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SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 APRILE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - DISPOSIZIONI FISCALI - ARTICOLO 95 - IMPOSTE SULLE AUTOVETTURE. - CAUSA 132/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01567
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Disposizioni fiscali - Imposte interne - Sistema di tassazione differenziata - Categoria più pesantemente tassata composta soltanto di prodotti importati - Ammissibilità - Presupposti - Mancanza di stimolo all' acquisto dei prodotti nazionali
( Trattato CEE, art . 95 )
2 . Disposizioni fiscali - Imposte interne - Sistema di tassazione differenziata delle automobili - Aumento dell' imposta per le automobili di cilindrata superiore ad un certo limite che colpisce di fatto unicamente le automobili importate - Ammissibilità - Mancanza di discriminazione o di effetto protezionistico
( Trattato CEE, art . 95 )
Massima1 . Un sistema di tassazione dei prodotti nel quale l' ammontare dell' imposta aumenti progressivamente in relazione ad un criterio obiettivo non è vietato in quanto tale dal diritto comunitario e non può essere considerato discriminatorio per il solo motivo che la categoria tassata in misura maggiore è esclusivamente composta da prodotti importati, in particolare da altri Stati membri . Esso viola il divieto di cui all' art . 95 del trattato, se è tale da distogliere il consumatore dall' acquisto di prodotti importati maggiormente tassati, a beneficio dei prodotti nazionali .
2 . Un sistema di tassazione progressiva delle automobili, caratterizzato da un limite di cilindrata al disopra del quale la progressività si accentua particolarmente ed il cui superamento fa sì che ad una leggera differenza di cilindrata corrisponda una notevole differenza di imposta, non è discriminatorio né comporta un effetto protettivo ai sensi dell' art . 95 del trattato, quando esso ha come conseguenza che i consumatori desiderosi di sfuggire alla tassazione più elevata che colpisce di fatto le sole automobili importate sceglieranno la loro autovettura vuoi in un' altra gamma di modelli di fabbricazione straniera vuoi in una gamma di modelli che comprende sia automobili di fabbricazione straniera sia automobili di fabbricazione nazionale .
PartiNella causa C-132/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig . S . Karalis, relatore presso il Consiglio di stato della Repubblica ellenica, con domicilio eletto nei suoi uffici di Lussemburgo, centro Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra M . Zorbala, addetto legale presso il Ministero degli affari esteri, servizio del contenzioso europeo, e dall' avv . P . Milonopoulos, collaboratore legale presso il Ministero degli affari esteri, servizio del contenzioso europeo, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso l' ambasciata di Grecia in Lussemburgo, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, che istituendo e mantenendo, attraverso l' imposta speciale di consumo e l' imposta speciale addizionale unica, un trattamento fiscale discriminatorio nei confronti delle autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3 importate dagli altri Stati membri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 95, primo comma, del trattato,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e M . Zuleeg, presidenti di sezione, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 17 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 10 maggio 1988, la Commissione ha proposto a questa Corte, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che istituendo e mantenendo, attraverso l' imposta speciale di consumo e l' imposta speciale addizionale unica, un trattamento fiscale discriminatorio nei confronti delle autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3 importate dagli altri Stati membri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 95, primo comma, del trattato .
2 La Commissione censura due aspetti del sistema greco di tassazione delle autovetture private, ossia la disciplina dell' imposta speciale di consumo e quella dell' imposta speciale addizionale unica .
3 Le modalità dell' imposta speciale di consumo da applicare al momento della proposizione del presente ricorso risultano da una modifica apportata nel 1986 dall' art . 43 della legge n . 1676 ( Gazzetta ufficiale ellenica n . A 204 ) alla legge 22 giugno 1976 n . 363, relativa al trattamento fiscale delle autovetture private ( Gazzetta ufficiale ellenica n . A 152 ). Tale imposta va pagata all' acquisto o all' importazione di un' autovettura, nuova o d' occasione . Il suo importo è pari ad una certa percentuale del prezzo di vendita dell' autovettura al netto delle imposte . In base alle modalità di calcolo dell' imposta, tale percentuale aumenta con la cilindrata delle autovetture . Tuttavia, la progressione dell' imposta non è costante : innanzitutto, l' aumento dell' imposta è più sensibile oltre i 1 200 cm3 che prima di tale limite, ed esso è ancora più elevato oltre i 1 800 cm3 che prima di tale valore; inoltre, l' imposta subisce un' impennata a 1 201 cm3 e un' altra, decisamente ancora più sensibile, a 1 801 cm3 .
