Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 DICEMBRE 1989. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - MECCANISMO COMPLEMENTARE APPLICABILE AGLI SCAMBI - RITIRO DI UN PRODOTTO DALL'ELENCO MCS. - CAUSA 136/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04163
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Spagna - Agricoltura - Provvedimenti transitori - Meccanismo complementare applicabile agli scambi - Procedura per il ritiro di un prodotto dall' elenco dei prodotti considerati fissato dall' atto di adesione - Comitato ad hoc - Modalità di costituzione e di consultazione
( Atto di adesione del 1985, artt . 81 e 82; regolamento della Commissione n . 530/88 )
PartiNella causa C-136/88,
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del "ministère des affaires étrangères", in qualità di agente, e dal sig . Marc Giacomini, segretario agli Affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Regno di Spagna, rappresentato dal sig . Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal sig . Rafael Garcia-Valdecasas y Fernandez, capo del servizio giuridico incaricato della rappresentanza del governo spagnolo presso la Corte di giustizia, in qualità di agente, con domicilio eletto presso l' aAmbasciata di Spagna, nn . 4 e 6, boulevard E . Servais,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della Commissione 26 febbraio 1988, n . 530, relativo al ritiro delle patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi ( GU L 53, pag . 71 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 21 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1988, la Repubblica francese ha chiesto, ex art . 173, 1° comma, del trattato CEE, l' annullamento del regolamento della Commissione 26 febbraio 1988, n . 530, relativo al ritiro delle patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi ( GU L 53, pag . 71 ).
2 Il meccanismo complementare applicabile agli scambi ( in prosieguo : il "MCS ") è stato istituito dall' art . 81 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati ( in prosieguo : l' "atto di adesione "). Il MCS è finalizzato ad un' apertura armoniosa e graduale del mercato fra i due Stati aderenti e gli altri dieci Stati membri, tramite la sorveglianza sull' andamento degli scambi e, se del caso, l' adozione di provvedimenti sugli scambi stessi . Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità dei Dieci di prodotti provenienti dalla Spagna, il MCS si applica ai prodotti del settore vitivinicolo e alle patate di primizia nonché agli ortofrutticoli, a partire dal 1° gennaio 1990 .
3 I prodotti vitivinicoli e le patate di primizia possono essere ritirati dall' elenco dei prodotti sottoposti al MCS all' inizio del secondo anno successivo all' adesione e all' inizio di ciascuno degli anni seguenti . L' art . 81, n . 3, ultimo comma, dell' atto di adesione stabilisce che a questo scopo si terrà conto, in particolare, della situazione a livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione .
4 La decisione di ritiro viene presa secondo la procedura di cui all' art . 82 dell' atto di adesione . La Commissione può adottare la decisione se questa è conforme al parere di un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione; il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata, con una ponderazione dei voti degli Stati membri secondo le modalità di cui all' art . 148, n . 2, del trattato CEE .
5 Il regolamento n . 530/88, oggetto della controversia, ha ritirato le patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al MCS . Secondo il suo quarto "considerando", i provvedimenti in esso previsti sono conformi al parere del comitato ad hoc MCS .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché delle conclusioni, mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Il governo francese deduce quattro motivi di ricorso relativi, rispettivamente, ad incompetenza della Commissione, violazione delle forme "ad substantiam", sviamento di procedura e, in subordine, errore manifesto di valutazione . Il primo motivo è fondato sull' incompetenza della Commissione ad emanare il regolamento controverso senza il parere di un comitato ad hoc regolarmente costituito; gli altri tre motivi si basano sulla tesi secondo la quale la Commissione avrebbe di fatto sostituito alla consultazione di un comitato ad hoc, conforme ai criteri dell' atto di adesione, quella di un comitato di gestione del settore del prodotto in causa . E opportuno esaminare anzitutto quest' ultimo argomento .
a ) Sulla sostituzione di un comitato di gestione al comitato ad hoc
8 Il governo francese sottolinea "in limine" che il comitato ad hoc istituito dall' atto di adesione per assicurare una progressiva ed equilibrata transizione verso un' integrale libertà di circolazione dei prodotti agricoli, ha l' unico ma generale compito di pronunciarsi sui progetti di decisione della Commissione relativi a tutti i prodotti del MCS . Diversamente dai comitati di gestione previsti dai regolamenti che istituiscono l' organizzazione comune dei mercati dei vari prodotti o gruppi di prodotti agricoli, il comitato ad hoc sarebbe quindi un comitato unico, competente per tutti i prodotti in causa e quindi di tipo orizzontale .
9 Il governo francese fa inoltre valere che, prima di emanare il regolamento n . 530/88, la Commissione avrebbe consultato il comitato di gestione per il settore degli ortofrutticoli freschi e non il comitato ad hoc previsto dall' atto di adesione . In ogni caso la Commissione avrebbe operato una costante confusione fra i due comitati, sia nelle convocazioni sia nella redazione dei verbali delle riunioni . Così facendo, avrebbe impedito ai rappresentanti degli Stati membri di formarsi una visione complessiva dei prodotti che potevano essere ritirati dall' elenco dei prodotti sottoposti al MCS .
10 La Commissione accetta la tesi che considera un comitato unico ed orizzontale il comitato ad hoc previsto nell' atto di adesione, ma contesta di aver confuso comitato ad hoc e comitati di gestione . E' vero che in due occasioni è stata convocata una riunione congiunta del comitato ad hoc e di alcuni comitati di gestione, per esaminare la situazione delle patate di primizia, ma la Commissione avrebbe sempre nettamente distinto fra questi due tipi di comitati, nelle convocazioni come nei verbali .
