Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 15 maggio 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO - PROVVEDIMENTI COERCITIVI NAZIONALI. - CAUSA 217/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02879
edizione speciale svedese pagina 00447
edizione speciale finlandese pagina 00465
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il presente procedimento solleva una questione di principio quanto all' obbligo degli Stati membri di dare attuazione ai regolamenti comunitari .
2 . L' art . 41 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 54, pag . 1 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2144/82 ( GU L 227, pag . 1 ) e dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1208/84 ( GU L 115, pag . 77 ), stabilisce che la Commissione, in determinate circostanze, dispone la distillazione obbligatoria del vino da tavola se si riscontrano eccedenze . A norma dell' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79, i produttori di vino che non adempiono l' obbligo della distillazione non possono fruire delle misure d' intervento disposte dalla relativa normativa . A termini dell' art . 64, n . 1, "gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo ".
3 . Il 18 gennaio 1985, la Commissione adottava due regolamenti sulle modalità d' applicazione della distillazione per la campagna viticola 1984/1985 . Il regolamento ( CEE ) n . 147/85 ( GU L 16, pag . 25 ) determinava le modalità di calcolo del quantitativo complessivo di vino da distillare, i criteri di ripartizione del quantitativo tra le diverse regioni di produzione e tra i produttori stabiliti in ciascuna regione nonché le categorie di produttori esonerati dall' obbligo della distillazione . Il regolamento ( CEE ) n . 148/85 ( GU L 16, pag . 32 ) disponeva la distillazione di 12 000 000 hl di vino da tavola, di cui 68 322 hl sarebbero stati distillati dai produttori tedeschi .
4 . Le autorità tedesche notificavano immediatamente avvisi a 614 produttori tedeschi per comunicare loro il quantitativo di vino per il quale dovevano procedere alla distillazione . 506 produttori presentavano opposizione avverso detti avvisi, sostenendo in sostanza che i criteri di cui ai regolamenti comunitari per la determinazione del quantitativo che ogni produttore deve distillare erano discriminatori .
5 . Nel diritto tedesco un ricorso in opposizione di un atto amministrativo ha automaticamente effetto sospensivo . Tuttavia, le autorità amministrative possono disporre l' immediata esecuzione del provvedimento per motivi di pubblico interesse . Siffatto atto può di per sé essere impugnato, nel qual caso i tribunali amministrativi possono sospendere l' esecuzione del provvedimento .
6 . Le autorità tedesche ritenevano di non disporre l' esecuzione immediata dei 506 avvisi nei confronti dei quali era stata proposta opposizione . Pertanto, solo 9 140 hl, sui 68 322 hl di vino che avrebbero dovuto essere distillati in Germania, venivano effettivamente distillati .
7 . La Commissione riteneva che la mancata adozione da parte della Germania di provvedimenti supplementari diretti a costringere i produttori di vino tedeschi ad assoggettarsi al sistema della distillazione obbligatoria fosse in contrasto con l' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 e con l' art . 5 del Trattato CEE . Pertanto, essa avviava il procedimento di cui all' art . 169 del Trattato . In risposta alla lettera ed al parere motivato della Commissione, la Germania negava che il proprio comportamento rappresentasse un inadempimento degli obblighi impostile dal diritto comunitario . La Commissione proponeva pertanto ricorso dinanzi alla Corte il 2 agosto 1988 .
Ricevibilità
8 . Il ricorso della Commissione è diretto non solo contro il comportamento passato della Germania durante una specifica campagna viticola ( 1984/1985 ) - il solo periodo, finora, in cui i regolamenti comunitari hanno disposto una distillazione obbligatoria per i produttori tedeschi -, ma anche avverso la sua esplicita intenzione di proseguire sulla stessa linea di condotta nell' avvenire . La declaratoria cui è inteso il ricorso della Commissione viene formulata non già nel senso che la Repubblica federale di Germania ha omesso di adottare i provvedimenti necessari durante la campagna 1984/1985 ma nel senso del suo "persistente rifiuto" di adottare tali provvedimenti, vale a dire di adottarli in futuro; la Commissione dichiara altresì nel ricorso che la controversia verte in primo luogo sul futuro, non già sul passato . Tuttavia, la Germania sostiene che il ricorso è ricevibile solo in quanto si riferisce al suo comportamento nelle circostanze peculiari della campagna viticola 1984/1985 .
