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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 14 MARZO 1989. - CASTO DEL AMO MARTINEZ CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI RAPPORTO INFORMATIVO - PROMOZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO. - CAUSA 133/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00689
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità d' oggetto e di causa - Mezzi ed argomenti che non figurino nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi - Ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
MassimaNel sistema dello statuto, il procedimento precontenzioso che inizia con la proposizione del reclamo amministrativo previo ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti delle Comunità e l' amministrazione . Perché tale procedimento possa raggiungere il suo scopo, è necessario che l' autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche che gli interessati formulano nei confronti della decisione contestata .
Nella fase del ricorso giurisdizionale, le conclusioni formulate devono avere lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo e contenere delle censure basate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo . Dinanzi alla Corte, queste possono essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, sono ad esso strettamente connessi . L' amministrazione del resto, nella fase precontenziosa, non deve interpretare in modo restrittivo i reclami i quali, al contrario, devono essere esaminati con larghezza di idee .
PartiNella causa 133/88,
Casto Del Amo Martinez, dipendente del Parlamento europeo, residente in, 22, rue Michel Rodange, L - 5252 Sandweiler, con l' avv . Blanche Moutrier, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 16, avenue de la Porte Neuve,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, con domicilio eletto presso il suo segretariato generale, Kirchberg, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso interno LA/104 ( traduttori principali di lingua spagnola e traduttori principali di lingua portoghese ) con cui si rifiutava di inserire il ricorrente nell' elenco degli idonei stabilito a seguito delle prove,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 26 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 febbraio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 maggio 1988, il sig . Casto Del Amo Martinez, dipendente del Parlamento europeo di grado LA 7, ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso LA/104 con cui si rifiutava la sua iscrizione nell' elenco degli idonei stabilito a seguito delle prove dello stesso concorso .
2 Il concorso LA/104 era un concorso interno, per titoli ed esami, destinato a coprire posti di traduttore principale di lingua spagnola e di traduttore principale di lingua portoghese .
3 Il bando stabiliva che tale procedura di concorso doveva svolgersi in due fasi . In una prima fase, la commissione esaminatrice doveva valutare i titoli dei candidati attribuendo loro un punteggio . Per essere ammessi alle prove, i candidati dovevano ottenere almeno 6/10 del punteggio massimo attribuito per i titoli . In una seconda fase, i candidati dovevano sostenere quattro prove scritte . I voti assegnati per tali prove non avevano, di per sé, carattere eliminatorio . Il bando di concorso stabiliva tuttavia che i candidati dovevano ottenere almeno 6/10 del totale dei punti assegnati per i titoli e per le prove per essere iscritti nell' elenco degli idonei .
4 Il ricorrente rispondeva ai requisiti relativi ai titoli e veniva pertanto ammesso alle prove . Non avendo ottenuto il punteggio minimo di 6/10 del totale dei punti assegnati per i titoli e per le prove, la commissione esaminatrice non lo inseriva nell' elenco degli idonei .
5 Con reclamo del 27 ottobre 1987, il ricorrente contestava la decisione della commissione esaminatrice sotto tre aspetti . In primo luogo, le prove sarebbero state corrette da membri della commissione esaminatrice insufficientemente qualificati; in secondo luogo, le prove del ricorrente non sarebbero state valutate correttamente rispetto a quelle degli altri candidati; infine, la commissione esaminatrice avrebbe tenuto in non cale le regole relative alla segretezza dei lavori . Il ricorrente concludeva il suo reclamo chiedendo all' APN di annullare, in maniera generale, i lavori della commissione esaminatrice nei limiti in cui questa aveva violato le disposizioni dello statuto che disciplinano l' organizzazione dei concorsi nonché di esaminare "se la commissione giudicatrice abbia agito correttamente per quanto ( lo ) riguarda ". Poiché detto reclamo era stato respinto l' 11 febbraio 1988, il ricorrente ha proposto il presente ricorso . A sostegno del ricorso, egli deduce un unico mezzo fondato sulla valutazione errata dei suoi titoli da parte della commissione esaminatrice .
6 Il Parlamento europeo sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto il mezzo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso non era stato fatto valere nel corso della fase precontenziosa .
7 Il 15 dicembre 1988 la Corte ha deciso di sentire le parti solo per quel che riguarda il problema della ricevibilità, escludendo il merito .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti dedotti dalle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati soltanto nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Va innanzitutto ricordato che secondo una giurisprudenza costante della Corte il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l' amministrazione . Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l' autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata ( sentenza 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy / Commissione, Racc . 1976, pag . 1139 ).
10 Occorre inoltre rilevare che, nei ricorsi dei dipendenti, le conclusioni presentate alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possono contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo . Dinanzi alla Corte, tali censure possono essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente ( si veda, da ultimo, sentenza 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff / Commissione, Racc . 1988, pag . 99 ).
11 Infine, occorre sottolineare che poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l' assistenza di un avvocato, l' amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura .
12 E' alla luce di tali principi che va esaminata la ricevibilità del presente ricorso .
13 Nella fattispecie, il ricorrente non solo non ha nemmeno fatto allusione, nel suo reclamo amministrativo, alla pretesa valutazione erronea dei suoi titoli, ma non ha neanche addotto alcun elemento dal quale l' istituzione convenuta, pur sforzandosi di interpretare il reclamo con spirito di apertura, potesse desumere che egli intendeva far valere un errore sotto il profilo della valutazione dei suoi titoli .
14 Stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, giusta l' art . 70 del regolamento stesso, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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