Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs dell'11 ottobre 1989. - SAS BRIANTEX E A. DI DOMENICO CONTRO COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE A CAUSA DI INFORMAZIONI ERRONEE. - CAUSA 353/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03623
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nel presente procedimento, la società tessile italiana Briantex SAS ( in prosieguo : "Briantex ") ed il sig . Di Domenico, suo direttore generale, chiedono, ex art . 215, secondo comma, del trattato, la condanna della CEE e della Commissione al risarcimento del danno che avrebbero subito in seguito alla comunicazione di informazioni fuorvianti .
2 . Dal 29 febbraio al 4 marzo 1988, una settimana commerciale CEE-Cina ha avuto luogo a Bruxelles sotto l' egida della Commissione . Essa era organizzata dalla Price Waterhouse Belgium ( in prosieguo : la "Price Waterhouse "), in virtù di un contratto stipulato con la Commissione . A termini di tale contratto, datato 18 giugno 1987, la Price Waterhouse si impegnava, tra l' altro, ad assicurare il lancio pubblicitario della settimana commerciale fornendo informazioni agli ambienti interessati nonché a partecipare all' elaborazione di un programma dettagliato, inclusa l' organizzazione di incontri individuali tra uomini d' affari . Questi compiti dovevano essere svolti sulla base di direttive generali definite dai funzionari competenti della Commissione ed in stretto concerto con loro .
3 . Con lettera tipo del 29 dicembre 1987, l' Istituto italiano per il commercio estero di Bruxelles ha inviato ad ambienti d' affari italiani informazioni sulla settimana commerciale, accompagnate da un opuscolo e da un formulario d' iscrizione . La lettera annunciava la presenza alla settimana commerciale di dieci società cinesi d' import-export insieme a rappresentanti di regioni e province con poteri decisionali . La lettera invitava le aziende italiane interessate agli incontri bilaterali a compilare il questionario allegato all' opuscolo ed a rispedirlo direttamente all' agenzia incaricata dell' organizzazione della settimana commerciale .
4 . Ricevuta la lettera, il sig . Di Domenico si è iscritto alla settimana commerciale . Nella sua risposta al questionario allegato al formulario d' iscrizione, egli ha dichiarato che il principale settore d' attività della sua società erano le tovaglie ricamate, i merletti ed i fazzoletti e che auspicava un incontro bilaterale con rappresentanti della "China National Arts and Craft Import and Export Corporation" ( in prosieguo : "CNART "), che si occupa dei prodotti tessili . Un incontro è stato debitamente organizzato dalla Price Waterhouse, il 29 febbraio 1988, ed il sig . Di Domenico vi si è recato nella speranza di concludere un contratto per l' importazione di fazzoletti ricamati . Tuttavia, secondo i ricorrenti, nel corso di tale incontro i responsabili cinesi hanno informato il sig . Di Domenico di non poter trattare con lui, perché la quota d' importazione italiana, per il tipo di merci in questione, era già esaurita . Occorre ricordare a questo riguardo che l' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei tessili, parafato il 18 luglio 1979 ed approvato con decisione del Consiglio 86/669/CEE ( GU 1986, L 389, pag . 1 ), prevede, all' art . 3, la fissazione da parte della Cina di quote annue per l' esportazione verso la Comunità dei prodotti elencati all' allegato III . L' esportazione di questi prodotti ( tra i quali i fazzoletti di cotone ) è soggetta ad un duplice controllo del paese esportatore e di quello importatore, le cui modalità sono precisate nel protocollo A dell' accordo .
5 . La Briantex e il sig . Di Domenico hanno immediatamente adito il tribunal de première instance di Bruxelles chiedendo, ex art . 1382 del codice civile belga, la condanna della Price Waterhouse, della CEE e della Commissione al risarcimento del danno . Poco dopo, hanno proposto anche il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la CEE e la Commissione, chiedendo un risarcimento di 96 380 BFR per le spese di trasferta e di soggiorno del sig . Di Domenico, 200 000 BFR per la perdita di quattro giornate lavorative a Bruxelles e 500 000 BFR per il lucro cessante .
6 . Nel presente procedimento i ricorrenti fanno essenzialmente valere che la Commissione è incorsa in colpa fornendo, attraverso il suo mandatario Price Waterhouse, informazioni erronee da cui si desumeva che i responsabili cinesi potessero concludere affari, mentre così non era a causa dell' esaurimento della quota applicabile . Poiché ( secondo i ricorrenti ) la Commissione era responsabile del controllo delle quote relative al commercio tessile con la Cina, avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione reale e quindi informarne i ricorrenti .
7 . La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro la stessa Commissione mentre avrebbe potuto essere proposto solo contro la CEE, rappresentata dalla Commissione . Essa ne contesta ugualmente la ricevibilità in quanto proposto dal sig . Di Domenico, che, a suo parere, non ha interesse ad agire in nome proprio . Sotto il profilo processuale, la Commissione invoca il principio di litispendenza per sostenere che la Corte dovrebbe sospendere il procedimento fino alla definizione delle cause parallele promosse, dinanzi ai tribunali belgi, dagli stessi ricorrenti contro le medesime convenute . Essa sostiene inoltre che una sospensione è necessaria tenuto conto della causa nazionale connessa, promossa contro la Price Waterhouse .
