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SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 GIUGNO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO IRLANDA. - INADEMPIMENTO - FRANCHIGIA PER I VIAGGIATORI - ISTITUZIONE DI UNA DURATA MINIMA DI SOGGIORNO ALL'ESTERO. - CAUSA 158/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02367
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigie dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise - Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori - Competenza residua degli Stati membri - Portata - Istituzione di una durata minima di soggiorno all' estero - Inammissibilità
( Direttiva del Consiglio 69/169/CEE )
MassimaPer quanto riguarda le franchigie dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise concesse per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, gli Stati membri conservano solo la competenza limitata che viene loro attribuita dalla direttiva 69/169, come integrata ed emendata in seguito . Poiché quest' ultima non prevede nessuna possibilità di deroga per quel che riguarda la durata dei viaggi e le franchigie devono essere concesse non appena il viaggiatore interessato sia stato effettivamente in grado di fare acquisti in un altro Stato membro, l' applicazione di dette franchigie non può essere limitata da uno Stato membro alle merci detenute da viaggiatori che si presentano alle sue frontiere dopo aver soggiornato al di fuori del suo territorio per un periodo di quarantotto ore .
PartiNella causa C-158/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . David Grant Lawrence, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig . John Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig . Louis Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dall' avv . James O' Reilly, barrister-at-law, del foro d' Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che l' Irlanda, limitando l' applicazione delle franchigie di cui alla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969 ( 69/169/CEE ) relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( GU L 133, pag . 6 ), emendata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985 ( 85/348/CEE, GU L 183, pag . 24 ), alle merci trasportate nel bagaglio personale dei viaggiatori che si presentino alle proprie frontiere dopo aver soggiornato al di fuori del proprio territorio per un periodo non inferiore a 48 ore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins,
J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H . A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 21 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 21 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che l' Irlanda, limitando l' applicazione delle franchigie di cui alla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969 ( 69/169/CEE ) relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( GU L 133, pag . 6 ), emendata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985 ( 85/348/CEE, GU L 183, pag . 24 ), alle merci trasportate nel bagaglio personale dei viaggiatori che si presentino alle proprie frontiere dopo aver soggiornato al di fuori del proprio territorio per un periodo non inferiore a 48 ore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE .
2 La Commissione ha proposto il ricorso avendo rilevato che l' Irlanda, con l' emanazione dell' European Communities ( Customs and Excise ) Regulations ( Decreto relativo alle tariffe doganali comunitarie ) del 31 marzo 1987 ( Statutory Instruments n . 98, 1987 ), ha limitato la concessione delle franchigie di cui agli artt . 1, 2 e 4 della direttiva 69/169 a chi si presenta all' ingresso delle proprie frontiere dopo aver soggiornato al di fuori del proprio territorio per un periodo non inferiore a 48 ore .
3 Ritenendo tale provvedimento contrario alle citate disposizioni della direttiva, che non opera alcuna distinzione tra viaggiatori e non prevede alcuna limitazione a seconda della durata del soggiorno al di fuori del territorio di uno Stato membro, la Commissione inviava al governo irlandese, a norma del primo comma dell' art . 169 del Trattato, una lettera di diffida in data 15 aprile 1987 . Non essendo valse le osservazioni del governo irlandese a modificare la posizione della Commissione, quest' ultima invitava l' Irlanda, con parere motivato 16 ottobre 1987, ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione .
4 Non essendo stati adottati tali provvedimenti, la Commissione ha proposto il presente ricorso .
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 Il governo irlandese fa valere, in primo luogo, che solo i viaggiatori cosiddetti "autentici" possono usufruire delle franchigie di cui alla direttiva 69/169 . Orbene, è emerso che cittadini irlandesi effettuavano innumerevoli viaggi di una giornata in Irlanda del Nord per compiere acquisti profittando della minore aliquota IVA ivi in vigore nonché di vantaggiosi tassi di cambio ( cosiddetti viaggiatori "fiscali "). Tale situazione avrebbe causato grave pregiudizio all' economia irlandese . Il governo irlandese sostiene che l' adozione del decreto era necessaria nonché legittima, secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di correggere gli abusi determinati dall' applicazione di detta direttiva .
