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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 26 OTTOBRE 1989. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CONTRO FELIX LEVY ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE PARIS - FRANCIA. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - MISURE DI SALVAGUARDIA. - CAUSA 212/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03511
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Prodotti in libera pratica - Requisito di una licenza d' importazione - Divieto - Eccezione - Autorizzazione della Commissione ai sensi dell' art . 115 - Requisiti in materia di dichiarazione di origine e sanzioni penali - Ammissibilità - Condizioni
( Trattato CEE, artt . 30 e 115 )
MassimaUna normativa nazionale che assoggetta l' importazione di prodotti provenienti da uno Stato membro, in cui essi sono in libera pratica, e originari di un paese terzo al rilascio di una licenza d' importazione costituisce una restrizione quantitativa vietata dall' art . 30 del trattato, a meno che lo Stato membro sia stato autorizzato dalla Commissione, a norma dell' art . 115 del trattato, ad escludere i prodotti di cui trattasi dal trattamento comunitario . In mancanza di una siffatta autorizzazione, gli Stati membri non possono chiedere all' importatore di dichiarare, circa l' origine dei prodotti, quanto non gli sia noto o non possa essergli ragionevolmente noto; essi possono sottoporre l' omissione o l' inesattezza di una data dichiarazione a sanzioni penali, ma non a quelle contemplate per le false dichiarazioni rese al fine di realizzare importazioni vietate, anche se la falsa dichiarazione sia stata resa con intento fraudolento . In presenza di una tale autorizzazione e nei limiti di quest' ultima, gli Stati membri possono dichiarare le importazioni effettuate senza licenza preliminare soggette alle sanzioni penali previste per le importazioni, senza dichiarazione, di merci vietate; essi possono imporre all' importatore di dichiarare l' origine dei prodotti importati e sottoporre la violazione di tale obbligo alle sanzioni penali contemplate in caso di false dichiarazioni rese al fine di effettuare importazioni vietate .
PartiNel procedimento 212/88,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di Parigi ( Francia ) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di
F . Levy, residente a Bruxelles ( Belgio ), e altri,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 30 del trattato CEE nei confronti di una normativa nazionale che, sotto minaccia di sanzioni penali, subordina l' importazione di prodotti tessili originari di paesi terzi e messi in libera pratica in un altro Stato membro della Comunità ad un sistema di licenze preliminari e impone agli importatori di dichiarare la provenienza originaria dei prodotti così importati,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il governo della Repubblica francese, dai sigg . Belliard e G . de Bergues, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico sig.ra M . J . Jonczy e dalla sig.ra Berardis-Kayser, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 23 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza 6 luglio 1988, pervenuta in cancelleria il 1° agosto seguente, la cour d' appel di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art . 30 del trattato .
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale, nel corso del quale gli imputati nel procedimento principale, sigg . Levy e Bazini, sono stati condannati con sentenza del tribunal de grande instance di Parigi per essersi resi colpevoli di importazioni, considerate senza dichiarazione, di merci vietate, infrazione contemplata e punita dall' art . 426, nn . 2 e 3, e dall' art . 414 del codice doganale francese . Tale condanna faceva seguito ad una serie di 22 dichiarazioni d' importazione di prodotti tessili, registrate presso l' ufficio doganale francese di Bourget tra l' 8 marzo 1976 e il 31 maggio 1977 . Le merci, aventi un valore in dogana di 3 998 357 FF, venivano importate in Francia in cartoni di "reimpiego" o in cartoni recanti il contrassegno "Belgium ". Le fatture relative a queste merci non indicavano tuttavia che esse erano state fabbricate nella Corea del Sud, a Taiwan o nel Pakistan .
3 La cour d' appel di Parigi, investita della controversia, decideva di sospendere il procedimento ritenendo che fosse opportuno sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se le disposizioni legislative e regolamentari francesi, relative all' importazione in Francia di prodotti tessili provenienti da paesi terzi e immessi in libera pratica in un Stato membro della CEE, che impongono agli importatori di tali merci in Francia l' obbligo di ottenere, in via preliminare, una licenza d' importazione e che definiscono le indicazioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni di importazione in Francia, sotto pena delle sanzioni contemplate dall' art . 414 del codice doganale francese, costituiscano, secondo l' attuale interpretazione dei principi generali del diritto comunitario, restrizioni quantitative vietate dall' art . 30 del trattato CEE ."
4 Per una più ampia esposizione degli antefatti del procedimento principale, delle norme comunitarie di cui trattasi nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
5 Con la sua questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art . 30 del trattato osti ad una normativa nazionale che, sotto minaccia di sanzioni penali, subordini l' importazione di prodotti tessili originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in un altro Stato membro della Comunità ad un sistema di licenze preliminari e imponga agli importatori di dichiarare la provenienza originaria dei prodotti così importati .
