Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO - PROVVEDIMENTI COERCITIVI NAZIONALI. - CAUSA 217/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02879
edizione speciale svedese pagina 00447
edizione speciale finlandese pagina 00465
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Distillazione obbligatoria di vini da tavola - Esecuzione - Obblighi degli Stati membri - Applicazione ai produttori interessati dei provvedimenti coercitivi previsti dal diritto nazionale
( Regolamento del Consiglio n . 337/79, artt . 6, n . 1, 41 e 64, nn . 1 e 2 )
2 . Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione tratta dall' impossibilità, considerato quanto prescritto dal diritto nazionale, di adottare provvedimenti coercitivi imposti dal diritto comunitario ovvero tratta dal prevedibile diniego delle autorità giudiziarie di avallare simili provvedimenti - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 169 e 177 )
3 . Atti delle istituzioni - Regolamenti - Regolamento della Commissione - Impossibilità assoluta di esecuzione in uno Stato membro - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato
( Trattato CEE, artt . 5 e 189, secondo comma )
Massima1 . L' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 impone agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, a prescindere dal fatto che i provvedimenti siano già previsti dall' ordinamento nazionale o vi debbano essere introdotti . Esso pertanto costituisce la base legale sufficientemente chiara e precisa per l' adozione di provvedimenti nazionali coercitivi intesi a garantire l' effettiva esecuzione di una misura di distillazione obbligatoria disposta dalla Commissione in forza dell' art . 41 dello stesso regolamento . Uno Stato membro non può sottrarsi all' obbligo di far ricorso a simili provvedimenti né adducendo che i produttori recalcitranti sarebbero comunque esposti ad una sanzione comminata dal diritto comunitario stesso e che consiste nell' escluderli, in forza dell' art . 6, n . 1, del regolamento, dal beneficio delle misure d' intervento né adducendo che, prevedendo che il Consiglio adotti le misure necessarie per garantire l' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie, segnatamente in materia di controllo, il già citato art . 64, n . 2, attribuirebbe al Consiglio e non già agli Stati membri il compito di adottare i provvedimenti necessari onde garantire efficacemente l' esecuzione delle misure di distillazione obbligatoria .
2 . Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno onde giustificare l' inosservanza degli obblighi impostigli dal diritto comunitario .
Pertanto esso non può dedurre, per giustificare il fatto di non avere, come gli imponevano le disposizioni comunitarie, fatto ricorso a provvedimenti coercitivi nei confronti di taluni operatori, che non ricorrevano i requisiti previsti dal diritto nazionale per l' adozione di simili provvedimenti . Né potrebbe giustificare la propria inazione sostenendo che, se provvedimenti del genere fossero stati adottati, la loro esecuzione sarebbe stata probabilmente sospesa dall' autorità giudiziaria considerata l' esistenza di gravi dubbi circa la validità della normativa comunitaria che ne impone l' adozione, poiché uno Stato membro non può dedurre un possibile ovvero probabile atteggiamento dei suoi giudici per giustificare la propria mancanza e poiché i giudici dispongono del procedimento ex art . 177 in caso di dubbi sulla validità di norme di diritto derivato .
3 . Qualora uno Stato membro incontri difficoltà imprevedibili nell' attuazione di un regolamento della Commissione le quali rendano assolutamente impossibile l' adempimento degli obblighi imposti da detto regolamento, esso deve sottoporre alla Commissione detti problemi proponendole adeguate soluzioni . In un caso del genere la Commissione e lo Stato membro, dati i reciproci doveri di cooperazione leale loro imposti segnatamente dall' art . 5 del Trattato, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nell' assoluta osservanza delle norme del Trattato .
PartiNella causa C-217/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Peter Karpenstein, consigliere giudirico della Commissione, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità d' agente, assistito dall' avvocato Jochim Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile Reuter,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, persistendo nel rifiuto di dare esecuzione a misure di distillazione obbligatoria del vino da tavola mediante l' applicazione di provvedimenti nazionali coercitivi in caso di opposizione da parte degli interessati, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5 del Trattato CEE nonché dall' art . 79, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 84, pag . 1 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese delle parti all' udienza del 21 marzo 1990, durante la quale la Repubblica federale di Germania è stata rappresentata dall' avv . Dietmar Knopp, in qualità d' agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 15 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1988, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, persistendo nel rifiuto di dare esecuzione a misure di distillazione obbligatoria del vino da tavola mediante l' applicazione di provvedimenti nazionali coercitivi in caso di opposizione da parte degli interessati, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5 del Trattato CEE e dall' art . 79, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 84, pag . 1 ).
