qualora sia in causa lo stesso legislatore, è una scelta che diverge da quella operata in non pochi Stati membri - soprattutto in quelli che non hanno struttura federale - ma che è inconfondibilmente ancorata nell' ordinamento giuridico comunitario . Nella sentenza 22 maggio 1985, nella causa sulla politica comune dei trasporti, la Corte ha poi sottolineato che il modo in cui è strutturata la soluzione politica dei conflitti non influisce assolutamente sul modo in cui è strutturata la soluzione giurisdizionale dei conflitti stessi ( 5 ).
Si ammette generalmente che la circostanza per cui al Parlamento non è riconosciuta, in questa struttura di competenze soggetta a sindacato giurisdizionale, una posizione tanto esplicita quanto quella del Consiglio o della Commissione, dipende dal fatto che il Parlamento disponeva inizialmente di una competenza assai limitata . Se il Parlamento avesse avuto dalle origini poteri vincolanti, esso sarebbe stato molto probabilmente incluso altrettanto esplicitamente nella struttura del sindacato giurisdizionale istituita dal Trattato . Un indizio in tal senso si rintraccia nella circostanza che, in quanto il Parlamento aveva comunque, o ha ottenuto in seguito, competenze aventi effetti giuridici per i terzi, i conflitti di competenza che potevano derivarne erano soggetti al sindacato della Corte ( 6 ).
Il fatto che abbia posto subito l' accento su questa premessa non significa che intenda fondare il mio ragionamento su di essa in quanto tale . Voglio unicamente sottolineare che dalla struttura istituzionale del Trattato non si può certo dedurre un argomento a priori contro la necessità di sindacato giurisdizionale delle competenze di un organo o di un' istituzione qualora detta necessità risulti dalle disposizioni del Trattato in base ad altre considerazioni .
Lo "jus standi" del Parlamento nella giurisprudenza della Corte
4 . Una seconda premessa che, se ve ne fosse bisogno, vorrei ricordare consiste nel fatto che nella giurisprudenza della Corte viene progressivamente riconosciuto al Parlamento un più ampio diritto di stare in giudizio . Le varie tappe in detta giurisprudenza sono tanto note che mi basta enumerarle ( 7 ): gli atti del Parlamento possono fare oggetto di una questione pregiudiziale al fine della loro interpretazione o del sindacato di validità; il Parlamento ha un diritto generale d' intervento nelle cause dinanzi alla Corte; esso può presentare un ricorso per carenza ex art . 175 del Trattato CEE; sia nell' ambito di un ricorso diretto sia nell' ambito di un procedimento pregiudiziale esso può essere invitato a fornire informazioni alla Corte; si può proporre un ricorso di annullamento avverso gli atti del Parlamento . L' avvocato generale Darmon, nella causa Comitologia, ha giustamente rilevato che in tutti i casi ricordati, fatta eccezione per l' ultimo, era possibile rintracciare un riferimento testuale per cui la Corte poteva limitarsi ad esplicitare il testo dichiarandone l' applicabilità nei confronti del Parlamento . Per quanto riguarda il ricorso per l' annullamento di atti del Parlamento, la Corte, nella sentenza Les Verts ( 8 ), non ha potuto muovere da un simile argomento testuale; ciò non ha comunque frapposto ostacoli alla Corte nella sua opera interpretativa .
Alla precedente enumerazione può altresì aggiungersi il diritto di ricorso ( illimitato ) che spetta al Parlamento avverso le decisioni del Tribunale di primo grado . Infatti, lo Statuto modificato della Corte stabilisce che possono presentare ricorso contro le decisioni finali del Tribunale in particolare le "istituzioni delle Comunità", a prescindere da un loro intervento nel procedimento dinanzi al Tribunale ( 9 ). La Corte ha sempre rifiutato di interpretare il termine "istituzioni" nel Trattato o nel proprio Statuto nel senso che il Parlamento non vi sia ricompreso : a giudizio della Corte, una simile interpretazione infirmerebbe la posizione istituzionale ( del Parlamento ) come voluta dal Trattato, in particolare dall' art . 4, n . 1 ( 10 ).
E' pacifico che la Corte, nelle menzionate sentenze in cui veniva riconosciuto al Parlamento lo jus standi, ha interpretato la ripartizione delle competenze fra le istituzioni stabilita dai Trattati tendendo alla maggior coerenza possibile ed alla maggiore efficacia delle procedure e degli strumenti di ricorso previsti dai Trattati . E' vero che la Corte si ritiene vincolata a tal proposito dal principio dell' attribuzione limitativa della competenza giurisdizionale, in forza del quale essa ritiene, come ha dichiarato nella sentenza 17 febbraio 1977 nella causa CFDT, di non poter modificare motu proprio i limiti della propria competenza creando un nuovo tipo di azione ( 11 ). Tuttavia, la causa presente deve essere chiaramente distinta dalla causa CFDT in cui si trattava di un' associazione la quale in nessun caso era legittimata ad agire in base al Trattato CECA, considerato l' oggetto materiale limitato di detto Trattato . Diversamente stanno le cose nella causa presente : il Parlamento, come abbiamo visto, ha già ottenuto il riconoscimento dello jus standi dinanzi alla Corte in varie ipotesi e chiede oggi alla Corte di poter agire personalmente per tutelare le prerogative attribuitegli dal Trattato .
