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SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 NOVEMBRE 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - SOSTANZE E PRODOTTI INDESIDERABILI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI - FONDAMENTO GIURIDICO. - CAUSA 11/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03799
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Massima
Parti
Dispositivo
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Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Fondamento giuridico
( Trattato CEE, artt . 38, n . 2, 39, 43 e 100; direttiva del Consiglio 87/519 )
MassimaNell' ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve poggiare su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale ( vedasi sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione / Consiglio, Racc . pag . 1493 ).
L' art . 43 del trattato costituisce il fondamento giuridico per qualsiasi normativa in materia di produzione e vendita dei prodotti agricoli, elencati nell' allegato II del trattato, che contribuiscono al perseguimento di uno o più obiettivi della politica agricola comune enunciati all' art . 39 del trattato . Dette normative, anche se contemplano, oltre gli obiettivi inerenti la politica agricola comune, ulteriori obiettivi che, in assenza di disposizioni specifiche, sono perseguiti in base all' art . 100 del trattato, possono comportare l' armonizzazione delle norme nazionali in questo settore senza dover far ricorso a quest' ultimo articolo . Questo infatti, tenuto conto della prevalenza che l' art . 38, n . 2, del trattato riserva alle norme specifiche del settore agricolo rispetto alle norme generali relative all' instaurazione del mercato comune, non può venir invocato per circoscrivere la sfera d' applicazione dell' art . 43 ( vedansi sentenze 23 febbraio 1988, cause 68/86 e 131/86, Regno Unito / Consiglio, Racc . pagg . 855 e 905 ).
La direttiva 87/519, che modifica la direttiva 74/63 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, nonostante possa riferirsi in via accessoria a taluni prodotti non compresi nell' allegato II, si applica, da un lato, essenzialmente ai prodotti inclusi in detto allegato e, dall' altro, costituisce un fattore essenziale per aumentare la produttività dell' agricoltura, finalità contemplata all' art . 39, n . 1, lett . a ), del trattato . Per questo motivo doveva essere adottata dal Consiglio unicamente in base all' art . 43 . Poiché ciò non è stato fatto, va annullata .
PartiNella causa C-11/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Arthur Brautigam e dalla sig.ra Moyra Sims, amministratore principale l' uno, amministratrice l' altra presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della direttiva 87/519 del Consiglio del 19 ottobre 1987, che modifica la direttiva 74/63 relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali ( GU L 304, pag . 38 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) E' annullata la direttiva 87/519 del Consiglio del 19 ottobre 1987, che modifica la direttiva 74/63 concernente le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali .
2 ) Le spese sono poste a carico del Consiglio .
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