2 A norma dell' art . 41, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 54, pag . 1 ), come modificato segnatamente dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 luglio 1982, n . 2144 ( GU L 227, pag . 1 ) e dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 aprile 1984, n . 1208 ( GU L 115, pag . 77 ) ( in prosieguo : il "regolamento n . 337/79 "), la distillazione obbligatoria del vino da tavola è decisa "qualora, dai dati del bilancio di previsione relativi ad una campagna viticola, risulti che, per i vini da tavola, le disponibilità constatate all' inizio della campagna eccedono di oltre cinque mesi le utilizzazioni normali della campagna ". A norma dell' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79, i produttori soggetti all' obbligo di consegnare vino da tavola alla distillazione devono soddisfare a detto obbligo per poter fruire di varie misure di intervento previste dal titolo I del regolamento n . 337/79 . Peraltro, a termini dell' art . 64, n . 1, prima frase, del regolamento n . 337/79, "gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo ". Questa disposizione viene ripresa all' art . 79, n . 1, prima frase, del citato regolamento n . 822/87, che codifica fra l' altro tutte le modifiche apportate al regolamento n . 337/79 al 16 marzo 1987 .
3 Con il regolamento ( CEE ) 18 gennaio 1985, n . 148, che decide la distillazione di cui all' art . 41 del regolamento n . 337/79 per la campagna viticola 1984/1985 ( GU L 16, pag . 32 ), la Commissione disponeva la distillazione di 12 000 000 hl di vino da tavola, di cui 68 322 hl dovevano essere distillati dai produttori stabiliti nella Repubblica federale di Germania .
4 Dall' entrata in vigore del regolamento n . 148/85, le autorità tedesche emanavano 614 avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria, mediante i quali indicavano ai produttori interessati i quantitativi di vino da tavola da distillare . Avverso 506 avvisi venivano presentati ricorsi in opposizione con la motivazione che le disposizioni comunitarie in materia di distillazione obbligatoria determinavano discriminazioni tra i produttori .
5 Nell' ordinamento giuridico tedesco, un ricorso in opposizione avverso un atto amministrativo ha, in linea di principio, effetto sospensivo . Tuttavia, le autorità amministrative tedesche possono, a determinate condizioni, ordinare l' immediata esecuzione dell' atto impugnato con un ricorso in opposizione . A questo punto, è loro consentito ricorrere a misure coercitive per garantire l' esecuzione dell' atto di cui trattasi . Tuttavia, gli amministrati possono impugnare dinanzi ad un giudice il provvedimento che dispone l' immediata esecuzione di un atto amministrativo . I giudici possono, in tal caso, sospendere nuovamente l' esecuzione dell' atto .
6 Le autorità tedesche decidevano di non ordinare l' immediata esecuzione dei 506 avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria avverso i quali erano stati presentati ricorsi in opposizione . Ne conseguiva che, dei 68 322 hl di vino da tavola che i produttori stabiliti nella Repubblica federale di Germania dovevano distillare, venivano effettivamente distillati 9 140 hl .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
8 Il ricorso della Commissione verte sia sulla decisione della Repubblica federale di Germania di non ordinare l' immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1984/1985 e di non applicare i provvedimenti coercitivi previsti dal diritto tedesco nei confronti dei produttori che avevano rifiutato di consegnare il vino da tavola alla distillazione obbligatoria, sia l' intenzione espressa dalla Repubblica federale di Germania, nella sua risposta al parere motivato, di riadottare lo stesso comportamento qualora produttori stabiliti nella Repubblica federale di Germania vengano in futuro assoggettati all' obbligo di consegnare il vino da tavola alla distillazione .
9 La Repubblica federale di Germania ritiene che il ricorso sia ricevibile solo in quanto verte sul suo comportamento nel corso della campagna viticola 1984/1985 .
10 Per costante giurisprudenza della Corte ( v . segnatamente sentenza 14 luglio 1988, Commissione / Belgio, punto 10 della motivazione, causa 298/86, Racc . pag . 4343 ), il ricorso presentato a norma dell' art . 169 del Trattato CEE può basarsi unicamente su motivi e mezzi già enunciati nel parere motivato .