La sentenza Comitologia
5 . Chi abbia seguito la giurisprudenza della Corte dall' entrata in vigore del Trattato CEE ha senza dubbio notato come essa fosse e sia ancora intesa a garantire, sotto vari profili, un sistema adeguato e coerente di tutela giurisdizionale . A tal proposito, la Corte ha pronunciato in modo alquanto inatteso la sentenza Comitologia ( 12 ). In questa sentenza vengono respinti sia gli argomenti relativi alla correlazione fra le procedure, in particolare quanto al ricorso per carenza ed al ricorso per annullamento - procedure delle quali Corte aveva invece sottolineato in una sentenza precedente lo stretto legame ( 13 ) -, sia gli argomenti relativi al legame fra la legittimazione attiva e la legittimazione passiva del Parlamento . Ciò richiama tanto più l' attenzione in quanto la Corte, per disconoscere il parallelismo fra il diritto di agire con ricorso per carenza riconosciuto al Parlamento ed il diritto, al Parlamento invece non riconosciuto, di agire con ricorso per annullamento, ha adottato un' interpretazione estensiva dell' art . 175 - ponendo cioè sullo stesso livello ( nel punto 17 della motivazione ) un rifiuto esplicito di agire ed un' omissione continuata - onde colmare ( parzialmente ) una lacuna nel sistema di tutela giurisdizionale . Una simile intepretazione andava al di là di quanto lasciasse intendere la precedente giurisprudenza della Corte e si allontana altresì dalle norme del Trattato CECA ( dal quale la Corte, nella stessa sentenza, ha nondimeno evinto per analogia taluni argomenti quanto al legame fra legittimazione attiva e passiva ) ( 14 ).
Se ne deve dedurre che, nella sentenza Comitologia, la Corte ha messo da canto la sua costante preoccupazione quanto all' adeguatezza e alla coerenza del sistema di tutela giurisdizionale? Senz' altro no, come già risulta dallo sforzo, or ora segnalato, di interpretare l' art . 175 in senso eccezionalmente lato . Inoltre, la sentenza fa in seguito ( nel punto 20 della motivazione ) esplicito riferimento, quanto alla valutazione del parallelismo fra legittimazione attiva e legittimazione passiva del Parlamento, alla sentenza Les Verts e ricorda che l' interpretazione ivi adottata si fonda sulla necessità di istituire un sistema completo di tutela giurisdizionale dei singoli nei confronti degli atti delle istituzioni comunitarie che possono produrre effetti giuridici .
Io ritengo piuttosto che la sentenza Comitologia debbe considerarsi come un diniego di accogliere la domanda del Parlamento intesa a produrre un mutamento in suo favore dell' equilibrio istituzionale tra le istituzioni in materia di ricorso per annullamento dinanzi alla Corte ( e, correlativamente, di accettare il parallelismo fra la legittimazione attiva e la legittimazione passiva del Parlamento ) ( punto 19 della motivazione ). Infatti, l' approfondire detta questione avrebbe potuto apparire come un' interferenza della Corte in una materia così delicata come l' equilibrio istituzionale tra le istituzioni della Comunità aventi competenze o prerogative normative e pertanto come un' ingerenza nell' iter politico di adozione delle decisioni, anche se la Corte aveva precedentemente dichiarato - ciò che essa ha però implicitamente contraddetto nella sentenza Comitologia - che la soluzione da parte del giudice e la soluzione politica dei conflitti dovevano essere considerate separatamente ( vedi supra, punto 3 e nota 5 ). Il pericolo di un' ingerenza aperta era tanto più concreto in quanto, come la Corte ha fatto rilevare ( punto 26 della motivazione ), in occasione dell' Atto unico europeo le prerogative del Parlamento sono state ampiamente incrementate senza che detto ampiamento fosse accompagnato da una modifica delle norme in materia di ricorso d' annullamento di cui all' art . 173 del Trattato CEE . All' atto della revisione dei Trattati, il Consiglio ha infatti esplicitamente rifiutato di dar corso ad una proposta della Commissione intesa a riconoscere al Parlamento la medesima possibilità illimitata di proporre un ricorso per annullamento come è il caso per il Consiglio e la Commissione ( 15 ) ( 16 ).
Tuttavia - si deve sottolineare immediatamente - questo rifiuto non può essere interpretato nel senso che in nessun caso consenta alla Corte di riconoscere uno jus standi al Parlamento ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE . Infatti, la menzionata proposta della Commissione avrebbe inserito nel Trattato sia la legittimazione attiva sia la legittimazione passiva del Parlamento . Il suo rigetto ( l' Atto unico europeo è stato firmato nel febbraio 1986 ) non ha comunque impedito alla Corte di riconoscere la legittimazione passiva del Parlamento - e quindi il suo jus standi in quanto convenuto - nella sentenza 23 aprile 1986, Les Verts ( 17 ).
L' imperativo di una tutela giurisdizionale adeguata e coerente
6 . La differenza sopra tracciata tra l' interpretazione del Trattato intesa a garantire un sistema di tutela giurisdizionale adeguato e coerente e l' interpretazione del Trattato in un senso che minaccia di interferire con un delicato equilibrio politico fra le istituzioni mi pare essere fondamentale . Laddove la prima pertiene ai compiti inalienabili del giudice, la seconda spetta al legislatore ( costituzionale ). Si comprende pertanto che, nella sentenza Comitologia, la Corte non abbia considerato, a maggior ragione dopo l' insuccesso della menzionata iniziativa della Commissione, argomenti relativi ad un riadattamento dell' equilibrio istituzionale, laddove nella sentenza 23 aprile 1986, Les Verts, essa ha in effetti accolto argomenti relativi alla garanzia della tutela giurisdizionale assicurata, a giudizio della Corte, da un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti istituito dal Trattato ad uso dei terzi che si ritengono lesi da un atto obbligatorio del Parlamento ( 18 ). La Corte ha accolto detto argomento in quanto
"la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato ( 19 ) ".
In questo contesto - come in queste conclusioni -, per tutela giurisdizionale io intendo : la possibilità per il titolare di un diritto, di una competenza o di una prerogativa ( 20 ) di far valere detto diritto, competenza o prerogativa di propria iniziativa, vale a dire secondo una propria valutazione, mediante un ricorso all' autorità giudiziaria .
