Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 15 giugno 1989. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CONTRO FELIX LEVY ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE PARIS - FRANCIA. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - MISURE DI SALVAGUARDIA. - CAUSA 212/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03511
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella sentenza pronunziata il 6 luglio 1988 la corte d' appello di Parigi ( in prosieguo denominata in breve : il "giudice a quo ") ha sottoposto, a norma dell' art . 177 del trattato, la seguente questione pregiudiziale :
"Se le disposizioni legislative e regolamentari francesi, relative all' importazione in Francia di prodotti tessili provenienti da paesi terzi e immessi in libera pratica in uno Stato membro della CEE, che impongono agli importatori di tali merci in Francia l' obbligo di ottenere, in via preliminare, una licenza d' importazione e che definiscono le indicazioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni d' importazione in Francia, sotto pena delle sanzioni contemplate dall' art . 414 del codice doganale francese, costituiscano, secondo l' attuale interpretazione dei principi generali del diritto comunitario, restrizioni quantitative vietate dall' art . 30 del trattato CEE ."
Come risulta dagli antefatti che riassumerò qui di seguito, tale questione dev' essere intesa nel senso seguente :
"Se l' art . 30 del trattato CEE vada interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale subordini l' importazione di prodotti tessili provenienti da paesi terzi e immessi in libera pratica in un altro Stato membro al rilascio di una licenza d' importazione ed alla dichiarazione di dati relativi alle merci importate, in particolare per quanto riguarda la loro origine, il tutto sotto pena di reclusione, di confisca delle merci e di ammende il cui importo dipende dal valore delle merci ."
Antefatti
2 . Ecco come il giudice a quo descrive gli antefatti della controversia dinanzi a lui pendente . I sigg . Levy e Bazini, appellanti nel procedimento dinanzi al giudice a quo, erano stati condannati il 23 dicembre 1985 in primo grado dal tribunal de grande instance di Parigi per essersi resi colpevoli di false dichiarazioni di origine dirette ad eludere un divieto d' importazione . Essi hanno così violato gli artt . 426, nn . 2 e 3, e 414 del codice doganale francese . Gli appellanti venivano condannati a tre mesi di reclusione con sospensione della pena e al pagamento all' amministrazione delle dogane, che si era costituita parte civile, della somma di 3 998 357 FF, una volta a titolo di confisca della merce e una volta a titolo di ammenda . Tale condanna faceva seguito ad una serie di 22 dichiarazioni d' importazione di articoli di confezione per uomo, donna e bambino, presentate all' ufficio doganale francese di Le Bourget fra l' 8 marzo 1976 e il 23 maggio 1977 . Tali prodotti avevano un valore in dogana di 3 998 357 FF ed erano imballati in cartoni di "reimpiego" o in cartoni recanti l' iscrizione "Belgium ". La merce era stata dichiarata di origine e provenienza belga . Un' indagine presso la sede della ditta Dorotex, di cui il sig . Bazini era il solo azionista e di cui il sig . Levy era l' amministratore, seguita da una domanda di mutua assistenza amministrativa internazionale rivolta ai servizi delle dogane belghe portavano alla constatazione che le merci di cui trattasi non erano di origine belga, ma che provenivano invece dalla Corea del Sud, dal Pakistan e da Taiwan .
Questione pregiudiziale ed argomenti delle parti
3 . Hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte il governo francese e la Commissione . Il governo francese conclude, in primo luogo, che l' importazione di prodotti tessili originari di paesi terzi, immessi in libera pratica in un altro Stato membro, poteva essere subordinata al rilascio di una licenza d' importazione e che, in secondo luogo, gli autori di false dichiarazioni di importazione potevano essere condannati alle pene prescritte dall' art . 414 del codice doganale francese qualora le dichiarazioni inesatte o incomplete fossero state rese a fini fraudolenti .
La Commissione perviene ad una diversa conclusione . Essa conclude infatti che bisogna operare una distinzione tra misure di sorveglianza e misure di salvaguardia che uno Stato membro può essere autorizzato ad adottare dalla Commissione . Uno Stato, quando è stato autorizzato solo a svolgere una sorveglianza sugli scambi commerciali, non può infliggere, ad un operatore economico che renda false dichiarazioni, le stesse sanzioni che esso potrebbe infliggere per una frode intesa ad eludere o a violare una misura di salvaguardia .