6 Nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, il governo francese sostiene che, all' epoca dei fatti che sono all' origine della presente controversia, uno Stato membro era legittimato, in conformità della decisione 71/202/CEE della Commissione del 12 maggio 1971, che autorizza gli Stati membri a prendere misure conservative di difesa nei confronti dell' importazione di certi prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( GU L 121, pag . 26 ), a sottoporre le importazioni in Francia di prodotti tessili provenienti da paesi terzi e immessi in libera pratica in un altro Stato membro al rilascio di una licenza d' importazione . Gli autori di false dichiarazioni d' importazione potevano essere fatti oggetto di sanzioni quali quelle contemplate all' art . 414 del codice doganale francese, qualora le inesattezze o omissioni di cui trattasi fossero state commesse con intento di frode .
7 La Commissione osserva che il sistema istituito dalla decisione 71/202/CEE doveva limitarsi ad un sistema di pura sorveglianza e non poteva dar luogo ad un divieto di importazione di un prodotto in libera pratica . Per contro, ove lo Stato membro constatasse che un' importazione era tale da provocare deviazioni di traffico in grado di impedire l' esecuzione di una misura di politica commerciale adottata in conformità al trattato, esso avrebbe potuto chiedere alla Commissione l' applicazione dell' art . 115, primo comma, del trattato . Infine la Commissione ritiene che, nell' ambito delle misure di sorveglianza, uno Stato membro non possa tuttavia applicare sanzioni senza distinguere a seconda che l' operatore economico abbia reso false dichiarazioni al fine di effettuare importazioni vietate o che si trattasse semplicemente di un' inesattezza della dichiarazione resa in occasione di un' importazione che, di per sé, non poteva costituire oggetto di un divieto, servendo in tal caso la produzione dei documenti solo a conoscere il movimento delle merci .
8 Bisogna ricordare che le disposizioni dell' art . 30 del trattato, relative all' eliminazione delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura di effetto equivalente, sono indistintamente applicabili ai prodotti originari della Comunità e a quelli immessi in libera pratica all' interno di uno qualunque degli Stati membri, indipendentemente dalla provenienza originaria di questi prodotti . Per di più, l' art . 9, n . 2, del trattato esclude qualsiasi pratica amministrativa destinata a creare una differenza di regime di circolazione tra i prodotti a seconda che essi siano originari della Comunità o che, essendo originari di paesi terzi, siano stati immessi in libera pratica in uno degli Stati membri, in quanto le due categorie di prodotti sono confuse indistintamente in uno stesso regime di libera circolazione .
9 Tuttavia, bisogna tener presente che dal sistema del trattato risulta che l' applicazione di questi principi è condizionata dall' attuazione di una politica commerciale comune . Ora, la lacunosità di quest' ultima è tale da mantenere tra gli Stati membri disparità di politica commerciale che possono provocare, in taluni di essi, deviazioni di traffico o comportare difficoltà economiche in taluni Stati membri . L' art . 115 del trattato consente di far fronte proprio a difficoltà di tale tipo .
10 Come è confermato da una giurisprudenza costante della Corte ( vedasi sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke, Racc . pag . 1921; sentenza 30 novembre 1977, causa 52/77, Cayrol/Rivoira, Racc . pag . 2261; sentenza 28 marzo 1979, causa 179/78, Rivoira, Racc . pag . 1147 ), solo l' art . 115 del trattato conferisce alla Commissione il potere di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure di protezione, in particolare sotto forma di deroghe al principio della libera circolazione delle merci, nei confronti di prodotti originari di Stati terzi e immessi in libera pratica in uno degli Stati membri . Al di fuori delle condizioni sostanziali e procedurali contemplate dall' art . 115 del trattato, uno Stato membro non può essere autorizzato ad adottare tali misure di protezione e la decisione 71/202/CEE non può avere per effetto di conferire agli Stati membri un' autorizzazione generale in tal senso .
11 Per risolvere la questione pregiudiziale bisogna quindi distinguere l' ipotesi in cui nessuna autorizzazione specifica per taluni prodotti sia stata concessa in base all' art . 115 e l' ipotesi contraria .
12 Nella prima ipotesi, bisogna tener presente, in considerazione della giurisprudenza sopramenzionata, che uno Stato membro non può subordinare al requisito di una licenza d' importazione l' introduzione sul suo territorio di merci immesse in libera pratica in un altro Stato membro .
13 Risulta altresì da tale giurisprudenza che all' epoca dei fatti del procedimento principale gli Stati membri avevano senz' altro il diritto di chiedere, all' atto dell' importazione di prodotti immessi in libera pratica in un altro Stato membro, la presentazione di taluni documenti al fine di dimostrare l' origine di questi prodotti o di conoscere i movimenti delle merci . Tuttavia, gli Stati membri possono a tal riguardo chiedere all' importatore solo l' indicazione dell' origine dei prodotti così come gli è nota o può essergli ragionevolmente nota .