La differenza in precedenza evidenziata ha conseguenze pratiche rilevanti . Mentre la ( ri)strutturazione di un equilibrio istituzionale fra Consiglio, Commissione e Parlamento - ciò che a mio parere non è compito dell' autorità giudiziaria - dovrebbe determinare il riconoscimento di un diritto pieno di ricorso del Parlamento alla stessa stregua del Consiglio e della Commissione, così non stanno le cose quanto all' istituzione di una tutela giuridica efficace a beneficio del Parlamento . A tal fine è sufficiente un diritto di ricorso limitato, vale a dire nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare i diritti, le competenze e le prerogative del Parlamento, cioè ancora nella misura in cui il Parlamento ha un proprio interesse ad agire . A tal proposito, vorrei sottolineare - la questione sarà ripresa in prosieguo ( vedi punti 12 e 14 ) - che, nella sentenza Comitologia, la Corte riconosce altresì la necessità di una tutela giurisdizionale delle prerogative del Parlamento, ma che la Corte ha affidato in particolare alla Commissione il compito di invocare detta tutela per quanto riguarda i ricorsi presentati a norma dell' art . 173 del Trattato CEE ( punto 27 della motivazione ).
7 . Poiché la causa presente verte sul potere del Parlamento di presentare di propria iniziativa un ricorso per annullamento al fine di tutelare le proprie competenze ( di cooperazione ), ed a tal fine soltanto, limiterò a quest' ambito la mia valutazione se sia auspicabile che la Corte sfumi la posizione adottata nella sentenza Comitologia . Pertanto, la mia valutazione verterà sui punti 25-27 della motivazione di detta sentenza e, in un secondo momento, sui suoi punti 8-10 . Ritengo non sia necessario soffermarsi sugli altri punti della motivazione della sentenza che hanno determinato il mancato riconoscimento al Parlamento di una possibilità illimitata di agire con ricorso per annullamento .
La legittimazione del Parlamento ad agire per la tutela delle proprie competenze con un ricorso per annullamento
8 . Quando parlo della legittimazione ( del Parlamento ) a stare in giudizio (" la qualité pour ester en justice "), distinguo detta legittimazione dalla capacità ( del Parlamento ) di stare in giudizio (" la capacité d' ester en justice "). Quest' ultima fa riferimento alla capacità di essere titolare di diritti, la qual cosa è generalmente in rapporto con la circostanza che la parte abbia ( in forma più o meno pronunciata ) personalità giuridica ( al proposito si veda il punto 17 ). La legittimazione ad agire invece rinvia alla questione se una determinata norma, nel caso di specie il Trattato, attribuisca esplicitamente o implicitamente la legittimazione a stare in giudizio o in quanto ricorrente o in quanto convenuto ( 21 ).
Nella sentenza Les Verts, la Corte ha interpretato l' art . 173, 1° comma, del Trattato nel senso che attribuisce al Parlamento la legittimazione a stare in giudizio in quanto convenuto - benché detto articolo non faccia esplicita menzione del Parlamento -, alla luce della necessità di garantire la necessaria tutela giurisdizionale ai terzi singoli che si ritengono lesi da un atto del Parlamento che produce effetti giuridici nei loro confronti . La questione su cui oggi la Corte è chiamata a pronunciarsi è se una simile tutela giurisdizionale - e, pertanto, se la legittimazione del Parlamento a stare in giudizio in quanto ricorrente - debba essere accordata ad una istituzione che sostiene di essere lesa nella propria sfera di competenze da un atto di un' altra istituzione comunitaria .
9 . Si badi che, nella questione come appena formulata, l' accento non è posto sulla relazione fra la legittimazione attiva e passiva del Parlamento ( vale a dire tra il Parlamento in quanto ricorrente ed il Parlamento in quanto convenuto )- una questione che pertiene alla materia dell' equilibrio istituzionale sulla quale non voglio qui esprimermi per i motivi esposti precedentemente ( vedi i punti 5 e 6 ) -, ma piuttosto sul problema se vi sia o meno legittimazione del Parlamento ad agire contro atti di altre istituzioni in considerazione della necessità di un' adeguata tutela giurisdizionale . In altre parole, se una tale legittimazione viene riconosciuta al Parlamento, ciò non dipende dal fatto che gli si deve riconoscere altresì una legittimazione attiva in quanto, nella sentenza Les Verts, se ne è dichiarata la legittimazione passiva né dal fatto che al Parlamento si debba attribuire una posizione identica a quella del Consiglio e della Commissione, bensì dal fatto che esso deve poter stare in giudizio in quanto ricorrente onde tutelare in prima persona, come altri soggetti o istituzioni, i propri diritti, competenze e prerogative in modo adeguato ( 22 ).
In quest' ordine di idee, dal punto di vista dei contenuti, il confronto da farsi non è quello fra la legittimazione del Parlamento a stare in giudizio in quanto ricorrente e la legittimazione in quanto convenuto bensì il raffronto fra la legittimazione del Parlamento ad agire con ricorso per annullamento avverso atti di altre istituzioni comunitarie e la legittimazione di ( in particolare ) privati ad esperire un' azione avverso atti di istituzioni comunitarie, compreso il Parlamento . In altre parole, la legittimazione attiva del Parlamento viene in questo contesto posta a confronto con la legittimazione attiva dei privati ( in particolare ).
Non v' è dubbio che nella controversia presente sorga, riguardo alla questione della legittimazione del Parlamento a stare in giudizio in quanto ricorrente, un problema di interpretazione identico al problema di cui trattavasi nella causa Les Verts circa la questione della legittimazione del Parlamento a stare in giudizio in quanto convenuto . Difatti, per quanto riguarda la legittimazione del ricorrente, l' art . 173, primo comma, seconda frase, non fa riferimento esplicito né al Parlamento né ad "altre istituzioni" ( diverse dal Consiglio e la Commissione ), come del resto neppure fa l' art . 173, primo comma, prima frase, quanto alla legittimazione del convenuto .
