Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon dell'11 ottobre 1989. - AUGUSTIN OYOWE E AMADOU TRAORE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - EX AGENTI DELL'ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA COOPERATION. - CAUSA 100/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04285
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . In un recente passato è stata più volte sottoposta all' esame di questa Corte la situazione giuridica dell' Association européenne pour la coopération ( Associazione europea di cooperazione, in prosieguo : l' "AEC ") nonché la natura delle sue relazioni con la Commissione delle Comunità Europee, in particolare per quanto attiene al regime giuridico del personale assunto dall' AEC . Le analisi svolte nelle vostre sentenze dell' 11 luglio 1985 ( 1 ) e le conclusioni che ne sono state tratte vi sono sufficientemente note perché possa soprassedere ad un' esposizione dettagliata degli elementi di fatto e di diritto . Mi limiterò, quindi, a ricordare alcuni dati specifici della fattispecie in esame .
2 . Prima della vasta azione di nomina in ruolo avviata, dal 1981, nell' ambito del personale delle Comunità europee in connessione con l' istituzione di una "Agence européenne de coopération" ( Agenzia europea di cooperazione ), il personale assunto dall' AEC si suddivideva in tre categorie :
- il personale insediato nei paesi in via di sviluppo ( in prosieguo : i "delegati ");
- il personale di sede, incaricato di dirigere i delegati;
- il personale assunto dall' AEC con contratto speciale ( in prosieguo : gli "agenti con contratto CS "), contratto in forza del quale detti agenti erano messi a disposizione della direzione generale sviluppo ( DG VIII ) della Commissione .
3 . I ricorrenti, il sig . Traore, in possesso di doppia cittadinanza, francese e del Mali, e il sig . Oyowe, di cittadinanza nigeriana, sono stati assunti, al pari di taluni altri agenti dell' AEC, rispettivamente nel 1978 e 1979 con un contratto speciale detto "AC", le cui clausole sono largamente analoghe a quelle dei contratti CS, ma il cui finanziamento assume, invece, connotazione specifica, in quanto proviene dal Fondo europeo di sviluppo . Le mansioni dei ricorrenti, sin dalla assunzione, sono quelle di redattore della rivista Le Courrier - Afrique - Caraïbes - Pacifique - Communauté européenne ( in prosieguo : il "Courrier ACP "). Essi sono oggi, assieme ad un terzo redattore della rivista anch' egli di origine africana, i soli nell' ambito di tutto il personale assunto dall' AEC nell' una o nell' altra delle categorie anzidette a non essere stati nominati dipendenti di ruolo delle Comunità europee .
4 . Quel che sembra preoccupare maggiormente i ricorrenti, più che la circostanza in sé della mancata nomina in ruolo, è la loro situazione per quanto riguarda i diritti alla pensione . Infatti, essendo agenti legati da contratto di lavoro ad un' associazione di diritto privato belga, essi sono soggetti, per quanto concerne il loro regime pensionistico, al diritto previdenziale belga . Orbene, la legge belga sembra prevedere al riguardo che il diritto all' ottenimento della pensione cessi qualora essi lascino il Belgio . Inoltre la legge belga non consentirebbe a coloro che si trasferiscono al di fuori del suo territorio di ottenere il rimborso dei contributi previdenziali versati . I ricorrenti, vedendosi esposti al pericolo di perdere totalmente i loro diritti alla pensione nell' ipotesi in cui dovessero trasferirsi in Africa dopo il collocamento a riposo, hanno avviato una discussione con la Commissione al fine di risolvere il problema . Essendo tale tentativo rimasto senza esito, ne è scaturita una controversia, sottoposta ora al vostro esame .
5 . I ricorrenti vi chiedono, in sostanza, di dichiarare che, fin dalla loro assunzione presso l' AEC, il loro datore di lavoro è stata la Commissione e che essi hanno diritto ad ottenere la nomina come dipendenti di ruolo della stessa . In subordine essi chiedono la condanna della Commissione a garantire loro il diritto alla pensione di anzianità quale che sia il paese in cui andranno a risiedere .
