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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 22 GIUGNO 1989. - CLAUDE BRUS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DI NOMINA. - CAUSA 104/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01873
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Promozione - Motivazione - Obbligo - Assenza
( Statuto del personale, art . 45 )
2 . Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, art . 45 )
Massima1 . L' autorità che ha il potere di nomina non ha l' obbligo di motivare una decisione di promozione né con riferimento al destinatario della decisione né con riferimento ai candidati non promossi, cui la motivazione di siffatta decisione, adottata tenendo conto non soltanto della competenza e del valore professionale degli interessati, ma altresì di taluni aspetti della loro personalità, potrebbe del resto recare pregiudizio ( vedasi sentenza 19 marzo 1964, Raponi / Commissione, causa 27/63, Racc . pag . 249 ).
2 . Secondo una giurisprudenza costante, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in materia di promozione e la Corte, nell' esercizio del suo controllo, deve limitarsi ad accertare che questo potere non sia stato usato dalla suddetta autorità in modo manifestamente errato ( veasi sentenza 16 dicembre 1987, Delauche / Commissione, causa 111/86, Racc . pag . 5345 ).
La Corte non può comunque sostituire una propria valutazione dei meriti e delle qualificazioni dei candidati a quella compiuta dall' autorità che ha il potere di nomina ( vedasi sentenza 21 aprile 1983, Ragusa / Commissione, causa 282/81, Racc . pag . 1245 ).
PartiNella causa 104/88,
Claude Brus, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv . G . Vandersanden del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . C . Verbraeken del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento di una decisione di nomina,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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