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SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - NMB (DEUTSCHLAND) GMBH E NMB ITALIA SRL E NMB (UK) LTD CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DAZI ANTIDUMPIG - RIMBORSO - CUSCINETTI A SFERE. - CAUSA C-188/88.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01689
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Domanda di restituzione di dazi antidumping fondata sull' art. 16 del regolamento n. 2176/84 - Calcolo del margine di dumping realmente esistente - Determinazione del prezzo all' esportazione - Prezzo all' esportazione costruito - Adeguamenti per spese tra l' importazione e la rivendita - Detrazione dei dazi antidumping - Legittimità - Disparità di trattamento tra importatori che abbiano concluso un accordo di associazione con l' esportatore e importatori indipendenti, giustificata dalla diversità di situazioni rispetto alle pratiche di dumping - Contrasto con l' art. 2, n. 5, del codice antidumping del GATT - Insussistenza
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, artt. 2, n. 8, lett. b), e 16, n. 1; accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, "codice antidumping del 1979", art. 2, n. 5))
MassimaL' art. 16 del regolamento base antidumping n. 2176/84 dispone che quando un importatore può provare che il dazio antidumping riscosso supera il margine di dumping realmente esistente, cioè la differenza tra il valore normale e il prezzo all' esportazione, l' importo in eccesso venga restituito. L' esame della fondatezza di una domanda di restituzione richiede pertanto che venga calcolato il margine di dumping realmente esistente. Qualora il calcolo comporti, a causa di un accordo di associazione tra l' esportatore e l' importatore, un prezzo all' esportazione costruito quest' ultimo, in forza dell' art. 2, n. 8, lett. b), del citato regolamento, viene calcolato detraendo, per spese effettuate fra l' importazione e la rivendita, i dazi antidumping applicati all' atto dell' importazione.
La disparità di trattamento che ne risulta in materia di restituzione dei dazi fra gli importatori indipendenti e gli importatori associati all' esportatore, dovuta al fatto che per aver diritto alla restituzione l' importatore associato deve, in caso di rivendita dopo il versamento dei dazi, maggiorare il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente per un importo corrispondente a due volte il margine di dumping accertato in precedenza, mentre all' importatore indipendente viene imposta una maggiorazione di prezzo pari a detto margine, è giustificata dalla diversità delle loro situazioni rispetto alle pratiche di dumping. Essa non costituisce pertanto una discriminazione vietata.
Mentre infatti gli importatori indipendenti sono estranei alle pratiche di dumping, gli importatori associati all' esportatore e quest' ultimo si trovano dallo stesso lato della barriera del dumping in quanto partecipano alle pratiche costitutive di dumping e sono in grado di conoscere tutti gli elementi che ne sono all' origine.
Da questa diversità di situazione deriva che gli importatori indipendenti sono naturalmente portati a trasferire i dazi antidumping ai loro acquirenti perché in caso contrario perderebbero gli interessi sulle somme versate a pagamento di dazi antidumping e subirebbero gli effetti di un' eventuale svalutazione monetaria e, inoltre, non essendo in possesso degli elementi per la determinazione del margine di dumping, correrebbero il rischio di subire il diniego della restituzione nonostante la maggiorazione del prezzo all' esportazione, in particolare nell' ipotesi in cui il valore normale dei prodotti interessati sia nel frattempo notevolmente aumentato. Diversa è la situazione degli importatori non indipendenti dall' esportatore, i quali possono evitare di trasferire i dazi antidumping, visto che sono in possesso degli elementi relativi alle pratiche commerciali all' origine del dumping, e non hanno pertanto incertezze e non corrono nessun rischio quanto alla possibilità di ottenere la restituzione.
Non può poi ravvisarsi contrasto fra le disposizioni del regolamento base antidumping e quelle del codice antidumping elaborato nel 1979 nell' ambito del GATT per l' attuazione dell' art. VI di quest' ultimo. Infatti l' unica differenza per quel che riguarda la costruzione del prezzo all' esportazione è che mentre il codice si limita ad enunciare all' art. 2, n. 5, il principio per cui si terrà conto delle spese effettuate tra l' importazione e la rivendita "dazi e tasse comprese", il regolamento comunitario specifica all' art. 2, n. 8, lett. b), taluni dazi e altre spese, ivi compresi in particolare i dazi antidumping, di cui si deve tener conto in sede di adeguamento.