6 . Ho già accennato al fatto che, a mio parere, la rivendicazione dello status di agente della Commissione o del riconoscimento dei requisiti necessari per ottenere la nomina in ruolo rappresenta, per i ricorrenti, un mezzo piuttosto che un fine . Come chiaramente fatto intendere dal loro difensore in udienza, il problema principale è quello connesso alla pensione . E verosimile ritenere che, se si fosse potuto trovare una soluzione specifica a tale problema, i ricorrenti non avrebbero rivendicato detti status, rivendicazione che oggi invece sollevano, essendo la situazione quella che è .
7 . Non sembra necessario soffermarsi molto a lungo sulle eccezioni di ricevibilità sollevate dalla Commissione . Ricordo, innanzitutto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
"non solo chi abbia la qualità di dipendente di ruolo o di altro dipendente diverso da dipendente locale, ma anche chi rivendichi tale qualità"
può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio ( 2 ). Nella sentenza Salerno ( 3 ), la Corte, pronunciandosi sui ricorsi di alcuni agenti di sede dell' AEC che l' avevano adita nel 1977 - dunque prima che si procedesse a qualsiasi nomina in ruolo - al fine di ottenere l' annullamento di una decisione del consiglio di amministrazione dell' AEC del 4 novembre 1976, si è attenuta a tale orientamento sul rilievo che, rivendicando i ricorrenti il riconoscimento dello status di dipendente di ruolo della Commissione sin dall' epoca della loro assunzione presso l' AEC, era ricevibile il ricorso avverso detta decisione con la quale si negava loro implicitamente l' applicazione dello statuto del personale delle Comunità europee . Non vediamo la ragione per la quale si dovrebbe assumere una posizione diversa, atteso che si tratta di un ricorso volto all' annullamento della decisione implicita di rigetto da parte della Commissione di una domanda, presentata da due agenti assunti dall' AEC, diretta a "ottenere il trattamento previsto per i dipendenti di ruolo ai sensi dello statuto" ( 4 ). Ritengo, peraltro, che i ricorrenti abbiano richiesto, sin dal loro primo reclamo, la condanna della Commissione a garantire loro il pieno diritto alla pensione, quale che sia il paese in cui andranno a risiedere in futuro . Il carattere subordinato di tale domanda stava a dimostrare che essa si collocava al di fuori dell' ipotesi di appartenenza al personale delle Comunità europee e che veniva invocata la responsabilità delle Comunità . Il richiamo, nella replica, all' art . 215, 2° comma, del trattato ha rappresentato, dunque, una mera precisazione formale e non una modificazione della "causa petendi" della domanda . Non può quindi sussistere, a mio parere, sotto tale profilo, alcun vizio di irricevibilità .
8 . Nel merito, mi sembra che il primo capo della domanda, volto a far dichiarare da questa Corte che i ricorrenti sono agenti della Commissione e che devono godere delle disposizioni in vigore per gli agenti temporanei, debba essere senz' altro respinto, atteso che questa Corte ha già chiaramente enunciato che la Commissione non poteva essere considerata datore di lavoro del personale assunto dall' AEC . Nella vostra sentenza Salerno ( 5 ), in relazione agli argomenti dedotti dagli agenti di sede dell' AEC, si afferma, infatti, che le circostanze da questi addotte non consentono di
"ignorare la differenza giuridica fra la situazione dei dipendenti dell' AEC, assunti da un' associazione di diritto privato, ed i dipendenti ed agenti della Commissione, nominati a norma dello statuto del personale delle Comunità europee ."
sottolineando poi che
"il datore di lavoro dei ricorrenti era l' AEC, non già la Commissione ."