8 . Quanto al merito, la Commissione sostiene che l' organizzazione della settimana commerciale era posta sotto la responsabilità della Price Waterhouse, che agiva per proprio conto in forza di un contratto d' appalto (" contrat d' entreprise ") e non come mandatario della Commissione : i comportamenti illeciti, commissivi od omissivi, della Price Waterhouse non sarebbero dunque imputabili alla Comunità . In ogni caso la Commissione respinge l' addebito di aver fornito informazioni inesatte ai ricorrenti : nessuno avrebbe mai dato loro ad intendere che avrebbero potuto sicuramente concludere contratti in occasione della settimana commerciale . La Commissione aggiunge che anche se fosse stata interrogata in tempo utile sulla disponibilità della quota, non sarebbe stata in grado di dare una risposta precisa . Ciò perché, secondo il citato accordo tra la CEE e la Cina sul commercio dei tessili, spetta alle autorità competenti della Cina e degli Stati membri accertare, all' atto della concessione di licenze d' esportazione o di autorizzazione all' importazione relative a merci soggette a contingenti, che la quota non sia stata superata . I controlli esercitati dalla Commissione sono controlli a posteriori sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità degli Stati membri . Inoltre, secondo la Commissione, i ricorrenti, esperti operatori del settore tessile, avrebbero dovuto essere al corrente dell' esistenza di quote e compiere proprie ricerche sulle regole del commercio con la Cina .
9 . Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso contro la Commissione, non v' è dubbio che, da un punto di vista formale, questa ha ragione di affermare che in linea di principio il ricorso ex art . 215 del trattato dovrebbe essere proposto contro la Comunità interessata, rappresentata dalla o dalle istituzioni cui si imputa l' evento dannoso ( vedasi cause riunite da 63 a 69/72, Werhahn/Consiglio, Racc . 1973, pag . 1229, punti 6 e 7 della motivazione ). In pratica tuttavia, come nelle cause ora citate, la Corte ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti direttamente contro l' istituzione o le istituzioni interessate . Nella specie l' errore, se vi è stato, è di pura forma, senza incidenza sul merito della domanda . Pertanto non ritengo necessario dichiarare il ricorso irricevibile per tale motivo, in qualsiasi sua parte .
10 . Quanto all' interesse ad agire del sig . Di Domenico, concordo con la Commissione sull' assenza di un personale interesse di questi al ricorso . Poiché è pacifico che egli ha partecipato alla settimana commerciale come direttore generale della Briantex e non per suo proprio conto, qualsiasi danno derivante da tale partecipazione riguarda la Briantex . Quest' argomento mi pare più fondato del precedente e proporrei dunque di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto proposto dal sig . Di Domenico .
11 . A mio parere non è necessario che la Corte si pronunci sull' istanza di sospensione del presente procedimento, presentata dalla Commissione, fino alla decisione delle cause parallele contro la CEE e la Commissione o della causa connessa contro la Price Waterhouse, pendenti dinanzi ai tribunali belgi . Infatti la presente causa può essere agevolmente decisa nel merito .
12 . Ritengo parimenti superfluo l' esame della questione preliminare sul merito della causa, cioè se la Price Waterhouse, assumendo l' incarico dell' organizzazione della settimana commerciale, agisse come mandataria della Commissione, con la conseguenza che - conformemente ai principi generali comuni agli Stati membri richiamati dall' art . 215, secondo comma, del trattato - i suoi comportamenti, commissivi od omissivi, sarebbero imputabili alla Comunità . La questione dell' imputabilità viene in rilievo solo se esiste, in primo luogo, un atto od un comportamento omissivo illecito ed a mio parere i ricorrenti non ne hanno provato la sussistenza .
13 . Stando ai fatti della presente causa, ritengo che un atto illecito avrebbe potuto concretarsi solo se la Price Waterhouse ( agendo in nome della Commissione ) avesse dichiarato ai ricorrenti che avrebbero avuto certamente la possibilità di stipulare contratti di compravendita di precisi quantitativi delle merci cui erano interessati nel quadro della settimana commerciale . Orbene, nessuna assicurazione del genere è stata loro fornita . Le informazioni diffuse dall' Istituto italiano per il commercio estero, le quali hanno indotto i ricorrenti a partecipare alla settimana commerciale ( e di cui non si contesta la provenienza dalla Price Waterhouse ), erano di carattere generale e non contenevano alcuna specifica affermazione come quella prima menzionata . Né giova ai ricorrenti analizzare la colpa asserita nei termini di un comportamento omissivo illecito, consistente cioè nell' aver omesso di avvertirli che la quota in oggetto era già esaurita . Il fatto che nel formulario d' iscrizione i ricorrenti abbiano indicato di essere interessati ai prodotti tessili ( compresi i fazzoletti ), e che abbiano chiesto un incontro coi rappresentanti della CNART, non bastava a segnalare agli organizzatori della settimana commerciale che i ricorrenti si aspettavano di perfezionare contratti per l' importazione di precise quantità di fazzoletti . Nulla prova inoltre che, qualora la quota non fosse già stata esaurita, i ricorrenti avrebbero avuto la certezza di concludere il contratto auspicato con le controparti cinesi, le quali restavano libere nella scelta dei loro contraenti . In realtà, risulta dal fascicolo che i rappresentanti della CNART hanno dichiarato al sig . Di Domenico di essere vincolati da un accordo a lungo termine per l' esportazione, verso un' altra impresa tessile italiana, dell' intero quantitativo di fazzoletti corrispondente alla quota italiana .
14 . Vorrei aggiungere che i ricorrenti sono stati invitati, con lettera della Corte, a produrre ogni elemento probatorio - a parte la lettera tipo dell' Istituto italiano per il commercio estero - da cui avrebbero potuto trarre il sicuro convincimento di poter concludere contratti coi responsabili cinesi in occasione della settimana commerciale . Orbene, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova al riguardo .
15 . Propongo dunque alla Corte quanto segue :
1 ) dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto proposto dal sig . Di Domenico;
2 ) per il resto, respingerlo in quanto infondato;
3 ) condannare i ricorrenti alle spese .
(*) Lingua originale : l' inglese
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