11 La Commissione sostiene, inoltre, di essere stata obbligata a convocare simultaneamente il comitato ad hoc e i comitati di gestione competenti in materia di patate di primizia, perché non poteva sapere in anticipo se un progetto relativo al ritiro delle patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al MCS avrebbe potuto raccogliere la maggioranza qualificata richiesta nel comitato ad hoc . Ora, se questa maggioranza non fosse stata raggiunta, sarebbe stato necessario adottare altri provvedimenti nell' ambito dell' applicazione del MCS, come la fissazione del massimale indicativo d' importazione, provvedimenti che avrebbero richiesto la consultazione del comitato di gestione .
12 Va osservato, al riguardo, che il regolamento n . 530/88 è stato emanato il 27 febbraio 1988, previo parere favorevole emesso nel corso di una riunione dell' 8 gennaio 1988 . La riunione era stata convocata dalla Commissione come "2° comitato congiunto - comitato ad hoc ( art . 82 dell' atto di adesione ) - comitato di gestione per le sementi e comitato di gestione degli ortofrutticoli ". Un primo "comitato congiunto" si era riunito il 17 dicembre 1987 . Dagli atti di causa risulta che gli ordini del giorno e i verbali di queste due riunioni distinguono fra i lavori dei comitati di gestione e quelli del comitato ad hoc . Il verbale della riunione del comitato ad hoc MCS dell' 8 gennaio 1988 riporta che questo comitato ha emesso parere favorevole sul regolamento relativo al ritiro delle patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al MCS, con 61 voti contro 15, con il voto negativo delle delegazioni francese ed ellenica . E' pacifico che nessuna delle delegazioni presenti alla riunione ha contestato il contenuto di questo verbale .
13 Da questi elementi fattuali discende che la tesi della ricorrente secondo la quale la consultazione del comitato ad hoc non avrebbe avuto luogo o si sarebbe svolta in una situazione di confusione fra le competenze di questo comitato e quelle dei comitati di gestione, non è fondata .
14 Quanto alle critiche del governo francese contro la prassi della Commissione di esaminare la possibilità di ritirare prodotti dalla lista MCS, consultanto a tal fine il comitato ad hoc specificamente per ciascun settore particolare, va rilevato che l' atto di adesione non impone alle istituzioni comunitarie di esaminare contestualmente le possibilità di ritiro per tutti i prodotti sottoposti al MCS .
15 Poiché il comitato ad hoc è composto di rappresentanti degli Stati membri, ciascuno di questi aveva d' altronde la facoltà di inviare alle riunioni del comitato esperti del settore in causa, o rappresentanti qualificati, per avere una visione complessiva della situazione dei prodotti soggetti al MCS, ovvero anche le due categorie di persone .
16 Risulta da quanto precede che i mezzi relativi alla sostituzione di un comitato di gestione al comitato ad hoc debbono essere respinti .
b ) Sull' assenza di un comitato ad hoc regolarmente costituito
17 Con il primo motivo, il governo francese fa valere che qualsiasi parere del comitato ad hoc è irregolare, perché le sue attività sono disciplinate da un regolamento interno esso stesso manifestamente contrario all' art . 82 dell' atto di adesione .
18 Secondo il governo francese, l' illegittimità di detto regolamento interno risulterebbe, anzitutto, dall' essere stato adottato il 15 dicembre 1987 da un "comitato ad hoc per il settore vitivinicolo", che sarebbe in realtà il comitato di gestione per questo settore . La confusione fra un comitato di settore ed un comitato unico ed orizzontale sarebbe poi stata presente nella seconda frase dell' art . 1° del regolamento interno così adottato, secondo la quale "riunioni congiunte di due o più comitati ad hoc possono essere convocate per questioni di loro competenza ".
19 La Commissione sostiene che il regolamento interno del comitato ad hoc è stato adottato nella riunione che l' ha costituito, il 15 dicembre 1987 . Essa non contesta l' inesattezza della seconda frase dell' art . 1 del regolamento interno, il cui inserimento è dovuto ad errore .
20 Va osservato, al riguardo, che la convocazione della riunione del 15 dicembre 1987 aveva ad oggetto una riunione del comitato di gestione dei vini "preceduta dalla riunione del comitato ad hoc ( art . 82 dell' atto di adesione )". Sono stati stesi ordine del giorno e resoconti separati . Il resoconto della riunione del comitato ad hoc riferisce di un parere favorevole emesso sul regolamento interno del comitato ad hoc MCS "per il settore vitivinicolo ".
21 Quest' ultima espressione consente, al pari dei termini dell' art . 1 del regolamento interno, di ritenere che nell' adozione di tale regolamento si sia avuta una certa confusione sull' esatta natura del comitato ad hoc . Ma tale confusione, per quanto deplorabile, non è tale da infirmare la validità del regolamento n . 530/88 oggetto della presente controversia .
22 E infatti pacifico che il regolamento n . 530/88 è stato adottato dalla Commissione dopo che il comitato ad hoc, istituito dall' art . 82 dell' atto di adesione e regolarmente convocato, aveva emesso parere favorevole, deciso a maggioranza qualificata, secondo le modalità di voto di cui all' art . 148, n . 2, del trattato CEE .
23 Il primo motivo del governo francese va quindi disatteso . Il ricorso va perciò respinto nella sua totalità .
Decisione relativa alle speseSulle spese
24 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese . Essendo rimasta soccombente, la Repubblica francese va condannata alle spese, comprese quelle della parte interveniente .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Repubblica francese è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla parte interveniente .
Top