Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 9 marzo 1989. - KARL LEUKHARDT CONTRO HAUPTZOLLAMT REUTLINGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG - GERMANIA. - AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA 113/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01991
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La normativa comunitaria sulle quote di produzione lattiera autorizza i produttori, il cui livello di produzione di latte abbia risentito di un evento eccezionale nel corso dell' anno di riferimento scelto da uno Stato membro, a optare per un altro anno di riferimento nell' ambito di un periodo limitato, fissato dalla stessa normativa comunitaria . La domanda pregiudiziale in esame solleva la questione se la normativa comunitaria consenta a un produttore, la cui produzione abbia subito una diminuzione durevole per cause indipendenti dalla sua volontà, di scegliere un anno di riferimento non compreso nel suddetto periodo e, in caso di soluzione negativa, se detta normativa violi principii giuridici generali riconosciuti dal diritto comunitario . Per il caso in cui il produttore debba scegliere il suo anno di riferimento alternativo nell' ambito del periodo stabilito, il giudice nazionale chiede quali siano esattamente le modalità di calcolo della quota individuale .
Contesto normativo
2 . Nell' intento di ridurre la produzione di latte, il regolamento ( CEE ) n . 856/84 del Consiglio, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha istituito, in aggiunta al prelievo di corresponsabilità, un prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati superando un quantitativo di riferimento da determinarsi ( GU 1984, L 90, pag . 10 ). Per l' attuazione del regime del prelievo, gli Stati membri sono stati autorizzati a scegliere tra due formule . Secondo la formula A, il prelievo è dovuto dai produttori di latte sui quantitativi di latte consegnati ad un acquirente che, durante il periodo di dodici mesi considerato, superino il quantitativo di riferimento da determinarsi . Secondo la formula B, è l' acquirente di latte ( cioè la cooperativa o la latteria ) che paga il prelievo sui quantitativi consegnatigli dai produttori e che, per il periodo di dodici mesi considerati, superino un quantitativo di riferimento da stabilirsi . L' acquirente ripercuote poi questo prelievo sui singoli produttori proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento . La somma dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti in uno Stato membro non deve superare il quantitativo totale garantito stabilito per detto Stato membro sulla base delle consegne di latte nel corso dell' anno civile 1981, aumentato dell' 1 %.
3 . Le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare, e in particolare la determinazione dei quantitativi di riferimento, sono contenute nel regolamento ( CEE ) n . 857/84 del Consiglio ( GU 1984, L 90, pag . 13 ). La disposizione che riveste un' importanza particolare per il caso di specie è l' art . 2 del predetto regolamento, che verte sulla determinazione dell' anno di riferimento e sul coefficiente da applicare . Il testo dell' art . 2 è stato successivamente modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1911/86 del Consiglio ( GU 1986, L 165, pag . 6 ) e dal regolamento ( CEE ) n . 2316/86 del Consiglio ( GU 1986, L 202, pag . 3 ), ma io mi riferirò al testo del 1984, che vigeva all' epoca dei fatti di causa .
4 . Ai sensi dell' art . 2, n . 1, il quantitativo di riferimento deve, in via di principio, essere "pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell' anno civile 1981 ( formula A ) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell' anno civile 1981 ( formula B ), aumentati dell' 1 %". Tuttavia, ai sensi dell' art . 2, n . 2, "gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 sia pari al quantitativo di latte e di equivalente latte consegnato o acquistato nell' anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito (...)". La percentuale suddetta può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di talune categorie di soggetti passivi del prelievo, dell' andamento delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell' andamento delle consegne di talune categorie di soggetti passivi durante lo stesso periodo . Ai sensi dell' art . 2, n . 3, le percentuali di cui ai nn . 1 e 2 dell' art . 2 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l' applicazione degli artt . 3 e 4 del regolamento .
5 . Gli artt . 3 e 4 riguardano la determinazione e l' attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari in taluni casi particolari . L' art . 3, punto 3, tratta di situazioni di avversità e dispone che "i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato in applicazione dell' art . 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983 ".