Prima di fornire una mia propria valutazione, riproduco qui le argomentazioni svolte rispettivamente nelle osservazioni del governo francese ed in quelle della Commissione .
4 . Il governo francese basa il suo ragionamento sulla decisione in vigore all' epoca dei fatti, nel 1976-1977, cioè la decisione 71/202/CEE della Commissione del 12 maggio 1971, modificata dalla decisione 73/55/CEE del 9 marzo 1973 ( 1 ). Esso prende come punto di partenza l' art . 1 di tale decisione che recita :
"1 . Gli Stati membri sono autorizzati a subordinare l' importazione di prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in un altro Stato membro alla concessione di un titolo d' importazione :
- allorché l' importazione nello Stato membro interessato dei medesimi prodotti in provenienza diretta dal paese terzo di cui trattasi è soggetta, in conformità del trattato, a restrizioni quantitative o a misure di autolimitazione applicate dal paese terzo in virtù di un accordo commerciale con lo Stato membro interessato, e
- se si possono temere sviamenti di traffico a motivo delle disparità tra le suddette misure e quelle di politica commerciale applicate negli altri Stati membri .
2 . Lo Stato membro può esigere da colui che richiede il titolo d' importazione qualsiasi utile indicazione concernente sia la designazione, l' origine e il prezzo del prodotto, sia il volume o l' importo dell' importazione prevista, sia l' immissione in libera pratica del prodotto in altro Stato membro .
3 . Il titolo d' importazione deve essere rilasciato nel più breve termine e, al più tardi, entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell' interessato ."
Secondo il governo francese, da tale articolo 1 risulta che all' epoca dei fatti uno Stato membro era autorizzato a subordinare le importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi ma immessi in libera pratica in un altro Stato membro al rilascio di una licenza d' importazione a condizione che l' importazione diretta dei prodotti di cui trattasi dagli Stati terzi interessati fosse a sua volta sottoposta nel primo Stato membro a restrizioni quantitative o ad accordi di autolimitazione, in conformità al trattato .
Il governo francese fa osservare circa la condizione di cui alla seconda parte della frase precedente che gli articoli di abbigliamento di cui trattasi non figurano nell' allegato I del regolamento del Consiglio 4 luglio 1974, n . 1439 ( 2 ), e che essi rientrano nell' accordo multifibre concluso tra la Comunità e taluni paesi a basso livello di retribuzione . Stando così le cose, la Francia sarebbe autorizzata a richiedere licenze d' importazione .
Il governo francese esamina successivamente la questione della proporzionalità delle pene stabilite dall' art . 414 del codice doganale francese per i reati doganali di cui all' art . 426, nn . 2 e 3 dello stesso codice ( 3 ). Il governo francese respinge la tesi, sostenuta dal Levy dinanzi al giudice a quo, secondo cui le omissioni o inesattezze commesse nella fattispecie sono solo reati doganali ai sensi dell' art . 410 dello stesso codice doganale francese e sono pertanto soggette alle sole ammende forfettarie stabilite da tale articolo ( 4 ). A sostegno della sua tesi, il governo francese rinvia alla sentenza della Corte di giustizia 15 dicembre 1976 nella causa 41/76, Donckerwolcke ( 5 ). Il governo francese dichiara in particolare che nella fattispecie ci si trova di fronte ad un intento fraudolento e, in altri termini, che non può configurarsi la buona fede, così che sarebbe sproporzionato applicare le ammende forfettarie più lievi stabilite dall' art . 410, poiché tali ammende riguardano solo omissioni commesse in perfetta buona fede . Il governo francese sostiene che in un caso come quello di specie è pienamente giustificato applicare le sanzioni più severe contemplate dall' art . 414, nella fattispecie la reclusione con sospensione della pena e un' ammenda pari a due volte il valore in dogana .
