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SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 OTTOBRE 1989. - SA SOLVAY & CIE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - POTERI D'INDAGINE DELLA COMMISSIONE - DIRITTI DELLA DIFESA. - CAUSA 27/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03355
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Concorrenza - Procedimento amministrativo - Richiesta di informazioni - Poteri della Commissione
( Regolamento del Consiglio n . 17, artt . 11 e 14 )
2 . Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nell' ambito dei procedimenti amministrativi - Concorrenza - Decisione di chiedere informazioni ad un' impresa - Diritto di rifiutarsi di fornire una risposta che implicherebbe il riconoscimento di un' infrazione
( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 11 )
Massima1 . Gli artt . 11 e 14 del regolamento n . 17 istituiscono due procedimenti distinti ed autonomi . Il fatto che sia già stato compiuto un accertamento ai sensi dell' art . 14 non riduce per nulla i poteri di indagine di cui la Commissione dispone in forza dell' art . 11 . Nessuna considerazione di natura procedurale, inerente al regolamento n . 17, impedisce quindi alla Commissione di esigere, nell' ambito di una richiesta di informazioni, la comunicazione di documenti dei quali non abbia potuto ottenere copia od estratto in occasione di un precedente accertamento .
Spetta alla Commissione valutare se un' informazione sia necessaria per poter scoprire un' infrazione alle norme sulla concorrenza . Anche se essa già dispone di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l' esistenza di un' infrazione, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario richiedere ulteriori informazioni che le permettano di meglio valutare la portata della trasgressione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte .
2 . Il rispetto dei diritti della difesa, principio di carattere fondamentale, deve essere garantito non solo nei procedimenti amministrativi che possono portare all' irrogazione di sanzioni, ma altresì nell' ambito di procedure d' indagine previa, come gli accertamenti di cui all' art . 11 del regolamento n . 17, che possono essere determinanti per la costituzione di prove attestanti l' illegittimità di comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità .
Di conseguenza se, nell' ambito di una richiesta di informazioni ai sensi dell' art . 11 del regolamento n . 17, la Commissione può obbligare un' impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest' ultima sia a conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, anche se possono servire ad accertare che l' impresa stessa o un' altra impresa hanno tenuto un comportamento anticoncorrenziale, essa non può tuttavia pregiudicare, mediante una decisione di chiedere informazioni, i diritti della difesa .
Così, sebbene con riferimento ad infrazioni di natura economica, segnatamente in materia di concorrenza, non si possa riconoscere ad un' impresa il diritto di non testimoniare contro se stessa, né sulla base di un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri né in forza del richiamo ai diritti garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali o dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Commissione non può imporre ad un' impresa l' obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l' esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione .
( La motivazione di questa sentenza non differisce da quella della sentenza pronunciata in pari data : 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem / Commissione, Racc . pag . 3283 ).
PartiNella causa 27/88,
Solvay & Cie, SA, con sede in Bruxelles, rappresentata e difesa dall' avv . Lucien Simont del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Anthony Mc Clellan, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . Nicole Coutrelis del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione IV/31.865 della Commissione del 24 novembre 1987, relativa ad una procedura d' applicazione dell' art . 11, n . 5, del regolamento del Consiglio n . 17,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) La decisione IV/31.865 della Commissione del 24 novembre 1987, relativa ad una procedura in applicazione dell' art . 11, n . 5, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento di applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato CEE, è annullata per quanto riguarda le questioni sub II 1, lett . c ), e sub III 1 e 2 .
2 ) Per il resto il ricorso è respinto .
3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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