PartiNella causa C-188/88,
NMB (Deutschland) GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Neu-Isenburg (Germania),
NMB Italia Srl, società di diritto italiano, con sede in Mazzo di Rho (Italia),
NMB (UK) Ltd, società di diritto inglese, con sede in Bracknell (Regno Unito),
con l' avv. I.S. Forrester, del foro di Scozia, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jacques Bourgeois, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Mark Cran Q.C. e David Anderson, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Wagner, Kirchberg,
convenuta,
e
FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Association), con sede in Francoforte sul Meno, 18 Lyoner Strasse, rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendts e Harles,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE volto all' annullamento delle decisioni della Commissione 22 aprile 1988, 88/327/CEE, 88/328/CEE e 88/329/CEE, riguardanti la restituzione di dazi antidumping istituiti su importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari di Singapore (GU L 148, pagg. 26, 28 e 31) di cui le ricorrenti erano rispettivamente destinatarie, in quanto dette decisioni respingono parzialmente le loro domande di restituzione di dazi antidumping percepiti nel 1985 e nel 1986 su importazioni di cuscinetti a sfere originari di Singapore,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dai rappresentanti delle parti all' udienza del 5 febbraio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 21 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 luglio 1988, le società NMB (Deutschland) GmbH, NMB Italia Srl e NMB (UK) Ltd (in prosieguo: le "consociate europee della NMB") hanno proposto un ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, volto all' annullamento delle decisioni della Commissione 22 aprile 1988, 88/327/CEE, 88/328/CEE e 88/329/CEE, riguardanti la restituzione di dazi antidumping istituiti su importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari di Singapore (GU L 148, pagg. 26, 28 e 31; in prosieguo: le "decisioni impugnate"). Per mezzo di tali decisioni, la Commissione aveva parzialmente respinto le richieste di restituzione avanzate dalle filiali europee della NMB relativamente ai dazi antidumping percepiti nel 1985 e nel 1986.
2 Le consociate europee della NMB distribuiscono nell' ambito della Comunità cuscinetti a sfere di alta precisione forniti dalla NMB Singapore Ltd. Le ricorrenti, nonché la NMB Singapore Ltd, fanno parte del gruppo Minebea (Nippon Miniature Bearing) e sono controllate al 100% dalla società madre giapponese.
3 Ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089 (GU L 193, pag. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1), veniva imposto un dazio antidumping pari al 33% del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, sulle importazioni di cuscinetti a sfere prodotti a Singapore dalle consociate europee della NMB Singapore Ltd.
4 In conformità dell' art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento base"), le ricorrenti inoltravano una richiesta di parziale restituzione dei dazi antidumping percepiti sulle importazioni di cuscinetti a sfere da esse effettuate negli anni 1985 e 1986.
5 L' art. 16 dispone che, quando l' importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente (vale a dire la differenza tra il valore normale e il prezzo all' esportazione), l' importo eccedente viene restituito.
6 Con nota 15 ottobre 1986, n. 86/C/266/02 (GU C 266, pag. 2), la Commissione ha stabilito talune linee direttrici relative all' applicazione dell' art. 16 del regolamento base. Al titolo II, punto 2, lett. a), dichiara che il margine di dumping effettivo verrà stabilito confrontando il valore normale e il prezzo all' esportazione. Al punto 2, lett. c), illustra poi i criteri da seguire allorquando sussista un' associazione tra l' esportatore e l' importatore, ai sensi dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base.
7 Tale norma così dispone:
"(...) il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente (...). In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto.
Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:
(...)
ii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d' importazione per l' importazione o la vendita delle merci".
8 Il titolo II, n. 2, lett. c), della nota così dispone:
"Se il prezzo all' esportazione è costruito in conformità dell' art. 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, tutti i pagamenti di dazi antidumping per l' importazione del prodotto in questione nella Comunità saranno considerati come costi sostenuti tra il momento dell' importazione e quello della rivendita.