5 . La Commissione espone il seguente ragionamento . Essa prende come punto di partenza la sentenza 15 dicembre 1971 nelle cause riunite da 51 a 54/71, International Fruit Company, nella quale si è dichiarato che nei rapporti intracomunitari non è consentito imporre, sia pure formalmente, la condizione di licenze d' importazione o di esportazione ( 6 ). Tale principio si ricollega all' art . 9, n . 2, del trattato, come la Corte ha pure dichiarato nella sentenza pronunziata il 15 dicembre 1976 nella causa 41/76, Donckerwolcke ( 7 ).
Qualsiasi deroga al principio sopramenzionato richiederebbe un' autorizzazione della Commissione . Al riguardo, la Commissione fa riferimento alla stessa decisione 71/202/CEE del 12 maggio 1971 alla quale rinvia lo stesso governo francese . La Commissione opera tuttavia una netta distinzione tra due situazioni : da un lato la sorveglianza degli scambi commerciali intracomunitari che gli Stati membri sono autorizzati in maniera generale ad effettuare in forza dell' art . 1 di tale decisione e, dall' altro, le misure di salvaguardia che uno Stato membro potrebbe applicare solo sulla base di un' autorizzazione specifica ed esplicita della Commissione .
Secondo la Commissione, la situazione giuridica è considerevolmente diversa a seconda che si abbia a che fare con misure di sorveglianza o misure di salvaguardia . Nell' ambito della sorveglianza, come risulta dall' art . 1 della decisione sopramenzionata, uno Stato potrebbe richiedere "titoli d' importazione" che indichino l' origine delle merci quale è conosciuta dall' importatore; le eventuali sanzioni da applicare in caso di falsa dichiarazione non potrebbero, comunque, essere pari a quelle inflitte in caso di "importazione vietata"; in particolare la confisca quale è stata inflitta nella presente causa sulla base dell' art . 414 del codice doganale francese è una sanzione sproporzionata e pertanto incompatibile con il trattato . La Commissione basa tale opinione principalmente sui punti da 36 a 38 della motivazione della sentenza Donckerwolcke .
Nell' ipotesi in cui la Commissione abbia concesso, per la merce di cui trattasi, un' autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia, cioè misure intese ad escludere la merce di cui trattasi dalla libera circolazione intracomunitaria, la Commissione sembra suggerire che una sanzione penale severa del tipo di quella irrogata nella fattispecie sulla base dell' art . 414 del codice doganale francese sarebbe legittima .
Valutazione propria
6 . Nel valutare la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, bisogna, a mio parere, partire dal principio fondamentale che si ricava dal combinato disposto dell' art . 9, n . 2, e dell' art . 30 del trattato CEE ( 8 ). Ciò significa al tempo stesso che le eventuali deroghe al principio della libera circolazione delle merci, che si applicano sia per le merci messe in libera pratica in un altro Stato membro che per le merci prodotte nella Comunità stessa vanno interpretate in senso stretto ( 9 ).
Per tale motivo bisogna in ogni caso, a mio parere, accettare la distinzione operata dalla Commissione nelle sue osservazioni tra l' ipotesi in cui la Commissione abbia autorizzato misure di salvaguardia sulla base dell' art . 115, n . 1, del trattato, in deroga al regime della libera circolazione delle merci, e l' ipotesi in cui lo Stato membro eserciti una sorveglianza sugli scambi commerciali all' interno della Comunità al fine di chiedere eventualmente una tale autorizzazione .
In prosieguo continuerò quindi a distinguere tra le due situazioni seguenti : la situazione in cui al momento della loro importazione in Francia tale Stato membro abbia ottenuto, per la merce di cui trattasi, l' autorizzazione a derogare al principio della libera circolazione delle merci e la situazione in cui, per questa stessa merce, ciò non sia avvenuto . Per stabilire di quale ipotesi si tratta, il giudice di rinvio dovrà verificare se, per il periodo di cui trattasi e per le merci concrete provenienti da un determinato paese terzo, la Francia fosse stata autorizzata dalla Commissione, sulla base dell' art . 115, ad adottare misure di salvaguardia . Delle autorizzazioni menzionate dalla Commissione nelle sue osservazioni, tre sembrano suscettibili di essere state eventualmente applicabili alla merce di cui trattasi, sia pure per periodi limitati ed esclusivamente per merci provenienti dalla Corea del Sud ( 10 ).