9 . A mio giudizio l' impostazione della Commissione confonde due differenti questioni . Ai fini del presente procedimento, è sufficiente valutare, nel merito, il comportamento tenuto dalle autorità tedesche nel 1985 . La circostanza che esse possano tenere un comportamento analogo in futuro, e che abbiano manifestato l' intenzione di farlo qualora non intervenga una pronuncia della Corte in senso contrario, assume senz' altro rilievo per accertare l' interesse della Commissione a proseguire l' azione; non occorre però ricomprendere nell' oggetto del procedimento né l' atteggiamento generale del governo tedesco né la questione di come potrebbe comportarsi in futuro . Qualora una situazione del genere dovesse presentarsi in avvenire, la pronuncia della Corte nella presente causa risolverebbe eventuali questioni . Pertanto ritengo che il ricorso vada dichiarato ricevibile solo nella parte in cui verte sul comportamento specifico tenuto dalle autorità tedesche nella campagna viticola 1984/1985 .
10 . Se si delimita così l' oggetto del ricorso, non occorrerà considerare separatamente la normativa ulteriore : il regolamento n . 337/79, che trovava applicazione nel 1984/1985, è stato sostituito dal regolamento ( CEE ) n . 822/87 ( GU L 84, pag . 1 ); le disposizioni corrispondenti di quest' ultimo regolamento figurano in articoli numerati in modo diverso ( v . allegato VIII del regolamento ), ma le disposizioni rilevanti sono sostanzialmente identiche .
Nel merito
11 . Nel merito, la tesi della Commissione è semplicissima . Essa sostiene che, in forza dell' obbligo generale di cooperazione imposto agli Stati membri dall' art . 5 del Trattato e in forza dell' obbligo specifico imposto dall' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79, la Germania non poteva rinunciare al tentativo di garantire l' esecuzione della distillazione obbligatoria quando 506 dei 614 produttori tedeschi presentarono opposizione avverso gli avvisi con cui si imponeva loro la distillazione . A parere della Commissione, essa avrebbe dovuto fare tutto il possibile nell' ambito dell' ordinamento nazionale per costringere i produttori recalcitranti ad adempiere gli obblighi loro imposti dal diritto comunitario . In particolare, essa avrebbe dovuto disporre l' esecuzione immediata dei 506 avvisi di distillazione ai sensi dell' art . 80, n . 2, del codice di procedura amministrativa tedesco ( Verwaltungsgerichtsordnung ).
12 . Nel controricorso, il governo tedesco deduce un certo numero di argomenti che esaminerò in sequenza .
a ) L' argomento fondato sulla natura esaustiva della sanzione di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79
13 . Il governo tedesco sostiene che la disciplina comunitaria del mercato vitivinicolo già contiene una sanzione nei confronti dei produttori che non si conformano ad un provvedimento che imponga loro di procedere alla distillazione, laddove l' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79 ( art . 47, n . 1, del regolamento n . 822/87 ) li esclude dal beneficio di talune misure d' intervento per la campagna successiva . Il governo tedesco afferma che questa sanzione ha natura esaustiva e quindi preclude il ricorso a provvedimenti coercitivi nell' ambito dell' ordinamento nazionale . A tal proposito, esso fa rinvio a due sentenze : 18 febbraio 1970, Hauptzollamt Hamburg / Bollmann ( causa 40/69, Racc . pag . 69 ) e 2 febbraio 1977, Amsterdam Bulb / Produktschap voor Siergewassen ( causa 50/76, Racc . pag . 137 ).
14 . Questo argomento non mi sembra assolutamente convincente . A mio parere il governo tedesco non è riuscito a dimostrare perché la sanzione di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79 dovrebbe avere l' efficacia esaustiva che gli si vuole attribuire . L' art . 6, n . 1, è contenuto nel titolo I del regolamento intitolato "Regime dei prezzi e degli interventi ". Così come modificato dall' art . 1 del regolamento n . 2144/82, esso recita :
"I produttori soggetti agli obblighi previsti all' art . 39 e, se del caso, agli artt . 40 e 41, possono beneficiare delle misure d' intervento previste dal presente titolo, sempreché abbiano soddisfatto gli obblighi summenzionati per un periodo di riferimento da determinare ".
