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SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 NOVEMBRE 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - INADEMPIMENTO - CONTROLLI SANITARI - ARMONIZZAZIONE - VERIFICHE ALL'IMPORTAZIONE. - CAUSA 186/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03997
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Obbligo di presentare, per l' importazione di carni fresche di volatili da cortile, una previa dichiarazione che consenta di far intervenire un veterinario nell' espletamento delle formalità amministrative - Obbligo che esula dall' ambito delle formalità amministrative per il passaggio delle frontiere - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 30; direttive del Consiglio 71/118 e 83/643 )
MassimaUno Stato membro che imponga sistematicamente ai trasportatori di carni fresche di volatili da cortile l' obbligo di dichiarare in anticipo le merci per garantire l' intervento sistematico di un veterinario viola gli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE nonché delle direttive del Consiglio 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, e 83/643, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri .
Infatti, pur se nulla vieta che le formalità amministrative alla frontiera, le quali possono essere espletate in modo sistematico, siano svolte da veterinari piuttosto che da personale genericamente competente a controllare le merci alla frontiera, questo intervento non deve tuttavia ritardare lo svolgimento delle operazioni di passaggio della frontiera e non deve trasformare le formalità amministrative in controlli di carattere veterinario, né inoltre le formalità o gli obblighi così imposti possono esulare dall' ambito di ciò che si può normalmente esigere, al passaggio della frontiera, per qualsiasi merce, indipendentemente dalla sua natura .
PartiNella causa C-186/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Joern Sack, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat ( consigliere ) nel Ministero federale dell' economia, e dall' avv . Dietmar Knopp del foro di Colonia, in qualità d' agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, sottoponendo le carni fresche di volatili da cortile provenienti da altri Stati membri a controlli sistematici alla frontiera ( con obbligo di previa dichiarazione ) che esulano dall' ambito d' una semplice verifica della regolarità dei documenti e dei certificati d' accompagnamento e di un' ispezione visiva della merce, volta ad accertarne la conformità con i documenti che l' accompagnano, effettuate da personale genericamente competente a controllare le merci alla frontiera, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2777/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( GU L 282, pag . 77 ), della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n . 118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( GU L 55, pag . 23 ) e della direttiva del Consiglio 1° dicembre 1983, n . 643, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci fra Stati membri ( GU L 359, pag . 8 ),
LA CORTE,
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione f.f . di presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 19 ottobre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, effettuando alle proprie frontiere i controlli sistematici previsti dall' art . 24 del "Gefluegelfleischhygienegesetz" ( legge sull' igiene della carne di volatili da cortile ) e dall' art . 7 della "Gefluegelfleischuntersuchungsverordnung" ( regolamento sull' ispezione della carne di volatili da cortile ), ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n . 2777/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( GU L 282, pag . 77 ), della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n . 118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( GU L 55, pag . 23 ) e della direttiva del Consiglio 1° dicembre 1983, n . 643, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci fra gli Stati membri ( GU L 359, pag . 8 ).
2 Secondo la normativa vigente nella Repubblica federale di Germania, cioè secondo il "Gefluegelfleischhygienegesetz" del 12 luglio 1973 e la "Gefluegelfleischuntersuchungsverordnung" del 3 novembre 1976, modificata con regolamento del 27 luglio 1978, qualsiasi importazione di carni fresche di volatili da cortile nella Repubblica federale di Germania è sottoposta ad una procedura caratterizzata dall' obbligo, per l' importatore, di dichiarare tempestivamente la merce all' ufficio doganale d' entrata competente affinché sia sottoposta ad ispezione nonché di indicare la natura e la qualità della merce ed il momento in cui l' ispezione dovrà svolgersi . L' ispezione mira ad accertare se la partita di merce importata è accompagnata da un certificato sanitario valido, se la merce corrisponde a quella indicata nel certificato e se sono stati effettivamente apposti determinati marchi . Essa è obbligatoriamente effettuata da personale veterinario .