Pertanto qualsiasi rimborso, totale o parziale, di dazi antidumping corrisposti su prodotti importati da una impresa non indipendente rispetto all' esportatore interessato sarà concesso unicamente nei casi seguenti, lasciando invariati tutti gli altri fattori:
- quando i prodotti in questione sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità con la condizione 'dazio non corrisposto' , il rimborso sarà concesso all' impresa che ha corrisposto il dazio ove al prezzo di rivendita sia stato aggiunto l' importo totale del margine di dumping oppure una percentuale di quest' ultimo;
- quando i prodotti in questione sono stati rivenduti dal primo acquirente indipendente con la condizione 'dazio corrisposto' , il rimborso sarà concesso ove ai prezzi di rivendita sia stato aggiunto un importo equivalente al margine di dumping e l' importo del dazio sarà stato pagato. In questo caso il richiedente non verrà informato del fatto che l' importo eventualmente rimborsato è stato corrisposto all' acquirente".
9 In esecuzione di tali principi la Commissione, con le tre impugnate decisioni 22 aprile 1988, ha parzialmente accettato e parzialmente respinto le richieste di restituzione dei dazi antidumping presentate dalle consociate europee della NMB. Il parziale rigetto è da ricondurre al fatto che la Commissione, calcolando il prezzo all' esportazione costruito, ha dedotto i dazi antidumping corrisposti dalle ricorrenti.
10 Tale comportamento, nelle decisioni impugnate, è motivato nel seguente modo. Anzitutto, il disposto dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base imporrebbe di detrarre dal prezzo di rivendita tutti i dazi, ivi compresi i dazi antidumping. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che se il richiedente avesse venduto senza dazi, gli sarebbe bastato aumentare una sola volta il prezzo per poter pretendere la restituzione. Allorquando il prodotto importato è rivenduto nella Comunità dazi inclusi, come nella fattispecie, basterebbe anche in questo caso una sola maggiorazione del prezzo di rivendita, anche equivalente ai dazi, sempre che la Commissione sia certa, nella fattispecie, che tale maggiorazione del prezzo pagato dall' importatore indipendente sopprima o riduca il margine di dumping, e non rappresenti puramente e semplicemente il dazio antidumping che l' importatore stesso potrebbe eventualmente trasferire al cliente qualora ne ottenga la restituzione. Ciò si verificherebbe, ad esempio, se i costi sostenuti tra l' importazione e la rivendita da parte della NMB, o il valore normale della Minebea, fossero stati ridotti dopo il periodo dell' indagine iniziale. Ulteriori mutamenti di circostanze giustificherebbero poi il ricorso a diversi metodi di adeguamento o di calcolo che possano produrre il medesimo risultato, vale a dire la soppressione o la riduzione del margine di dumping a causa di un' unica maggiorazione del prezzo. Niente fa pensare che, nel caso di specie, si siano verificate tali condizioni.
11 Nel ricorso, le consociate europee della NMB menzionano le condizioni che la normativa impone agli importatori che abbiano concluso un accordo di associazione con l' esportatore, qualora desiderino ottenere la restituzione di tutti, o di parte, dei dazi antidumping corrisposti. A loro parere, tali importatori devono dimostrare che il prezzo a cui acquistano i loro prodotti, vale a dire il prezzo di esportazione, non è più inferiore al valore normale. A tale scopo essi dovrebbero dimostrare che il prezzo a cui rivendono i prodotti ai clienti, prezzo sul quale è calcolato il prezzo all' esportazione, ha subito un duplice aumento. Il primo sarebbe destinato a compensare il margine di dumping, mentre il secondo rappresenterebbe i dazi antidumping che gli importatori hanno dovuto versare. Al termine di tale analisi, le ricorrenti formulano le quattro censure seguenti.
12 In primo luogo assumono che la Commissione, ritenendo che si dovessero detrarre i dazi antidumping al momento della costruzione del prezzo all' esportazione per gli importatori associati all' esportatore, abbia interpretato in modo erroneo l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base. A sostegno di questa censura esse così argomentano. Anzitutto, l' interpretazione adottata dalla Commissione non rispetterebbe il principio di proporzionalità: essa infatti graverebbe gli importatori associati di un onere che supera quanto necessario per correggere gli effetti del dumping, e proteggerebbe così in modo eccessivo le imprese stabilite nella Comunità. Inoltre detta interpretazione avrebbe effetti discriminatori. Gli importatori indipendenti e gli importatori associati subirebbero infatti un diverso trattamento, e senza alcuna giustificazione obiettiva, per quanto è della restituzione dei dazi antidumping: i primi potrebbero ottenere tale restituzione una volta che il margine di dumping è stato compensato, mentre i secondi dovrebbero ulteriormente maggiorare il prezzo, da essi fatturato ai clienti, di una somma pari ai dazi corrisposti. Infine, interpretando il regolamento base, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della prassi in uso tra le controparti commerciali della Comunità, che non detraggono i dazi antidumping al momento della costruzione del prezzo all' esportazione.
