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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1990. - CLAUDE LAVAL CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTI - RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI - NOMINA IN RUOLO. - CAUSA 95/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00253
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Assegnazione - Rivalutazione del posto - Reinquadramento del dipendente - Mancanza di disposizioni in materia
2 . Dipendenti - Copertura di un posto - Avviso di posto vacante - Funzione
( Statuto del personale, articoli 4 e 29 )
3 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Insussistenza - Regime transitorio di nomina a posti vacanti valevole per i cittadini spagnoli e portoghesi - Dipendente che non può aspirare al posto a causa della cittadinanza
( Statuto del personale, art . 91; regolamento del Consiglio n . 3517/85 )
Massima1 . Lo statuto non prevede espressamente né la rivalutazione del posto né il reinquadramento del dipendente ( vedasi sentenza 6 maggio 1969, causa 21/68, Huybrechts / Commissione, Racc . pag . 85 ).
2 . La funzione essenziale dell' avviso di posto vacante è quella d' informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura ( vedasi sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi / Consiglio, Racc . pag . 1099 ).
3 . Qualora un posto vacante sia stato legittimamente riservato ad un cittadino spagnolo in base al regime transitorio di nomina a posti vacanti istituito dal regolamento n . 3517/85, un dipendente che, a causa della sua cittadinanza, non poteva aspirare al detto posto non ha interesse a contestare la scelta del cittadino spagnolo effettuata dall' istituzione per la copertura del posto stesso .
PartiNella causa C-95/88,
Claude Laval, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, con l' avv . Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . T . Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico M . Bruggeman e dall' avv . D . Lagasse, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle seguenti decisioni dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, relative all' assegnazione del posto di capodivisione vacante nella direzione C, divisione "Agricoltura" ( avviso di posto vacante n . 47/87 ):
- la decisione, adottata il 29 giugno 1987, di scegliere due candidati per occupare, mediante promozione interna, due dei tre posti di capodivisione vacanti, fra cui il posto controverso;
- la decisione, adottata il 30 giugno 1987, di riservare il posto controverso ad un cittadino spagnolo;
- la decisione, adottata il 17 novembre 1987, di proporre al Consiglio delle Comunità europee la nomina, al posto controverso, del sig . Francisco Vallejo de Olavarria;
nonché all' annullamento delle seguenti decisioni :
- la decisione dell' ufficio di presidenza, notificata con lettera 26 novembre 1987, di respingere la candidatura del ricorrente al detto posto;
- la decisione 15 dicembre 1987 con cui il presidente del CES ha trasferito il ricorrente alla direzione A, servizio specializzato "Ambiente, sanità pubblica e consumo";
- la decisione espressa di rigetto dei reclami del ricorrente, notificata con nota 4 febbraio 1988,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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