7 . Esaminerò innanzitutto l' ipotesi in cui la Commissione abbia concesso, per le merci di cui trattasi, un' autorizzazione a derogare al principio della libera circolazione delle merci e tralascerò le questioni relative alla motivazione e alla validità di simili autorizzazioni concesse sulla base dell' art . 115, questioni che la Corte ha già risolto ( 11 ) e che non sono state del resto sollevate dal giudice di rinvio .
In una tale situazione lo Stato membro ha il diritto di escludere dalla libera circolazione le merci provenienti dal paese di origine indicato nell' autorizzazione e di trattenerle all' esterno del suo territorio per la durata di validità della decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione e alle condizioni definite in tale decisione . L' esecuzione di tale decisione giustifica il requisito di una licenza d' importazione . In questo caso, si può anche comprendere che gli importatori debbano dichiarare l' origine esatta dei prodotti importati e che un' eventuale violazione di tale obbligo possa essere considerata come una grave infrazione; si possono quindi ammettere sanzioni rigorose al fine di imporne il rispetto ( 12 ).
Se si applica tale ragionamento alla presente questione di diritto, sembra conforme alla giurisprudenza precedente della Corte e ai principi enunciati nel trattato che, in una situazione quale quella appena descritta, uno Stato membro applichi sanzioni severe del tipo di quelle contemplate dall' art . 414 del codice doganale francese .
8 . Osserviamo ora la situazione in cui la Commissione non abbia rilasciato alcuna autorizzazione ( valida ) che autorizzi lo Stato membro ad adottare misure di salvaguardia, cioè ad escludere le merci di cui trattasi dalla libera circolazione delle merci . In una tale situazione, può essere al massimo consentito ad uno Stato membro di esercitare la sua sorveglianza sullo svolgimento degli scambi commerciali intracomunitari .
Bisogna qui risolvere due questioni : se uno Stato membro potesse, al momento dei fatti, richiedere un titolo d' importazione ai sensi dell' art . 1, n . 1, della decisione 71/202/CEE, così come modificata nel 1973, e, in secondo luogo, se uno Stato membro potesse punire una falsa dichiarazione sull' origine della merce resa al fine di ottenere il rilascio di tale titolo d' importazione con sanzioni quali quelle contemplate nel diritto doganale nazionale in caso di "importazione vietata ".
9 . La prima questione riguarda dunque la possibilità per lo Stato membro interessato, all' epoca dei fatti, di subordinare, in maniera generale, cioè senza specificare i prodotti interessati, l' importazione da un altro Stato membro al rilascio di un titolo d' importazione e di subordinare il rilascio di tale titolo d' importazione alla condizione che fossero forniti i dati necessari, quale l' origine della merce da importare . Una tale possibilità è basata, come ho già detto, sull' art . 1, n . 1, della deicsione 71/202/CEE ( il cui testo è riprodotto al punto 4 delle presenti conclusioni ) ( 13 ), che autorizza in modo generale gli Stati membri a richiedere, a determinate condizioni, un titolo d' importazione al fine della sorveglianza degli scambi commerciali intracomunitari ( per prodotti che sono assoggettati a restrizioni negli scambi esterni e per i quali sono da temere deviazioni di traffico ).
La sentenza pronunziata dalla Corte nella causa Donkerwolcke nonché le conclusioni dell' avvocato generale Capotorti nella stessa causa consentono di dubitare della compatibilità di detto art . 1 della decisione con il trattato ( 14 ). Per il resto, la decisione è stata sostituita, successivamente ai fatti di causa, dalla decisione 80/47/CEE che ha introdotto modifiche rilevanti, al fine di tener conto, tra l' altro, della giurisprudenza della Corte ( 15 ). Tale questione non si pone in verità nella presente controversia in quanto l' incompatibilità eventuale dell' art . 1 della decisione 71/202/CEE con il trattato riguarda la possibilità che tale decisione concede agli Stati membri di opporsi, senza autorizzazione specifica della Commissione, all' importazione di merci per una durata massima di otto giorni . In considerazione della situazione di fatto, l' aspetto essenziale dell' art . 1 che ci riguarda nel presente procedimento è l' obbligo di indicare l' origine del prodotto in occasione dell' importazione . Orbene, dalla giurisprudenza della Corte ( 16 ) risulta che gli Stati membri possono senz' altro obbligare l' importatore ad indicare la provenienza originaria delle merci, anche per quanto riguarda merci immesse in libera pratica in un altro Stato membro coperte da un certificato comunitario di circolazione . Gli Stati membri debbono tuttavia limitarsi a chiedere all' importatore l' indicazione dell' origine dei prodotti quale gli è nota o può essergli ragionevolmente nota ( vedasi punto 35 della motivazione della sentenza Donckerwolcke citata in appresso al punto 10 ). Nei limiti di quest' ultima restrizione e in considerazione della soluzione data in seguito alla seconda questione, gli Stati membri possono pertanto sanzionare il mancato rispetto di un obbligo di dichiarazione da essi imposto .