13 In secondo luogo esse sostengono che, fondando le decisioni impugnate su di una nota pubblicata in un periodo successivo a quello per cui viene chiesta la restituzione dei dazi, la Commissione ha trasgredito il principio di tutela del legittimo affidamento. Esse assumono che, prima della pubblicazione della nota della Commissione, nel 1986, avrebbero potuto legittimamente ritenere che sarebbero stati loro restituiti i dazi versati nel 1985 e nel 1986 una volta compensato il margine di dumping. A loro parere, tale legittima aspettativa è stata disattesa allorquando la Commissione ha comunicato mediante la nota che per ottenere un rimborso gli importatori associati all' esportatore dovevano anche aumentare i prezzi fatturati ai clienti di un importo pari ai dazi versati.
14 In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia agito in modo e per scopi esorbitanti dai poteri attribuitile, e che pertanto abbia commesso sviamento di potere. A tal proposito ricordano che gli importatori vincolati da un accordo di associazione con l' esportatore sono chiamati a sobbarcarsi un onere che va al di là di quanto necessario per correggere gli effetti del dumping, che essi sono oggetto di discriminazione, e che all' industria europea è stata concessa una protezione eccessiva.
15 Da ultimo, nel caso in cui la Corte ritenga esatta l' interpretazione sostenuta dalla Commissione, le ricorrenti assumono che il regolamento base va ritenuto in contrasto con l' art. VI del GATT e col codice antidumping adottato per la sua attuazione. Ne deducono che, conformemente all' art. 184 del Trattato CEE, tale regolamento va dichiarato inapplicabile al caso di specie, con la conseguenza di privare di ogni fondamento le decisioni impugnate.
16 Con ordinanza 19 gennaio 1989, la Corte ha ammesso la Federation of European Bearing Manufacturers' Association (in prosieguo: la "FEBMA") a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
17 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità di taluni mezzi
18 La Commissione, in limine litis, eccepisce l' irricevibilità di taluni mezzi dedotti dalle consociate europee della NMB a sostegno del loro ricorso.
19 Essa sostiene, in primo luogo, che tali mezzi si dirigono contro una politica, come quella seguita dalla Commissione in materia di restituzione dei dazi antidumping, mentre, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, il sindacato della Corte verte sulla legittimità degli atti del Consiglio o della Commissione.
20 Occorre osservare in proposito che dalle conclusioni delle ricorrenti emerge che il ricorso è volto solo all' annullamento delle decisioni 88/327/CEE, 88/328/CEE e 88/329/CEE. Benché le consociate europee della NMB si riferiscano più volte alla "politica" della Commissione, è però chiaro che impugnano solo le decisioni di cui è causa, che di tale politica costituiscono attuazione.
21 Inoltre, la Commissione sostiene che taluni mezzi dedotti dalle consociate europee della NMB a sostegno del loro ricorso si collocano fuori dell' ambito di applicazione dell' art. 173 del Trattato, segnatamente quelli che riguardano il divario tra l' orientamento adottato dalla Commissione e la prassi delle sue controparti commerciali, nonché la trasgressione di norme del codice antidumping del GATT.
22 Per quanto riguarda la prassi delle controparti commerciali della Comunità, si deve osservare che essa, pur non potendo essere utilizzata come parametro di controllo della legittimità in ambito comunitario, può nondimeno, come nella specie, essere richiamata come argomento volto a sostenere una non corretta interpretazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della normativa comunitaria.
23 Per quanto è della prospettata trasgressione delle norme del codice antidumping del GATT, basta ricordare che dalla sentenza 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (causa C-69/89, Racc. pag. I-2069, in particolare pag. I-2169), risulta che una trasgressione del genere può essere allegata onde sindacare la legittimità del regolamento base comunitario.
