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SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 MARZO 1990. - REPUBBLICA ELLENICA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - IMPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI - INCIDENTE NELLA CENTRALE NUCLEARE DI CERNOBYL. - CAUSA 62/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01527
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso contro un atto fondato sul trattato CEE - Motivi - Violazione dei trattati CEEA o CECA - Ricevibilità
( Trattato CEE, art . 173, primo comma )
2 . Atti delle istituzioni - Scelta della base giuridica - Criteri
3 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
( Trattato CEE, art . 190 )
4 . Politica commerciale comune - Ambito di applicazione - Importazione dei prodotti agricoli - Fissazione di limiti massimi di tolleranza per la contaminazione radioattiva - Inclusione
( Trattato CEE, art . 113; regolamento del Consiglio n . 3955/87 )
Massima1 . La necessità di un sindacato completo e coerente della legittimità impone di interpretare l' art . 173, primo comma, del trattato CEE nel senso che non può escludere la competenza della Corte ad esaminare, nell' ambito di un ricorso mirante all' annullamento di un atto fondato su una disposizione del trattato CEE, una censura tratta dall' inosservanza di una norma del trattato CEEA o CECA .
2 . Nell' ambito del sistema di competenze della Comunità la scelta del fondamento giuridico di un atto - scelta che può avere conseguenze sul contenuto dell' atto in quanto determina la procedura da seguire per la sua adozione - deve basarsi su elementi obiettivi, passibili di sindacato giurisdizionale .
3 . L' art . 190 del trattato CEE, pur obbligando a menzionare la proposta della Commissione negli atti che possono venire adottati solo su proposta di quest' ultima, non prescrive però di indicare se l' atto in questione sia o meno conforme a detta proposta .
4 . Sottoponendo l' immissione in libera pratica di taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi al rispetto di limiti massimi di tolleranza quanto alla contaminazione radioattiva, il regolamento n . 3955/87 persegue lo scopo di far sì che i prodotti agricoli e trasformati, che sono destinati all' alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati, siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni idonee a tutelare la salute dei consumatori, a preservare, senza che siano compromessi indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l' unicità del mercato e ad impedire deviazioni di traffico . Ne consegue che, in base alla sua finalità ed al suo contenuto, il predetto regolamento ha lo scopo di disciplinare gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi e rientra per questo motivo nella politica commerciale comune ai sensi dell' art . 113 del trattato CEE .
PartiNella causa C-62/88,
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg . Giannos Kranidiotis, segretario speciale presso il ministero degli Affari esteri e Ilias Laïos, consigliere giuridico presso il ministero dell' Agricoltura, assistiti dai sigg . Konstantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico presso il ministero degli Affari esteri, e Meletis Tsotsanis, giurista presso il ministero dell' Agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Bernhard Schloh, consigliere presso il servizio giuridico del Consiglio, assistito da Micail Vitsentzatos, membro dello stesso servizio, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione delle questioni giuridiche della Banca europea per gli investimenti, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
1 ) Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra Jacqueline Gensmantel del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
2 ) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie José Jonczy, consigliere giuridico presso la Commissione, e dai sigg . Xénophon Yataganas e Theofanis Christoforou, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, centro Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
causa avente ad oggetto un ricorso proposto in virtù dell' art . 173 del trattato CEE e mirante all' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 22 dicembre 1987, n . 3955, relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ( GU L 371, pag . 14; rettifica nella GU 1988, L 16, pag . 46 ),
LA CORTE
composta dai signori : O . Due, presidente, C.N . Kakouris, M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.-G . Giraud
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale del 29 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 14 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1988 la Repubblica ellenica, a norma dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, ha chiesto l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 22 dicembre 1987, n . 3955, relativo alle condizioni d' importazione dei prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ( GU L 371, pag . 14; rettifica nella GU 1988, L 16, pag . 46 ).
2 Questo regolamento, che è stato adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio in base all' art . 113 del trattato CEE, subordina l' immissione in libera pratica di taluni prodotti agricoli originari di paesi terzi al rispetto di tolleranze massime di contaminazione radioattiva . Esso obbliga gli Stati membri a controllare che queste tolleranze siano rispettate ed organizza a questo proposito un sistema di scambio d' informazioni centralizzato presso la Commissione . In caso di inosservanza delle tolleranze massime, il regolamento prescrive di adottare i provvedimenti necessari che possono giungere sino al divieto di importazione dei prodotti in causa .
3 A sostegno del suo ricorso la Repubblica ellenica deduce due mezzi d' annullamento . Il primo verte sulla violazione dei trattati CEE e CEEA nonché sullo sviamento di potere, data l' illegittimità del fondamento giuridico del regolamento impugnato . Il secondo mezzo è tratto dall' insufficienza di motivazione di detto regolamento .
4 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .
Sul fondamento giuridico del regolamento impugnato
5 Il primo mezzo, che si suddivide in due parti, riguarda il fondamento giuridico del regolamento impugnato .
6 Nella prima parte di questo mezzo la Repubblica ellenica sostiene che fondando il regolamento n . 3955/87 sull' art . 113 del trattato CEE, il Consiglio ha contravvenuto ai trattati CEE e CEEA . La Repubblica ellenica precisa a questo proposito che detto regolamento riguarda esclusivamente la tutela della salute delle popolazioni degli Stati membri contro le conseguenze dell' incidente nucleare di Cernobil e avrebbe dovuto quindi venire fondato o sull' art . 31 del trattato CEEA o sugli artt . 130 R e 130 S del trattato CEE, eventualmente in correlazione con l' art . 235 dello stesso trattato .
7 Il Consiglio contesta la ricevibilità della prima parte del mezzo in quanto verte su una violazione del trattato CEEA giacché la ricorrente non può avvalersi di un' infrazione a detto trattato nell' ambito di un ricorso promosso a norma di una disposizione del solo trattato CEE .
8 A questo proposito si deve ricordare che in base all' art . 173, primo comma, del trattato CEE "la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri . A tal fine essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi (...) per violazione del presente trattato e di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione (...)". La necessità di un sindacato completo e coerente della legittimità impone di interpretare tale norma nel senso che non può escludere la competenza della Corte ad esaminare, nell' ambito di un ricorso mirante all' annullamento di un atto fondato su una disposizione del trattato CEE, una censura tratta dall' inosservanza di una norma del trattato CEEA o CECA .
9 Ne consegue che l' obiezione del Consiglio circa l' irricevibilità parziale della prima parte del primo mezzo va disattesa .
10 Per quanto riguarda la scelta del fondamento giuridico, è d' uopo osservare, in via preliminare, che detta scelta può avere conseguenze sulla determinazione del contenuto dell' atto in quanto le condizioni di procedura connesse alle norme di abilitazione in questione non sono identiche nei due testi .
11 Nella fattispecie, l' art . 113, nn . 2 e 4, stabilisce che in materia di politica commerciale comune il Consiglio, su proposta della Commissione, delibera a maggioranza qualificata senza necessità di associare alla procedura il Parlamento o il Comitato economico e sociale . L' art . 31 del trattato CEEA invece, pur contemplando il diritto di proposta della Commissione e la stessa maggioranza per le deliberazioni del Consiglio prevista dall' art . 113 del trattato CEE, prescrive un parere del Comitato economico e sociale e la consultazione del Parlamento . Secondo l' art . 130 S del trattato CEE, il Consiglio, pronunciandosi all' unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale, decide sull' azione da intraprendere da parte della Comunità in materia di ambiente, salvo restando la possibilità per il Consiglio di definire le decisioni che possono venire adottate a maggioranza qualificata . L' art . 235 del trattato CEE, dal canto suo, dispone che, se un' azione della Comunità risulta necessaria per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità, senza che il trattato abbia contemplato le facoltà di azione prescritte a questo proposito, il Consiglio adotta le disposizioni idonee pronunciandosi all' unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento .
12 Le prescrizioni in materia di procedura dell' art . 113 del trattato CEE sono quindi diverse da quelle dell' art . 31 del trattato CEEA, nonché da quelle dell' art . 130 S del trattato CEE e dell' art . 235 dello stesso trattato, cosicché la decisione del Consiglio di assumere come fondamento giuridico del regolamento impugnato l' art . 113 del trattato CEE invece dell' art . 31 del trattato CEEA o dell' art . 130 S del trattato CEE, eventualmente in correlazione con l' art . 235 dello stesso trattato, può avere avuto conseguenze sul contenuto dell' atto . Un errore nella scelta del fondamento giuridico, qualora fosse comprovato, non rappresenterebbe quindi un vizio puramente formale . Così stando le cose, si deve esaminare se il regolamento in questione poteva validamente venire adottato in base all' art . 113 del trattato CEE .
13 A questo proposito è d' uopo ricordare, come ha osservato la Corte nella sua sentenza 26 marzo 1987, Commissione / Consiglio, punto 11 della motivazione ( causa 45/86, Racc . pag . 1493 ), che, nell' ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve fondarsi su elementi obiettivi, passibili di sindacato giurisdizionale .
14 Quanto alla finalità perseguita, i "considerando" del regolamento n . 3955/87 indicano che "la Comunità deve (...) continuare a far sì che i prodotti agricoli e trasformati che sono destinati all' alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni" e che "occorre che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi, l' unicità del mercato ed impediscano deviazioni di traffico ".
15 Quanto al contenuto delle disposizioni oggetto del regolamento n . 3955/87, queste stabiliscono norme uniformi per quel che riguarda le condizioni nelle quali i prodotti agricoli che possono essere contaminati possono venire importati nella Comunità se provengono dai paesi terzi .
16 Ne consegue che, in base alla sua finalità e al suo contenuto, come emergono dai suoi stessi termini, il regolamento ha lo scopo di disciplinare gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi ; per questo motivo rientra nella politica commerciale comune ai sensi dell' art . 113 del trattato CEE .