10 . E' chiaro che bisogna risolvere negativamente la seconda questione formulata al punto 8 a proposito della portata delle sanzioni previste da uno Stato membro . La giurisprudenza della Corte e in particolare i punti da 35 a 38 della motivazione della sentenza Donckerwolcke, quale successivamente confermata ( 17 ), non lasciano alcun dubbio al riguardo .
La formulazione dei suddetti punti della sentenza è la seguente :
"gli Stati membri, tuttavia, possono soltanto imporre in proposito all' importatore di denunciare la provenienza originaria di un prodotto nei limiti in cui gli è nota o può essergli ragionevolmente nota" ( punto 35 );
"inoltre l' eventuale inosservanza, da parte dell' importatore, dell' obbligo di denuncia della provenienza originaria della merce non può comportare l' applicazione di sanzioni eccessive, tenuto conto dell' indole puramente amministrativa dell' infrazione" ( punto 36 );
"sotto questo aspetto, è indubbiamente incompatibile con le disposizioni del trattato, in quanto equivale ad un ostacolo alla libera circolazione delle merci, la confisca della merce od ogni altra sanzione pecuniaria stabilita in funzione del valore della merce stessa" ( punto 37 );
"in linea generale, ogni misura amministrativa o repressiva esulante dai limiti di quanto è strettamente necessario allo Stato membro importatore per acquisire informazioni ragionevolmente esaurienti ed attendibili sul movimento delle merci oggetto di speciali misure di politica commerciale va considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dal trattato" ( punto 38 ).
Il chiaro tenore di tale giurisprudenza dimostra senza alcun possibile equivoco che il trattato osta all' applicazione, negli scambi intracomunitari, di una sanzione penale di entità sproporzionata - sia essa una pena detentiva, una confisca o anche un' ammenda il cui importo dipenda dal valore della merce - al fine di assicurare il rispetto di un obbligo di natura puramente amministrativa . Ed è proprio di questo che si tratta nella presente fattispecie, cioè di un obbligo, imposto nell' ambito della sorveglianza sui movimenti intracomunitari delle merci, di menzionare la provenienza originaria di prodotti che si trovano in libera pratica, in altri termini, di prodotti per i quali la Commissione non ha concesso alcuna autorizzazione valida ad adottare misure di salvaguardia ma solo un' autorizzazione di esercitare la suddetta sorveglianza .
11 . Quanto sopra non esclude la possibilità per gli Stati membri di operare una distinzione a seconda dell' intenzione dell' importatore nel sanzionare reati doganali di natura puramente amministrativa . Il diritto comunitario non contiene alcuna indicazione al riguardo, nella misura in cui gli Stati membri non applicano però sanzioni penali sproporzionate ( quali quelle menzionate al punto precedente ) intese a sanzionare gravi infrazioni doganali .
Le considerazioni svolte al punto precedente nulla tolgono alla possibilità per gli Stati membri di vietare e punire, nei limiti del principio di proporzionalità, le false dichiarazioni di origine relative a prodotti offerti ai consumatori ( 18 ). Non è questo tuttavia l' oggetto della questione proposta dal giudice a quo che riguarda infatti una falsa dichiarazione di origine resa da un importatore alle autorità doganali .