Nella vostra sentenza Appelbaum ( 6 ), relativa, invece, alla situazione di agenti dell' AEC con contratto "CS", questa Corte ha rilevato, richiamando la sentenza Salerno pronunciata in pari data, che l' assunzione e la nomina degli agenti CS dell' AEC da parte della Commissione nell' ambito dell' azione di nomina in ruolo costituiva un' assunzione "al di fuori delle istituzioni" il che implica che, anteriormente all' assunzione da parte della Commissione, gli agenti dell' AEC con contratto CS erano al di fuori delle istituzioni e che la Commmissione non era il loro datore di lavoro, benché essi fossero messi a sua disposizione .
9 . La similarità fra la posizione giuridica degli agenti dell' AEC con contratto CS e quella di coloro con contratto AC, come i ricorrenti, rappresenta una circostanza pacifica fra le parti . Non è dato rilevare, per quanto riguarda il regime giuridico, alcuna specifica caratteristica che possa giustificare la conclusione che il datore di lavoro degli agenti dell' AEC con contratto AC sarebbe, a differenza degli altri agenti con contratto CS, la Commissione .
10 . Resta da esaminare se, indipendentemente dal regime giuridico astratto del contratto AC che disciplinava il loro rapporto di lavoro, i ricorrenti non svolgessero le loro mansioni in condizioni tali da porli, di fatto, nella posizione di dipendenti della Commissione . Orbene, gli argomenti dedotti su tale punto dai sigg . Oyowe e Traore non appaiono assolutamente determinanti, attesa la loro analogia ad altri già esaminati da questa Corte nelle cause citate, nelle quali è stato escluso che la Commissione rivestisse la qualità di datore di lavoro . Né costituisce prova di tale assunto il riferimento ad un articolo delle clausole particolari dei loro contratti, in forza del quale essi sono messi "a disposizione della Commissione delle Counità europee" o, ancora, a una delle clausole generali del contratto AC con la quale essi accettano di svolgere "tutte le ricerche, le missioni e gli studi che possono essere (...) affidati dalla Commissione (...)", atteso che le sentenze Appelbaum e Hattet ( 7 ) riguardano agenti con contratto CS ugualmente messi a disposizione - per definitionem - della Commissione e soggetti a clausole particolari ampiamente simili a quelle qui in esame senza peraltro affermare che la Commmissione fosse il datore di lavoro .
11 . Parimenti, la presenza del "Courrier ACP" nell' organigramma della DG VIII non ha valore probatorio, considerato che, nella sentenza Salerno, questa Corte ha rilevato che l' iscrizione dell' AEC nell' organigramma della Commissione non prova affatto che l' AEC sia un' unità amministrativa della stessa .
12 . I ricorrenti non hanno prodotto, in realtà, alcun elemento, in particolare alcun documento, atto a provare che dipendenti della Commissione, come tali e non come membri del consiglio di amministrazione dell' AEC o della redazione del "Courrier ACP", abbiano impartito istruzioni a giornalisti o abbiano compiuto nei loro confronti atti formali autoritativi . In particolare, l' ammonimento rivolto al sig . Pagni, al quale alludono i ricorrenti, è stato emanato da un amministratore delegato dell' AEC o non da un' autorità della Commissione .
13 . Certo, non è assolutamente contestabile che la Commissione fosse strettamente connessa, in vario modo, al funzionamento dell' AEC e che esercitasse un controllo su vari aspetti dell' attività della stessa ed anzi, sotto determinati profili, la dirigesse . Ma, a fronte di tali dati pacifici, questa Corte ha ritenuto che l' AEC non costituisse un' unità amministrativa della Commissione e che quest' ultima non rappresentasse il datore di lavoro del personale assunto dalla prima . La situazione dei ricorrenti, nell' ambito particolare del "Courrier ACP", non evidenzia alcun elemento di novità rispetto alla fattispecie generale in ordine alla quale questa Corte si è già pronunciata . Ritengo, pertanto, che la Commissione non possa essere considerata come datore di lavoro dei ricorrenti e che il primo capo della domanda debba essere, quindi, respinto .
