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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 27 APRILE 1989. - MARIETTE TURNER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RAPPORTO INFORMATIVO - ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA. - CAUSA 192/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01017
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Ricorso - Termine - Decorrenza - Rigetto esplicito del previo reclamo amministrativo dopo la formazione del silenzio-rifiuto, ma anteriormente alla scadenza del termine di ricorso
( Statuto del personale, art . 91, n . 3 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità
( Statuto del personale, art . 91 )
Massima1 . La lettera con cui l' autorità che ha il potere di nomina, in risposta ad un reclamo presentato da un dipendente contro il rapporto informativo che lo concerne a causa di valutazioni analitiche inferiori a quelle del precedente rapporto, comunica all' interessato di non voler modificare in meglio le suddette valutazioni, riservandosi soltanto di rimediare al difetto di motivazione da cui il rapporto è viziato, costituisce rigetto esplicito del reclamo stesso .
Se questo rigetto esplicito avviene dopo il rigetto implicito del reclamo, ma prima che sia scaduto il termine per impugnare il rigetto implicito, esso fa nuovamente decorrere il termine di impugnazione contemplato dall' art . 91, n . 3, dello statuto .
2 . La Corte non è competente a pronunciare ingiunzioni nell' ambito del sindacato di legittimità esercitato ai sensi dell' art . 91 dello statuto del personale, cosicché la domanda volta ad ottenere che sia ordinato ad un' istituzione di rispettare l' impegno da essa assunto di modificare il rapporto informativo di un dipendente deve essere dichiarata irricevibile . Un simile obbligo di provvedere ad una modifica potrebbe risultare unicamente dall' annullamento del rapporto controverso .
PartiNella causa 192/88,
M . Turner, con l' avv . G . Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . Van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere :
- che la Corte annulli il rapporto informativo concernente il biennio 1983-1985;
- che ingiunga alla Commissione di rispettare l' impegno da essa assunto di modificare tale rapporto,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) L' eccezione d' irricevibilità sollevata contro il primo capo del ricorso n . 192/88 è respinta .
2 ) Il ricorso n . 192/88 è irricevibile per quanto riguarda il suo secondo capo .
3 ) Le spese sono riservate .
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