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SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 LUGLIO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - AGRICOLTURA - MERCATO DEI CEREALI FORAGGERI. - CAUSA 35/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03125
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Aiuti concessi dagli Stati - Valutazione di un regime di aiuti alla luce di norme comunitarie diverse da quelle enunciate dall' art . 92 del Trattato - Violazione delle norme di un' organizzazione comune dei mercati agricoli - Ricorso alla procedura ex art . 169 - Ammissibilità
( Trattato CEE, artt . 92, 93, n . 2, e 169 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formazione dei prezzi - Misure nazionali - Incompatibilità con la normativa comunitaria
3 . Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Notifica alla Commissione - Obbligo - Inadempimento - Ricorso alla procedura di cui all' art . 169 - Ammissibilità
( Trattato CEE, artt . 93, n . 3, e 169 )
4 . Stati membri - Obblighi - Collaborazione alle inchieste in materia di inadempimento da parte di uno Stato
( Trattato CEE, artt . 5 e 169 )
Massima1 . Il fatto che il Trattato ha istituito, all' art . 93, n . 2, una procedura adeguata ai problemi particolari che presentano gli aiuti statali per la concorrenza nel mercato comune non osta per nulla a che la compatibilità di un regime di aiuti alla luce delle norme comunitarie diverse da quelle contenute nell' art . 92, e in particolare alla luce delle norme di un' organizzazione comune dei mercati, sia valutata secondo la procedura di constatazione di inadempimento prevista all' art . 169 del Trattato .
2 . Le organizzazioni comuni dei mercati si basano sul principio del mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha libero accesso in condizioni effettive di concorrenza ed il cui funzionamento è unicamente regolato dai mezzi previsti da tali organizzazioni . In particolare, in settori coperti da un' organizzazione comune dei mercati, a maggior ragione quando questa organizzazione si basa su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel sistema di formazione dei prezzi, quale risulta dall' organizzazione comune .
3 . La Commissione può far ricorso alla procedura di cui all' art . 169 del Trattato quando intende far constatare dalla Corte la violazione da parte di uno Stato membro dell' art . 93, n . 3, del Trattato, che impone agli Stati membri di informare la Commissione dei progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti ai sensi dell' art . 92 .
4 . Se uno Stato membro non collabora con la Commissione, quando questa fa un' inchiesta per accertare l' eventuale esistenza a carico del suddetto Stato di un inadempimento atto a costituire oggetto di un ricorso ex art . 169 del Trattato, esso viola gli obblighi che gli sono imposti dall' art . 5, primo comma, del Trattato . Una siffatta mancanza di collaborazione assume particolare gravità quando persiste davanti alla Corte, una volta proposto un ricorso per inadempimento .
PartiNella causa C-35/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Xenophon A . Yataganas, Theofanis Christoforou, membri del servizio giuridico, e dal sig . Mihail Vilaras, referendario presso il Consiglio di Stato della Repubblica ellenica, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Yannos Cranidiotis, segretario particolare presso il ministero degli Affari esteri, assistito dai sigg . Constantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico particolare del servizio del contenzioso delle Comunità europee presso il ministero degli Affari esteri, Ilias Laios, consigliere giuridico del ministero dell' Agricoltura, e Meletis Tsotsanis, capo della direzione degli affari giuridici presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
causa avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, intervenendo sul mercato dei cereali foraggieri e in particolare dando istruzioni all' Ente centrale di gestione dei prodotti nazionali ( KYDEP ) per l' acquisto e la vendita di detti cereali a prezzi e condizioni stabiliti dal governo greco, ripianando il deficit derivante da tali operazioni con risorse statali e favorendo il finanziamento privilegiato delle attività della KIDEP sul mercato dei cereali foraggieri da parte della Banca agricola di Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato, e dei relativi regolamenti d' attuazione ( GU L 281, pag . 1 ), nonché dagli artt . 5 e 93 del Trattato,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e M . Zuleeg, presidenti di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 3 aprile 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, intervenendo sul mercato dei cereali foraggieri e in particolare dando istruzioni all' Ente centrale di gestione dei prodotti nazionali ( in prosieguo : la "KYDEP ") per l' acquisto e la vendita di detti cereali a prezzi e condizioni stabiliti dal governo greco, ripianando il deficit derivante da tali operazioni con risorse statali e favorendo il finanziamento privilegiato delle attività della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri da parte della Banca agricola di Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ), come modificato, e dei relativi regolamenti d' attuazione, nonché degli artt . 5 e 93 del Trattato .
