Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1989. - DIMITRIOS PATRINOS CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - STATUTO DEL PERSONALE - MANCATA NOMINA IN RUOLO AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA. - CAUSA 17/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04249
Pub.RJ pagina Pub somm
Massima
Parti
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Durata prevista dallo Statuto - Calcolo - Modalità - Dipendente in prova in congedo di malattia - Periodo effettivo di prova avente una durata ridotta - Violazione dell' art . 34, n . 1, dello Statuto - Assenza
( Statuto del personale, art . 34, n . 1 )
2 . Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Giudizio negativo sulle capacità dell' interessato prima della scadenza del periodo di prova previsto dallo Statuto - Prolungamento del periodo di prova o licenziamento - Potere discrezionale dell' amministrazione
( Statuto del personale, art . 34, n . 2, 2° comma )
3 . Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Valutazione dei risultati - Giudizio sulle capacità del dipendente in prova - Sindacato giurisdizionale - Limiti
Massima1 . I periodi di congedo ed il periodo successivo alla compilazione del rapporto sui risultati della prova vanno computati nel calcolo della durata regolamentare del periodo di prova indicata all' art . 34, n . 1, dello Statuto, poichè tale disposizione non esige l' esercizio effettivo delle funzioni durante tutto il periodo di prova ( v . sentenza 15 maggio 1985, Patrinos c / CES, causa 3/84, Racc . pag . 1421 ).
Pertanto, nel caso di un dipendente in prova impedito per causa di malattia, l' autorità che ha il potere di nomina, la quale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova ma non vi è obbligata, può fondarsi sull' esercizio effettivo delle funzioni durante un periodo ridotto per valutare le qualità professionali dell' interessato, ove questo periodo costituisca, per chi compila il rapporto, una base di giudizio sufficiente .
2 . Risulta dall' art . 34, n . 2, 2° comma, dello Statuto che se un rapporto provvisorio negativo sulle qualità professionali di un dipendente in prova è stato compilato senza che l' interessato ricevesse alcun previo avvertimento, l' autorità che ha il potere di nomina può decidere sia di far continuare il periodo di prova, sia di licenziare l' interessato seguendo la procedura contemplata dal suddetto articolo .
3 . Non spetta alla Corte intervenire nel giudizio delle istituzioni per quanto riguarda la valutazione del risultato di un periodo di prova ed il giudizio sulle qualità professionali dell' aspirante alla nomina in ruolo nell' ambito del pubblico impiego comunitario, salvo il caso di errori di valutazione manifesti o di sviamento di potere ( v . sentenza 15 maggio 1985, Patrinos c / CES, causa 3/84, Racc . pag . 1421 ).
PartiNella causa C-17/88,
Dimitrios Patrinos, ex dipendente in prova del Comitato economico e sociale delle Comunità Europee, residente in Atene, con gli avvocati M . e O . Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità Europee, rappresentato dal sig . D . Bruggeman, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . D . Lagasse, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità Europee, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto principale un ricorso volto ad ottenere l' annullamento della decisione di licenziare il ricorrente alla scadenza del periodo di prova,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori : Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Top