La questione cruciale che sorge pertanto con tutta evidenza nella presente controversia è la seguente : se vada riconosciuta al Parlamento una tutela giurisdizionale inferiore rispetto a quanto riconosciuto ai privati ( a prescindere dall' ulteriore questione se il ricorrente sia riguardato direttamente o individualmente, di cui in prosieguo al n . 17 ), per difendere i propri diritti, competenze o prerogative dinanzi al giudice .
La necessità di un' interpretazione dell' art . 173 del Trattato CEE conforme al principio della tutela giurisdizionale
10 . Mi si consenta di far subito presente che non vedo perché la questione vada risolta differentemente a seconda che trattisi di istituzioni o di privati .
Forse perché questi ultimi possono essere persone fisiche e perché a tal titolo solo essi possono far riferimento agli artt . 6, n . 1, e 13 della convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo a norma dei quali, nelle cause civili o penali, viene garantito il diritto che la causa sia esaminata da un tribunale indipendente o, in caso di violazione di diritti o libertà, il diritto di ottenere un ausilio giuridico reale ( 23 )? Nella giurisprudenza della Corte si riconosce d' altronde che anche persone giuridiche di diritto privato possono far valere diritti o libertà analoghi in funzione della loro situazione particolare, o in base alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo o in base a principi generali del diritto ( 24 ). Sembra essere un dato acquisito che la convenzione europea non si applica alle persone giuridiche pubbliche, tuttavia non se ne può dedurre a contrario che non sia loro consentito il ricorso al giudice in base ad un principio generale che garantisce detto ricorso ( vedi in prosieguo il punto 12 ), qualora la struttura istituzionale dell' ordinamento giuridico di cui trattasi, come nel caso della Comunità ( vedi sopra il punto 3 ), non osti in linea di principio a che le persone giuridiche pubbliche possano adire il giudice per la tutela dei diritti, delle competenze o delle prerogative loro attribuite dalle leggi o dai trattati .
11 . Dopo la sentenza Les Verts, non si può più opporre al Parlamento neppure un argomento testuale . Come precedentemente indicato, l' art . 173, primo comma, non fa riferimento né al Parlamento né ad una generica categoria in cui il Parlamento potrebbe rientrare, sia per quanto riguarda il gruppo delle istituzioni soggette al controllo della Corte sia per quanto riguarda il gruppo dei soggetti che hanno un diritto di ricorso . Per quanto riguarda le istituzioni soggette al sindacato della Corte, questa non ha ravvisato alcun motivo per non assoggettare anche gli atti del Parlamento al sindacato giurisdizionale onde garantire la tutela giurisdizionale dei terzi lesi ( 25 ). In altri termini, di fronte al silenzio della disposizione, la Corte l' ha interpretata conformemente all' imperativo di una tutela giurisdizionale più adeguata possibile . Questo modo d' interpretare non deve trovare applicazione comunque per colmare un' analoga lacuna testuale qualora si tratti di attribuire a delle istituzioni una tutela giurisdizionale uguale a quella di cui fruiscono i privati giacché si tratta di difendere i propri diritti, competenze e prerogative? Si rammenti peraltro che l' associazione particolare di cui alla sentenza Les Verts era un partito politico, vale a dire un' associazione a vocazione pubblica, e che i diritti di cui trattavasi in questa causa non erano semplici "diritti soggettivi", bensì pretese relative a crediti elettorali .
12 . Molto di più delle considerazini precedenti mi convince l' argomento per cui, in una comunità di diritto, chi ha la capacità di esercitare dei diritti deve altresì poter, in prima persona e secondo il proprio giudizio, farli valere dinanzi al giudice . Ciò mi sembra essere un principio generale del diritto, vale a dire la formulazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale ( come precedentemente definito al punto 6 ), il quale, come già detto, vale del pari per gli organi e le istituzioni di diritto pubblico qualora l' organizzazione istituzionale, alla stessa stregua di quella della Comunità europea, preveda la possibilità di portare dinanzi ad un giudice i conflitti di competenze fra le istituzioni .
So bene che con questa affermazione ( su un punto limitato - vedasi il punto 14 - ma d' importanza capitale ) entro in contraddizione con quanto la Corte ha dichiarato nella sentenza Comitologia ed è per questo che invito la Corte a rivedere la propria posizione su questo punto limitato . Infatti, la Corte ha richiamato l' attenzione sulla circostanza che il Parlamento non è senza tutela laddove si tratta di far rispettare i suoi diritti, competenze o prerogative . Da un canto la Commissione, ai sensi dell' art . 155 del Trattato CEE, deve vigilare per il rispetto delle prerogative del Parlamento e deve, se del caso, proporre essa stessa un ricorso per annullamento . Dall' altro, oltre agli Stati membri, anche i privati possono proporre un ricorso dinanzi alla Corte ovvero determinare una questione pregiudiziale . Non mi addentro qui sugli incovenienti "tecnici" connessi ad una visione del genere ( 26 ); voglio invece unicamente sottolineare che la tutela giurisdizionale così offerta è limitata ed incompleta in quanto lascia all' iniziativa della Commissione, degli Stati membri o dei privati la tutela dei diritti e delle prerogative del Parlamento : in altri termini, così facendo "si pone sotto tutela" il Parlamento qualora esso intenda ottenere dinanzi al giudice il rispetto dei propri diritti . Dal punto di vista di una adeguata tutela giurisdizionale, questa situazione mi pare assolutamente insoddisfacente .