7 Tale argomento non può essere accolto . Risulta, infatti, dalla giurisprudenza della Corte ( v . in particolare la sentenza 14 febbraio 1984, Rewe, punto 31 della motivazione, causa 278/82, Racc . pag . 721 ), che gli Stati membri conservano, in questo campo, solo la competenza limitata che viene loro attribuita dalle stesse disposizioni delle direttive di cui trattasi . Orbene, tali direttive non prevedono alcuna possibilità di deroga per quanto attiene alla durata dei viaggi .
8 Si deve aggiungere che in detta sentenza la Corte ha precisato che nell' ambito dei trasporti intracomunitari le agevolazioni in materia di franchigie previste in uno Stato membro per le merci contenute in bagagli personali dei passeggeri sono riservate a quei viaggiatori che siano stati effettivamente in grado di fare acquisti nello Stato di partenza ( sentenza 14 febbraio 1984, causa 278/82, già citata, punto 45 della motivazione ). Conseguentemente, è incompatibile con la direttiva la distinzione, operata dal decreto di cui trattasi, tra viaggiatori "autentici" e viaggiatori "fiscali" al fine di negare a questi ultimi il beneficio delle franchigie previste dalla direttiva medesima .
9 Si deve precisare infine che qualora, a fronte della situazione economica in uno Stato membro, si ponga la necessità di adottare provvedimenti eccezionali che subordinino la concessione del beneficio delle franchigie ad un soggiorno di una certa durata al di fuori del territorio nazionale, tali provvedimenti possono essere adottati solo in forza di una direttiva di deroga alla direttiva 69/169, come è avvenuto per la Danimarca con la direttiva del Consiglio 30 aprile 1984 ( 84/231/CEE, GU L 117, pag . 42 ), ovvero quali misure di salvaguardia, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli artt . 108 e 109 del Trattato . Orbene, il decreto 31 marzo 1987 non è stato adottato in forza di alcuna direttiva comunitaria né come misura di salvaguardia prevista dal Trattato .
10 Il governo irlandese fa valere in secondo luogo a giustificazione del provvedimento contestato che la Commissione non ha dato seguito all' invito del Consiglio di "studiare la possibilità e l' opportunità di operare una distinzione tra i viaggi autentici e quelli effettuati a fini puramente fiscali e di relazionare in merito entro la fine del 1987, formulando eventualmente proposte qualora la questione persista ancora a tale data" ( dichiarazione riportata nel verbale della riunione del Consiglio in occasione della quale è stata adottata l' 8 luglio 1985 la direttiva 85/348 recante modifiche alla direttiva 69/169 ).
11 Anche tale argomento deve essere respinto . Il provvedimento contestato è stato infatti emanato il 31 marzo 1987, ben prima del termine ultimo fissato per la presentazione della relazione, e in ogni caso un simile provvedimento unilaterale non può essere giustificato in base ad un asserito inadempimento della Commissione .
12 Si deve quindi dichiarare che l' Irlanda, limitando l' applicazione delle franchigie di cui alla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969 ( 69/169/CEE ) relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, emendata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985 ( 85/348/CEE ), alle merci trasportate nel bagaglio personale dei viaggiatori che si presentino alle proprie frontiere dopo aver soggiornato al di fuori del proprio territorio per un periodo non inferiore a 48 ore, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE .
Decisione relativa alle speseSulle spese
13 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e deve essere pertanto condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
dichiara e statuisce :
1 ) L' Irlanda, limitando l' applicazione delle franchigie di cui alla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969 ( 69/169/CEE ) relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, emendata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985 ( 85/348/CEE ), alle merci trasportate nel bagaglio personale dei viaggiatori che si presentino alle proprie frontiere dopo aver soggiornato al di fuori del proprio territorio per un periodo inferiore a 48 ore, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE .
2 ) La convenuta è condannata alle spese, ivi incluse quelle dell' interveniente .
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