24 Da ultimo, la Commissione ritiene che i mezzi dedotti dalle ricorrenti in merito all' illegittimità del regolamento base siano irricevibili. Essa formula tre argomenti a sostegno di tale conclusione. Anzitutto le ricorrenti censurano a suo dire tutto il regolamento, senza individuare esattamente la norma che ritengono illegittima. Inoltre, nelle conclusioni del ricorso non formulano alcuna domanda che abbia ad oggetto detto regolamento. Infine, ne chiedono l' annullamento mentre, essendo scaduto il termine d' impugnazione di tale atto, potrebbero al massimo invocarne l' inapplicabilità ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE.
25 A tal proposito si deve osservare anzitutto che, vertendo la controversia sulla detrazione dei dazi antidumping effettuata nelle tre impugnate decisioni in applicazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base, è manifesto che le ricorrenti contestano la legittimità di tale norma per quanto attiene alla restituzione dei dazi antidumping, e non già la legittimità di tutto il regolamento. Inoltre, l' allegata illegittimità di un regolamento a sostegno di un ricorso presentato contro decisioni individuali configura un mezzo dedotto nell' ambito del ricorso stesso; ne consegue che tale mezzo non deve comparire nelle conclusioni dell' atto di ricorso, ma deve semplicemente risultare nella motivazione. Da ultimo, emerge chiaramente dal ricorso che l' oggetto della domanda è costituito dall' annullamento non già del regolamento base o di talune sue norme, bensì delle tre decisioni impugnate, segnatamente per il fatto che esse sono fondate su una norma illegittima di detto regolamento la quale, in conformità all' art. 184 del Trattato CEE, va dichiarata inapplicabile.
26 Le obiezioni con cui la Commissione ha eccepito l' irricevibilità di taluni mezzi vanno pertanto respinte.
Sul merito
A - Sul mezzo relativo all' erronea interpretazione del regolamento base
27 Le consociate europee della NMB assumono che la Commissione interpreta il regolamento base in modo erroneo nella precitata nota del 1986 e nelle decisioni controverse. Le ricorrenti sottolineano che, conformemente al codice antidumping del GATT, l' art. 16 del regolamento base subordina il diritto alla restituzione di dazi antidumping ad un' unica condizione: provare che l' importo del dazio versato superi il margine di dumping realmente esistente.
28 Le consociate europee della NMB osservano che, quando l' importatore che abbia concluso un accordo di associazione con l' esportatore maggiora il prezzo di rivendita nella Comunità di un importo pari a quello del margine di dumping accertato in precedenza tale maggiorazione sarebbe necessaria e sufficiente per porre fine al dumping, e, conseguentemente, per consentire la restituzione dei dazi versati. Ogni altro elemento rilevante (segnatamente il valore normale e le spese di vendita dell' importatore) ai fini del calcolo del margine di dumping rimarrebbe immutato e pertanto, in presenza di un prezzo di rivendita maggiorato di un importo pari a una volta il margine di dumping, il prezzo all' esportazione così costruito eguaglierebbe il valore normale: il dumping sarebbe dunque eliminato.
29 Le consociate europee della NMB assumono che per raggiungere questo risultato i dazi antidumping corrisposti non vanno considerati come un costo sostenuto tra l' importazione e la rivendita, e non vanno quindi detratti all' atto della costruzione del prezzo all' esportazione. Si dovrebbe pertanto ritenere che l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base contenga l' espressione implicita "se del caso". La conseguenza di tale interpretazione sarebbe che la detrazione automatica, al momento della costruzione del prezzo all' esportazione, dei dazi antidumping corrisposti da un importatore associato all' esportatore verrebbe limitata alle pratiche di riesame dei dazi antidumping e consentirebbe alla Commissione di non detrarli nel caso in cui sia in atto una restituzione.
