Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 14 novembre 1989. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - MECCANISMO COMPLEMENTARE APPLICABILE AGLI SCAMBI - RITIRO DI UN PRODOTTO DALL'ELENCO MCS. - CAUSA 136/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04163
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con il presente ricorso la Repubblica francese chiede l' annullamento del regolamento ( CEE ) n . 530/88 della Commissione, del 26 febbraio 1988, relativo al ritiro delle patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi ( in prosieguo : il "MCS ") ( 1 ).
2 . Il quadro normativo . Nelle disposizioni dell' atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati ( in prosieguo : l' "atto di adesione ") ( 2 ), il MCS si configura come un sistema di sorveglianza, instaurato tra la Comunità dei dieci e la Spagna, inteso ad evitare eccessive importazioni di taluni prodotti agricoli che comportino il rischio di perturbazione dei mercati . Tale meccanismo è volto ad assicurare un' apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione dei prodotti in questione, all' interno della Comunità, allo scadere del periodo di applicazione delle misure transitorie ( art . 83, paragrafo 2, dell' atto di adesione ).
L' art . 81, paragrafo 3, dell' atto di adesione, prevede che, tenuto conto in particolare della situazione delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti, può essere deciso, secondo la procedura prevista all' art . 82, di ritirare dall' elenco taluni prodotti sottoposti al MCS, tra cui le patate di primizia .
La procedura sopra richiamata prevede in particolare la consultazione di un comitato ad hoc, appositamente istituito, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
3 . Il ricorso presentato dal governo francese si fonda appunto sul mancato rispetto, da parte della Commissione, nel corso del procedimento di adozione del regolamento impugnato, della procedura di cui all' art . 82 dell' atto di adesione .
La ricorrente sostiene che il regolamento ( CEE ) n . 530/88 - fondato sull' art . 81, paragrafo 3, dell' atto di adesione - sarebbe stato adottato in violazione dell' art . 155 del trattato CEE e degli artt . 81 e 82 dell' atto di adesione, e che tale regolamento sarebbe in particolare viziato da incompetenza, inosservanza di forme richieste "ad substantiam", sviamento di procedura ed errore manifesto di valutazione, giacché la Commissione avrebbe richiesto il necessario parere non già ad un comitato ad hoc specifico e strutturato orizzontalmente, così come previsto dall' atto di adesione, bensì al comitato di gestione ortofrutticoli freschi, denominato, per l' occasione, comitato ad hoc MCS .
4 . Lo stravolgimento della natura e della funzione del comitato ad hoc emergerebbe, a dire della ricorrente, già dalle modalità di adozione del suo regolamento interno .
Dal telescritto del 10 dicembre 1987, relativo alla convocazione della riunione del successivo 15 dicembre, risulta infatti che l' ordine del giorno del comitato ad hoc comprendeva un "parere su di un progetto di regolamento interno del comitato ad hoc relativo al meccanismo complementare applicabile agli scambi per il settore vitivinicolo", espressione ripresa poi nel resoconto della riunione .
Da ciò conseguirebbe, secondo il governo francese, che lo stesso regolamento interno del comitato ad hoc MCS, in quanto adottato in realtà dal comitato di gestione per i vini, ribattezzato per l' occasione comitato ad hoc MCS, sarebbe in palese contrasto con l' art . 82 dell' atto di adesione, che prevede l' istituzione di un comitato ad hoc unico, specifico e di tipo orizzontale .
La Commissione non avrebbe poi neanche rispettato quanto il citato regolamento interno disponeva, giacché, al fine di esaminare il progetto del regolamento impugnato, essa ha riunito, in data 17 dicembre 1987 ed 8 gennaio 1988, i comitati congiunti, comitato ad hoc/comitati di gestione, laddove il regolamento interno contempla unicamente la possibilità di riunioni congiunte di due o più comitati ad hoc .
Il governo francese sostiene inoltre che la prassi instaurata dalla Commissione, consistente nel prendere in considerazione di volta in volta un singolo prodotto e non l' insieme dei prodotti soggetti al MCS per cui sia possibile il ritiro dall' elenco, avrebbe portato a svuotare di contenuto la consultazione del comitato ad hoc .
5 . La Commissione, da parte sua, sostenuta dal regno di Spagna, intervenuto in causa, non contesta che la natura del comitato ad hoc MCS sia quella di essere un comitato unico, specifico e di tipo orizzontale, come si desume d' altra parte dalla sua stessa definizione, dai limiti delle sue competenze e dalla portata della sua consultazione . Essa nega tuttavia di aver svuotato di contenuto, con il suo modo di procedere, la consultazione di detto comitato .
6 . Come emerge dalle argomentazioni avanzate dalla ricorrente, i vari mezzi di ricorso sono in realtà tutti fondati su di un unico presupposto : la mancata consultazione di un comitato ad hoc debitamente costituito . E su tale questione che converrà dunque concentrare la nostra attenzione .
In primo luogo, per quel che riguarda le modalità di adozione del regolamento interno del comitato ad hoc MCS, occorre osservare che la lettura del telescritto di convocazione della riunione del 15 dicembre 1987 - riunione nel corso della quale doveva essere formulato il parere sul progetto di regolamento interno - mostra chiaramente che la formulazione del parere era inclusa nell' ordine del giorno relativo al comitato ad hoc MCS e non in quello, distinto, relativo al comitato di gestione per i vini .
La stessa intestazione del telescritto in questione non sembra prestarsi ad equivoci, giacché in essa si fa riferimento alla convocazione del 444° comitato di gestione per i vini, precisando tuttavia che tale riunione sarebbe stata preceduta da una "riunione del comitato ad hoc MCS ( art . 82 dell' atto di adesione )".