3 Nella sua sentenza 20 settembre 1988, Moormann ( causa 190/87, Racc . pag . 4689 ) la Corte, esprimendosi su una domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht ( tribunale amministrativo federale ), ha dichiarato
"1 . Costituiscono misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell' art . 30 del trattato CEE le ispezioni di carni di pollame effettuate sistematicamente all' entrata nel paese destinatario da un veterinario o da un perito sanitario . Dette ispezioni, in quanto siano intese a verificare sistematicamente il rispetto delle condizioni d' indole sanitaria prescritte dalla direttiva 71/118 (...) non possono essere giustificate in base all' art . 36 del trattato CEE .
2 . L' art . 11, n . 2, del regolamento n . 2777/75 (...) che vieta le misure d' effetto equivalente, riguarda gli scambi commerciali con i paesi terzi e non si applica al commercio intracomunitario .
(...)
4 . La nozione 'controlli fisici' ai sensi della direttiva 83/643 (...) dev' essere intesa nel senso ch' essa si riferisce a tutti i controlli che sono effettuati sulla merce e che implicano un' azione fisica su di essa . La nozione 'formalità amministrative' dev' essere intesa nel senso ch' essa comprende tutte le operazioni consistenti nella verifica dei documenti e dei certificati che accompagnano la merce e miranti ad accertare, mediante una semplice ispezione visiva, che la merce corrisponda ai documenti e ai certificati, qualora dette operazioni possano essere effettuate dai pubblici dipendenti aventi competenza generale a controllare le merci alla frontiera . Spetta al giudice nazionale stabilire, in base a queste definizioni, in quale categoria debbano essere classificati i provvedimenti menzionati nella quarta questione, prendendo in considerazione le modalità degli stessi .
5 . La nozione 'controlli' figurante nell' art . 2 della direttiva 83/643 dev' essere interpretata nel senso che soltanto i controlli fisici ai sensi dell' art . 1, n . 1, della direttiva non possono più essere effettuati altrimenti che mediante sondaggio, mentre nulla se ne può desumere per quanto riguarda le modalità dell' espletamento delle formalità amministrative ."
4 In seguito a detta sentenza la Commissione ha precisato, nella sua memoria di replica, l' oggetto del ricorso per inadempimento chiedendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, per il fatto di sottoporre le carni fresche di volatili da cortile provenienti da altri Stati membri a controlli sistematici alle frontiere, con obbligo di previa dichiarazione, che esulano dall' ambito di una semplice verifica della regolarità dei documenti e certificati d' accompagnamento e di un' ispezione visiva della merce, volta ad accertarne la conformità con i documenti che l' accompagnano, effettuate da personale genericamente competente a controllare le merci alla frontiera, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE, del regolamento n . 2777/75, della direttiva 71/118 e della direttiva 83/643 .
5 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi nel fascicolo non saranno in seguito riportati se non in quanto necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .
6 Come risulta dalle memorie di replica e di controreplica nonché dal contraddittorio svoltosi in udienza, la Commissione accusa sostanzialmente la Repubblica federale di Germania di effettuare, mediante l' intervento obbligatorio di veterinari incaricati dell' espletamento delle formalità amministrative, controlli sistematici di carattere veterinario .
7 La Repubblica federale di Germania ha riconosciuto che l' obbligo di dichiarare in anticipo le merci risponde all' esigenza di garantire la presenza di veterinari ai valichi di frontiera e di coordinare il loro intervento, ma nega di svolgere controlli che esulino dall' ambito dell' espletamento sistematico delle formalità previste dalla direttiva 83/643, come interpretata dalla Corte nella citata sentenza 20 settembre 1988, asserendo che l' intervento dei veterinari garantisce uno svolgimento più efficace e più rapido delle formalità amministrative sistematiche .
8 Essa sostiene che, a differenza di ciò che avviene per altre merci al passaggio della frontiera, l' intervento dei veterinari nell' espletamento delle formalità amministrative per quanto riguarda il trasporto di carni fresche di volatili da cortile è conforme al sistema della normativa comunitaria e trova giustificazioe nell' esigenza di tutelare la salute pubblica .