13 . A sostegno della tesi della legittimazione ad agire del Parlamento con un ricorso per annullamento i rappresentanti del Parlamento e della Commissione hanno giustamente evidenziato, durante la fase orale, che i conflitti giuridici di competenze devono poter essere sottoposti in ultima istanza all' apprezzamento del giudice qualora dalla concertazione politica non siano scaturite soluzioni . In una comunità come la Comunità europea in cui ( a maggior ragione dopo l' Atto unico ) v' è un sottile equilibrio fra, da un canto, le competenze delle istituzioni comunitarie fra loro e, dall' altro, le competenze della Comunità e quelle degli Stati membri, la qual cosa determina e determinerà delicati conflitti di competenze, si deve affidare al giudice la soluzione finale di detti conflitti . Se la Corte non accettasse, anche solo in parte, tale compito, essa verrebbe meno al suo compito di ultimo guardiano del diritto che i trattati ad essa hanno attribuito, non già alla Commissione ( vedi il combinato disposto degli artt . 164 e 155, primo comma, del Trattato CEE ).
Altrettanto giustamente il rappresentante della Commissione ha evidenziato che una decisione di segno diverso comprometterebbe necessariamente l' autonoma valutazione della Commissione circa l' opportunità di avviare un procedimento o meno . Si finirebbe così fra l' altro col porre la Commissione dinanzi ad un conflitto d' interessi ogniqualvolta essa non concordasse col Parlamento, come nella causa presente, sulla soluzione di un conflitto di competenze : deve essa allora, per tutelare le prerogative del Parlamento, proporrre un ricorso per annullamento contro il Consiglio ( vale a dire contro se stessa ), ricorso diretto avverso una soluzione che essa stessa giudicava fondata e per la quale essa stessa aveva probabilmente assunto l' iniziativa? Non ritengo che un simile stato di cose corrisponda ad una sana amministrazione della giustizia che deve prevenire i conflitti d' interessi .
14 . Ho già sottolineato ( vedasi sopra, punto 6, in fine ), che la Corte, nella sentenza Comitologia, non ha negato che le prerogative del Parlamento debbano poter essere garantite mediante il ricorso al giudice . In questo senso, ciò che propongo qui non è in contrasto con la precedente sentenza della Corte . Non mi pare tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, che sia una buona soluzione riservare ad altri, come suggerito nella sentenza, l' iniziativa di dar corso alla tutela giurisdizionale mediante un ricorso per annullamento, vale a dire la forma più efficace di tutela giurisdizionale . Come già indicato, questa soluzione spingerebbe il Parlamento a ricercare artifici onde sottoporre al giudice il conflitto per altre vie, artifici che renderebbero necessaria o un' interpretazione estensiva ( come nel caso del ricorso per carenza : vedasi sopra, punto 5 ) ovvero un tortuoso e inopportuno cammino procedurale ( vedasi sopra, nota 26 ). Mi sembra che, dal punto di vista dell' adeguata tutela giurisdizionale e della sana amministrazione della giustizia, l' approccio immediato che consiste nel riconoscere al Parlamento un diritto di ricorso limitato ex art . 173 del Trattato CEE per la tutela dei suoi diritti, competenze e prerogative, rappresenti di gran lunga la soluzione più appropriata . Si tratta altresì dell' unica soluzione che possa determinare completa soddisfazione in caso di mancato rispetto di forme prescritte "ad substantiam ".
15 . Alla luce delle considerazioni svolte, concludo nel senso che si deve riconoscere al Parlamento la legittimazione ad agire con ricorso d' annullamento ex art . 173 del Trattato CEE ( ovvero ex art . 146 del Trattato CEEA ) ogniqualvolta si tratti di tutelare i propri diritti, competenze o prerogative ( vedasi a tal proposito, in prosieguo, il punto 19 ).
L' espressione giuridica della legittimazione del Parlamento ad agire in quanto ricorrente
16 . La questione che si deve risolvere a questo punto è quella se la legittimazione ad agire del Parlamento, da me precedentemente sostenuta, in quanto ricorrente per tutelare i propri diritti, competenze o prerogative vada basata sul primo ovvero sul secondo comma dell' art . 173 .
Per il primo comma milita la circostanza che esso tratta del diritto di ricorso di organi di diritto pubblico ( gli Stati membri e le istituzioni della Comunità ); per il secondo comma la circostanza che questo istituisce un diritto di ricorso limitato, connesso ad un interesse proprio . Mi si consenta di dire immediatamente che propendo per il primo comma dell' art . 173 . Il Parlamento rientra senz' altro nella categoria degli organi di diritto pubblico che, anche quando difendono un interesse proprio, lo fanno in nome di un aspetto determinato dell' interesse comune . Tuttavia, vorrei in primo luogo evidenziare che, considerata l' evoluzione della giurisprudenza della Corte, l' art . 173, secondo comma, neppure è improprio per dar forma allo jus standi del Parlamento . Ciò mi consentirà di meglio situare la costruzione di detto jus standi nell' ambito del primo comma dell' art . 173 .
17 . La circostanza che l' art . 173, secondo comma, attribuisca un diritto di ricorso unicamente alle persone giuridiche ( ed alle persone fisiche ) e che solo queste ultime abbiano la capacità di stare in giudizio - che va distinta dalla legittimazione ad agire ( vedasi sopra il punto 8 ) - non mi pare rappresenti un ostacolo reale . Non si deve rilevare, in molti sistemi giuridici, una tendenza generale a concepire in modo funzionale la nozione della persona giuridica affidando al giudice la valutazione se, considerato il modo in cui il diritto positivo struttura la sfera giuridica di un' organizzazione o di un' istituzione, a detta organizzazione od istituzione vada attribuita personalità giuridica ( in misura più o meno ampia ) all' interno di un determinato rapporto giuridico?