14 . La discussione relativa al secondo capo della domanda appare relativamente circoscritta dagli argomenti scambiati dalle parti . La Commissione non sostiene che il regime giuridico del contratto AC, applicato ai ricorrenti, possa giustificare, in ordine alla nomina in ruolo, un differente trattamento rispetto ai dipendenti dell' AEC con contratto CS che si sono potuti avvalere tutti di un iter che ha loro consentito di essere nominati in ruolo . La Commissione fa presente al riguardo, in un documento trasmesso alla Corte, che la distinzione tra i due tipi di agenti è "essenzialmente di natura finanziaria", aggiungendo che "i contratti che disciplinano il rapporto di impiego tra l' AEC e gli agenti CS o AC sono (...) ampiamente simili e (( che )) le loro mansioni, a parità di grado, non presentano alcuna differenza rilevante" ( 8 ).
15 . La divergenza fra i ricorrenti e la Commissione verte, in effetti, su di un solo punto . A parere dell' istituzione comunitaria, la specifica natura dell' incarico dell' Oyowe e del Traore, che è quello di essere portavoce, come giornalisti, "dei sentimenti del paesi ACP" in seno al "Courrier ACP", è incompatibile con lo status di dipendente di ruolo che comporta, ai sensi dello statuto, il dovere di fedeltà verso la Comunità .
16 . Diciamo subito che l' esame della posizione dei giornalisti del "Courrier ACP" non mi consente di giungere ad una conclusione identica a quella della Commissione . Mi sembra, infatti, che i giornalisti del "Courrier ACP" fossero chiamati, in realtà, a svolgere la loro attività in condizioni simili indipendentemente dalla loro cittadinanza "ACP" o "CEE", e che le condizioni in cui i giornalisti di "cittadinanza ACP" svolgevano la loro attività non presentassero alcuna peculiarità atta a giustificare un differente trattamento, quanto alla nomina in ruolo come dipendenti della Comunità, rispetto agli altri giornalisti della rivista .
17 . Va rilevato, in primo luogo, che l' affermazione della Commissione, secondo la quale i ricorrenti, "giornalisti di cittadinanza ACP", erano soggetti a norme deontologiche specifiche nell' ambito della rivista, appare quanto meno discutibile . Esaminando il verbale della riunione del comitato paritetico della rivista tenutasi il 3 ottobre 1978, richiamato dalla Commissione vi si legge infatti :
"Vi è unanime accordo nel sottolineare che i membri della redazione del 'Courrier' di cittadinanza ACP non sono qui per difendere i punti di vista e gli interessi degli Stati ACP, così come i membri europei non sono qui per difendere i punti di vista e gli interessi europei . Il Courrier è un organo di informazione e di documentazione sulla cooperazione CEE-ACP (...). Obiettivo della redazione deve essere quello di render conto di tale cooperazione con obiettività ed equilibrio, evitando di fare del Courrier tanto una rivista incolore che una rivista polemica tra i membri dell' associazione ".
Lo stesso verbale indica, poco più innanzi, che lo "status di membro della redazione è fondamentale per i programmi di valorizzazione professionale e per la lealtà verso gli obiettivi della rivista . Il comitato ritiene che essi sono tutti al servizio di una causa comune, quella della cooperazione tra gli Stati ACP e la Comunità ".
18 . Così, ove si voglia fare riferimento alle norme deontologiche valide per i giornalisti della rivista di cittadinanza ACP, difficilmente è dato rinvenire nel verbale della riunione del comitato paritetico l' ufficialità di una deontologia propria di tali giornalisti, distinta da quella relativa ai giornalisti europei . Al contrario, emerge anzi da tale documento il concetto di una deontologia comune a tutti i membri della redazione, secondo la quale ogni membro della redazione deve dar prova della stessa indipendenza nei confronti sia dei "punti di vista ACP" sia dei "punti di vista europei ".