6 . Nella normativa di attuazione del sistema del prelievo la Repubblica federale ha optato per la formula A, assumendo il 1983 come anno di riferimento . Onde assicurare che la quantità totale garantita non sia superata nell' attribuzione delle quote individuali, i quantitativi consegnati dai produttori nel 1983 sono stati, in linea generale, ridotti del 4 %.
Antefatti
7 . Il ricorrente nella causa principale, Karl Leukhardt, è un produttore di latte . Per ragioni non precisate nell' ordinanza di rinvio, egli subiva perdite di bestiame consistenti e continue, con la conseguenza che le sue consegne di latte scendevano da 188 954 kg nel 1980 a 160 707 kg nel 1981, 142 417 kg nel 1982 e 142 747 kg nel 1983 . Le autorità competenti, dopo aver riconosciuto che egli si era trovato in una situazione di avversità, gli attribuivano un quantitativo di riferimento in base alle consegne da lui effettuate nel 1981, ridotte del 4%, pari, di conseguenza, a 155 500 kg .
8 . Nell' impugnare detta attribuzione, il ricorrente sosteneva che la sua quota doveva essere determinata sulla base delle consegne effettuate nel 1980, il che avrebbe determinato una quota di circa 182 600 kg . In subordine egli deduceva che la quota doveva essere fissata in base alle sue consegne del 1981 aumentate dell' 1%, cioè secondo la formula contemplata all' art . 2, n . 1, del regolamento n . 857/84 . In questo modo sarebbe risultata una quota di 162 314 kg .
9 . Il giudice nazionale competente, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, ritenendo che la causa sollevi questioni riguardanti l' interpretazione e la validità del regolamento n . 857/84, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni :
"1 ) Se l' art . 3, punto 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debba essere interpretato ovvero - in caso d' invalidità parziale - integrato nel senso che il produttore di latte, qualora la sua produzione di latte abbia risentito sensibilmente in tutti gli anni dal 1981 al 1983 incluso di un evento eccezionale, può scegliere come anno civile di riferimento un altro anno - ad esempio quello immediatamente precedente - nel quale la produzione di latte non abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale .
2 ) In caso di soluzione negativa : se l' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 debbano essere interpretati nel senso che un produttore il quale effettui consegne ad un acquirente e la cui produzione di latte abbia risentito sensibilmente, nell' anno di riferimento prescelto ( per la Repubblica federale di Germania il 1983 ), di un evento eccezionale può esigere che il calcolo dei quantitativi di riferimento di consegna spettantigli venga effettuato secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, in base ad un altro anno civile di riferimento ( 1981 o 1982 ) oppure, secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, in base ai quantitativi di latte consegnati nell' anno civile 1981 aumentati dell' 1 %."
Prima questione
10 . Per quanto riguarda la prima questione, il ricorrente nella causa principale deduce che la limitazione della scelta di un anno di riferimento alternativo al periodo stabilito dall' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84, nel caso in cui un produttore, in seguito ad eventi eccezionali, abbia subito una sostanziale diminuzione della sua produzione di latte durante tutto il periodo 1981-1983, costituisce un' infrazione del divieto di discriminazione sancito dall' art . 40, n . 3, del trattato, del principio generale di parità di trattamento, della tutela della proprietà e della libertà dell' attività economica nonché dei principi generali di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento .
11 . La Commissione e il governo della Repubblica federale di Germania rilevano però che la prima questione ha già ricevuto una soluzione nella sentenza della Corte 17 maggio 1988, causa 84/87 ( Marcel Erpelding / Secrétaire d' Etat à l' Agriculture et à la Viticulture, Racc . pagg . 2647 ), ed io sono pienamente d' accordo con tale punto di vista . Nella sentenza Erpelding la Corte ha affermato che il regolamento n . 857/84 non consente ai produttori di scegliere un anno di riferimento al di fuori del periodo specificato dall' art . 3, punto 3, nemmeno qualora gli interessati non possano far valere una produzione rappresentativa durante tutto il suddetto periodo ( punto 18 della motivazione ). La Corte ha respinto la tesi secondo cui la limitazione della scelta di un anno di riferimento alternativo costituisce una discriminazione nei confronti dei produttori che hanno risentito di eventi eccezionali durante tutto il periodo 1981-1983, rilevando che qualsiasi differenza di trattamento è obiettivamente giustificata dalla necessità di stabilire, nell' interesse della certezza del diritto e dell' efficacia del regime del prelievo, una certa limitazione del numero degli anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento ai fini della determinazione delle quote ( punto 30 della motivazione ). Secondo me, il fatto che il ricorrente nella causa principale si richiami, oltre che al principio di non discriminazione, alla tutela della proprietà, alla libertà dell' attività economica e ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non fornisce alcun motivo che autorizzi a concludere diversamente nel caso presente .
Seconda questione
12 . La seconda questione verte sul metodo preciso di calcolo del quantitativo di riferimento individuale di un produttore che sia stato riconosciuto trovarsi in una situazione di avversità . Può tale produttore, oltre a scegliere ( nel periodo 1981-1983 ) un anno di riferimento diverso da quello assunto, per essere applicato in generale dallo Stato membro, esigere, nel caso in cui il risultato sia per lui più favorevole, l' applicazione di un coefficiente diverso da quello applicato in generale nello Stato membro? Più specificamente, il produttore, se ha scelto il 1981 come anno di riferimento alternativo, può esigere che il coefficiente relativo al 1981 ( cioè più 1 %), ai sensi dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 857/84, sia applicato per stabilire la sua quota o deve accettare il coefficiente adottato dallo Stato membro ai sensi dell' art . 2, n . 2, di detto regolamento ( cioè, nel caso di specie, meno 4 %)?
13 . Sia la Commissione che il governo federale sostengono che gli artt . 2 e 3 del regolamento n . 857/84 non possono essere interpretati nel senso che essi consentono al produttore di scegliere, oltre che un altro anno di riferimento, un altro coefficiente . Dico subito di essere pienamente d' accordo . A questo proposito, mi rifaccio alla citata sentenza Erpelding, nella quale la Corte si è occupata dell' interpretazione del regolamento n . 857/84 e del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1371/84, che stabilisce dettagliate modalità di applicazione del prelievo supplementare ( GU 1984, L 132, pag . 11 ), al fine, in particolare, di decidere se un produttore che si trovava in una situazione di avversità potesse scegliere un anno di riferimento alternativo al di fuori del periodo stabilito dall' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 . La Corte ha descritto la normativa nel seguente modo :
"Si deve dichiarare che da un esame della normativa in causa, sotto il profilo sistematico e teleologico, emerge che essa elenca in modo tassativo le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e che detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi . Poiché nessuna di queste disposizioni contempla la facoltà, per i produttori, di ottenere la presa in considerazione delle loro consegne di latte effettuate al di là del periodo 1981-1983, detta facoltà deve essere esclusa (...)" ( punto 18 della motivazione; il corsivo è mio ).
Di tenore analogo è il punto 15 della motivazione della sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder / Minister van Landbouw en Visserij .
14 . Mi sembra che il medesimo ragionamento debba essere applicato al caso di specie . Si deve ritenere che le norme per la determinazione delle quote siano esaurienti . Per questo, in mancanza di una espressa disposizione che consenta tale possibilità, un produttore non dovrebbe poter scegliere il coefficiente da applicare .
15 . Nella normativa non è possibile trovare una espressa disposizione in tal senso . L' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 consente, manifestamente, soltanto la scelta di un altro anno di riferimento e nulla dice circa il coefficiente applicabile . Inoltre, come sottolineano la Commissione e il governo federale, la Corte, pronunziandosi sull' interpretazione dell' art . 3, punto 3, nella sentenza 28 aprile 1988, causa 61/87 ( André Thevenot / Centrale laitière de Franche-Comté, Racc . pag . 2375 ), ha affermato che la suddetta disposizione non "pregiudica (...) l' applicazione di tutte le altre regole relative alla determinazione dei quantitativi di riferimento e dei quantitativi individuali e, più in particolare, delle regole contenute all' art . 2 del regolamento n . 857/84" ( punto 18 della motivazione ).