Gli artt . 39, 40 e 41 sono contenuti nel titolo IV del regolamento che stabilisce "regole relative a talune pratiche enologiche e all' ammissione al consumo ". Detti articoli, come modificati, nonché altre disposizioni del titolo IV, sanciscono un determinato numero di obblighi e divieti . L' art . 39, n . 1, vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione . L' art . 40, n . 1, dispone la distillazione dei vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino . E, come abbiamo già visto, l' art . 41 dispone la distillazione obbligatoria in determinate circostanze .
15 . Se si accogliesse l' argomento del governo tedesco secondo il quale l' art . 6, n . 1, ha natura esaustiva, ciò significherebbe che non si può dare esecuzione a nessuno degli obblighi o divieti sanciti dagli artt . 39, 40 e 41 se non mediante l' esclusione dal beneficio delle misure d' intervento a norma dell' art . 6, n . 1 . Ciò significherebbe, ad esempio, che le autorità nazionali non potrebbero adire un giudice per ottenere una decisione che vieti ai produttori di vino di infrangere detti divieti . Si consentirebbe così ai produttori di ricorrere a procedimenti enologici vietati dal diritto comunitario e le autorità nazionali non avrebbero nessuno strumento per prevenire ciò, a meno che, ovviamente, non risulti efficace la sanzione di cui all' art . 6, n . 1 . Non rinvengo nulla, né nella formulazione dell' art . 6, n . 1, né nel sistema del regolamento, che possa giustificare tale conclusione . Al contrario, l' argomento del governo tedesco è in diretto contrasto con gli espliciti termini dell' art . 64, n . 1, che impone agli Stati membri di adottare "le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo ".
16 . La tesi del governo tedesco non trova neppure conforto nella giurisprudenza da esso citata . Nella sentenza Bollmann, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri non possono "adottare, allo scopo di garantire l' applicazione ( di un regolamento ), provvedimenti intesi a modificarne la portata o a completarne le disposizioni ". Tuttavia, adottando provvedimenti nell' ambito dell' ordinamento nazionale per dare esecuzione ad un obbligo imposto da un regolamento le autorità nazionali non ne stanno modificando la portata né completando le disposizioni; esse vi si stanno semplicemente adeguando . La questione è stata affrontata molto chiaramente dall' avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni nella causa Amsterdam Bulb, già citata, pag . 155 .
17 . Nella sentenza pronunciata in quest' ultima causa, la Corte ha dichiarato ( punto 33 della motivazione ) che, "qualora la normativa comunitaria non commini sanzioni particolari a carico dei singoli che non si conformino a quanto da essa disposto, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le sanzioni che ritengano opportune ".
18 . Probabilmente il governo tedesco fa riferimento a questa sentenza per dimostrare a contrario che, qualora la normativa comunitaria commini sanzioni particolari, gli Stati membri non possono più infliggere sanzioni nell' ambito dell' ordinamento nazionale . Le cose potrebbero stare così laddove un regolamento contemplasse un insieme completo di sanzioni inteso ad escludere qualunque disposizione che commini sanzioni nell' ordinamento nazionale, come nell' esempio fornito dall' avvocato generale Capotorti ( loc . cit .) quanto alle sanzioni comminate dal regolamento n . 17 per la violazione delle norme della CEE in fatto di concorrenza .