19 . Pertanto, non mi sembra che le norme deontologiche dei membri della redazione del "Courrier" ACP accreditino, a priori, l' immagine di una particolarità dei giornalisti di cittadinanza ACP, secondo la quale il loro compito sarebbe di essere, nella loro attività lavorativa, portavoce dei sentimenti dei paesi ACP . Mi chiedo se essi ne siano portavoce, simbolicamente, per effetto della loro cittadinanza . E possibile ma, in ogni caso, sotto il profilo deontologico, essi non sono chiamati a farlo con la loro attività di giornalisti, con i loro articoli . Al contrario, la deontologia si esprime piuttosto nel senso che è fatto loro dovere di non agire come rappresentanti dei punti di vista dei paesi ACP, così come è fatto dovere ai gionalisti europei di non agire come rappresentanti dei punti di vista CEE .
20 . Desidero richiamare la vostra attenzione su un punto di importanza, forse, solo marginale ma che, in un certo qual senso, contorna queste prime osservazioni . Al ricorso è allegata una fotocopia dell' ultimo numero del Courrier ACP allora apparso, quello di gennaio-febbraio 1988 . Alla pagina 3 di tale numero è riportato il sommario . In fondo alla pagina, in caratteri piccoli, si legge : "Les articles n' engagent que leurs auteurs" ( responsabili degli articoli sono unicamente gli autori ). Possiamo dire, dopo aver letto tale precisazione, che la responsabilità per gli articoli della rivista, quali che siano i loro autori e, più precisamente, quale che sia l' origine geografica dei loro autori, non grava in modo particolare sui paesi ACP rispetto alla CEE e grava tanto sugli uni quanto sull' altra .
21 . Ciò mi induce alla conclusione che la redazione della rivista si configura, globalmente considerata, non come dipendente rispetto alle opinioni dei paesi ACP e della CEE e che, in particolare, nessuno dei suoi membri, quale che sia la sua origine geografica, è chiamato a farsi portavoce di dette opinioni . E pur vero che alcuni giornalisti di cittadinanza ACP sono stati assunti a seguito di una richiesta del gruppo ACP, ma i principi deontologici espressi dal comitato paritetico non consentono affatto di affermare che detta assunzione fosse finalizzata a che essi rappresentassero istituzionalmente i punti di vista dei paesi ACP . Tali principi inducono piuttosto a pensare che si trattasse, soprattutto, di garantire simbolicamente l' espressione dei rispettivi sentimenti, così come nella CEE l' espressione dei sentimenti dei dodici Stati membri è garantita dall' assunzione di dipendenti delle dodici nazioni, senza che ciò implichi che i dipendenti di ogni singola cittadinanza si votino, mediante la propria attività lavorativa, a propugnare le opinioni dei rispettivi stati di appartenenza .
22 . Seguendo tale ragionamento ritengo che, se tutti i membri della redazione sono soggetti, nell' ambito del Courrier, alla stessa deontologia proprio per quanto riguarda la loro indipendenza rispetto alle opinioni dei paesi ACP ed europei, ciò significhi che l' eventuale status di dipendente dei giornalisti dovrebbe sollevare problemi del medesimo tipo, quale che sia la cittadinanza dei giornalisti stessi . In parole povere, dirò che, se lo status di dipendente di ruolo è incompatibile con quello di giornalista appartenente ad una redazione la cui deontologia sia quella descritta, tale incompatibilità deve valere per tutti i giornalisti . E ove si ritenga che, a parità di deontologia, non sussista incompatibilità nei confronti di uno o più giornalisti, non potrà legittimamente affermarsi che essa sussista per altri .