17 Il ricorso all' art . 113 come fondamento giuridico del regolamento impugnato non può venire escluso in quanto l' art . 30 e successivi del trattato CEEA sancirebbero norme specifiche che disciplinano le norme fondamentali relative alla tutela sanitaria della popolazione contro i pericoli conseguenti a radiazioni ionizzanti . Infatti, dette disposizioni, collocate in un capitolo intitolato "La protezione sanitaria" che fa parte del titolo secondo del trattato CEEA intitolato "Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell' energia nucleare", mirano a garantire la tutela della pubblica salute nel settore nucleare . Esse non hanno la finalità di disciplinare gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi .
18 Nemmeno la circostanza che la determinazione di tolleranze massime di contaminazione radioattiva per prodotti agricoli è dettata dalla preoccupazione di tutelare la salute pubblica e che la tutela della salute delle persone è del pari uno degli obiettivi dell' azione della Comunità in materia di ambiente, conformemente all' art . 130 R, n . 1, primo trattino, può far sì che il regolamento n . 3955/87 esuli dalla sfera della politica commerciale comune .
19 Infatti, gli artt . 130 R e 130 S mirano a conferire alla Comunità una competenza per iniziare un' azione specifica in materia di ambiente . Questi articoli lasciano tuttavia impregiudicate le competenze di cui dispone la Comunità in forza di altre disposizioni del trattato, anche se i provvedimenti da adottare in virtù di queste ultime perseguono al tempo stesso uno degli obiettivi di tutela dell' ambiente .
20 Quest' interpretazione è d' altronde confermata dall' art . 130 R, n . 2, seconda frase, in virtù del quale "le esigenze connesse con la salvaguardia dell' ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità ". Questa disposizione, che riflette il principio secondo cui qualsiasi misura comunitaria deve rispondere alle esigenze di tutela dell' ambiente, implica che un provvedimento comunitario non può rientrare nell' azione della Comunità in materia di ambiente per il solo fatto che tiene conto di dette esigenze .
21 Per quel che riguarda il riferimento fatto dal governo ellenico alla necessità di fondare il regolamento n . 3955/87 anche sull' art . 235, basterà ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte il ricorso a detto articolo come fondamento giuridico di un atto è giustificato solo se nessun' altra disposizione del trattato conferisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per emanare detto atto ( vedasi la recente sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Consiglio, punto 6 della motivazione, causa 242/87, Racc . pag . 1425 ).
22 Dato che il regolamento litigioso rientra nel settore della politica commerciale comune e trova quindi un fondamento giuridico idoneo nell' art . 113, come emerge da quanto precede, è escluso il ricorso all' art . 235 .
23 La prima parte del primo mezzo va quindi disattesa .
24 Con la seconda parte del primo mezzo, il governo ellenico sostiene che il Consiglio avrebbe commesso uno sviamento di potere in quanto avrebbe scelto l' art . 113 del trattato CEE come fondamento giuridico del regolamento n . 3955/87 al solo scopo di potersi pronunciare a maggioranza qualificata ed evitare quindi la deliberazione all' unanimità prescritta dall' art . 130 S del trattato CEE .
25 A questo proposito è sufficiente ricordare che, come è stato testé dichiarato, l' art . 113 del trattato CEE costituisce il fondamento giuridico corretto del regolamento litigioso . Non si può quindi far carico al Consiglio di aver commesso uno sviamento di potere seguendo, per l' adozione di detto regolamento, la procedura contemplata in questo articolo .
26 Nemmeno la seconda parte del primo mezzo può quindi essere accolta, cosicché il mezzo tratto dall' illegittimità del fondamento giuridico va interamente disatteso .
Sull' obbligo di motivazione ( art . 190 del trattato CEE )
27 Il secondo mezzo è tratto da una violazione dell' art . 190 del trattato CEE .
28 A questo proposito la Repubblica ellenica fa carico al Consiglio di non aver indicato nel regolamento impugnato se lo stesso sia o meno conforme alla proposta della Commissione . Questa omissione sarebbe incompatibile col principio della certezza del diritto, poiché priverebbe gli interessati della possibilità di controllare se l' atto in questione è stato adottato conformemente all' art . 149, n . 1, del trattato CEE, in virtù del quale allorché un atto del Consiglio va preso su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca un emendamento della proposta solo deliberando all' unanimità . Il governo ellenico non sostiene però che l' atto litigioso è stato adottato in spregio di tale procedura .
29 Per quanto riguarda questa censura, è opportuno ricordare che a norma dell' art . 190 del trattato CEE, "i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione (...) sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato ". Lo stesso tenore della citata disposizione mette in luce che, se essa obbliga a menzionare la proposta della Commissione negli atti che possono venire adottati solo su proposta della Commissione, non prescrive però di indicare se l' atto in questione sia o meno conforme a detta proposta .
30 Nemmeno il secondo mezzo può venire accolto .
31 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, il ricorso va respinto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
32 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente è quindi le spese vanno poste a suo carico .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Le spese sono poste a carico della Repubblica ellenica .
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