19 . Tuttavia, non si può dedurre una simile conclusione dall' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79, il quale si limita ad escludere dal vantaggio di talune misure d' intervento i produttori che non adempiono a determinati obblighi sanciti dal regolamento . Come segnalato dalla Commissione, non v' era alcuna garanzia che questa particolare sanzione sarebbe stata efficace in tutti i casi ed in effetti sembra pacifico che, data la situazione del mercato vitivinicolo tedesco negli anni successivi al 1985, la sanzione sia risultata particolarmente inefficace nelle circostanze del caso di specie . I regolamenti vanno interpretati in modo da attribuire loro efficacia, non in modo contrario; l' argomento del governo tedesco, come dimostra il caso di specie, potrebbe invece rendere il regolamento inefficace . E, ancora una volta, l' argomento è in assoluto contrasto con l' art . 64, n . 1, del regolamento, il quale impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie .
b ) L' argomento fondato sul principio di legalità
20 . Col secondo argomento, il governo tedesco sostiene che non è consentito applicare provvedimenti coercitivi nell' ordinamento nazionale a meno che tale possibilità non venga espressamente prevista da una disposizione specifica del diritto comunitario . Al riguardo, esso menziona la sentenza della Corte 25 settembre 1984, Koenecke / Balm ( causa 117/83, Racc . pag . 3291 ).
21 . In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco .
22 . La Corte ha così formulato un principio di diritto amministrativo che può essere definito come principio di legalità . Un principio analogo, nella sfera del diritto penale, stabilisce che nessuno può essere punito se il reato di cui trattasi non è un atto vietato in modo esplicito dalla legge nel momento in cui è stato commesso e se la sanzione inflitta non è stata anch' essa esplicitamente comminata dalla legge : nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege . Non vedo come i produttori di vino tedeschi potessero invocare questo principio nelle circostanze del caso di specie qualora le autorità tedesche avessero cercato d' imporre loro l' esecuzione degli avvisi di distillazione .
23 . In primo luogo, non è chiaro che un atto con cui si impone a qualcuno di adempiere ad un obbligo imposto dalla legge possa essere assimilato ad una sanzione, anche se la mancata osservanza di un tale atto può condurre in ultima istanza all' irrogazione di una sanzione . In secondo luogo, nel caso di specie, gli obblighi imposti ai produttori di vino tedeschi erano chiaramente formulati nella normativa comunitaria, in particolare all' art . 41 del regolamento n . 337/79, come modificato, e dalle disposizioni del regolamento n . 147/85; gli Stati membri erano chiaramente tenuti a fare eseguire detti obblighi mediante tutti gli strumenti a loro disposizione nell' ambito dei loro sistemi giuridici nazionali . Si tratta semplicemente di una conseguenza dell' efficacia diretta dei regolamenti a norma dell' art . 189 del Trattato . Considerata detta efficacia diretta, gli obblighi imposti dai regolamenti sono direttamente esecutivi . A rigor di termini, pertanto, il fatto che gli Stati membri siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l' esecuzione di detti obblighi è intrinseco alla natura stessa di un regolamento, e l' art . 64, n . 1, del regolamento di cui qui trattasi può considerarsi come una norma che riafferma, per dissipare ogni possibile dubbio, un obbligo in ogni caso imposto agli Stati membri . Quanto alle procedure ed eventualmente alle sanzioni cui gli Stati membri devono far ricorso, in mancanza di specifiche norme comunitarie si tratta di questioni rientranti nella sfera del diritto nazionale : il diritto comunitario prescrive unicamente che le procedure seguite, e se del caso le sanzioni irrogate, siano efficaci . Questi principi trovano applicazione sia qualora le norme comunitarie attribuiscano diritti a dei privati sia qualora impongano loro degli obblighi : v . ad esempio le sentenze 5 marzo 1980, Ferwerda / Produktschap voor Vee en Vlees, punto 10 della motivazione ( causa 265/78, Racc . pag . 617, in particolare pag . 629 ), e 27 marzo 1980, Amministrazione delle Finanze / Salumi ( cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Racc . pag . 1237 ); v . anche sentenza 21 settembre 1989, Commissione / Grecia ( causa 68/88, Racc . pag . 2965 ), e le conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven nella causa C-326/88, Pubblico ministero / Hansen & Son I/S, al punto 8 .
24 . E' semplicemente inutile che un regolamento comunitario stabilisca esplicitamente, come sembra suggerire l' argomento del governo tedesco, che gli obblighi da esso imposti sono esecutivi . Inoltre, sarebbe irrealizzabile e certo non auspicabile che i regolamenti comunitari contenessero disposizioni specifiche per la definizione delle procedure e delle sanzioni mediante le quali tali obblighi devono essere fatti eseguire in ciascuno degli Stati membri .
