Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 9 ottobre 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI IN MATERIA DI PESCA. - CAUSA 209/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04313
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Le presenti conclusioni riguardano il ricorso presentato dalla Commissione contro la Repubblica italiana al fine di far dichiarare che tale Stato membro è venuto meno agli obblighi di informazione che ad esso incombono ai sensi di talune disposizioni del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796 ( 1 ), relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché dei regolamenti di esecuzione ( CEE ) della Commissione nn . 3191/82, 1501/83, 3598/83 e 3599/83 .
2 . Le disposizioni di cui trattasi, la cui natura e la cui portata sono precisate nella relazione d' udienza, impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione, con una periodicità variabile, i prezzi di ritiro di talune categorie di prodotti della pesca, fissati dalle organizzazioni di produttori, le quantità di prodotti ritirati dal mercato, i prezzi accertati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi, nonché i prezzi franco frontiera dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi .
3 . La Repubblica italiana non contesta l' affermazione della Commissione secondo cui le informazioni che essa le ha trasmesso non corrispondono a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di contenuto, di forma o di termini .
4 . Essa afferma tuttavia che le difficoltà che essa incontra, e non è la sola ad incontrare, per soddisfare gli obblighi di cui è causa, sono dovute al fatto che le norme comunitarie di cui trattasi sono troppo restrittive per poter trovare un' applicazione pratica e che, comunque, a livello regionale, l' importanza del settore non giustifica l' istituzione di uffici, servizi o procedure costose . Le censure della Commissione riguarderebbero solo "disfunzioni" amministrative di scarsa rilevanza che non possono essere qualificate come inadempimenti al Trattato CEE e pertanto essere accertate in una sentenza ai sensi dell' art . 169 .
5 . A tal riguardo bisogna rilevare anzitutto che la questione se taluni obblighi amministrativi, che i regolamenti comunitari impongono agli Stati membri, comportino costi eccessivi rispetto ai benefici che da essi ci si attende, va discussa e risolta nell' ambito del Consiglio o dei comitati di gestione istituiti dalle organizzazioni comuni di mercato . Dato che la validità delle disposizioni fatte valere dalla Commissione non è in causa, la Corte da parte sua può solo prendere atto della loro formulazione e, se necessario, constatare la loro violazione .
6 . Del resto, come la Commissione ha rilevato giustamente nella replica, il Trattato non lascia posto ad una teoria "de minimis" che consentirebbe di operare una distinzione tra disposizioni il cui mancato rispetto costituisce un inadempimento e disposizioni che, in ragione della loro importanza limitata, non possono dar luogo a procedure a sensi dell' art . 169 .
7 . Ritengo pertanto che bisogna applicare nella presente fattispecie la giurisprudenza costante della Corte secondo cui uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario ( 2 ). Recentemente poi la Corte si è pronunciata allo stesso modo su un argomento simile nella sua sentenza 14 giugno 1990, Commissione / Repubblica italiana ( causa C-48/89, Racc . pag . 0000 ), in cui la convenuta, come nella fattispecie, aveva fatto valere difficoltà di applicazione dell' atto che ad essa imponeva di comunicare talune informazioni alla Commissione . Tale sentenza conferma la precedente giurisprudenza della Corte, in base alla quale
"difficoltà di applicazione apparse nella fase dell' esecuzione di un atto comunitario non possono consentire ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei suoi obblighi ".
8 . La Repubblica italiana sottolinea inoltre che gli inadempimenti di cui trattasi sono puramente formali e non hanno causato alcun danno concreto al funzionamento dell' organizzazione comune dei mercati .
9 . Risulta tuttavia in modo indiscutibile dalla giurisprudenza della Corte che il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie è di per sé costitutivo di un inadempimento e che la considerazione che tale mancato rispetto non ha avuto conseguenze negative non è quindi pertinente . Pertanto la Corte ha dichiarato ripetutamente che il fatto che una legislazione in contrasto con il diritto comunitario trovi scarsissima applicazione non vale a far venir meno la relativa infrazione ( 3 ).
10 . Allo stesso modo la Corte ha dichiarato che
"per giustificare la trasgressione degli obblighi derivanti da una direttiva d' armonizzazione, uno Stato membro non può addurre l' argomento secondo cui la mancata attuazione della direttiva non ha avuto ripercussioni negative sul funzionamento del mercato comune" ( 4 ).
11 . La Commissione in ogni modo ha fatto presente che la mancanza di dati statistici sufficienti aveva posto in realtà problemi nel passato, sia per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di orientamento che per quanto riguarda l' attuazione della clausola di salvaguardia, in casi in cui quest' ultima era stata chiesta dall' Italia .
Conclusione
12 . Vi propongo pertanto di dichiarare che la Repubblica italiana omettendo di adottare le misure contemplate dagli artt . 9, n . 4, 11, n . 1, 15, n . 2, 17, n . 2, 21, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3796/81, dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3191/82, dall' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1501/83, dagli artt . 1, 3 e 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3598/83, nonché dall' art . 3 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3599/83, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali disposizioni . Di conseguenza essa deve essere anche condannata alle spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 379, pag . 1 .
( 2 ) V ., in particolare, sentenza 3 ottobre 1984, Commissione / Repubblica italiana ( causa 254/83, Racc . pag . 3395 ).
( 3 ) V ., in particolare, sentenza 21 giugno 1988, Commissione / Repubblica italiana, punto 11 della motivazione ( causa 257/86, Racc . pag . 3249 ).
( 4 ) Sentenza 11 aprile 1978, Commissione / Regno dei Paesi Bassi ( causa 95/77, Racc . pag . 863 ).
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