30 A parere delle consociate europee della NMB siffatta interpretazione è volta ad evitare una discriminazione ingiustificata tra importatori associati all' esportatore ed importatori indipendenti. Infatti questi ultimi, avendo corrisposto i dazi antidumping, hanno diritto di chiederne il rimborso se l' esportatore ha aumentato i suoi prezzi di un importo sufficiente per eliminare il dumping a prescindere dal pagamento dei dazi antidumping. Stando così le cose, l' importatore indipendente sarebbe libero, nell' attesa della restituzione dei dazi antidumping, di assorbire gli stessi effettuando solo una maggiorazione nei confronti dell' acquirente, pari all' aumento del prezzo fatturatogli dall' esportatore, ovvero di trasferire i dazi antidumping a valle, effettuando una duplice maggiorazione dei prezzi da esso fatturati all' acquirente. In quest' ultima ipotesi sarebbe del pari libero di trasferire la restituzione dei dazi antidumping dopo averla riscossa. Per converso, l' importatore associato sarebbe obbligato, secondo la prassi della Commissione, a fatturare all' acquirente, che è il primo acquirente indipendente nella Comunità, una duplice maggiorazione, costituita dai dazi antidumping maggiorati di un importo tale da potere eliminare il dumping indipendentemente dal loro versamento, in attesa che gli venga concessa la restituzione dei dazi antidumping, che poi sarà libero di trasferire a valle.
31 L' interpretazione fatta propria dalle consociate europee della NMB non può essere accolta.
32 Si deve rilevare anzitutto, che un' interpretazione del genere è contraria alla lettera stessa della norma di cui trattasi, la quale prevede espressamente la detrazione dei dazi antidumping, per spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, al momento della costruzione del prezzo all' esportazione, senza distinguere a tale proposito tra l' ipotesi del riesame e quella della restituzione.
33 Si deve rilevare, in secondo luogo, che la finalità della costruzione del prezzo all' esportazione è la medesima in caso del riesame e in caso di restituzione. In entrambi i casi, bisogna aver riguardo al margine di dumping realmente esistente. Sarebbe quindi illogico detrarre i dazi antidumping in un caso e non nell' altro.
34 Si deve osservare, in terzo luogo, che l' allegata disparità di trattamento tra importatori indipendenti e importatori associati all' esportatore, per quanto attiene alla restituzione dei dazi antidumping, è giustificata con riguardo alla differente posizione in cui essi vengono a trovarsi rispetto alla pratiche di dumping, e non costituisce pertanto una discriminazione.
35 Infatti, mentre gli importatori indipendenti sono estranei alle pratiche di dumping, quelli collegati con l' esportatore si trovano, per tale circostanza, dall' altro lato della barriera del dumping in quanto partecipano alle pratiche costitutive di dumping e sono comunque in condizione di conoscere tutti gli elementi che ne sono all' origine.
36 Tale diversità incide sul comportamento degli importatori indipendenti e degli importatori associati in particolare per quel che riguarda il trasferimento dei dazi antidumping agli acquirenti.
37 Infatti, come è stato correttamente osservato dalla Commissione, gli importatori indipendenti sono portati a trasferire i dazi antidumping agli acquirenti, perché in caso contrario perderebbero gli interessi sulle somme versate e subirebbero gli effetti di un' eventuale svalutazione monetaria, e inoltre, non essendo in possesso degli elementi per la determinazione del margine di dumping, correrebbero il rischio di subire il diniego della restituzione nonostante la maggiorazione del prezzo all' esportazione.
38 Diversa è la situazione degli importatori non indipendenti dall' esportatore, i quali possono evitare di trasferire i dazi antidumping, visto che sono in possesso degli elementi relativi alle pratiche commerciali all' origine del dumping, e non hanno pertanto incertezze e non corrono nessun rischio quanto alla possibilità di ottenere la restituzione.
39 Di conseguenza, se i dazi antidumping non fossero detratti al momento della costruzione del prezzo all' esportazione, gli importatori collegati con l' esportatore si troverebbero in una situazione più vantaggiosa di quella degli importatori indipendenti.
40 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base impone la detrazione dei dazi antidumping all' atto della costruzione del prezzo all' esportazione al fine della restituzione dei dazi. Di conseguenza, il mezzo relativo all' erronea interpretazione del regolamento base va disatteso.
B - Sul mezzo relativo all' illegittimità delle norme controverse del regolamento base
41 Le consociate europee della NMB ritengono che, se si dovessero interpretare gli artt. 2, n. 8, lett. b), e 16 del regolamento base nel modo voluto dalla Commissione, tali norme contravverrebbero al principio della parità di trattamento nonché al codice antidumping.
