Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1989. - KARL LEUKHARDT CONTRO HAUPTZOLLAMT REUTLINGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG - GERMANIA. - AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA 113/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01991
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione delle quantità di riferimento esenti dal prelievo - Presa in considerazione di eventi eccezionali che abbiano inciso sulla produzione - Limiti - Scelta di un anno di riferimento al di fuori delle opzioni offerte dalla normativa comunitaria - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 857/84, art . 3, punto 3 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione delle quantità di riferimento esenti dal prelievo - Produttori lesi da eventi eccezionali durante l' intero periodo di riferimento - Impossibilità di scegliere un anno di riferimento al di fuori di tale periodo - Discriminazione - Violazione del diritto di proprietà e della libertà di svolgere un' attività lucrativa - Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 857/84 )
3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione delle quantità di riferimento esenti dal prelievo - Produttori lesi da eventi eccezionali - Modifica dell' anno di riferimento senza effetto sul metodo di calcolo da applicarsi in relazione alla scelta effettuata sul piano nazionale
( Regolamento del Consiglio n . 857/84, artt . 2 e 3, punto 3 )
Massima1 . Per quanto riguarda la determinazione delle quantità di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte, l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 dev' essere interpretato nel senso che il produttore, la cui produzione di latte sia stata limitata in misura rilevante da un evento eccezionale durante l' intero periodo dal 1981 al 1983, non può ottenere la presa in considerazione del quantitativo di latte, o di equivalente latte, che esso ha consegnato in un anno anteriore al 1981 .
2 . L' efficacia del regime del prelievo supplementare sul latte e la certezza del diritto esigono che il numero di anni che possono esser presi in considerazione come anni di riferimento sia limitato . Ne consegue che la differenza di trattamento subita, a causa di questa limitazione, dai produttori la cui produzione di latte sia diminuita in misura rilevante durante tutti gli anni che possono esser presi in considerazione come riferimento, rispetto a coloro che non si sono trovati in una situazione del genere, è obiettivamente giustificata e non può essere considerata una discriminazione ai sensi dell' art . 40, n . 3, del trattato .
Tenuto conto dell' ampio potere discrezionale circa la natura e la portata dei provvedimenti da adottarsi, potere attribuito al legislatore comunitario per l' attuazione della politica agricola comune, non si può ravvisare nel fatto che la scelta dell' anno di riferimento debba essere effettuata entro il periodo dal 1981 al 1983 una violazione del diritto di proprietà e della libertà di svolgere un' attività lucrativa ovvero dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento .
3 . L' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84, recante norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, devono essere interpretati nel senso che il produttore la cui produzione di latte sia stata limitata in misura rilevante da un evento eccezionale durante l' anno di riferimento stabilito dallo Stato membro, non può esigere che il suo quantitativo di riferimento sia calcolato, a sua scelta, secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84, basandosi su un altro anno di riferimento, ovvero secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 1, dello stesso regolamento, basandosi sul quantitativo di latte, o di equivalente latte, consegnato nell' anno 1981, più l' 1 %.
PartiNel procedimento 113/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Karl Leukhardt
e
Hauptzollamt Reutlingen,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art . 3, punto 3, nonché sull' interpretazione dell' art . 2, nn . 1 e 2, del regolamento ( CEE ) n . 857 del Consiglio del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : S . Hackspiel, amministratore f.f .
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Leukhardt, ricorrente nella causa principale, dall' avv . Lutz Frauendorf del foro di Tubinga,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell' economia, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . Peter Karpenstein, in qualità di agente, nella fase scritta del procedimento, e dal suo consigliere giuridico sig . Dierk Booss, in qualità di agente, nella fase orale,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 28 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 8 aprile 1988, pervenuta in cancelleria l' 11 aprile successivo, il Finanzgericht Baden-Wuerttemberg ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità dell' art . 3, punto 3, nonché sull' interpretazione dell' art . 2, nn . 1 e 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig . Karl Leukhardt, agricoltore, e lo Hauptzollamt di Reutlingen vertente sul quantitativo di riferimento attribuito al Leukhardt nell' ambito del regime di prelievo supplementare sul latte .