23 . Orbene, noi sappiamo che nella redazione del Courrier si trovavano, e si trovano tuttora, dipendenti della Commissione, a cominciare dall' attuale caporedattore . La Commissione non ha affermato, nel caso di specie, che tale situazione determini difficoltà in relazione alla deontolgia della redazione . Va ricordato, soprattutto, che uno dei suoi membri di cittadinanza CEE, il sig . Ian Piper, è stato nominato in ruolo nel 1981 e che detto giornalista era soggetto, in linea di principio, per quanto riguarda la sua non-dipendenza - o indipendenza - dalle posizioni dei paesi ACP e CEE, alle stesse norme deontologiche dei suoi due colleghi, cioè il Traore e l' Oyowe . Ciò conduce alla conclusione che la Commmissione non poteva invocare una asserita peculiarità della situazione dei ricorrenti e la loro funzione di "essere portavoce dei sentimenti dei paesi ACP" per negare loro il diritto alla nomina in ruolo, peraltro concessa ad un altro giornalista con contratto CS . Una conclusione in senso inverso avrebbe dovuto essere giustificata da una vera e propria struttura paritetica della rivista e, in particolare, della sua redazione, che trovasse espressione sino alla deontologia . Ma, come si è visto, la situazione era diversa .
24 . La Commissione ha sottolineato il problema di ordine pratico, importante a suo parere, che la nomina in ruolo dei ricorrenti comporterebbe, facendo presente che qualora questi si licenziassero nel prosieguo della loro carriera, i rispettivi posti dovrebbero essere coperti da altri dipendenti di ruolo, in possesso a priori della cittadinanza di uno Stato membro, il che impedirebbe di "essere portavoce dei sentimenti dei paesi ACP ". Si è già visto quali sono, sul piano deontologico, i limiti della nozione di "portavoce dei sentimenti dei paesi ACP ". Potrei dire, dal momento che da tutti i giornalisti ci si attende lo stesso spirito di indipendenza, quale che sia la loro cittadinanza, che forse non sarebbe veramente necessario assumere i giornalisti al di fuori della CEE . Aggiungo che nell' ipotesi presa in esame dalla Commissione, relativa al posto vacante, si potrebbe pensare di assumere, per i posti "de quibus", agenti temporanei derogando alla regola della cittadinanza di uno degli Stati membri . Noi tutti sappiamo che la gestione dei posti vacanti richiede alle volte una certa flessibilità . A mio modo di vedere, in ogni caso, una situazione come quella della rivista giustificherebbe una flessibilità del genere, ove ciò si rivelasse utile alla CEE per quanto riguarda la bontà delle sue relazioni con i paesi ACP .
25 . Ci si chiede, al tal punto, se il secondo capo della domanda debba ritenersi fondato per quanto riguarda sia il Traore sia l' Oyowe . Nella sentenza Appelbaum ( 9 ), la Corte ha affermato che non esisteva una differenza essenziale fra la situazione degli agenti della sede e quella dei dipendenti CS . Mi sembra che ciò debba valere a fortiori per quanto riguarda gli agenti con contratto AC rispetto a quelli con contratto CS che abbiano ottenuto la nomina in ruolo, tenuto conto che le due categorie di agenti sono soggette, in forza dei contratti "de quibus", a regimi giuridici assai simili . La Commissione stessa ha riconosciuto tale similarità, facendo presente che l' unica differenza rilevabile afferiva al finanziamento delle retribuzioni relative ai contratti AC, vale a dire a un dato del tutto esterno al rapporto sinallagmatico di diritti ed obblighi risultante dal contratto . Come si è visto, infine, le condizioni che caratterizzavano lo svolgimento dell' attività non consentivano di distinguere, tra i giornalisti del Courrier ACP, una differenza essenziale tra quelli con contratto CS e quelli con contratto AC e, conseguentemente, di giustificare un differente trattamento in ordine al principio della nomina in ruolo .