25 . Pertanto, va disatteso l' argomento del governo tedesco .
c ) Gli argomenti basati sulla proporzionalità e su talune caratteristiche del diritto amministrativo tedesco
26 . Gli altri argomenti del governo non vengono chiaramente distinti fra loro nel fascicolo e verranno da me esaminati congiuntamente . Il governo sostiene che le autorità tedesche avrebbero sopportato un onere amministrativo sproporzionato se avessero dovuto ordinare l' immediata esecuzione dei 506 avvisi di distillazione e difendere tale decisione nei confronti dei numerosi ricorsi che ne sarebbero inevitabilmente derivati . Esso sottolinea che il quantitativo di vino che i produttori tedeschi dovevano distillare era minimo rispetto al quantitativo complessivo da distillare in tutta la Comunità . Inoltre, l' art . 41, n . 1, secondo comma, del regolamento n . 337/79, come modificato, dispone che "la distillazione obbligatoria è decisa soltanto se non costituisce un onere amministrativo sproporzionato ". Ai sensi poi del nono considerando del regolamento n . 2144/82, l' applicazione del programma di distillazione obbligatoria non deve provocare oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai risultati quantitativi previsti . L' unico effetto dell' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 e dell' art . 5 del Trattato è, a parere del governo tedesco, quello di imporre agli Stati membri di adottare i provvedimenti che risultino necessari ed adeguati in determinate circostanze .
27 . Il governo tedesco fa altresì valere alcune considerazioni connesse alle peculiarità del diritto amministrativo tedesco . In diritto tedesco, come già indicato, un ricorso in opposizione di un provvedimento amministrativo ha automaticamente effetto sospensivo . Anche se le autorità possono disporre l' esecuzione immediata di un provvedimento amministrativo ai sensi dell' art . 80, n . 2, del codice di procedura amministrativa, esse possono tuttavia farlo solo qualora lo impongano considerazioni specifiche relative al pubblico interesse . Un provvedimento in tal senso potrebbe altresì essere impugnato, nel qual caso il giudice ripristinerebbe l' effetto sospensivo del ricorso originario qualora non ritenesse soddisfatto il requisito delle considerazioni particolari relative al pubblico interesse . Il governo tedesco ritiene che i tribunali avrebbero interpretato in senso stretto il detto requisito nel caso di specie poiché l' esecuzione degli avvisi di distillazione avrebbe avuto conseguenze irreparabili per i produttori di vino tedeschi . Il governo tedesco conclude che, considerati i gravi dubbi circa la validità della normativa comunitaria in materia di distillazione obbligatoria, assertivamente discriminatoria, non v' è nessuna certezza che il giudice tedesco avrebbe respinto i ricorsi avverso gli avvisi di esecuzione immediata .
28 . A mio parere, questi argomenti vanno respinti nel loro stesso principio . In primo luogo, ritengo che il governo tedesco non possa fare riferimento, a sostegno del proprio argomento, alla lettera dell' art . 5 del Trattato che impone agli Stati membri di adottare "tutte le misure (...) atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato", ovvero alla lettera dell' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 che impone loro di adottare "le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo ". I termini "atte" e "necessarie" non possono interpretarsi nel senso che esentano il governo tedesco dall' obbligo di assicurare l' attuazione del regolamento; al contrario, queste disposizioni impongono l' integrale esecuzione da parte degli Stati membri degli obblighi comunitari . L' art . 5 del Trattato attribuisce agli Stati membri la scelta tra vari metodi ( v . la causa Amsterdam Bulb, già citata, punto 32 della motivazione, pag . 150 ), ma non consente loro di astenersi dall' adempiere ai propri obblighi adducendo un onere sproporzionato a loro carico .