3 Nel 1980 il Leukhardt consegnava alla azienda lattiero-casearia Milchwerk Tuebingen latte per 188 954 kg, nel 1981 per 160 707 kg, nel 1982 per 142 417 kg e nel 1983 per 142 747 kg . In base ad un attestato rilasciatogli il 26 ottobre 1984 dalle competenti autorità tedesche in cui si certificava che dal marzo 1981 la sua mandria di mucche da latte aveva subito delle perdite che avevano inciso notevolmente sulla sua produzione lattiera, il Leukhardt si vedeva attribuire un quantitativo di riferimento di 155 500 kg di latte pari al quantitativo da lui consegnato nel 1981, diminuito del 4 %.
4 Si deve ricordare, in via preliminare, che col regolamento 31 marzo 1984, n . 856, che modifica il regolamento n . 804/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 10 ), il Consiglio ha istituito un prelievo supplementare che viene percepito sui quantitativi di latte consegnati che eccedono un quantitativo di riferimento da determinarsi; esso è dovuto dai produttori di latte ( formula A ) oppure dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che lo ripercuotono sui produttori che hanno aumentato le loro consegne in misura proporzionale al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente ( formula B ).
5 Le modalità del calcolo del quantitativo di riferimento, cioè dei quantitativi esentati dal prelievo supplementare, sono state fissate dal predetto regolamento del Consiglio n . 857/84 . A norma dell' art . 2, n . 1, di detto regolamento, il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato durante l' anno civile 1981, aumentato dell' 1 %. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere, conformemente al n . 2 dello stesso articolo, che nel proprio territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell' anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito per lo Stato membro interessato .
6 Gli artt . 3, 4 e 4 bis di detto regolamento contemplano deroghe a detti principi per talune situazioni particolari . In particolare, l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 dispone che "i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato in applicazione dell' articolo 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983 ".
7 Nel dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, la Repubblica federale di Germania optava per l' anno 1983 nell' ambito della formula A ( formula produttore ). Il quantitativo di riferimento dei produttori stabiliti nel territorio tedesco era, in via di principio, pari al quantitativo di latte da essi consegnato nel 1983, diminuito di una percentuale del 4%, conformemente al metodo contemplato dall' art . 2, n . 2, del citato regolamento n . 857/84 .
8 Col ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, il Leukhardt mira ad ottenere, in via principale, che il suo quantitativo di riferimento sia calcolato sulla base delle consegne di latte che ha effettuato nel 1980 . A sostengo di questa domanda, egli deduce che la sua produzione lattiera è stata notevolmente pregiudicata durante tutto l' intero periodo 1981-1983 e che pertanto il principio della parità di trattamento esige la presa in considerazione delle consegne di latte da lui effettuate nel corso dell' anno che precede detto periodo, cioè nel 1980 . In subordine, egli chiede che il suo quantitativo di riferimento sia calcolato sulla base del quantitativo di latte che ha consegnato nel 1981, aumentato dell' 1%, conformemente all' art . 2, n . 1, del regolamento n . 857/84 .
9 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall' interpretazione e dalla validità delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria vigente in materia di prelievo supplementare sul latte, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' art . 3, punto 3, del regolamento ( CEE ) n . 857 del Consiglio del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90 del 1°.4.1984, pag . 13 ), debba essere interpretato ovvero - in caso di invalidità parziale - integrato nel senso che il produttore di latte, qualora la sua produzione di latte abbia risentito sensibilmente in tutti gli anni dal 1981 al 1983 incluso di un evento eccezionale, può scegliere come anno civile di riferimento un altro anno - ad esempio quello immediatamente precedente - nel quale la produzione di latte non abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale .
2 ) In caso di soluzione negativa : se l' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento ( CEE ) n . 857/64 debbano essere interpretati nel senso che un produttore il quale effettui consegne ad un acquirente e la cui produzione di latte abbia risentito sensibilmente, nell' anno di riferimento prescelto ( nella Repubblica federale di Germania il 1983 ), di un evento eccezionale può esigere che il calcolo dei quantitativi di riferimento di consegna spettantigli venga effettuato, secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, in base ad un altro anno civile di riferimento ( 1981 o 1982 ) oppure, secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, in base ai quantitativi di latte consegnati nell' anno civile 1981 aumentati dell' 1 %".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie e della normativa nazionale considerata nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
11 La prima questione si articola in due parti .
12 La prima parte mira in sostanza a stabilire se l' art . 3, punto 3, del citato regolamento n . 857/84 debba essere interpretato nel senso che un produttore la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale durante l' intero periodo 1981-1983 possa ottenere la presa in considerazione del quantitativo di latte, o di equivalente latte, che egli ha consegnato in un anno civile precedente al 1981 .
13 A questo proposito si deve rilevare che, come la Corte ha già affermato nella sentenza 17 maggio 1988 ( Erpelding, causa 84/87, Racc . pag . 2647 ), dal sistema e dallo scopo della normativa di cui trattasi emerge che essa elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi . Poiché nessuna disposizione della normativa contempla la facoltà, per i produttori, di ottenere la presa in considerazione delle loro consegne di latte effettuate al di fuori del periodo 1981-1983, tale facoltà deve considerarsi esclusa, anche nel caso in cui gli interessati non potessero far valere una produzione rappresentativa durante tutto il periodo suddetto .
14 Questa interpretazione si impone tanto più se si considera che l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 - sola disposizione che consente ai produttori di scegliere un anno di riferimento diverso da quello adottato dallo Stato membro interessato all' interno del periodo che va dal 1981 al 1983 - limita espressamente tale scelta ad uno degli altri due anni del medesimo periodo .
15 La prima parte della prima questione va pertanto risolta come segue : l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857 del Consiglio del 31 marzo 1984 dev' essere interpretato nel senso che un produttore la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale nell' intero periodo 1981-1983 non può ottenere la presa in considerazione del quantitativo di latte, o di equivalente latte, che egli ha consegnato in un anno precedente al 1981 .
16 La seconda parte della prima questione riguarda la validità della normativa considerata alla luce dell' interpretazione fornita nella soluzione della prima parte .
17 A questo proposito, il Leukhardt sostiene che la limitazione della sua scelta di un anno di riferimento al solo periodo 1981-1983, mentre la sua produzione lattiera è stata notevolmente pregiudicata durante tutto questo periodo, costituisce una infrazione del divieto di discriminazione sancito dall' art . 40, n . 3, del trattato, del principio generale di parità di trattamento, del diritto di proprietà e della libertà dell' attività professionale nonché dei principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento .
18 Questa tesi non può essere accolta .
19 In primo luogo, a proposito dell' argomento relativo alla discriminazione tra produttori della Comunità, si deve ricordare che, come la Corte ha già affermato nella sentenza 17 maggio 1988 ( Erpelding, sopra citata ), la disparità di trattamento di cui si lamenta il ricorrente nella causa principale deriva dal fatto che la normativa considerata, non contemplando la possibilità, per i produttori la cui produzione lattiera sia sensibilmente diminuita durante l' intero periodo 1981-1983, di ottenere un quantitativo di riferimento basato su una produzione rappresentativa, colpisce maggiormente detta categoria di produttori rispetto a coloro che possono far valere una produzione rappresentativa all' interno di detto periodo . Orbene, una simile conseguenza è giustificata dalla necessità di prevedere, nell' interesse sia della certezza del diritto sia dell' efficacia del regime del prelievo supplementare, una limitazione del numero degli anni idonei ad essere presi in considerazione come anni di riferimento . La disparità di trattamento che ne risulta è, pertanto, obiettivamente giustificata e non può, di conseguenza, essere considerata discriminatoria ai sensi dell' art . 40, n . 3, del trattato, come interpretato dalla Corte .
20 Per quanto riguarda poi le censure di violazione del diritto di proprietà e della libertà dell' attività professionale nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, è costante giurisprudenza che in una situazione implicante la necessità di valutare una realtà economica complessa, come in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la natura e la portata dei provvedimenti da adottare . Poiché nessun elemento del fascicolo consente di constatare che nel caso di specie siano stati superati i limiti di detto potere, anche queste censure debbono essere respinte .