26 . Tuttavia mi sembra che questo ragionamento possa essere pienamente condiviso solo per quanto attiene al Traore . La Commissione ha invocato, infatti, nella controreplica, la condizione di cui all' art . 28, lett . a ), dello statuto del personale delle Comunità europee, ai sensi della quale "Per la nomina a funzionario, occorre (...) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall' autorità che ha il potere di nomina (...)". Orbene, se il Traore possiede la cittadinanza francese, l' Oyowe è cittadino nigeriano . Non mi sembra che egli possa invocare l' identità di situazione, precedentemente rilevata, a fondamento di un obbligo della Commissione di derogare in suo favore al requisito della cittadinanza . Ritengo che il requisito della cittadinanza di cui al citato art . 28, lett . a ), postuli, per sua natura, una sua inflessibile applicazione nel caso in cui un soggetto, che non risponda a tale requisito, si trovi in una situazione peraltro identica o equiparabile a quella di un altro soggetto che ne sia, invece, in possesso . Diversamente interpretato, infatti, questo requisito della cittadinanza diverrebbe lettera morta, qualora si ammettesse, cioè, che situazioni oggettivamente equiparabili e delle quali non si possano definire a priori le varie fattispecie ed i limiti obblighino l' amministrazione a derogarvi .
27 . Ritengo, perché il requisito della cittadinanza possa avere un senso e non sia puramente formale, che debba riconoscersi all' APN, nella specie la Commissione, un potere assolutamente discrezionale nel decidere se debba procedersi, o meno, alla deroga . Una situazione per altri aspetti oggettivamente identica non può imporle l' obbligo giuridico di derogare . La deroga al requisito della cittadinanza non mi sembra possa essere posta, sotto tale profilo, sullo stesso piano della questione della deroga alla regola generale della nomina al grado iniziale, invocata dai ricorrenti sulla base della vostra sentenza Appelbaum ( 10 ). Le due deroghe si riferiscono a principi la portata dei quali non è, evidentemente, affatto paragonabile .
28 . Vi chiederete, a questo punto, se ciò significhi che io suggerisco di accogliere parzialmente la domanda del Traore e adottando per l' Oyowe, a fronte delle problematiche che ne caratterizzano la posizione, una soluzione poco soddisfacente sotto il profilo dell' equità . In realtà, mi sembra possibile trovare una soluzione che eviti di sacrificare definitivamente la situazione dell' Oyowe . Ritengo, infatti, in considerazione di tutti gli elementi del fascicolo sottoposti a questa Corte ed in particolare degli argomenti svolti dalla Commissione nel corso del procedimento - argomenti nell' ambito dei quali l' eccezione relativa al requisito della cittadinanza è stata caratterizzata da una certa tardività, in quanto dedotta solo nella controreplica -, che non sia sufficientemente accertato che la mancanza del requisito della cittadinanza "comunitaria" abbia costituito per la Commissione il motivo determinante per negare all' Oyowe il diritto alla nomina in ruolo . Più precisamente, non è sufficientemente acclarato che la Commissione - ove fosse stata a conoscenza dell' impossibilità, dal punto di vista giuridico, di avvalersi della nozione di "portavoce dei sentimenti dei paesi ACP" per negare all' Oyowe la nomina in ruolo - avrebbe adottato la stessa risoluzione in considerazione del requisito della cittadinanza . La Commissione dovrebbe procedere, a mio parere, ad un riesame della posizione dell' Oyowe tenendo conto dell' orientamento esegetico che propongo di far vostro rispetto all' asserita incompatibilità tra lo status di dipendente comunitario e la funzione dei ricorrenti di "portavoce dei sentimenti dei paesi ACP ". Spetterà quindi alla Commissione valutare, nell' ambito di tale riesame, se concedere all' Oyowe la deroga per quanto riguarda il requisito della cittadinanza . Non è escluso, peraltro, che nel momento in cui si procederà a tale nuovo esame, l' Oyowe abbia ottenuto la cittadinanza belga .
