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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1989. - JUAN JAENICKE CENDOYA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - RICORSO PER ANNULLAMENTO - DECISIONE DI NON AMMISSIONE A UN CONCORSO. - CAUSA 108/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02711
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Atto che reca pregiudizio - Obbligo di motivazione - Oggetto
( Statuto del personale, art . 25, 2° comma )
2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli - Requisito del possesso di un titolo universitario - Nozione di titolo universitario - Valutazione in conformità con l' ordinamento dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli studi
3 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli - Requisito del possesso di un titolo universitario - Condizione non soddisfatta - Esercizio in qualità d' agente contrattuale di funzioni che richiedono una formazione di livello equivalente - Mancanza di pertinenza
4 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Requisiti per l' ammissione - Requisiti superiori a quelli fissati dallo statuto ai fini della classificazione degli impieghi - Ammissibilità
( Statuto del personale, artt . 5 e 29; allegato III )
Massima1 . L' obbligo di motivare la decisione che rechi pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione, dall' altro, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia fondata o meno .
2 . In mancanza di qualsiasi contraria disposizione sia in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie, sia nello stesso bando di concorso, occorre ritenere che il requisito di possedere un titolo universitario vada inteso necessariamente nel senso attribuito a questa espressione dalla normativa interna dello Stato membro nel quale il candidato ha compiuto gli studi che fa valere .
3 . La valutazione della natura universitaria di taluni studi o di un titolo rientra nella competenza specifica di cui gode la commissione giudicatrice quando si tratta di ammettere qualcuno ad un concorso o l' autorità che ha il potere di nomina quando si tratta di assumere un dipendente contrattuale, tenuto conto delle particolarità e dei requisiti di ciascun concorso e di ciascun posto . Un candidato non può quindi invocare come motivo che giustifichi l' annullamento della decisione di non ammetterlo ad un concorso per mancanza di un diploma attestante il compimento di studi del livello indicato nel bando di concorso il fatto di aver svolto presso un' istituzione comunitaria, in qualità di dipendente a contratto, funzioni che possano corrispondere ad una formazione di livello equivalente .
4 . L' art . 5 dello statuto ha lo scopo di definire, in modo generale, il livello minimo di formazione richiesto ai dipendenti nei diversi gradi, in base alla natura delle funzioni corrispondenti ai vari posti di lavoro, e non riguarda i requisiti per l' assunzione, cui si applicano l' art . 29 e l' allegato III dello statuto . Nulla osta a che, per determinati posti di lavoro o per determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più rigide di quelle corrispondenti alle condizioni minime che risultano dalla classificazione dei posti di lavoro sia per occupare un posto dichiarato vacante sia per la costituzione di una lista di riserva allo scopo di coprire i posti di lavoro di una determinata categoria .
PartiNella causa 108/88,
Juan Jaenicke Cendoya, con l' avv . Rafael Allendesalazar Corcho del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Aloyse May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Ricardo Gosalbo Bono e Daniel Calleja Crespo, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione notificata al ricorrente il 25 gennaio 1988, dal capo della divisione "Assunzioni" della Commissione, con la quale la commissione giudicatrice del concorso COM/A/584 non ha riconosciuto l' equivalenza di uno dei suoi diplomi ad un titolo universitario e quindi non lo ha ammesso a detto concorso,
LA CORTE ( tTerza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 24 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 1° aprile 1988, il sig . Juan Jaenicke Cendoya ha proposto ricorso chiedendo :
- da un lato, che la Corte di giustizia dichiari che i titoli allegati alla sua candidatura nonché l' esperienza professionale da lui comprovata soddisfano le condizioni enunciate nel bando di concorso COM/A/584;
- dall' altro, che venga annullata la decisione, comunicatagli il 25 gennaio 1988 dal capo della divisione "Assunzioni" della Commissione, in forza della quale la commissione giudicatrice del suddetto concorso ha rifiutato di riconoscere uno dei suoi titoli come equivalente a titolo universitario e quindi non lo ha ammesso a partecipare al concorso;
- infine, che la Corte di giustizia dichiari nullo qualsiasi atto adottato successivamente durante il procedimento di concorso sul quale verte il litigio ed ingiunga alla Commissione di indire un nuovo concorso .
