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SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 MARZO 1990. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE DEI CONTI FEAOG - PREMI PER LA NASCITA DI VITELLI. - CAUSA 10/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01229
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Premi per la nascita di vitelli - Istruttoria delle domande da parte delle autorità degli Stati membri - Termine non precisato dalla normativa comunitaria - Osservanza di un termine congruo alla luce dell' obiettivo del sistema di premi ( Trattato CEE, art . 5; regolamenti del Consiglio nn . 1201/82 e 1215/83; regolamento della Commissione n . 1262/83, art . 1 )
2 . Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa che può comportare conseguenze finanziarie - Termine per l' istruttoria da parte degli Stati membri delle domande di premi finanziati dal FEAOG - Fissazione e comunicazione in tempo utile .
Massima1 . In forza del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni comunitarie e nazionali, sancito dall' art . 5 del trattato per assicurare la corretta attuazione del diritto comunitario nell' interesse degli operatori economici, le amministrazioni nazionali devono vegliare alla realizzazione della finalità del regime comunitario di premi per la nascita di vitelli, consistente nel miglioramento della situazione finanziaria dei produttori in periodi in cui il livello dei prezzi sia relativamente basso . Esse sono pertanto tenute a procedere all' istruttoria delle domande entro un termine che risponda a tale finalità, come definita dai regolamenti nn . 1201/82 e 1215/83, anche se questo termine non è stato stabilito nei regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione . In tale prospettiva, quest' ultima può indicare agli Stati membri interessati un termine che essa considera ragionevole .
2 . Secondo una giurisprudenza costante ( vedasi, da ultimo, sentenza 13 marzo 1990, causa C-30/89, Commissione / Francia, Racc . 1990, pag . 691 ), gli imperativi di certezza e prevedibilità della disciplina comunitaria s' impongono con particolare rigore ove si tratti di una disciplina da cui possano derivare conseguenze finanziarie . Ne consegue che, se la Commissione decide di ricollegare effetti finanziari all' inosservanza, da parte delle autorità nazionali, di un termine ragionevole per l' istruttoria delle domande presentate dagli operatori economici per ottenere premi finanziati dal FEAOG, il principio di buona amministrazione esige che detto termine sia comunicato tempestivamente a tutti gli Stati membri interessati .
PartiNella causa C-10/88,
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv . Oscar Fiumara, avvocato dello stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie Adélaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Peter Karpenstein e Giuliano Marenco, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento parziale della decisione della Commissione 21 ottobre 1987 ( 87/541/CEE ), recante modifica delle decisioni 87/468/CEE e 87/469/CEE, relative alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese degli esercizi finanziari 1984 e 1985 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 324, pag . 32 ),
LA CORTE,
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, facente funzione di presidente, C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodottta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) La decisione della Commissione 21 ottobre 1987 ( 87/541/CEE ), recante modifica delle decisioni 87/468/CEE e 87/469/CEE, relative alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese degli esercizi finanziari 1984 e 1985 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", è annullata nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG per l' esercizio 1985 la somma di 19 045 553 222 lire dichiarato dalla Repubblica italiana a titolo di premi per la nascita di vitelli nella campagna 1983/1984 .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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