2 Secondo la Commissione, le condizioni di circolazione dei cereali foraggieri sul mercato ellenico erano definite dallo Stato, in particolare tramite un comitato, istituito con la decisione congiunta 17 marzo 1981, n . A6-2028 ( Efimeris tis Kyverniseos tis Ellinikis Dimokratias del 31 marzo 1981, pag . 1826 ), dei ministri dell' Agricoltura e del Commercio e composto di rappresentanti dei ministeri interessati e della KYDEP . Sempre secondo la Commissione, quest' ultima, organizzazione cooperativa centrale che raggruppa unioni di cooperative, è stata l' organo di esecuzione delle decisioni di tale comitato . A questo titolo, il saldo deficitario delle operazioni da essa effettuate sul mercato dei cereali foraggieri derivante dalla vendita in perdita di tali cereali sarebbe stato ripianato con risorse provenienti dal bilancio dello Stato . La KYDEP avrebbe fruito inoltre, per l' esecuzione di tali operazioni, di condizioni di finanziamento privilegiate accordate dalla Banca agricola di Grecia .
3 Ritenendo che tali interventi dello Stato fossero in contrasto con gli obblighi derivanti dall' esistenza dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, istituita dal citato regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, e che inoltre la Repubblica ellenica avesse disatteso gli artt . 5 e 93 del Trattato, la Commissione ha aperto nei confronti di tale Stato membro un procedimento per inadempimento .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sull' oggetto del ricorso
5 La Commissione chiede alla Corte di accertare tre distinti inadempimenti : in primo luogo, l' inadempimento delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2727/75, che sarebbe costituito dall' esistenza di un intervento statale sul mercato dei cereali foraggieri, e, più in particolare, degli artt . 3, 5, 6, 7, 8, 12 e seguenti, e 24 di tale regolamento; in secondo luogo, l' inadempimento dell' art . 93, n . 3, del Trattato, che sarebbe costituito dalla mancanza di previa notifica alla Commissione degli aiuti statali di cui avrebbe fruito la KYDEP; infine, l' inadempimento dell' art . 5 del Trattato . A proposito di quest' ultimo inadempimento, la Commissione deduce, con riferimento al primo comma dell' art . 5, la mancanza di collaborazione delle autorità elleniche in occasione dell' inchiesta da essa effettuata sul mercato dei cereali foraggieri nella Repubblica ellenica, e, con riferimento al secondo comma della stessa disposizione, che l' asserito intervento statale costituirebbe un complesso di misure atte a compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato .
6 Si deve rilevare che il presente ricorso per inadempimento si riferisce, come è stato espressamente indicato dal rappresentante della Commissione nella fase orale, al periodo che va dal 1° gennaio 1981 al 26 marzo 1984, data della prima intimazione rivolta alla Repubblica ellenica .
7 La censura relativa all' inosservanza del regolamento n . 2727/75 deve quindi essere esaminata alla luce delle disposizioni di tale regolamento vigenti durante detto periodo, nella versione risultante in particolare dalle modifiche apportate dai regolamenti ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1976, n . 1143 ( GU L 130, pag . 1 ), 17 maggio 1977, n . 1151 ( GU L 136, pag . 1 ), 12 giugno 1978, n . 1254 ( GU L 156, pag . 1 ), 15 luglio 1980, n . 1870 ( GU L 184, pag . 1 ), 21 dicembre 1981, n . 3808 ( GU L 382, pag . 37 ), e 18 maggio 1982, n . 1451 ( GU L 164, pag . 1 ).