2 Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 1° luglio 1987 ( GU C 173, pag . 14 ), la Commissione delle Comunità europee indiceva un concorso generale su titoli per la costituzione di una lista di riserva per amministratori principali di nazionalità spagnola, la cui carriera corrisponde ai gradi 5 e 4 della categoria A . Il punto III, parte B ), n . 2 ), del bando di concorso era del seguente tenore,
"Entro la data limite stabilita per il deposito delle candidature i candidati devono :
a ) dimostrare di aver portato a termine studi universitari completi del secondo ciclo, comprovati da un diploma (" título "). La commissione giudicatrice terrà conto delle particolarità del tipo d' insegnamento frequentato dai candidati;
b ) possedere un' esperienza professionale postuniversitaria di almeno 12 anni, 6 dei quali in attività che siano in relazione con l' impiego menzionato nel bando di concorso e descritto in allegato ".
3 Il ricorrente ha presentato la sua candidatura nei termini stabiliti dal bando di concorso . Con lettera del 28 ottobre 1987, la Commissione gli comunicava che sarebbe stato ammesso al concorso solo se avesse inviato, entro il 20 novembre successivo, un certificato di convalida del diploma di laurea in scienze economiche e gestione aziendale rilasciatogli dall' Instituto católico de administración y dirección de empresas ( in prosieguo : l' "Icade ").
4 Con telegramma del 19 dicembre 1987, la Commissione informava il ricorrente che, in esito al suo reclamo, la commissione giudicatrice aveva riesaminato la sua candidatura e aveva deciso di ammetterlo alle prove a condizione che il giorno del colloquio presentasse il documento di omologazione del suo diploma richiesto nella lettera già ricordata del 28 ottobre .
5 Il 12 gennaio 1988, data del colloquio, il ricorrente si limitava a presentare alla commissione giudicatrice un certificato rilasciato dall' avvocato dello Stato, capo del servizio giuridico del Ministero spagnolo dell' educazione e delle scienze, nel quale si dichiarava che, su richiesta della Secretaría de Estado de universidades e investigación ( dirección general de enseñanza superior ), detto servizio stava elaborando un parere circa l' equivalenza dei diplomi rilasciati dall' Universidad pontificia ( università cattolica ) di Comillas, dalla quale dipende l' Icade, con i diplomi ufficiali . La commissione giudicatrice decideva quindi di non effettuare il colloquio .
6 Con lettera del 25 gennaio 1988, il capo della divisione "Assunzioni" della Commissione informava il ricorrente che la commissione giudicatrice aveva deciso di non ammetterlo al concorso in quanto non aveva presentato il giorno del colloquio il certificato di omologazione richiesto .
7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché per gli argomenti e i mezzi delle parti la sezione fa richiamo alla relazione d' udienza . In prosieguo si farà riferimento a questi elementi solo in quanto appaiano necessari per seguire il ragionamento della Corte .
Sulle pronunce richieste alla Corte
8 Il ricorrente chiede alla Corte di giustizia diverse pronunce circa la validità, alla luce dei requisiti indicati nel bando di concorso, dei titoli universitari e dell' esperienza professionale menzionati nell' atto di candidatura . Queste conclusioni mirano in realtà a far sì che la Corte di giustizia dichiari fondati alcuni dei motivi addotti a sostegno della domanda di annullamento .
9 Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia conclusioni di questo genere sono irricevibili ( vedasi in particolare sentenza 10 dicembre 1969, causa 12/69, Gustav Wonnerth / Commissione, Racc . pag . 577, punto 6 della motivazione ).
Sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura
Sul mezzo tratto dall' asserita mancanza di motivazione della decisione impugnata
10 Si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale l' obbligo di motivare la decisione che rechi pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione, dall' altro, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia fondata o meno ( sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck / Commissione, Racc . pag . 1991 ).
11 Nella fattispecie la decisione impugnata è così motivata :
"Il sig . Juan Jaenicke Cendoya è stato convocato per un colloquio da parte della commissione giudicatrice del concorso COM/A/584 il 12 gennaio 1988 alle ore 18 00, sotto condizione di presentare a detta commissione il giorno del colloquio, come era stato espressamente richiesto nel telex di convocazione, il documento di omologazione della laurea rilasciatagli dall' Icade, necessario per poter riconoscere detto diploma come equivalente ai titoli di studio ufficiali .
Il giorno della convocazione il candidato non è stato in grado di produrre l' omologazione richiesta . Di conseguenza il suo diploma è rimasto privo di riconoscimento ufficiale e la commissione giudicatrice non ha potuto procedere al colloquio con il candidato ".
12 Poiché, la decisione indica in tal modo chiaramente che la mancata omologazione del diploma conferito dall' Icade rappresenta il motivo per cui il ricorrente non è stato ammesso al concorso, il mezzo di cui sopra risulta infondato .
