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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 21 NOVEMBRE 1989. - MATHILDE BECKER E JOSYANE STARQUIT CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - REINTEGRAZIONE DOPO DISTACCO. - CAUSE RIUNITE 41/88 E 178/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03807
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso la decisione di rigetto del reclamo - Ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 176; statuto del personale, art . 91 )
3 . Dipendenti - Statuto - Norme imperative - Deroghe - Divieto
4 . Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Candidati promovibili - Diritto alla promozione - Assenza
(( Statuto del personale, artt . 29, n . 1, lett . a ), e 45, n . 1 ))
5 . Dipendenti - Comando nell' interesse del servizio - Reintegrazione - Diritto al mantenimento del grado attribuito per il posto occupato a seguito del comando - Assenza
( Statuto del personale, art . 38 )
Massima1 . Il ricorso dinanzi alla Corte, anche se formalmente diretto avverso la decisione di rigetto del reclamo del dipendente, comporta che la Corte sia chiamata a conoscere dell' atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo ( giurisprudenza costante, vedasi sentenza 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker / Parlamento, Racc . pag . 23 ).
2 . La Corte non può rivolgere ingiunzioni all' amministrazione nell' ambito del sindacato di legittimità in base all' art . 91 dello statuto . Va pertanto dichiarata irricevibile una domanda intesa all' emanazione di una tale ingiunzione . Gli obblighi imposti all' amministrazione possono derivare unicamente dall' annullamento di uno dei suoi atti, conformemente all' art . 176 del trattato ( giurisprudenza costante, vedansi sentenze 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff / Commissione, Racc . pag . 99, e 27 aprile 1989, causa 192/88, Turner / Commissione, Racc . pag . 1017 ).
3 . L' autorità che ha il potere di nomina non può, mediante una direttiva interna o qualsivoglia altra procedura analoga, derogare alle norme imperative dello statuto ( vedasi sentenza 10 dicembre 1987, cause riunite da 181 a 184/86, Del Plato e a . / Commissione, Racc . pag . 4991 ) ovvero far sorgere, a vantaggio dei dipendenti, diritti che possono determinare un inquadramento in contrasto con lo statuto .
4 . L' art . 29, n . 1, lett . a ), dello statuto, a norma del quale l' autorità che ha il potere di nomina, per provvedere ai posti vacanti, deve in primo luogo esaminare le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno dell' istituzione, non riconosce ai dipendenti che soddisfano i requisiti per essere promossi il diritto ad una promozione automatica .
5 . L' art . 38 dello statuto non fornisce al dipendente comandato nell' interesse del servizio la garanzia del mantenimento, all' atto della reintegrazione nel posto precedentemente occupato, del grado e della relativa retribuzione avuti nel posto cui era stato comandato .
PartiNelle cause riunite C-41/88 e C-178/88,
Mathilde Becker, dipendente del Parlamento europeo, residente in Pruem zur Lay, Van-der-Heyder-strasse 7, Repubblica federale di Germania, con gli avv.ti Victor Biel e Aloyse May del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 31, Grand-rue,
ricorrente nella causa C-41/88,
e
Josyane Starquit, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv . Alex Schmitt del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 62, avenue Guillaume,
ricorrente nella causa C-178/88,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . F . Pasetti-Bombardella, giureconsulto, M . Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agente, e D . Petersheim, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni del Parlamento europeo 12 novembre 1987 e 30 marzo 1988, relative alla ricostituzione della carriera delle ricorrenti dopo la loro reintegrazione,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini, giudice,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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