Conclusione
12 . In considerazione delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel modo seguente :
"Per quanto riguarda le merci per le quali la Commissione aveva concesso, per il periodo di cui trattasi, un' autorizzazione specifica a derogare alla libera circolazione delle merci, era consentito ad uno Stato membro, nei limiti di applicazione dell' autorizzazione specifica della Commissione ed alle condizioni stabilite da quest' ultima, impedire l' importazione di dette merci, benché esse fossero già state immesse in libera pratica in un altro Stato membro . In tale ipotesi, lo Stato membro aveva il diritto di assoggettare false dichiarazioni sull' origine di tali merci a sanzioni severe quali la confisca delle merci e/o ammende dello stesso valore .
Per quanto riguarda merci per le quali la Commissione non aveva concesso un' autorizzazione specifica ad adottare misure di salvaguardia, ma solo un' autorizzazione ad esercitare una sorveglianza, uno Stato membro non poteva punire la falsità della dichiarazione di origine, da esso richiesta, di tali merci immesse in libera pratica in altri Stati membri, mediante sanzioni di entità sproporzionata, pari o comparabili alle sanzioni menzionate nella frase precedente; una tale dichiarazione di origine aveva infatti il solo scopo di consentire allo Stato di sorvegliare le correnti commerciali intracomunitarie ."
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Pubblicate rispettivamente sulle GU 1971, L 121, pag . 26, e GU 1973, L 80, pag . 22 .
( 2 ) Relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( GU 1974, L 159, pag . 1 ). L' allegato I è intitolato "Elenco comune di liberazione ".
( 3 ) Ai sensi dell' art . 414 sono tra l' altro comminate la reclusione fino a tre mesi, la confisca dell' oggetto della frode e un' ammenda che va da una a tre volte il valore dell' oggetto per qualsiasi forma di contrabbando nonché qualsiasi importazione o esportazione senza dichiarazione qualora queste infrazioni si riferiscano a merci vietate o fortemente tassate ai sensi del codice doganale . Quel che bisogna intendere per importazione o esportazione senza dichiarazione di merci proibite è definito fra l' altro all' art . 426 . Ai sensi del n . 2, è considerata tale qualsiasi falsa dichiarazione che ha per scopo o per effetto di eludere l' applicazione di divieti . Ai sensi del n . 3, sono considerate tali le false dichiarazioni circa la specie, il valore o l' origine della merce o circa l' indicazione del destinatario reale o del mittente reale qualora queste infrazioni siano state commesse mediante documenti falsi, inesatti, incompleti o non pertinenti . In conformità all' art . 38, n . 1, sono considerate vietate tutte le merci la cui importazione o esportazione è vietata a qualsiasi titolo o assoggettata ( tra l' altro ) a restrizioni o a regole di qualità . L' art . 38, n . 2, stabilisce che qualora l' importazione o l' esportazione siano consentite solo su presentazione di un' autorizzazione, licenza, certificato, ecc ., la merce è vietata se non è accompagnata da un titolo regolare o se è presentata con la copertura di un titolo non pertinente .
( 4 ) L' art . 410 punisce con un' ammenda da 2 000 a 20 000 FF qualsiasi irregolarità che non sia più severamente sanzionata da un' altra disposizione del codice, in particolare qualsiasi omissione o inesattezza relativa ad una delle indicazioni che le dichiarazioni devono contenere qualora l' irregolarità non abbia alcuna influenza sull' applicazione dei diritti o dei divieti .
( 5 ) Racc . 1976, pag . 1921 . Il governo francese fa riferimento in particolare al punto 35 della motivazione .
( 6 ) Racc . 1971, pag . 1107, punto 9 della motivazione .
( 7 ) Racc . 1976, pag . 1921, punto 21 della motivazione .
( 8 ) Vedasi punti 17 e 18 della motivazione della sentenza Donckerwolcke, già menzionata nella nota 5 .
( 9 ) Vedasi punto 29 della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Donckerwolcke . Vedansi anche le sentenze già pronunciate precedentemente dalla Corte il 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock, Racc . 1971, pag . 897, punto 14 della motivazione, e l' 8 aprile 1976, causa 29/75, Kaufhof, Racc . 1976, pag . 431, punto 5 della motivazione .
