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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 10 OTTOBRE 1989. - CARMEN ATALA-PALMERINI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - INDENNITA DI DISLOCAZIONE. - CAUSA 201/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03109
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Scopo - Nozione di dislocazione - Dimora abituale nella sede di servizio prima dell' entrata in servizio - Soggiorno in qualità di studente - Circostanza non determinante
( Statuto del personale, allegato VII, art . 4, n . 1 )
MassimaL' indennità di dislocazione, la cui attribuzione è indipendente dalla fissazione del luogo d' origine dell' interessato, ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell' entrata in servizio presso le Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente . D' altro canto, la nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione soggettiva del dipendente, vale a dire dal suo grado di integrazione nel suo nuovo ambiente, provato, ad esempio, dalla sua dimora abituale o dallo svolgimento di un' attività lavorativa principale .
Di conseguenza, il fatto che un dipendente abbia soggiornato nel paese della sede di servizio solo come studente durante una parte del periodo di riferimento di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ), dell' allegato VII dello statuto non è sufficiente ad escludere che abbia abitato in detto paese abitualmente qualora, trovandovisi già all' inizio di detto periodo, abbia continuato a soggiornarvi quasi ininterrottamente per tutto e persino oltre lo stesso periodo .
PartiNella causa 201/88,
Carmen Atala in Palmerini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall' avv . Sean van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centro Albert Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento della decisione con cui la Commissione si è rifiutata di concedere alla ricorrente l' indennità di dislocazione di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ), dell' allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, e G.F . Mancini, giudice,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 14 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 luglio 1988, la sig.ra Carmen Atala in Palmerini, dipendente di categoria A della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante all' annullamento della decisione 9 luglio 1987 con cui la Commissione si è rifiutata di concederle l' indennità di dislocazione e, ove necessario, della decisione della Commissione, comunicata il 21 aprile 1988, con la quale il reclamo presentato a seguito di detto diniego è stato respinto .
2 La ricorrente, cittadina peruviana per nascita e italiana per matrimonio, effettuava gli studi secondari e universitari in Perù . Dal settembre 1970 al giugno 1973 seguiva un corso di studi universitari in Belgio . Dopo un breve soggiorno in Perù, si recava nuovamente in Belgio dove effettuava un tirocinio presso la Commissione dal 1° settembre 1973 al 31 gennaio 1974 e seguiva un corso di specializzazione in economia riguardante i paesi in via di sviluppo .
3 Il 7 dicembre 1974 contraeva matrimonio con un dipendente di cittadinanza italiana della Commissione, che prestava servizio a Bruxelles . Per gli anni accademici 1974/1975 e 1975/1976 s' iscriveva all' università di Parigi X-Nanterre allo scopo di preparare un dottorato . A partire dal 6 marzo 1978 e fino al 30 marzo 1987 lavorava presso l' ambasciata del Perù in Belgio . Il 16 aprile 1987 la sig.ra Atala-Palmerini entrava alle dipendenze della Commissione con sede di servizio a Bruxelles .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
5 Ai termini dell' art . 4, n . 1, lett . a ), dell' allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : "statuto "), l' indennità di dislocazione è concessa al dipendente "che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio . Per l' applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un' organizzazione internazionale ".
6 Nella fattispecie si deve ammettere, d' accordo con la Commissione, che il periodo di riferimento di cinque anni va dal 6 ottobre 1972 al 31 agosto 1973 e dal 1° febbraio 1974 al 5 marzo 1978 poiché il periodo di tirocinio presso la Commissione e il periodo lavorativo trascorso alle dipendenze dell' ambasciata del Perù non devono essere presi in considerazione .
7 La ricorrente deduce che le decisioni impugnate sono state adottate in spregio della precitata disposizione dell' allegato VII dello statuto . Essa sostiene in particolare che, durante la parte del periodo di riferimento in cui era studentessa in Belgio, non ha mai avuto l' intenzione di stabilire con questo paese legami duraturi e ha conservato i suoi legami familiari, sociali e professionali in Perù .
8 La Commissione ribatte che i criteri adottati da detta disposizione sono semplici e obiettivi e quindi l' amministrazione non deve accertare se gli interessati abbiano o no l' intenzione di integrarsi nello Stato di cui trattasi . Nel caso di specie, la ricorrente abiterebbe effettivamente ed abitualmente in Belgio dal settembre 1970 . I brevi soggiorni che avrebbe effettuato in altri paesi sarebbero irrilevanti a questo proposito . Inoltre, il matrimonio della ricorrente con un dipendente della Commissione con sede di servizio a Bruxelles avrebbe contribuito alla sua integrazione in Belgio .
9 In presenza di tale contestazione, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ricordata in particolare nella sentenza 31 maggio 1988 ( Nuñez / Commissione, causa 211/87, Racc . 1988, pag . 2791 ), la concessione dell' indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell' entrata in servizio presso le Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente . D' altro canto, la nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione soggettiva del dipendente, vale a dire dal suo grado di integrazione nel suo nuovo ambiente, provato, ad esempio, dalla sua dimora abituale o dallo svolgimento di un' attività lavorativa principale ( vedasi sentenza 2 maggio 1985, De Angelis / Commissione, causa 246/83, Racc . pag . 1253 ).
10 A questo proposito va osservato che la ricorrente si trovava già in Belgio da due anni all' inizio del periodo di riferimento e che essa ha continuato a soggiornarvi quasi ininterrottamente per tutto e persino oltre detto periodo . Del resto la sig.ra Atala-Palmerini ha ammesso di aver stabilito la sua dimora abituale in Belgio in seguito al suo matrimonio .
11 Di conseguenza, il fatto che la ricorrente abbia soggiornato in Belgio esclusivamente come studentessa durante la prima parte del periodo di riferimento non è sufficiente ad escludere che essa abbia abitato in detto paese abitualmente . Pertanto, come la Commissione ha giustamente osservato, non vi sono oneri e svantaggi particolari che debbano essere compensati mediante la concessione dell' indennità di dislocazione .
12 Peraltro, all' udienza, la ricorrente ha insistito sul fatto che la Commissione ha accettato di fissare il suo luogo d' origine in un paese diverso dal Belgio .
13 A questo proposito si deve rilevare che in ogni caso tale circostanza non può influire sull' oggetto della presente controversia, poiché la fissazione del luogo d' origine e l' attribuzione dell' indennità di dislocazione corrispondono ad esigenze e a criteri diversi .
14 Di conseguenza il ricorso dev' essere respinto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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