4 Quanto all' imposta speciale addizionale unica, le sue modalità sono definite all' art . 3 della citata legge 22 giugno 1976 n . 363 . Tale imposta va pagata in occasione della prima immatricolazione di un' autovettura, nuova o d' occasione . Il suo importo è espresso in dracme ( DR ). Come l' imposta speciale di consumo, essa è progressiva in relazione alla cilindrata delle autovetture . Tale progressività non è costante sotto un duplice profilo : innanzitutto, l' aumento dell' imposta si accentua a partire da 1 201 cm3, e più ancora a partire da 1 801 cm3; inoltre, l' imposta subisce un' impennata di oltre il 50 % tra i 1 800 e i 1 801 cm3 .
5 Con lettera del 16 settembre 1986, la Commissione comunicava alla Repubblica ellenica di ritenere contrario all' art . 95 del trattato il sistema di tassazione delle autovetture private risultante dalle due imposte sopra descritte .
6 In primo luogo, essa sottolineava che in Grecia erano prodotte solo autovetture di cilindrata inferiore a 1 600 cm3 . Essa ricordava che, nella sentenza 9 maggio 1985 ( causa 112/84, Humblot, Racc . 1985, pag . 1367 ), la Corte aveva dichiarato che, per essere priva di effetti discriminatori o protezionistici, una tassa progressiva sulle autovetture doveva essere fondata su criteri obiettivi e comportare scarti equilibrati . La Commissione ha sostenuto che né l' imposta speciale di consumo né l' imposta speciale addizionale unica soddisfano a tali requisiti . Nessun criterio obiettivo giustificherebbe la tassazione eccessiva che colpisce le autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3, dato che tutte le autovetture sarebbero prodotti similari, indipendentemente dalla loro cilindrata .
7 In secondo luogo, la Commissione contestava alla Repubblica ellenica il fatto di favorire, con la citata legge 22 giugno 1976 n . 363, l' acquisto di autovetture d' occasione di produzione nazionale . In forza di tale legge, la base imponibile delle autovetture d' occasione importate è determinata diminuendo il prezzo delle autovetture nuove corrispondenti del 5 % per anno di età degli autoveicoli interessati, con una riduzione massima autorizzata del 20 %. Dato che il deprezzamento reale sarebbe molto più elevato di quello preso in considerazione da tale sistema di fissazione di un massimale, la base imponibile delle autovetture d' occasione importate sarebbe sopravvalutata .
8 La Commissione intimava alla Repubblica ellenica di comunicarle le sue osservazioni su queste varie censure entro il termine di due mesi .
9 Il 15 dicembre 1986 la Repubblica ellenica rispondeva dichiarando di contestare le censure formulate dalla Commissione . Essa sottolineava che le due imposte colpivano indistintamente le autovetture di produzione nazionale e quelle di produzione estera, e ciò in base ad un criterio obiettivo, ossia quello della cilindrata . Essa sosteneva che in Grecia le autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3 andavano considerate oggetti di lusso, riservati alle persone a reddito eccezionalmente elevato, e che era pertanto legittimo sottoporle ad una tassazione particolarmente gravosa . Per giunta, in considerazione del cattivo stato della rete stradale e dei problemi di inquinamento esistenti in Grecia, sarebbe stato giustificato da parte della normativa fiscale il fatto di scoraggiare l' acquisto di autovetture di grossa cilindrata . La Repubblica ellenica faceva inoltre rilevare che l' incremento delle imposte diveniva più sensibile non solo oltre i 1 800 cm3, ma anche oltre i 1 200 cm3 . Dato che la maggior parte delle autovetture prodotte in Grecia avrebbero una cilindrata di 1 300 cm3, sarebbe risultato chiaro che le imposte di cui trattasi non sono state concepite in maniera tale da proteggere la produzione nazionale .
10 Nel parere motivato emanato dalla Commissione, il 21 settembre 1987, come pure nella successiva risposta della Repubblica ellenica in data 30 novembre 1987, le parti rimanevano sulle rispettive posizioni .
11 Per una più ampia illustrazione della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
12 Va innanzitutto verificato se la censura riguardante la determinazione della base imponibile delle autovetture d' occasione importate faccia parte dell' oggetto della controversia .