( 10 ) Si tratta della decisione 76/839/CEE del 9 settembre 1976 ( GU 1976, L 304, pag . 29 ), della decisione 77/762/CEE del 30 marzo 1977 ( GU 1977, L 314, pag . 33 ) e della decisione 77/482/CEE del 27 maggio 1977 ( GU 1977, L 198, pag . 30 ). La decisione 76/926/CEE del 10 novembre 1976 ( GU 1976, L 364, pag . 8 ) e la decisione 77/362/CEE del 3 marzo 1977 ( GU 1977, L 138, pag . 29 ) riguardano voci doganali relative a merci che, secondo le osservazioni del governo francese, non erano contenute nei cartoni di cui trattasi .
( 11 ) Vedasi sentenza pronunciata dalla Corte l' 8 aprile 1976, causa 29/75, Kaufhof, Racc . 1976, pag . 443, punto 6 della motivazione, nonché sentenze 5 marzo 1986, cause 59/84, Tezi I, e 242/84, Tezi II, Racc . 1986, pagg . 916 e 933, punti 43 e 51 e 52 della motivazione .
( 12 ) Vedansi le conclusioni dell' avvocato generale Capotorti nella causa Donckerwolcke, Racc . 1976, pag . 1945, seconda colonna .
( 13 ) Tale decisione è stata profondamente modificata dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 ( GU 1980, L 16, pag . 14 ). Vedasi infra, nota 15 .
( 14 ) Racc . 1976, pagg . 1921, 1948 e 1949, riprese dall' avvocato generale Warner nella causa 52/77, Cayrol/Rivoira, Racc . 1977, pagg . 2261, in particolare pag . 2290 . Vedasi al riguardo Weber A .: "Die Bedeutung des Art . 115 EWGV fuer die Freiheit des Warenverkehrs", EuropaRecht 1979, pag . 30 e seguenti, in particolare pagg . 40 e 41; Kretschmer H .: "Beschraenkungen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs nach der Kommissionsenstscheidung 80/47/CEE", EuropaRecht 1981, pagg . 63 e seguenti, in particolare pag . 73 .
( 15 ) La decisione 80/47/CEE del 20 dicembre 1979 ( GU 1980, L 16, pag . 14 ) ha introdotto modifiche rilevanti su tre punti . Innanzitutto, la sorveglianza intracomunitaria è divenuta ormai possibile solo a seguito di autorizzazione specifica da parte della Commissione ( art . 2 ). In secondo luogo, la decisione ha definito le ipotesi specifiche nelle quali una giustificazione dell' origine può essere richiesta ( art . 4 ). In terzo luogo, essa ha limitato le possibilità di differire ulteriormente di alcuni giorni il rilascio di titoli di importazione finché la Commissione non si sia pronunziata sulla domanda di autorizzazione ad adottare misure di protezione ( art . 3, n . 4 ). Il 22 luglio 1987 la Commissione ha adottato una nuova decisione, la decisione 87/433/CEE ( GU 1987, L 238, pag . 26 ) con la quale essa ha proceduto a nuovi adeguamenti ugualmente ispirati dalle sentenze Tezi precedentemente menzionate alla nota 11 .
( 16 ) Vedasi sentenza Donckerwolcke, già menzionata alla nota 5, punti da 33 a 35 della motivazione, nonché la sentenza pronunziata dalla Corte il 30 novembre 1977, causa 52/77, Cayrol/Rivoira, Racc . 1977, pag . 2261, punti da 34 a 36 della motivazione, e la sentenza pronunciata il 28 marzo 1979, causa 179/78, Rivoira, Racc . 1979, pag . 1147, punti 16 e 17 della motivazione .
( 17 ) Vedasi anche la sentenza già menzionata alla nota 16, pronunciata nella causa 52/77, Cayrol/Rivoira, punti da34 a 39 della motivazione, e la sentenza pronunciata il 28 marzo 1979, causa 179/78, Rivoira, pag . 1147, punto 18 della motivazione .
( 18 ) Vedasi la sentenza pronunciata dalla Corte il 25 aprile 1985, causa 207/83, Commissione / Regno Unito, Racc . 1985, pag . 1201, punto 21 della motivazione .
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