Sul mezzo tratto dall' assunto che i documenti comprovanti gli studi compiuti dal ricorrente presso l' ICADE soddisfacevano i requisiti del bando di concorso
13 Il sig . Jaenicke Cendoya sostiene che, tanto per i requisiti di ammissione quanto per la durata degli studi ( 5 anni ) e per il contenuto del programma, equivalente in tutto e per tutto a quelli di un' università statale, l' insegnamento impartito dall' Icade deve considerarsi come insegnamento superiore sanzionato da un titolo di studio del secondo ciclo . Egli sostiene che il regio decreto 4 aprile 1979, n . 1610 ( BOE n . 157 del 2.7.1979 ) ha riconosciuto ai diplomi rilasciati dall' università di Comillas gli stessi effetti civili di quelli delle università statali, senza prevedere alcuna disposizione speciale per i titoli conseguiti prima della sua promulgazione . A suo avviso, questa assimilazione è del resto conforme al concetto comunitario di insegnamento superiore, quale si desume dalla decisione del Consiglio 15 giugno 1987, n . 327, con cui viene adottato il programma di azione comunitaria in materia di mobilità degli studenti ( Erasmus; GU L 166, pag . 20 ) nonché dalla direttiva 89/48 del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei titoli di insegnamento superiore ( GU L 19, pag . 16 ). Egli afferma che, esigendo l' omologazione del diploma rilasciato dall' Icade, la commissione giudicatrice ha imposto una condizione supplementare rispetto a quanto disponeva il bando di concorso .
14 In mancanza di qualsiasi contraria disposizione sia in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi banditi dalle istituzioni europee sia nello stesso bando di concorso, occorre ritenere che il requisito di possedere un titolo universitario vada inteso necessariamente nel senso attribuito a questa espressione dalla normativa interna dello Stato membro nel quale il candidato ha compiuto i propri studi .
15 Allorché è stata emanata la decisione impugnata non era stata ancora adottata la direttiva 89/48 del Consiglio del 21 dicembre 1988, già ricordata, e le sue disposizioni non potevano in alcun caso essere applicabili . Inoltre, lo scopo essenziale della decisione 87/327 del Consiglio del 15 giugno 1987, già ricordata, con la quale si adotta il programma Erasmus, è quello di facilitare la mobilità degli studenti all' interno della Comunità e non quello di disciplinare i requisiti d' ammissione ai concorsi banditi per l' assunzione dei dipendenti delle Comunità europee .
16 Quanto al bando di concorso, nello stesso non era contenuta alcuna disposizione che potesse giustificare una definizione del titolo universitario distinta da quella fornita dalla normativa dello Stato membro in cui si erano svolti gli studi, vale a dire nella fattispecie dalla normativa spagnola . La menzione che si operava nel bando di concorso secondo la quale la commissione giudicatrice avrebbe tenuto conto delle particolarità della struttura dell' insegnamento frequentato dai candidati doveva per contro intendersi come un riferimento implicito a questa definizione .
17 Da quanto precede si desume che nella fattispecie l' ammissione al concorso era subordinata alla produzione di un titolo del secondo ciclo che non era un semplice titolo universitario, bensì un titolo al quale la normativa spagnola riconoscesse pieni effetti civili .
18 Come si desume dai certificati concordanti del Ministero spagnolo dell' educazione e delle scienze ( certificato del 9 febbraio 1988 ) e dell' Icade ( certificato del 4 aprile 1989 ), gli studi svolti in questo centro non avevano effetti civili fino a quando non è stato promulgato il regio decreto 4 aprile 1979, n . 1610, già ricordato . Detto decreto ha attribuito a questi studi "gli stessi effetti riconosciuti agli studi compiuti nei centri pubblici, in quanto sia applicabile agli stessi il regime previsto dall' art . 6 dell' accordo tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo ". L' art . 6 dell' accordo del 5 aprile 1962, al quale si richiama il decreto, non fissa tuttavia alcun riconoscimento di pieno diritto degli effetti civili, bensì subordina detto riconoscimento al fatto che lo studente superi un esame generale teorico e pratico indetto sotto il controllo del Ministero dell' educazione e delle scienze . Tale condizione non è stata in seguito soppressa da alcuna clausola addizionale all' accordo tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo né da una norma di indole legislativa o regolamentare .
19 Il ricorrente non ha potuto dimostrare né dinanzi alla commissione giudicatrice del concorso né dinanzi alla Corte di giustizia di aver superato detto esame .