21 Per questi motivi, la seconda parte della prima questione va risolta nel senso che dall' esame dell' art . 3, punto 3, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità di questa disposione .
Sulla seconda questione
22 La seconda questione mira, in sostanza, a stabilire se l' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 debbano essere interpretati nel senso che un produttore la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale nell' anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato possa esigere che il proprio quantitativo di riferimento venga calcolato a sua scelta secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84, assumendo come base un altro anno di riferimento, oppure secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 1, di detto regolamento, assumendo come base il quantitativo di latte, o di equivalente latte, consegnato nel 1981, aumentato dell' 1 %.
23 A questo proposito, si deve ricordare che l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84, prescrive, tra le condizioni che stabilisce a questo scopo, "la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983 ". Come la Corte ha rilevato nella sentenza 28 aprile 1988 ( Thevenot, causa 61/87, Racc . pag . 2375 ), la struttura di detta disposizione e il posto che essa occupa nel regolamento n . 857/84 impongono di interpretarla nel senso che essa contempla l' integrale sostituzione dell' anno di riferimento assunto dallo Stato membro interessato con l' anno di riferimento scelto dal produttore all' interno del periodo 1981-1983 . Detta disposizione non pregiudica tuttavia l' applicazione di tutte le altre norme relative alla determinazione dei quantitativi di riferimento e, più particolarmente, delle norme contenute nell' art . 2 del regolamento n . 857/84 .
24 Ne consegue che uno Stato membro, qualora, come nella fattispecie, abbia scelto il 1982 o il 1983 come anno di riferimento, conformemente all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84, deve attenersi al complesso delle regole relative alla determinazione dei quantitativi di riferimento stabilite da questa disposizione, salvo per quanto riguarda la sostituzione dell' anno di riferimento, contemplata in caso di applicazione dell' art . 3, punto 3, di detto regolamento .
25 Di conseguenza, qualora un produttore che soddisfi le condizioni stabilite dall' art . 3, punto 3, ottenga, su sua richiesta, la presa in considerazione delle consegne di latte da lui effettuate nel corso di un anno civile diverso da quello assunto dallo Stato membro interessato, alle sue consegne va applicata la percentuale che si applica in generale in detto Stato membro . Il quantitativo di riferimento spettantegli è quindi pari al quantitativo di latte, o di equivalente latte, che ha consegnato nell' anno di riferimento da lui scelto ai sensi dell' art . 3, punto 3, con l' applicazione tuttavia della percentuale contemplata dall' art . 2, n . 2, modulata, se del caso, nelle condizioni stabilite dall' ultima frase di detto articolo .
26 Da quanto precede emerge che la seconda questione va risolta dichiarando che l' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, debbono essere interpretati nel senso che un produttore la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale nell' anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato non può esigere che il proprio quantitativo di riferimento venga calcolato a sua scelta secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84, assumendo come base un altro anno di riferimento, oppure secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 1, di detto regolamento, assumendo come base il quantitativo di latte, o di equivalente latte, consegnato nel 1981, aumentato dell' 1 %.
Decisione relativa alle speseSulle spese
27 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg con ordinanza 8 aprile 1988, dichiara :
1 ) L' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857 del Consiglio del 31 marzo 1984 deve essere interpretato nel senso che un produttore, la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale nell' intero periodo 1981-1983 non può ottenere la presa in considerazione del quantitativo di latte, o di equivalente latte, che egli ha consegnato in un anno precedente al 1981 .
2 ) Dall' esame dell' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857 del Consiglio del 31 marzo 1984 non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità di questa disposizione .
3 ) L' art . 2, nn . 1 e 2, e l' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857 del Consiglio del 31 marzo 1984 debbono essere interpretati nel senso che un produttore la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale nell' anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato non può pretendere che il proprio quantitativo di riferimento venga calcolato, a sua scelta, secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84, assumendo come base un altro anno di riferimento, oppure secondo il metodo di cui all' art . 2, n . 1, di detto regolamento, assumendo come base il quantitativo di latte, o di equivalente latte, consegnato nel 1981, aumentato dell' 1 %.
Top