Anche nella giurisprudenza della Corte si manifesta questa tendenza . Già nella sentenza 8 ottobre 1974, Union syndicale ( 27 ), la Corte ha dichiarato che non può negarsi il diritto di stare in giudizio ad un' organizzazione sindacale dei dipendenti in quanto la sua struttura interna è tale da garantirle l' autonomia necessaria per essere parte in rapporti giuridici ed in quanto le istituzioni comunitarie l' hanno riconosciuta come proprio interlocutore nel corso di trattative concernenti problemi di interesse collettivo del personale . In base ad analoghe motivazioni la Corte, nella sentenza Groupement des agences de voyages del 1982 ( 28 ), ha riconosciuto un diritto di ricorso ex art . 173, secondo comma, ad un' associazione occasionale che, per l' ordinamento nazionale, non aveva personalità giuridica . E nella sentenza Fediol I del 1983 ( 29 ) si è riconosciuta la capacità processuale ad un' associazione professionale non avente personalità giuridica in quanto nell' ambito del regolamento impugnato le veniva attribuita una posizione giuridica ben determinata ( 30 ).
L' art . 210 del Trattato CEE, che attribuisce alla Comunità personalità giuridica, non ostacola questa interpretazione : esso attribuisce alla Comunità personalità giuridica nell' ambito di una categoria determinata di rapporti giuridici, vale a dire nell' ordinamento giuridico internazionale . Questa disposizione non osta tuttavia al riconoscimento, nell' ordinamento comunitario interno, della capacità processuale di un' istituzione od organo cui norme sostanziali, formali o istituzionali conferiscono una determinata posizione giuridica .
18 . Un ostacolo più serio al ricorso all' art . 173, secondo comma, è rappresentato dalla condizione ivi sancita per cui la decisione o l' atto impugnati devono riguardare il ricorrente direttamente ed individualmente, nononostante proprio su questo punto vi sia stata un' evoluzione notevole della giurisprudenza della Corte . Questa riteneva tradizionalmente che i terzi potessero essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un' altra persona soltanto qualora il provvedimento li toccasse a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzasse rispetto a chiunque altro e quindi li indentificasse in modo analogo al destinatario ( 31 ). Tuttavia la Corte ha in seguito precisato, in cause in materia di sovvenzioni e di dumping, di problemi di concorrenza e di aiuti delle autorità pubbliche, che il criterio fondamentale che consente di determinare chi abbia il diritto di proporre un ricorso per annullamento risiede nella necessità di tutela giurisdizionale : si tratta segnatamente di soggetti che hanno partecipato alla procedura che precede l' adozione dell' atto impugnato . Pertanto, nella sentenza Timex, la Corte ha ritenuto che, anche se simili provvedimenti "hanno effettivamente, date la loro natura e la loro portata, carattere normativo" in quanto si applicano al complesso degli operatori economici interessati, non si può tuttavia escludere che "le loro disposizioni riguardano direttamente ed individualmente" la società ricorrente in quella causa, considerata la parte assunta dalla ricorrente nell' ambito del procedimento di elaborazione del regolamento ( 32 ). In una sentenza successiva, la sentenza Cofaz ( 33 ), questa volta in materia di aiuti pubblici, la Corte ha precisato il proprio punto di vista come segue :
"Nei casi in cui un regolamento offre alle imprese reclamanti garanzie procedurali che consentono loro di chiedere alla Commissione di accertare un' infrazione delle norme comunitarie, dette imprese devono disporre di un' azione a tutela dei loro interessi legittimi" ( punto 23 della motivazione della sentenza ).
Mi sembra che, considerata tale giurisprudenza, non sia possibile escludere che il diritto di ricorso del Parlamento possa essere altresì fondato sull' art . 173, secondo comma . Infatti, come ho precedentemente sottolineato, detto ( limitato ) diritto di ricorso si fonda comunque su una necessità di tutela giurisdizionale per garantire diritti o competenze proprie; ebbene, nella causa presente, il Parlamento fa proprio valere la competenza di cooperazione attribuitagli dall' art . 100 A, n . 1, del Trattato CEE . Quando il Parlamento sostiene a tal proposito di non esser stato sufficientemente associato all' elaborazione di un regolamento ( nel caso di specie, il Parlamento rivendica una competenza di cooperazione invece di una competenza di consultazione ), esso deve poter disporre di una possibilità di ricorso onde tutelare "i propri interessi legittimi", per riutilizzare la formula di cui alla sentenza Cofaz, alla stessa stregua delle imprese nelle cause menzionate in relazione con le "garanzie procedurali ". Ciò vale altresì qualora l' atto impugnato sia un regolamento il quale, come nella sentenza Timex, è al contempo una decisione che riguarda il ricorrente direttamente ed individualmente, considerata la parte attribuita al ricorrente nel procedimento d' elaborazione del regolamento .
E' vero che, nella giurisprudenza qui evocata, si trattava di imprese che si ritenevano lese nei loro interessi sostanziali dal contenuto della decisione o dal rifiuto dell' autorità competente di avviare una procedura . Nel caso di un' istituzione di diritto pubblico, mi sembra che la violazione di una forma prescritta "ad substantiam" che la riguardi è altrettanto essenziale o fondamentale di quanto sia, nel caso di un' impresa, la violazione dei suoi interessi patrimoniali .
19 . Benché ritenga pertanto che l' art . 173, secondo comma, possa ricomprendere lo jus standi del Parlamento, mi sembra tuttavia che l' art . 173, primo comma, sia più appropriato in quanto vi si tratta del diritto di ricorso di organi di diritto pubblico . Qualora la Corte condivida detta preferenza, ciò comporta che si deve includere in detta disposizione una "categoria" speciale di istituzioni comunitarie, segnatamente il Parlamento, che possono far uso del diritto di ricorso unicamente per la tutela dei propri diritti, competenze o prerogative . Non vedo tuttavia perché una simile interpretazione "restrittiva" dell' art . 173, primo comma, porrebbe maggiori problemi rispetto all' interpretazione "estensiva" adottata dalla Corte nella giurisprudenza discussa al punto precedente quanto all' art . 173, secondo comma .