Sull' inosservanza del regolamento n . 2727/75
Sulla ricevibilità
8 La Repubblica ellenica sostiene che il ricorso della Commissione, in quanto mira a far dichiarare dalla Corte l' inosservanza del regolamento n . 2727/75, è irricevibile .
9 Secondo la convenuta, infatti, l' intervento dello Stato di cui si discute, ammesso che sia provato, fa perno sull' accollo al bilancio dello Stato del deficit della KYDEP risultante dalla vendita in perdita di cereali foraggieri da parte di tale ente . L' aiuto così concesso costituirebbe un aiuto statale ai sensi dell' art . 92 del Trattato e quindi dovrebbe applicarsi soltanto il procedimento definito dall' art . 93, n . 2, del Trattato, con esclusione, in particolare, del procedimento di cui all' art . 169 dello stesso Trattato .
10 Su questo punto si deve rilevare che, in forza dell' art . 42 del Trattato, le disposizioni del capitolo relativo alle norme in materia di concorrenza, cioè l' insieme degli artt . 85-94, si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Consiglio, nell' ambito delle disposizioni adottate per l' organizzazione dei mercati agricoli . In base a tale disposizione, l' art . 22 del regolamento n . 2727/75 stabilisce che gli artt . 92-94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei cereali "fatte salve la disposizioni contrarie del presente regolamento ".
11 Tuttavia, in base alla costante giurisprudenza della Corte, il procedimento da applicare per l' accertamento dell' inosservanza delle norme di un' organizzazione comune di mercato è il procedimento di accertamento di inadempimento previsto dall' art . 169 del Trattato . Secondo detta giurisprudenza, anche se il Trattato ha istituito, nell' art . 93, n . 2, un procedimento specificamente adeguato ai particolari problemi sollevati dalle sovvenzioni statali per la concorrenza nel mercato comune, l' esistenza di detto procedimento non osta affatto a che la compatibilità di un regime di sovvenzioni con norme comunitarie diverse da quelle contenute nell' art . 92 sia valutata mediante il procedimento contemplato dall' art . 169 ( v . sentenze 24 aprile 1980, Commissione / Repubblica italiana, causa 72/79, Racc . pag . 1411, e 30 gennaio 1985, Commissione / Repubblica francese, causa 290/83, Racc . pag . 439 ).
12 Di conseguenza, la circostanza, invocata dalla Repubblica ellenica, che, ammesso che sia provato, l' intervento statale censurato comporti un regime di aiuto, non vieta alla Commissione di contestare, seguendo il procedimento di cui all' art . 169 del Trattato, la compatibilità di detto intervento con le norme dell' organizzazione comune dei mercati dei cereali .
13 Si deve pertanto respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta .
Nel merito
14 Fino alla data dell' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, la KYDEP ha acquistato, depositato e distribuito i cereali foraggieri per conto dello Stato .
15 All' atto dell' adesione, lo Stato, con menzionata decisione 17 marzo 1981, n . A6-2028, ha venduto alla KYDEP i cereali foraggieri ad esso appartenenti, secondo un inventario redatto il 31 dicembre 1980 .
16 Il comitato istituito con la stessa decisione ha avuto il compito di controllare la gestione e lo smaltimento da parte della KYDEP, dei cereali così venduti .
17 La Repubblica ellenica asserisce che l' intervento dello Stato sul mercato dei cereali foraggieri, tramite tale comitato e la KYDEP, ha riguardato esclusivamente i quantitativi di cereali oggetto della già menzionata decisione 17 marzo 1981 .
18 La Commissione sostiene, per contro, che l' intervento delle autorità elleniche ha riguardato, successivamente all' adesione della Repubblica ellenica, l' intero mercato dei cereali foraggieri .
19 Occorre accertare l' esistenza dell' intervento delle autorità elleniche secondo le modalità asserite dalla Commissione e, qualora tale intervento sia assodato, la sua compatibilità con il regolamento n . 2727/75 .