14 In tale contesto, la Corte ha in particolare dichiarato che il fatto che l' importatore non rispetti l' obbligo di dichiarare la provenienza originaria di una merce non può dar luogo all' applicazione di sanzioni sproporzionate alla natura dell' infrazione . Anche se tali false dichiarazioni possono, se del caso, essere sanzionate penalmente e possono essere represse in modo più severo quando sono commesse con intento fraudolento, esse non possono, nemmeno in quest' ultimo caso, formare oggetto delle sanzioni penali contemplate in caso di false dichiarazioni rese al fine di effettuare importazioni vietate .
15 Invece, nell' ipotesi in cui la Commissione autorizzi, a norma dell' art . 115 del trattato, uno Stato membro ad escludere dal trattamento comunitario taluni prodotti determinati, quest' ultimo, al fine di assicurare l' esecuzione effettiva della decisione, può introdurre un sistema di licenze d' importazione preliminari a cui siano collegate sanzioni penali . Nei limiti di tale autorizzazione, il diritto comunitario non osta nemmeno a che gli importatori siano tenuti a dichiarare la provenienza originaria dei prodotti e a che la violazione di tale obbligo formi oggetto delle sanzioni penali contemplate in caso di false dichiarazioni rese al fine di effettuare importazioni vietate .
16 A tal riguardo, la Commissione ha precisato in udienza che, all' epoca dei fatti della causa principale, la Francia era stata autorizzata, a norma dell' art . 115, primo comma, del trattato, ad applicare misure di protezione all' atto dell' importazione di taluni prodotti tessili provenienti dalla sola Corea del Sud, cioè ad escluderli dal trattamento comunitario . Spetta al giudice nazionale verificare se le merci di cui trattasi rientrino in una siffatta autorizzazione .
17 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che una normativa nazionale che assoggetta l' importazione di prodotti provenienti da uno Stato membro, in cui essi sono in libera pratica, e originari di un paese terzo, al rilascio di una licenza d' importazione costituisce una restrizione quantitativa vietata dall' art . 30 del trattato, a meno che lo Stato membro sia stato autorizzato dalla Commissione, a norma dell' art . 115 del trattato, ad escludere i prodotti di cui trattasi dal trattamento comunitario . In mancanza di una siffatta autorizzazione, gli Stati membri non possono chiedere all' importatore di dichiarare, circa l' origine dei prodotti, quanto non gli sia noto o non possa essergli ragionevolmente noto; essi possono sottoporre l' omissione o l' inesattezza di una data dichiarazione a sanzioni penali, ma non a quelle contemplate per le false dichiarazioni rese al fine di realizzare importazioni vietate, anche se la falsa dichiarazione sia stata resa con intento fraudolento . In presenza di una tale autorizzazione e nei limiti di quest' ultima, gli Stati membri possono dichiarare le importazioni effettuate senza licenza preliminare soggette alle sanzioni penali previste per le importazioni, senza dichiarazione, di merci vietate; essi possono imporre all' importatore di dichiarare l' origine dei prodotti importati e sottoporre la violazione di tale obbligo alle sanzioni penali contemplate in caso di false dichiarazioni rese al fine di effettuare importazioni vietate .
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
statuendo sulla questione ad essa sottoposta dalla cour d' appel di Parigi, con sentenza 6 luglio 1988, dichiara :
Una normativa nazionale che assoggetta l' importazione di prodotti provenienti da uno Stato membro, in cui essi sono in libera pratica, e originari di un paese terzo al rilascio di una licenza d' importazione costituisce una restrizione quantitativa vietata dall' art . 30 del trattato, a meno che lo Stato membro sia stato autorizzato dalla Commissione, a norma dell' art . 115 del trattato, ad escludere i prodotti di cui trattasi dal trattamento comunitario . In mancanza di una siffatta autorizzazione, gli Stati membri non possono chiedere all' importatore di dichiarare, circa l' origine dei prodotti, quanto non gli sia noto o non possa essergli ragionevolmente noto; essi possono sottoporre l' omissione o l' inesattezza di una data dichiarazione a sanzioni penali, ma non a quelle contemplate per le false dichiarazioni rese al fine di effettuare importazioni vietate, anche se la falsa dichiarazione è stata effettuata con intento fraudolento . In presenza di una tale autorizzazione e nei limiti di quest' ultima, gli Stati membri possono dichiarare le importazioni effettuate senza licenza preliminare soggette alle sanzioni penali previste per le importazioni, senza dichiarazione, di merci vietate; essi possono imporre all' importatore di dichiarare l' origine dei prodotti importati e sottoporre la violazione di tale obbligo alle sanzioni penali contemplate in caso di false dichiarazioni rese al fine di effettuare importazioni vietate .
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