29 . La Commissione disporrebbe, in tale riesame, di un considerevole margine di manovra . Un rifiuto di concessione della deroga non sarebbe, come già detto, illegittimo . Mi sia tuttavia consentito di dire che, a mio parere, la posizione dell' Oyowe, valutata in relazione a quella dei suoi colleghi, e l' osservanza da parte della Commmissione di quella che chiamerei un senso di sollecitudine dovrebbero indurla, sulla base di considerazioni di opportunità, a non rifiutare la concessione della deroga .
30 . Inoltre, in ordine al secondo capo della domanda, suggerisco a questa Corte di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui è stato espresso il rifiuto di prendere in esame la richiesta di nomina in ruolo dell' Oyowe e del Traore e di rinviare la questione dinanzi alla Commissione affinché essa provveda, con riguardo a ciascuno dei ricorrenti, a dare esecuzione alla vostra sentenza ai sensi dell' art . 176 del trattato, esecuzione che, in ogni caso, deve comportare, quanto al Traore, l' avvio del procedimento di nomina in ruolo .
31 . Mi sia consentito di essere più breve sull' ultimo capo della domanda che, a mio parere, non merita di essere accolto . Non vedo, infatti, come possa risultare la responsabilità della Commissione nei confronti dell' uno o dell' altro interessato . La domanda dei ricorrenti su tale punto è stata dedotta in subordine sul presupposto, dunque, che venga respinto, nei confronti di entrambi i ricorrenti o di uno di essi, il primo capo della domanda, che si ritenga cioè, in particolare, che la Commissione non abbia trasgredito il principio di uguaglianza o di non discriminazione . Pertanto non si riesce a vedere dove possano muoversi censure alla Commissione su tale punto . Si deve anche aggiungere che, alla luce delle citate sentenze nelle quali la Corte ha chiaramente affermato che la Commissione non era il datore di lavoro dei dipendenti assunti dall' AEC, non vedo nemmeno come potrebbe collegarsi la situazione dei ricorrenti rispetto alla normativa belga in materia di pensione di anzianità - alla quale sono regolarmente soggetti, essendo dipendenti di un' associazione di diritto privato belga - ad un ipotetico comportamento colposo della Commissione . In realtà non si può pervenire a tale conclusione senza porsi in contrasto con l' orientamento giurisprudenziale della Corte relativo all' AEC ed al suo personale . Se il datore di lavoro dei ricorrenti è un' associazione di diritto privato belga, e non la Commissione, non si vede come l' applicazione nei loro confronti della legge belga in materia di pensione di anzianità possa far sorgere la responsabilità delle Comunità . Ove sussista tale responsabilità, non si vede come possa continuarsi a sostenere che la Commissione non è il datore di lavoro del personale assunto dall' AEC, che è, invece, quanto sempre affermato dalla Corte .
32 . In conclusione, vi propongo :
1 ) di annullare la decisione della Commissione relativa al reclamo dei ricorrenti nella parte in cui riguarda la loro richiesta di nomina a dipendenti di ruolo e di rinviare la questione dinanzi alla Commissione perché sia nuovamente decisa;
2 ) di respingere gli altri capi della domanda;
3 ) di condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del giudizio .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Salerno e a ., cause 87, 130/77, 22/83, 9 e 10/84, Racc . pag . 2523; Appelbaum, causa 119/83, Racc . pag . 2423; Hattet e a ., cause 66-68 e 136-140/83, Racc . pag . 2459 .
( 2 ) Bellintani e a ., causa 116/78, sentenza 5 aprile 1979, Racc . pag . 1585, punto 6 della motivazione .
( 3 ) Vedasi nota 1 .
( 4 ) Allegato 5 della domanda, pag . 3, punto 10 ), lett . a ).
( 5 ) Vedasi nota 1 .
( 6 ) Vedasi nota 1 .
( 7 ) Vedasi nota 1 .
( 8 ) Osservazioni del 18 aprile 1989 in risposta ad un quesito della Corte, pag . 2 .
( 9 ) Vedasi nota 1 .
( 10 ) Vedasi nota 1 .
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