20 A sostegno delle sue asserzioni, la Commissione ha prodotto diversi documenti fra cui, in particolare, una relazione datata 4 novembre 1985 dell' ufficio legale della KYDEP e il verbale della trentaseiesima assemblea generale di tale ente, tenutasi il 12 e il 13 dicembre 1986, che contiene affermazioni di responsabili della KYDEP secondo cui questa sarebbe, in realtà, incaricata dell' esecuzione delle decisioni adottate dalle autorità nazionali riguardo al mercato dei cereali foraggieri .
21 La produzione da parte del governo ellenico, su espressa richiesta della Corte, di decisioni di ministri greci o di comitati posti sotto l' autorità di questi ha suffragato e precisato gli elementi d' informazione contenuti in detti documenti .
22 Risulta, in primo luogo, da dette decisioni che le autorità elleniche fissavano i prezzi di vendita e i quantitativi di cereali foraggieri venduti dalla KYDEP agli allevatori e alle imprese che producono elementi zootecnici composti . A questo proposito, si può in particolare rilevare la decisione n . 1761 del "comitato finanziario", datata 24 settembre 1981, che, nel n . 1, "fissa un prezzo unico, ossia 10 DR per chilogrammo, per la vendita di cereali foraggieri ( granoturco, orzo, ecc .) agli allevatori di bestiame e di pollame e agli industriali dei cereali foraggieri tramite la KYDEP (...)", nonché la decisione del ministro dell' Agricoltura 29 luglio 1982, che determina in modo molto preciso, per specie d' animali, i quantitativi di cereali foraggieri che potevano essere venduti dalla KYDEP agli allevatori .
23 In secondo luogo, lo Stato assumeva a proprio carico il deficit subito dalla KYDEP a causa della costante pratica della vendita in perdita che veniva imposta a tale ente . Il n . 3 della succitata decisione n . 1761 del "comitato finanziario" è particolarmente esplicito su questo punto giacché "autorizza l' assunzione a carico della differenza fra il prezzo di costo che risulta dall' acquisto, dalla conservazione, dal trasporto da parte della KYDEP e il prezzo di vendita di 10 DR il chilogrammo, mediante il prestito della Banca di Grecia alla Banca agricola di Grecia, a carico del bilancio dello Stato, con imputazione sul conto dei beni di consumo per il 1982 ".
24 Risulta del pari dalla succitata decisione e dalla decisione contenuta nella lettera 2 aprile 1982 del "comitato finanziario" alla Banca di Grecia che lo Stato prestava la sua garanzia alla KYDEP affinché questa potesse fruire, per il finanziamento delle sue operazioni sul mercato dei cereali foraggieri, di prestiti dalla Banca di Grecia, tramite la Banca agricola di Grecia .
25 A proposito poi del prezzo al quale la KYDEP acquistava i cereali foraggieri, dal fascicolo emerge un insieme di elementi concordanti che consentono di desumere che tale prezzo veniva anch' esso fissato dalle autorità elleniche .
26 Occorre rilevare, in particolare, le asserzioni in questo senso contenute nella relazione dell' ufficio legale della KYDEP e nel verbale della trentaseiesima assemblea generale di tale ente, già menzionati . Va inoltre rilevato che, in quanto assumeva a suo carico, in tutto o in parte, la differenza fra il prezzo di costo e il prezzo di vendita dei cereali foraggieri, lo Stato non poteva lasciare la KYDEP libera di determinare il livello di prezzo al quale essa acquistava i cereali dai produttori . Questo è per l' appunto il senso del resoconto n . 189, in data 14 febbraio 1984, proveniente dal comitato istituito con la citata decisione n . A6-2028, avente ad oggetto sia la "fissazione del prezzo d' acquisto del granoturco, dell' orzo e del grano" sia l' "importo in definitiva assunto a carico dallo Stato per il 1982 nell' ambito della gestione dei cereali foraggieri ".