20 Per questo motivo, pur ammettendo che i documenti prodotti dinanzi alla commissione esaminatrice possano provare il conseguimento da parte del ricorrente di un diploma dell' Icade, detto diploma non poteva, non essendogli riconosciuti nella fattispecie dalla normativa spagnola effetti civili, essere considerato come diploma che comprovasse un secondo ciclo di studi nel senso del bando di concorso . Di conseguenza, il mezzo va disatteso .
Sul mezzo tratto dall' assunto che la Commissione aveva già riconosciuto la validità del titolo dell' Icade
21 La valutazione della natura universitaria di taluni studi o di un titolo rientra nella competenza specifica di cui gode ciascuna commissione giudicatrice o autorità che ha il potere di nomina, tenendo conto delle particolarità e dei requisiti di ciascun concorso o di ciascun posto di dipendente temporaneo . Ne consegue che il ricorrente non può invocare il fatto di aver lavorato per la Commissione, come agente di studi in base a contratto, nell' ufficio informazione e stampa di Madrid, nonostante dette funzioni possano corrispondere ad una formazione di livello universitario, come motivo che giustifichi l' annullamento dell' impugnata decisione di non ammetterlo al concorso .
Sul mezzo tratto dall' assunto che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto tenere anche conto degli altri titoli universitari del ricorrente nonché, applicando il bando di concorso interpretato in rapporto al disposto dell' art . 5 dello Statuto del personale nel quale si definisce la categoria A, della sua successiva esperienza professionale
22 Il bando di concorso prescriveva che i candidati dimostrassero tanto di essere in possesso di un diploma universitario del secondo ciclo quanto di possedere un' esperienza professionale successiva .
23 Si deve sottolineare in primo luogo che i diplomi che comprovano studi successivi al conseguimento di una laurea, allegati dal ricorrente al suo atto di candidatura, non possono assimilarsi al diploma universitario del secondo ciclo prescritto nel bando di concorso .
24 In secondo luogo, nonostante il bando di concorso fosse, secondo il ricorrente, più restrittivo dell' art . 5 dello statuto che esige per la categoria A "cognizioni di livello universitario o un' esperienza professionale di livello equivalente", dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si desume che questo mezzo d' impugnazione non può essere accolto . L' art . 5 ha lo scopo di definire, in modo generale, il livello minimo di formazione richiesto ad un dipendente del grado in questione, in base alla natura delle funzioni corrispondenti ai vari posti di lavoro, e non riguarda i requisiti per l' assunzione . Questi sono disciplinati dall' art . 29 e dall' allegato III dello statuto e nulla osta a che, per determinati posti di lavoro o per determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più rigide di quelle corrispondenti alle condizioni minime che risultano dalla classificazione dei posti di lavoro, sia per occupare un posto dichiarato vacante sia per la costituzione di una lista di riserva allo scopo di coprire i posti di lavoro di una determinata categoria ( sentenza 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi / Commissione, Racc . pag . 1613; sentenza 2 ottobre 1979, causa 178/78, John Szemerey / Commissione, Racc . pag . 2855 ).
25 Nella fattispecie il sig . Jaenicke Cendoya non soddisfaceva il primo requisito consistente nel fatto di essere in possesso di un titolo universitario del secondo ciclo . Questo fatto era sufficiente affinché la commissione giudicatrice potesse legittimamente escluderlo dal concorso senza prendere in considerazione gli altri suoi titoli e diplomi e la sua esperienza professionale successiva .
26 Poiché non si può accogliere alcuno dei mezzi dedotti a sostegno delle suddette conclusioni, queste devono essere disattese .
Sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità di tutti o di taluni degli atti successivi alla decisione impugnata ed a fare ingiungere dalla Corte alla Commissione di organizzare un nuovo concorso
27 Essendo dimostrato che i motivi da lui addotti avverso la decisione con la quale è stato escluso dal concorso mancano di fondamento, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento degli atti successivi né in particolare delle nomine effettuate in esito al concorso che ha dato origine alla presente controversia . Non sono ricevibili nemmeno le conclusioni - con cui si chiede in sostanza di rivolgere un' ingiunzione ad un' istituzione comunitaria - miranti a far sì che la Corte ordini di procedere ad un nuovo concorso .
Decisione relativa alle speseSulle spese
28 A norma del § 2 dell' art . 69 del regolamento di procedura la parte soccombente deve sopportare le spese; poiché i mezzi dedotti dal ricorrente sono stati disattesi le spese vanno poste a suo carico . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento nelle cause promosse dai dipendenti le spese sopportate dalle istituzioni restano a loro carico .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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