E vero che l' ordine del giorno parla di progetto di regolamento interno del comitato ad hoc MCS per il settore vitivinicolo . Tuttavia, la Commissione asserisce, senza essere su tale punto contraddetta dalla ricorrente, che l' errore, benché involontariamente riprodotto nel resoconto sommario della riunione, era stato segnalato dai suoi rappresentanti in corso di seduta, così come era stata ben precisata la natura, la funzione e la portata delle consultazioni del comitato ad hoc MCS, situandolo correttamente nel quadro delle competenze definite dall' art . 82 dell' atto di adesione .
D' altra parte il regolamento interno è effettivamente rimasto unico ed ha retto lo svolgimento delle riunioni del comitato ad hoc tutte le volte che esso si è riunito, qualunque fosse il prodotto da prendere in considerazione .
7 . Del pari frutto di un errore appare la previsione dell' art . 1 del regolamento interno, secondo cui possono essere convocate riunioni congiunte di due o più comitati ad hoc . Ciò si spiega col fatto che tale regolamento è stato redatto riprendendo il modello comune a tutti i regolamenti interni dei comitati di gestione e di regolamentazione, che contemplano la possibilità di riunioni congiunte di più comitati .
Tuttavia, come è stato precisato, riunioni congiunte di più comitati ad hoc non sono mai avvenute, giacché la Commissione ha sempre considerato il comitato ad hoc come comitato unico a carattere orizzontale .
8 . Anche le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni congiunte del comitato ad hoc con il comitato di gestione delle sementi ed il comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi, riunioni svoltesi il 17 dicembre 1987 e l' 8 gennaio 1988 ed aventi ad oggetto l' esame del regolamento impugnato, non sono tali, a mio avviso, da rendere plausibile la tesi della ricorrente .
I telescritti con i quali la Commissione ha comunicato agli Stati membri la convocazione delle indicate riunioni fanno infatti espresso riferimento ad un "comitato ad hoc ( art . 82 dell' atto di adesione )", né d' altra parte la convocazione di riunioni congiunte del comitato ad hoc con i comitati di gestione era di per sé tale da poter ingenerare equivoci circa la natura e la funzione specifica del comitato ad hoc .
Si deve al contrario rilevare che, secondo quanto sostenuto dalla Commissione - non contraddetta su tale specifico punto dal governo francese -, il suo rappresentante ha chiaramente sottoposto al comitato ad hoc il provvedimento di ritiro delle patate di primizia, nel corso della riunione dell' 8 gennaio . Inoltre sui lavori del comitato ad hoc è stato redatto un resoconto separato .
La Commissione ha peraltro chiarito che la contemporanea convocazione del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi aveva per scopo, qualora il comitato ad hoc non si fosse pronunciato favorevolmente circa il ritiro delle patate di primizia dal MCS, di ottenere il parere necessario per la fissazione dei massimali indicativi per tale prodotto per il 1988, parere la cui competenza è attribuita appunto all' indicato comitato di gestione .
9 . Alla luce di quanto detto e considerato che gli Stati membri non potevano nutrire dubbi circa la specifica convocazione del comitato ad hoc previsto dall' art . 82 dell' atto di adesione e che pertanto essi erano assolutamente liberi di designare, per la riunione di tale comitato, rappresentanti diversi da quelli designati per i comitati di gestione, ritengo che la censura mossa dal governo francese circa la consultazione di un comitato ad hoc MCS non correttamente costituito, non possa essere accolta .
10 . In realtà mi sembra che più che la mancata consultazione di un comitato ad hoc debitamente costituito, il governo francese intenda censurare la prassi, instaurata dalla Commissione, di consultare il comitato in questione non già contemporaneamente per tutti i prodotti di cui essa intende proporre il ritiro dal MCS, bensì in maniera specifica per ogni singolo prodotto, la qual cosa impedirebbe agli Stati membri, interessati all' uno o all' altro prodotto, di agire di concerto .
Anche tale censura non mi sembra tuttavia trovare alcun fondamento nelle disposizioni pertinenti dell' atto di adesione, che non impongono in alcun modo, né implicitamente, né tanto meno in maniera espressa, che le possibilità di ritiro dall' elenco dei prodotti soggetti al MCS siano esaminate in blocco, nel corso di un' unica riunione del comitato .
A tale proposito si deve rilevare che il regolamento interno del comitato ad hoc consente agli Stati membri di richiedere la convocazione del comitato ( art . 1 ) ed impone al presidente del comitato stesso l' obbligo di iscrivere all' ordine del giorno qualunque questione la cui discussione sia richiesta per iscritto dal rappresentante di uno Stato membro ( art . 2 ). Tali previsioni attribuiscono agli Stati membri sufficienti garanzie circa la possibilità di sottoporre all' attenzione del comitato tutte le questioni ritenute pertinenti al fine di poter pervenire ad una decisione che sia il frutto di una discussione sufficientemente approfondita, conformemente allo spirito ed alla lettera dell' atto di adesione .
11 . In conclusione ritengo che la linea di condotta adottata dalla Commissione non appare tale da privare di contenuto la consultazione del comitato ad hoc e da pregiudicare in tal modo l' obiettivo perseguito dall' instaurazione del MCS, vale a dire una transizione graduale ed equilibrata verso la libera circolazione dei prodotti ai quali tale meccanismo si applica .
Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo pertanto alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 53, pag . 71 .
( 2 ) GU L 302, del 15.11.1985, pag . 23 .
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