27 Va, da ultimo, sottolineato che, come risulta chiaramente dal n . 1, secondo comma, della citata decisione n . 1761 del "comitato finanziario", riferentesi ai cereali foraggieri "acquistati a partire dal 1° gennaio 1981" e le cui enunciazioni non sono contraddette da nessun documento del fascicolo di causa, l' intervento delle autorità elleniche investiva l' intero mercato dei cereali foraggieri e comunque non era affatto limitato, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, ai cereali prodotti o acquistati prima dell' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee .
28 Considerato il valore probante delle citate decisioni e degli altri documenti, della stessa natura, contenuti nel fascicolo, si deve ammettere che durante il periodo cui si riferisce il presente ricorso le autorità elleniche, tanto con provvedimenti riguardanti in particolare la fissazione dei prezzi quanto con misure di sostegno finanziario, hanno controllato le operazioni effettuate dalla KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri .
29 A proposito della compatibilità di tale intervento statale con il regolamento n . 2727/75, va ricordato che le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio del mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva e il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti contemplati da tali organizzazioni . In particolare, in settori disciplinati da un' organizzazione comune di mercato, e a maggior ragione quando questa organizzazione, come nella fattispecie, è basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune ( sentenza 29 novembre 1989, Commissione / Repubblica ellenica, punto 16 della motivazione, causa C-281/87, Racc . pag . 4015 ).
30 L' intervento delle autorità elleniche secondo le modalità sopra descritte, in un settore in cui la normativa comunitaria è esauriente, ha disatteso le norme dell' organizzazione comune di mercato . La fissazione amministrativa dei prezzi d' acquisto e di vendita dei cereali foraggieri da parte della KYDEP e il sostegno finanziario fornito a tale ente hanno tenuto in non cale il regime concorrenziale di formazione dei prezzi nonché il carattere esclusivo dell' intervento comunitario previsto, in particolare, dagli artt . 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento n . 2727/85 . Occorre rilevare in proposito che né l' asserita specificità delle aziende agricole elleniche né circostanze congiunturali, come la siccità, o, eccezionali, come le difficoltà legate alle conseguenze della catastrofe di Cernobil, possono, contrariamente a quanto sostiene il governo ellenico, autorizzare misure d' intervento sui prezzi che non siano state decise sul piano comunitario in conformità alle norme dell' organizzazione comune di mercato .
31 A proposito dell' inosservanza degli artt . 12 e seguenti del regolamento n . 2727/75, relativi ai rapporti coi paesi terzi, la Commissione si limita, come risulta dalle spiegazioni fornite dal suo rappresentante all' udienza dedicata alla trattazione orale della causa, a dedurre la violazione delle norme procedurali contenute in dette disposizioni . Come ha ammesso la Commissione alla stessa udienza, tale mezzo non è suffragato da elementi sufficientemente precisi per potersi considerare fondato .
32 La Commissione ha dedotto, pure, nelle risposte ai quesiti della Corte, l' inosservanza dell' art . 24 del regolamento n . 2727/75, che istituisce l' obbligo, per gli Stati membri, di comunicare alla Commissione dati relativi all' applicazione delle norme dell' organizzazione comune di mercato . A sostegno di tale mezzo, la Commissione fa valere il rifiuto delle autorità elleniche di comunicarle dati nell' ambito dell' inchiesta da essa effettuata sul funzionamento della KYDEP . I fatti così addebitati alla Repubblica ellenica si ricollegano, come ha d' altronde sostenuto la Commissione nella fase precontenziosa e nelle memorie presentate alla Corte, all' esistenza di un eventuale inadempimento del dovere di collaborazione sancito dall' art . 5, primo comma, del Trattato . Essi verranno quindi esaminati nell' ambito di tale distinto inadempimento .
33 Per tutti questi motivi, si deve dichiarare che, intervenendo sulle condizioni d' acquisto e di vendita dei cereali foraggieri da parte della KYDEP, ripianando con misure di bilancio il deficit della KYDEP derivante dall' intervento di questa sul mercato dei cereali foraggieri e consentendo a tale ente di ottenere, grazie alla garanzia dello Stato, prestiti dalla Banca di Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato .
Sull' inosservanza dell' art . 93, n . 3, del Trattato
34 E' necessario, in via preliminare, ricordare che la Commissione può avvalersi del procedimento di cui all' art . 169 del Trattato quando intende far dichiarare dalla Corte l' inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell' art . 93, n . 3, del Trattato, che impone agli Stati membri d' informare la Commissione dei progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti ai sensi dell' art . 92 del Trattato ( sentenza 27 marzo 1984, Commissione / Repubblica italiana, causa 169/82, Racc . pag . 1603 ).
35 La Repubblica ellenica non ha contestato, in diritto, la natura d' aiuto statale, ai sensi dell' art . 92 del Trattato, delle sovvenzioni concesse alla KYDEP per consentirle di ripianare i deficit di gestione risultanti dalla vendita in perdita dei cereali foraggieri . La convenuta si è, al contrario, basata su tale qualificazione per giustificare l' eccezione d' irricevibilità opposta al primo inadempimento addebitatole dalla Commissione .
36 Nemmeno si nega che tali aiuti non siano stati previamente notificati alle condizioni previste dall' art . 93, n . 3 .
37 Si deve, quindi, dichiarare che, non notificando alla Commissione progetti di aiuti alla KYDEP, per l' acquisto e la vendita di cereali foraggieri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obbighi incombentile in forza dell' art . 93, n . 3, del Trattato .
Sull' inosservanza dell' art . 5 del Trattato
38 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi che le incombono in forza dell' art . 5, primo comma, del Trattato, rifiutandosi di comunicarle informazioni sul funzionamento della KYDEP nonché talune decisioni amministrative relative all' organizzazione del mercato dei cereali foraggieri in Grecia .
39 Si deve rilevare che, in occasione dell' inchiesta effettuata nell' ambito del procedimento che è sfociato nella proposizione del presente ricorso, il governo ellenico non ha comunicato alla Commissione le decisioni ministeriali e le decisioni dei comitati posti sotto l' autorità dei ministri, non pubblicate, relative alle modalità dell' intervento della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri .
40 Questa omissione, in quanto ha impedito alla Commissione di prendere conoscenza di tutti i complessi rapporti esistenti tra lo Stato ellenico e la KYDEP, dev' essere considerata come un rifiuto di collaborare con detta istituzione .
41 Questa mancanza di collaborazione è tanto più grave in quanto ha persistito davanti alla Corte . Da questa richiesto di produrre le stesse decisioni, il governo ellenico non ha, nei termini che gli erano stati inizialmente impartiti, prodotto tali documenti né risposto ai precisi quesiti che gli erano stati posti . Solo dopo una prima fase orale, nel corso della quale la Corte ha concesso, in via eccezionale, un nuovo termine al governo ellenico, quest' ultimo ha risposto ai quesiti della Corte .
42 Si deve quindi dichiarare che, non comunicando alla Commissione le decisioni delle autorità elleniche relative alle modalità dell' intervento della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell' art . 5, primo comma, del Trattato .
43 Riguardo, infine, all' inosservanza dell' art . 5, secondo comma, del Trattato, non vi è motivo di dichiarare un inadempimento degli obblighi generali sanciti da detta disposizione distinto dagli inadempimenti, già accertati, degli obblighi comunitari più precisi che incombevano alla Repubblica ellenica .
Decisione relativa alle speseSulle spese
44 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Intervenendo sulle condizioni d' acquisto e di vendita dei cereali foraggieri da parte della KYDEP, ripianando con misure di bilancio il deficit della KYDEP derivante dall' intervento di questa sul mercato dei cereali foraggieri e consentendo a tale ente di ottenere, grazie alla garanzia dello Stato, prestiti dalla Banca di Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato .
2 ) Non notificando alla Commissione i progetti di aiuto alla KYDEP, per l' acquisto e la vendita di cereali foraggieri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell' art . 93, n . 3, del Trattato .
3 ) Non comunicando alla Commissione le decisioni delle autorità elleniche relative alle modalità dell' intervento della KYDEP sul mercato dei cereali foraggieri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell' art . 5, primo comma, del Trattato .
4 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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