Se si adotta questa soluzione, la definizione dei casi in cui si può ritenere che il Parlamento agisca per la tutela della propria sfera di competenze porrà senza dubbio, come avviene frequentemente, problemi di applicazione, anche se mi sembra che le cose non stiano così nella causa presente in quanto è chiaro nella fattispecie che la pretesa violazione incide sull' interesse proprio del Parlamento . Infatti, se la Corte dovesse accogliere il ricorso del Parlamento nel merito, il Consiglio sarebbe obbligato a fare uso della procedura di cooperazione con il Parlamento . Ma non sempre sarà presente un simile interesse proprio all' annullamento di un atto impugnato . Si pensi, ad esempio, ad una causa in cui il Parlamento affermi che un regolamento del Consiglio non trova nessuna base giuridica nel Trattato ( 34 ). Anche nella causa Comitologia, come già evidenziato ( vedasi il punto 2 ), l' interesse proprio del Parlamento appariva in modo meno chiaro .
Conclusione
Alla luce delle considerazioni svolte, concludo nel senso che il presente ricorso del Parlamento, proposto ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE e/o dell' art . 146 del Trattato CEEA, deve essere dichiarato ricevibile a norma del primo comma ( in subordine, del secondo comma ) delle dette disposizioni . Propongo che sia riservata la decisione sulle spese .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) In prosieguo, per semplificare, farò unicamente riferimento all' art . 173 del Trattato CEE .
( 2 ) Sentenza 27 settembre 1988, Parlamento / Consiglio ( causa 302/87, Racc . pag . 5615 ).
( 3 ) Regolamento 22 dicembre 1987 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ( cosiddetto regolamento "Tchernobyl ": GU L 371, pag . 11 ).
( 4 ) Sentenza 26 marzo 1987, Commissione / Consiglio, punto 11 della motivazione ( causa 45/86, Racc . pag . 1493 ); sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito / Consiglio, punto 24 della motivazione ( causa 68/86, Racc . pag . 888 ).
( 5 ) Sentenza 22 maggio 1985, Parlamento / Consiglio, punto 18 della motivazione ( causa 13/83, Racc . pag . 1556 ): "Il fatto che il Parlamento europeo sia al tempo stesso l' istituzione della Comunità avente il compito di esercitare il controllo politico sulle attività della Commissione e, in una certa misura, su quelle del Consiglio, lascia impregiudicata l' interpretazione delle norme del Trattato relative ai mezzi d' impugnazione offerti alle istituzioni" ( punto 18 della motivazione ). Vedi però la sentenza Comitologia, punto 12 della motivazione, dove viene implicitamente contraddetto o quantomeno infirmato questo punto di vista .
( 6 ) Il seguente punto della sentenza della Corte 10 luglio 1986, Wybot ( causa 194/85, Racc . pag . 2403 ), è indicativo per il genere di conflitto di cui trattasi nella causa presente : "Nel contesto dell' equilibrio dei poteri fra le istituzioni previsto dal Trattato, la prassi del Parlamento europeo non potrebbe (...) sottrarre alle altre istituzioni una prerogativa loro attribuita dagli stessi Trattati" ( punto 23 della motivazione ).
( 7 ) Per i richiami e i commenti, vedi da ultimo le conclusioni dell' avvocato generale Darmon del 26 maggio 1988 nella causa Comitologia, non ancora pubblicate nella Raccolta .
( 8 ) Sentenza 23 aprile 1986, Le Verts / Parlamento, punti 24 e 25 della motivazione ( causa 294/83, Racc . pag . 1339 ), confermata dalla sentenza 3 luglio 1986, Consiglio / Parlamento, punto 5 della motivazione ( causa 34/86, Racc . pag . 2155 ).
( 9 ) Vedasi l' art . 49 dello Statuto ( CEE-CEEA-CECA ) della Corte di giustizia, come da ultimo modificato dalla decisione ( CECA-CEE-CEEA ) 24 ottobre 1988, n . 591 ( GU 1989, C 215, pag . 1 ).
( 10 ) In particolare per quanto riguarda il diritto del Parlamento di intervenire in una controversia dinanzi alla Corte e di presentare un ricorso per carenza . Vedi le sentenze 29 ottobre 1980, Roquette Frères e Maïzena, punto 19 della motivazione ( cause 138/79 e 139/79, Racc . pagg . 3333 e 3393 ) e 22 maggio 1985, punto 17 della motivazione ( causa 13/83, citata nella nota 5 ).
( 11 ) Sentenza 17 febbraio 1977, CFDT / Consiglio, punto 8 della motivazione ( causa 66/76, Racc . pag . 305 ) ( ricorso di privati per l' annullamento di alcune decisioni del Consiglio in materia del Trattato CECA ). Questa decisione è stata confermata dalla sentenza 11 luglio 1984, Comune di Differdange / Commissione ( causa 222/83, Racc . pag . 2889 ) ( ove si conferma che l' art . 33 del Trattato CECA non attribuisce diritto di agire ai comuni ).
( 12 ) Un unico esempio : nella appena pubblicata versione inglese ( rivista da L.W . Gormley ) dell' opera di riferimento di P.J.G . Kapteyn e P . Verloren van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities, 1989, gli autori descrivono, alle pagg . 143 e seguenti, l' evoluzione naturale dello jus standi del Parlamento dinanzi alla Corte e concludono il loro ragionamento ( l' opera è stata senz' altro scritta prima della sentenza Comitologia ) con la seguente considerazione : "There is no escaping the fact that bringing cases before the Court is both a manifestation and consequence of active parliamentary participation in the political life of the Community" ( pag . 145 ). La sentenza Comitologia ha imposto agli autori di integrare questo ragionamento con una nota dell' ultimo momento dal tono in chiaro "decrescendo ".
( 13 ) Vedasi la sentenza 18 novembre 1970, Chevalley, punto 6 della motivazione ( causa 15/70, Racc . 975 ). In verità, la Corte aveva adottato questa posizione per definire la nozione di atto che può essere oggetto di un ricorso in base agli artt . 173 e 175 .