16 . L' art . 2 del regolamento n . 857/84 verte sulla determinazione dell' anno di riferimento e del coefficiente da applicare ed è manifestamente rivolto agli Stati membri . Esso non contiene alcun elemento che autorizzi a ritenere che i produttori possano in qualche modo influire sulla scelta del coefficiente . Inoltre, per quanto l' art . 2 accordi agli Stati membri un certo margine di valutazione discrezionale circa la scelta di un anno di riferimento alternativo e del coefficiente da applicare e circa la modulazione o l' adattamento di detto coefficiente, detto margine discrezionale ha lo scopo di tener conto delle considerazioni di carattere generale esposte nell' art . 2 e non della situazione specifica dei produttori . Così, quando uno Stato membro sceglie, in base all' art . 2, n . 2, prima frase, un anno di riferimento diverso dal 1981, è tenuto ad applicare alla produzione di detto anno un coefficiente che determini lo stesso risultato generale dell' art . 2, n . 1 : esso non ha la facoltà, nel determinare questo coefficiente, di applicare una percentuale diversa in singoli casi . Ai sensi dell' art . 2, n . 2, seconda frase, lo Stato membro è libero di modificare il coefficiente in base a taluni fattori di carattere generale, come l' andamento delle consegne di talune categorie di soggetti passivi del prelievo o in talune regioni; neppure questa disposizione contiene elementi che gli consentano di modificare il coefficiente per tener conto di situazioni individuali . Parimenti, l' art . 2, n . 3, consente agli Stati membri di adattare il coefficiente contemplato nei nn . 1 o 2 per garantire l' applicazione degli artt . 3 e 4; tuttavia, è chiaro che lo scopo di detta disposizione è una riduzione generalizzata dei quantitativi di riferimento per assicurare una riserva di quote da assegnare in situazioni di avversità o in altri casi specifici, anziché un adattamento di quantitativi di riferimento individuali in risposta a circostanze specifiche .
17 . Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, la sentenza nelle cause riunite 201 e 202/85 ( Klensch e a . / Secrétaire d' Etat à l' Agriculture et à la Viticulture, Racc . 1986, pag . 3477 ) conferma che, nell' ambito dell' art . 2 del regolamento n . 857/84, gli Stati membri devono effettuare una scelta chiara tra il metodo di determinazione dell' anno di riferimento e del coefficiente da applicare contemplato nel n . 1 e il metodo contemplato nel n . 2 : non è consentito agli Stati membri combinare insieme elementi dei due metodi ( punto 15 della motivazione della sentenza ).
18 . Per questi motivi suggerisco di dare alle questioni sollevate dal giudice a quo la seguente soluzione :
"1 ) L' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso non consente a un produttore di latte la cui produzione abbia risentito di un evento eccezionale in ciascun anno del periodo 1981-1983 di scegliere come anno civile di riferimento un anno diverso, come l' anno immediatamente precedente, nel corso del quale la sua produzione lattiera non ha risentito di un evento eccezionale .
2 ) Dall' esame della prima questione sollevata dal giudice nazionale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell' art . 3, punto 3, del regolmento del Consiglio n . 857/84 .
3 ) L' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento del Consiglio n . 857/84 debbono essere interpretati nel senso che un produttore la cui produzione di latte abbia risentito di un evento eccezionale durante l' anno di riferimento scelto dallo Stato membro non può esigere che il quantitativo di consegna di riferimento che gli deve essere attribuito sia calcolato o conformemente al metodo stabilito dall' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84 sulla base di un altro anno di riferimento, oppure, conformemente al metodo stabilito dall' art . 2, n . 1, di detto regolamento, sulla base del quantitativo di latte consegnato durante l' anno civile 1981, aumentato dell' 1 %."
(*) Lingua originale : l' inglese .
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