42 L' argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento è già stato respinto nell' ambito dell' analisi del precedente mezzo; si deve quindi esaminare ora quello relativo alla trasgressione del codice antidumping del GATT.
43 Le consociate europee della NMB sostengono in proposito che la politica sulla quale si basano le norme controverse è illegittima in quanto non terrebbe conto del principio fondamentale del diritto antidumping sancito all' art. 8, n. 3, del codice antidumping istituito dall' accordo relativo all' attuazione dell' art. VI dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il "codice antidumping del GATT", GU 1980, L 71, pag. 90), ai sensi del quale "l' importo del diritto antidumping non deve superare il margine di dumping (...) determinato conformemente all' art. 2" del codice stesso.
44 A parere delle consociate europee della NMB, se un importatore che abbia concluso un accordo di associazione versa dazi antidumping e successivamente maggiora il prezzo fatturato al primo acquirente indipendente nella Comunità di un importo pari a tali dazi, elimina il dumping e ha quindi diritto alla restituzione dei dazi antidumping versati.
45 A tal proposito, si deve ricordare che l' art. 2, n. 5, del codice antidumping così dispone:
"Se non esiste un prezzo all' esportazione, o se le autorità sono del parere che non ci si può basare sul prezzo all' esportazione a causa dell' esistenza di un' associazione o di un accordo di compensazione tra l' esportatore e l' importatore o una parte terza, il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente (...)".
Il n. 6 del medesimo articolo prevede che, nei casi di cui al precedente n. 5, "si dovrà tener conto delle spese, dazi e tasse comprese, intervenuti tra il momento dell' importazione e la successiva vendita, nonché degli utili".
46 Come la Commissione ha giustamente rilevato, l' unica differenza tra il codice antidumping del GATT e il regolamento comunitario per quanto riguarda la costruzione del prezzo all' esportazione è che mentre il primo si limita a enunciare il principio per cui si terrà conto delle spese effettuate tra l' importazione e la rivendita "dazi e tasse comprese", il regolamento comunitario contiene specificazioni di taluni dazi e di altre spese, ivi compresi, segnatamente, i dazi antidumping, di cui si deve tener conto in sede di adeguamento.
47 Ne consegue che non vi è contrasto tra le norme del regolamento base e quelle del codice antidumping.
48 Da ultimo, le consociate europee della NMB sostengono che la politica della Commissione diverge da quella delle controparti commerciali della Comunità.
49 Atteso che gli argomenti dedotti dalle consociate europee della NMB non consentono di concludere nel senso dell' illegittimità del sistema adottato in ambito comunitario, la circostanza che le controparti commerciali adottino altri metodi non è causa di illegittimità del sistema medesimo.
50 Tale argomento va quindi del pari respinto.
51 Per quanto è delle allegazioni in materia di trasgressione del principio di proporzionalità e di sviamento di potere, è sufficiente rilevare come tali mezzi siano fondati su argomenti già precedentemente respinti in sede di analisi del mezzo di erronea interpretazione del regolamento base.
52 Le consociate europee della NMB prospettano poi un' infrazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto esse, fino all' emanazione della nota 15 ottobre 1986, avevano ragione di credere che sarebbero state concesse restituzioni in circostanze come quelle di cui è causa.
53 E' sufficiente osservare in merito che le ricorrenti non potevano ragionevolmente versare in tale supposizione in quanto, come esse stesse ammettono nel ricorso, prima di detta nota la Commissione non aveva definito chiaramente la sua posizione in materia.
54 Quest' argomento va quindi respinto.
55 Da ultimo, le consociate europee della NMB affermano che le decisioni controverse sono nulle per insufficiente motivazione.
56 A tal proposito, si deve osservare che la motivazione delle decisioni, la quale esplicitamente richiama le relative norme del regolamento base e la nota della Commissione del 1986, precisa, se letta in connessione con tali ultime norme, i motivi del parziale rigetto delle domande delle ricorrenti e le pratiche da espletare per ottenere la totale restituzione dei dazi antidumping corrisposti.
57 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dalle consociate europee della NMB è fondato, il ricorso va respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
58 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno pertanto condannate alle spese, ivi comprese quelle dell' interveniente.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle dell' interveniente.
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