( 14 ) Per un' analisi approfondita della sentenza Comitologia sul punto in esame e della giurisprudenza precedente della Corte, vedi M . Thill : "Le défaut de qualité du Parlement européen pour agir en annullation au titre de l' article 173 du Traité CEE : l' arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 1988 et ses implications sur d' autres aspects du contentieux communautaire", Cah . dr . eur ., 1989, pagg . 367, e segg ., in particolare pagg . 375-382 .
( 15 ) In tal senso va una dichiarazione del commissario Ripa di Meana dinanzi al Parlamento il 9 ottobre 1986 . La proposta della Commissione è stata pubblicata nel Bollettino del Parlamento GU del 10.10.1985, 100.805/Add . 2, pag . 25 ).
( 16 ) Secondo una dichiarazione che il presidente della Commissione J . Delors ha in seguito fatto dinanzi al Parlamento, non è stato possibile raggiungere l' unanimità al Consiglio su questo punto ma alcune delegazioni nazionali alla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in cui la questione era stata discussa hanno fatto osservare "que les institutions communautaires étaient sous l' emprise d' une constitution évolutive et qu' un jour la jurisprudence donnerait de facto ce droit au Parlement ". Vedi il resoconto della seduta del 26 ottobre 1988 ( edizione provvisoria ), pagg . 194-197 .
( 17 ) Vedasi J . Weiler : "Pride and Prejudice : Parlement/Conseil", Eur . L . Rev ., 1989, pag . 334, in particolare pag . 345 .
( 18 ) Vedasi i punti 23 e 24 della motivazione della sentenza Les Verts, citata alla nota 8 e soprattutto l' interpretazione fattane nella sentenza Comitologia, al punto 20 della motivazione .
( 19 ) Sentenza Les Verts, citata alla nota 8, punto 23 della motivazione .
( 20 ) Uso qui e nel prosieguo questa formulazione ampia per indicare che nessun rilievo ha la questione di quale specie di "diritti", nell' accezione più lata del termine, si tratti .
( 21 ) Sulla differenza fra capacité e qualité di stare in giudizio a norma del Trattato CEE ( anche quanto all' intérêt, concetto che nel caso di specie consiste nella tutela dei propri diritti : vedi in prosieguo punto 6 ), vedi l' articolo, già vecchio ma sempre interessante, di C . Cambier : "Le droit de procédure : principe et élément régulateur de l' autorité des juges dans le Communautés européennes", apparso in De individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, 1967, pagg . 117 e seguenti . Vedasi J . Boulouis : "La qualité du Parlement européen pour agir en annullation", Rev . M . Comm ., 1989, pagg . 119 e segg .
( 22 ) Vedasi anche le conclusioni dell' avvocato generale Darmon nella sentenza Comitologia ( punti 32 e 33 della motivazione ).
( 23 ) Vedasi, ad esempio, la sentenza 15 ottobre 1987, Heylens, punto 14 della motivazione ( causa 222/86, Racc . pag . 4097 ).
( 24 ) Vedasi, ad esempio, le recenti sentenze 21 settembre 1989, Hoechst, punti 17 e seguenti della motivazione ( cause riunite 46/87 e 227/88, Racc . pag . 2859 ), 17 ottobre 1989, Dow Benelux, punti 28 e seguenti della motivazione ( cause 85/87, Racc . pag . 3137 ) e 18 ottobre 1989, Orkem, punti 30 e seguenti della motivazione ( causa 374/87, Racc . pag . 3283 ).
( 25 ) Vedasi la nota 18 .
( 26 ) Si legga a tal proposito il commentario di Thill alle pagg . 387 e segg ., già citato alla nota 14 . In mancanza di meglio, viene ivi evocata la possibilità per il Parlamento di obbligare la Commissione, mediante un ricorso per carenza presentato contro di essa, a proporre un ricorso per annullamento ( qualora essa non abbia agito di propria iniziativa ), onde garantire il rispetto dei diritti e delle prerogative del Parlamento . Che si sia costretti a ricorrere ad una costruzione tanto tortuosa e, dal punto di vista della economie de procédure, insoddisfacente, è prova di per sé della necessità di permettere al Parlamento di presentare personalmente un ricorso per annullamento .
( 27 ) Sentenza 8 ottobre 1974, Union syndicale / Consiglio ( causa 175/73, Racc . pag . 917 ).
( 28 ) Sentenza 28 ottobre 1982 ( causa 135/81, Racc . pag . 3799 ).
( 29 ) Sentenza 4 ottobre 1983 ( causa 191/82, Racc . pag . 2913 ).
( 30 ) Per ulteriori richiami giurisprudenziali, vedasi l' articolo già citato di M . Thill, supra nota 14, alle pagg . 371-372 .
( 31 ) Vedasi ad esempio la sentenza 15 luglio 1963, Plaumann ( causa 25/62, Racc . pag . 195, in particolare pag . 232 ) e la sentenza 14 luglio 1983, Spijken, punto 8 della motivazione ( causa 231/82, Racc . pag . 2559 ).
( 32 ) Sentenza 20 marzo 1985, punti 12 e 16 della motivazione ( causa 264/82, Racc . pag . 849 ). Per un commento breve ma accurato di questa giurisprudenza, vedasi R . Lauwaarts e C . Timmermans : Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek, 1989, pagg . 115-118 .
( 33 ) Sentenza 28 gennaio 1986, Cofaz / Commissione ( causa 169/84, Racc . pag . 391 ).
( 34 ) Un altro esempio di una causa in cui non si tratta delle competenze proprie del Parlamento è la causa della politica comune dei trasporti ( già citata alla nota 5 in cui il Parlamento ha chiesto alla Corte ( in verità in base all' art . 175 del Trattato CEE ) di dichiarare che la mancata attuazione da parte del Consiglio di una politica comune dei trasporti era in contrasto col Trattato .
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