13 Interrogata al riguardo in udienza, la Commissione ha sostenuto che tale censura, mossa nella lettera di intimazione e nel parere motivato, era stata ripresa nel ricorso . Essa ha fatto riferimento a questo proposito al punto 22 del ricorso in cui essa fa valere che "le considerazioni svolte in precedenza valgono altresì, mutatis mutandis, per le autovetture d' occasione ".
14 Occorre constatare, al riguardo, che le considerazioni precedenti al punto 22 del ricorso riguardano la progressività dell' imposta speciale di consumo e dell' imposta speciale addizionale unica . Esse non riguardano affatto la determinazione della base imponibile delle autovetture d' occasione importate .
15 Poiché la Commissione non ha comunque addotto nel ricorso alcun argomento a sostegno della censura relativa alla determinazione della base imponibile delle autovetture d' occasione importate, tale censura non dev' essere presa in esame . L' oggetto del ricorso è quindi limitato alla censura relativa alla progressività discontinua presentata dall' imposta speciale di consumo e dall' imposta speciale addizionale unica oltre il limite di 1 800 cm3 .
16 Per quanto riguarda questa censura, la Repubblica ellenica ha fatto valere nel corso della fase scritta del procedimento che i limiti differenziatori adottati per le due imposte di cui trattasi, ossia 1 200 cm3 e 1 800 cm3, erano obiettivamente giustificati in quanto corrispondevano alla realtà sociale ellenica e, in una certa misura, europea; le autovetture di cilindrata inferiore o pari a 1 200 cm3 sarebbero destinate alle persone in possesso di redditi modesti; quelle di cilindrata da 1 201 a 1 800 cm3 sarebbero acquistate da persone in possesso di redditi medi; le autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3 sarebbero riservate, soprattutto in Grecia, alle persone aventi redditi molto elevati .
17 Occorre sottolineare, a questo proposito, che l' art . 95 del trattato non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione eventualmente deciso dagli Stati membri per determinati prodotti sulla base di considerazioni di politica sociale . Come la Corte ha dichiarato, in particolare nelle sentenze 9 maggio 1985, Humblot, citata, e 16 dicembre 1986, Commissione c / Italia, punti 8 e 10 della motivazione ( causa 200/85, Racc . 1986, pag . 3953 ), allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri restano liberi di sottoporre i prodotti come le autovetture ad un sistema di imposte il cui ammontare aumenta progressivamente in relazione ad un criterio obiettivo, quale la cilindrata, purché tuttavia il sistema di tassazione sia privo di qualsiasi effetto discriminatorio o protezionistico .
18 Occorre precisare che un sistema impositivo non può essere considerato discriminatorio per il solo motivo che la categoria tassata in misura maggiore è esclusivamente composta da prodotti importati, in particolare da altri Stati membri ( vedasi sentenza 14 gennaio 1981, causa 140/79, Chemial Farmaceutici / DAF, punto 18 della motivazione, Racc . 1981, pag . 1 ).
19 Al fine di determinare se l' imposta speciale di consumo e l' imposta speciale addizionale unica producano un effetto discriminatorio o protezionistico, occorre verificare se tali imposte siano tali da distogliere il consumatore dall' acquisto di autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3, tutte di fabbricazione straniera, a beneficio di autovetture di fabbricazione ellenica .
20 Supponendo che le modalità del sistema impositivo di cui trattasi distolgano effettivamente taluni consumatori dall' acquisto di autovetture di cilindrata superiore a 1 800 cm3, tali consumatori sceglieranno vuoi un modello rientrante nella gamma delle autovetture di cilindrata compresa tra i 1 600 e i 1 800 cm3, vuoi un modello rientrante in quella delle autovetture di cilindrata inferiore a 1 600 cm3 . Orbene, tutti i modelli della prima gamma sono di fabbricazione estera . Quanto alla seconda gamma, essa comprende sia autovetture di fabbricazione straniera che autovetture di fabbricazione ellenica . Ne risulta che la Commissione non ha dimostrato come il sistema impositivo di cui trattasi potesse avere l' effetto di favorire la vendita delle autovetture di fabbricazione ellenica .
21 Si deve quindi respingere il ricorso .
Decisione relativa alle speseSulle spese
22 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la Commissione è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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