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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1990. - HELMUT MUELLERS CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTI - RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI - NOMINA IN RUOLO. - CAUSA 81/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00249
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Assegnazione - Rivalutazione del posto - Reinquadramento del dipendente - Mancanza di disposizioni in materia
2 . Dipendenti - Copertura di un posto - Avviso di posto vacante - Funzione
( Statuto del personale, articoli 4 e 29 )
3 . Dipendenti - Promozione - Esame comparativo dei meriti - Posti A3 - Criteri
( Statuto del personale, articolo 45 )
4 . Dipendenti - Promozione - Motivazione - Obbligo - Insussistenza
( Statuto del personale, art . 45 )
5 . Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, art . 45 )
Massima1 . Lo Statuto non prevede espressamente né la rivalutazione del posto né il reinquadramento del dipendente ( vedasi sentenza 6 maggio 1969, causa 21/68, Huybrechts / Commissione, Racc . pag . 85 ).
2 . La funzione essenziale dell' avviso di posto vacante è quella d' informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura ( vedasi sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi / Consiglio, Racc . pag . 1099 ).
3 . L' esame comparativo dei meriti dei candidati per la copertura di posti A3 può essere validamente effettuato, tenuto conto della loro natura e della loro importanza, senza tener conto del settore in cui opera chi occupa tali posti e prendendo in considerazione solo le qualità intrinseche dei candidati, ed in particolare la loro capacità di dirigere un' unità amministrativa importante, qualora gli avvisi di posto vacante non richiedano ai candidati qualifiche particolari nel settore in cui operano le divisioni interessate .
4 . I provvedimenti di promozione non devono essere motivati né nei confronti del destinatario, al quale non possono recare pregiudizio, né nei confronti dei candidati non promossi, ai quali la motivazione rischierebbe di essere dannosa ( vedasi sentenza 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche / Commissione, Racc . pag . 5345 ).
5 . Per giurisprudenza costante l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in fatto di esame comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili e la Corte deve limitare il proprio sindacato ad accertare se detta autorità non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato .
PartiNella causa C-81/88,
Helmut Muellers, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, con l' avv . Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . T . Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico M . Bruggeman e dall' avv . D . Lagasse, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento delle seguenti decisioni dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, relative all' assegnazione del posto di capodivisione vacante nella direzione B, divisione "Trasporti e comunicazioni" ( avviso di posto vacante n . 46/87 ):
- la decisione, adottata il 29 giugno 1987, di scegliere due candidati per occupare mediante promozione interna due dei tre posti di capodivisione vacanti, fra cui il posto controverso,
- la decisione, adottata il 30 giugno 1987, di proporre al Consiglio delle Comunità europee la nomina, al posto controverso, di uno dei due candidati,
- la decisione, notificata con lettera 13 luglio 1987, di respingere la candidatura del ricorrente al detto posto,
nonché all' annullamento :
- della decisione del Consiglio delle Comunità europee 3 dicembre 1987 con cui il candidato proposto è stato nominato nel grado A3 nonché capodivisione alla direzione B, divisione "Trasporti e comunicazioni", del segretariato generale del CES, con effetto 1° agosto 1987,
- la decisione del presidente del CES 15 dicembre 1987, con cui il ricorrente è stato trasferito alla direzione C, servizio specializzato "Energia nucleare e ricerche",
- la decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata con nota 18 dicembre 1987,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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