29 . In secondo luogo, gli Stati membri non possono far riferimento a propria difesa alle peculiarità dei loro sistemi giuridici qualora abbiano omesso di dare esecuzione ai propri obblighi comunitari . E' assolutamente pacifico che uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme del diritto comunitario : v ., ad esempio, sentenza 3 ottobre 1984, Commissione / Italia ( causa 254/83, Racc . pag . 3395 ). In particolare, uno Stato membro non può far valere difficoltà amministrative esistenti al proprio interno per giustificare una tale inosservanza : v . sentenza 10 maggio 1984, Commissione / Grecia ( causa 58/83, Racc . pag . 2027 ). Inoltre, ammettere un mezzo di difesa come quello invocato dal governo tedesco nel caso di specie recherebbe ovviamente pregiudizio all' uniforme applicazione del diritto comunitario : essa si troverebbe in balia delle peculiarità procedurali di ciascun ordinamento giuridico nazionale .
30 . In terzo luogo, in quanto il governo tedesco fa effettivamente riferimento alla pretesa invalidità della normativa comunitaria, si tratta altresì di un argomento che va a mio giudizio respinto . Il governo non deduce direttamente l' invalidità della normativa; il suo argomento però finisce in sostanza col farlo . Se il governo riteneva che il regolamento n . 148/85 fosse invalido perché infrangeva il principio di non discriminazione ovvero il principio di proporzionalità, allora esso poteva promuovere un ricorso per il suo annullamento a norma dell' art . 173 del Trattato e chiedere un provvedimento provvisorio che ne sospendesse l' applicazione a norma dell' art . 185 . Ci si può chiedere se, non avendolo fatto, il governo possa ora indirettamente tentare di contestare la validità del regolamento in un procedimento promosso contro il governo stesso ai sensi dell' art . 169 del Trattato per l' omessa esecuzione del regolamento . Tuttavia, non occorre risolvere detta questione poiché ritengo che il governo in nessun caso possa fondarsi sulla congettura che i tribunali tedeschi avrebbero ritenuto invalido il regolamento ( a quanto pare, per motivi di discriminazione, anche se il governo non approfondisce questo punto ). I regolamenti comunitari devono presumersi validi finché il giudice competente non ne abbia dichiarato l' invalidità : v . sentenza 13 febbraio 1979, Granaria / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, punto 4 della motivazione ( causa 101/78, Racc . pag . 623, in particolare pag . 636 ). Il "giudice competente" è la Corte di giustizia, poiché i giudici nazionali non sono competenti ad accertare l' invalidità di un regolamento comunitario : v . sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost / Hauptzollamt Luebeck-Ost ( causa 314/85, Racc . pag . 4199 ). Inoltre, anche se il governo riteneva che i giudici potessero considerare invalidi gli atti della Comunità, ciò non poteva però esentarlo quanto meno dal cercare di cominciare ad adottare le misure coercitive di cui trattasi . A mio parere, tale omissione bastava di per sé per costituire una violazione del Trattato in quanto le autorità tedesche non hanno adottato un provvedimento necessario ed adeguato al fine di garantire l' attuazione del programma della distillazione obbligatoria .
31 . Non occorre pertanto considerare la questione se, come sostiene il governo tedesco, i giudici tedeschi potessero sospendere l' esecuzione dei provvedimenti d' applicazione ovvero se i giudici fossero legittimati ad agire in tal senso . In realtà, non è certo se, ed eventualmente a quali condizioni, i giudici nazionali possano sospendere l' esecuzione di provvedimenti intesi ad attuare regolamenti comunitari . Mi limiterò ad osservare che nelle circostanze del caso di specie vi sono comunque dubbi quanto all' adeguatezza della decisione dei giudici tedeschi volta alla sospensione dell' esecuzione dei provvedimenti, pur presupponendo che essi abbiano la competenza di adottare una simile decisione e che avessero dubbi circa la validità degli atti comunitari . In primo luogo, tale sospensione avrebbe pregiudicato la decisione nel merito della controversia in quanto avrebbe reso irraggiungibile la finalità della distillazione obbligatoria - vale a dire, il mantenimento dei livelli dei prezzi nella campagna vitivinicola 1984/1985 -. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, la sospensione non avrebbe potuto trovare giustificazione nella circostanza che l' esecuzione degli avvisi di distillazione avrebbe determinato un danno irreparabile per i produttori di vino . Ogni eventuale danno avrebbe potuto essere riparato mediante un risarcimento pecuniario .