9 Per valutare la fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione, occorre ricordare come, nella citata sentenza 20 settembre 1988, la Corte abbia sottolineato che la direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n . 118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( GU L 55, pag . 23 ), ha istituito un sistema di controlli sanitari armonizzato, basato su di un controllo completo della merce nello Stato speditore, che si sostituisce al controllo dello Stato destinatario e che deve consentire la libera circolazione delle merci di cui trattasi in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ( punto 11 della motivazione ). Di conseguenza - ha dichiarato la Corte - i prodotti di cui alla direttiva 71/118 non possono più essere sottoposti, in modo sistematico, a controlli sanitari, intendendosi per tale, fra l' altro, ogni controllo effettuato dallo Stato importatore allo scopo di accertare il rispetto delle prescritte condizioni di indole sanitaria, quando detto controllo comporti l' intervento di un veterinario o di un perito sanitario ( punto 14 della motivazione ).
10 La Corte ne ha dedotto che le merci che rientrano nell' ambito d' applicazione della direttiva 71/118, quando varcano una frontiera intracomunitaria, possono ormai essere assoggettate sistematicamente ai soli controlli di natura amministrativa cui sono assoggettate tutte le merci che varcano la frontiera ( punto 16 della motivazione ).
11 La Corte ha ancora dichiarato nella citata sentenza che si devono intendere per formalità amministrative, di cui la direttiva 83/643 autorizza l' espletamento sistematico, le operazioni che possono essere effettuate da personale genericamente competente a controllare le merci alla frontiera ( punto 29 della motivazione ).
12 L' interpretazione della nozione di formalità amministrative fornita dalla Corte non impedisce di per sé ad uno Stato membro di affidare lo svolgimento di queste formalità a personale più qualificato, nella fattispecie a dipendenti muniti di un diploma in veterinaria, purché l' intervento di costoro non ritardi, da un lato, lo svolgimento delle operazioni di passaggio della frontiera e non trasformi, dall' altro, le formalità amministrative in controlli di carattere veterinario .
13 L' obbligo di dichiarare in anticipo le merci, imposto sistematicamente dalla legge tedesca ai trasportatori di carni fresche di volatili da cortile, non può essere considerato come una formalità amministrativa il cui svolgimento sistematico sia permesso dalla direttiva 83/643 .
14 Infatti la suddetta direttiva, che intende, vista la necessità di rinforzare e di sviluppare ulteriormente il mercato interno, agevolare al massimo le formalità ed i controlli alle frontiere interne della Comunità, non consente formalità od obblighi che esulino dall' ambito di ciò che si può normalmente esigere, al passaggio della frontiera, per qualsiasi merce, indipendentemente dalla sua natura .
15 Ora, secondo le spiegazioni fornite dal governo della Repubblica federale di Germania, la previa dichiarazione ha come unico scopo quello di coordinare l' intervento sistematico dei veterinari e di garantire la loro presenza ai valichi di confine quando le merci varcano la frontiera . Il governo federale tenta di giustificare questo intervento obbligatorio dei veterinari, oltre che con motivi d' efficienza, anche con un riferimento alla particolare natura delle merci trasportate ed alla responsabilità gravante sui servizi veterinari nel settore dei trasporti di carni fresche, per quanto riguarda in particolare l' imperativo di proteggere la salute pubblica .
16 Tenuto conto del sistema armonizzato di controlli sanitari, istituito dalla normativa comunitaria e basato, come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza 20 settembre 1988, su di un controllo completo della merce nello Stato speditore, che si sostituisce al controllo dello Stato destinatario, considerazioni legate alla necessità di proteggere la salute pubblica non possono giustificare oneri specifici supplementari imposti ai trasportatori al momento del passaggio della frontiera .
17 Si deve pertanto constatare che la Repubblica federale di Germania, imponendo sistematicamente ai trasportatori di carni fresche di volatili da cortile l' obbligo di dichiarare in anticipo la merce in modo da permettere un intervento sistematico dei veterinari, ha mancato agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE e delle direttive 71/118 e 83/643 .
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Ai termini dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte che soccombe è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica federale di Germania, imponendo sistematicamente ai trasportatori di carni fresche di volatili da cortile l' obbligo di dichiarare in anticipo la merce per consentire un intervento sistematico dei veterinari, ha mancato agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE nonché delle direttive del Consiglio 15 febbraio 1971, n . 118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, e 1° dicembre 1983, n . 643, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri .
2 ) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese .
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