32 . Resta l' argomento del governo tedesco per il quale il quantitativo di vino di cui trattasi era tanto esiguo rispetto al quantitativo complessivo da distillare nell' intera Comunità che la sua distillazione non avrebbe avuto nessun effetto apprezzabile sul livello dei prezzi e che pertanto non v' era ragione di adottare ulteriori misure per garantire che si procedesse alla distillazione .
33 . A mio giudizio, questo argomento va respinto . Dai regolamenti pertinenti risulta chiaramente che questo aspetto della proporzionalità è stato trattato in via esaustiva dal legislatore e che alle autorità nazionali non è attribuita nessuna discrezionalità onde stabilire che determinati quantitativi sono troppo esigui per giustificare il ricorso a provvedimenti coercitivi nazionali .
34 . Pertanto, quando il Consiglio ha stabilito all' art . 41, n . 1, secondo comma, del regolamento n . 337/79, che "la distillazione obbligatoria è decisa soltanto se non costituisce un onere amministrativo sproporzionato", suo unico scopo era di attribuire al legislatore comunitario ( cioè la Commissione, che agisce secondo la procedura del comitato di gestione ) un potere discrezionale che gli consentisse di astenersi dal disporre la distillazione obbligatoria qualora il livello delle scorte di cui al primo comma fosse solo lievemente superato; una disposizione del genere era necessaria considerati i termini imperativi in cui veniva redatto il primo comma (" viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola "). Detta disposizione chiaramente non attribuisce alcuna discrezionalità alle autorità nazionali incaricate di dare esecuzione all' operazione della distillazione obbligatoria, come infatti ammette il governo tedesco nella sua controreplica .
35 . Ulteriore precauzione per evitare un onere amministrativo sproporzionato è stata prevista dall' art . 41, n . 7, secondo comma, del regolamento n . 337/79, che consente l' esenzione dalla distillazione obbligatoria per i produttori di piccoli quantitativi . In base a questa disposizione l' art . 4 del regolamento n . 147/85 ha esentato : a ) i produttori degli Stati membri la cui produzione di vino da tavola nella campagna 1984/1985 non superava i 60 000 hl e b ) i produttori che sarebbero stati tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria meno di 5 hl di vino . Si noti che il quantitativo di 60 000 hl di cui alla lett . a ) fa riferimento alla "produzione di vino da tavola" complessiva, non al quantitativo che si deve distillare . Alla luce di dette disposizioni, è difficile accogliere l' argomento del governo tedesco per il quale il quantitativo complessivo di vino da tavola che non veniva distillato ( 59 000 hl ) era troppo esiguo per giustificare ulteriori sforzi ovvero secondo il quale il quantitativo che ogni produttore doveva distillare ( in media, 116 hl ) era sproporzionatamente esiguo rispetto all' onere amministrativo che comportava . Il legislatore comunitario era chiaramente di diverso parere quanto all' onere amministrativo accettabile, proporzionato alla finalità perseguita .
36 . In quanto il governo tedesco cerca di far valere che l' esecuzione forzata avrebbe imposto un onere sproporzionato alle autorità tedesche, ritengo non vi siano dubbi - anche a supporre che sia ammissibile in linea di principio - che un simile argomento non può essere accolto nella causa presente in cui il governo non ha proceduto preventivamente a dichiarare immediatamente esecutivi gli avvisi di distillazione . Come la Corte ha costantemente dichiarato ( v . ad esempio sentenza 7 febbraio 1979, Commissione / Regno Unito, punto 10 della motivazione, causa 128/78, Racc . pag . 419, in particolare pag . 429 ), le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi . Pertanto, vanno respinti i mezzi di difesa del governo tedesco .
Sulle spese
37 . Benché a mio giudizio il ricorso della Commissione sia ricevibile solo parzialmente, ritengo si debba condannare la Repubblica federale di Germania alle spese, essendo rimasta soccombente nel merito .
Conclusione
38 . Pertanto suggerisco alla Corte di :
1 ) dichiarare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per garantire la distillazione obbligatoria del vino da tavola nel 1985, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato;
2 ) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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