11 Dal parere motivato 18 gennaio 1988 risulta che il solo inadempimento di cui in quel momento la Commissione faceva carico alla Repubblica federale di Germania era rappresentato dall' atteggiamento da quest' ultima tenuto durante la campagna viticola 1984/1985 . Pertanto, il ricorso non può avere ad oggetto la questione se la Repubblica federale di Germania sia venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5 del Trattato CEE e dall' art . 79, n . 1, prima frase, del regolamento n . 822/87, manifestando l' intenzione di adottare eventualmente in futuro lo stesso atteggiamento tenuto durante la campagna viticola 1984/1985 .
12 Di conseguenza, il ricorso è ricevibile solo nella parte in cui è inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5 del Trattato CEE e dall' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79, per aver deciso di non disporre l' immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1984/1985 e di non ricorrere alle misure coercitive contemplate dal diritto tedesco nei confronti dei produttori che avevano rifiutato di consegnare il vino da tavola alla distillazione obbligatoria .
Nel merito
13 La Repubblica federale di Germania sostiene, in primo luogo, che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di avvalersi di provvedimenti nazionali coercitivi per garantire l' esecuzione delle misure di distillazione obbligatoria .
14 Si deve rilevare in proposito che, pur se l' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 non impone esplicitamente agli Stati membri di far ricorso a provvedimenti coercitivi nazionali, tuttavia tale obbligo discende manifestamente dal dovere, imposto agli Stati membri da detta disposizione, di adottare "le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo", a prescindere dal fatto che dette misure siano già previste dal diritto nazionale ovvero debbano esservi introdotte .
15 La Repubblica federale di Germania obietta anzitutto che l' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 non rappresenta un fondamento giuridico sufficientemente chiaro e preciso per l' adozione di provvedimenti nazionali coercitivi .
16 Questo argomento non può essere accolto . Imponendo agli Stati membri di far ricorso alle "misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo", l' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 di per ciò stesso esige che gli Stati adottino nel loro ordinamento interno tutti i provvedimenti di legge, di regolamento o di portata individuale necessari per l' effettiva esecuzione della distillazione obbligatoria .
17 La Repubblica federale di Germania obietta poi che, comminando l' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79 una specifica sanzione di natura comunitaria in caso di inadempimento dell' obbligo di procedere alla distillazione, non sarebbe più ammissibile far ricorso a provvedimenti coercitivi nell' ambito dell' ordinamento nazionale .
18 Anche questo argomento va respinto . Infatti, in forza dell' art . 6, n . 1, del regolamento, i produttori cui incombono gli obblighi previsti dall' art . 39 ed eventualmente dagli artt . 40 e 41, vale a dire soggetti alle misure di distillazione obbligatoria disposte da detti articoli, possono fruire delle misure di intervento di cui al titolo I sempreché abbiano soddisfatto agli obblighi menzionati per un periodo di riferimento da determinare . Questa disposizione non rappresenta pertanto una sanzione ma si limita a stabilire un requisito cui è subordinata la concessione del beneficio di talune misure d' intervento previste da questo titolo del regolamento n . 337/79 .
19 Peraltro, quand' anche l' art . 6, n . 1, del regolamento n . 337/79 comminasse una specifica sanzione, come sostiene la Repubblica federale di Germania, non si può ritenere che adottando detta disposizione il legislatore comunitario abbia inteso escludere il ricorso a provvedimenti nazionali coercitivi per garantire l' esecuzione della distillazione obbligatoria .
20 Pertanto, gli argomenti a tal proposito dedotti dalla Repubblica federale di Germania vanno respinti .
21 La Repubblica federale di Germania sostiene in secondo luogo che in forza dell' art . 64, n . 2, del regolamento n . 337/79, a termini del quale "il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente in materia di controllo", spettava al Consiglio e non già agli Stati membri adottare i provvedimenti necessari per garantire efficacemente l' esecuzione delle misure di distillazione obbligatoria .
22 Questo argomento non può essere accolto . Infatti si deve anzitutto rilevare che dal tenore letterale dei nn . 1 e 2 dell' art . 64 non risulta in nessun modo che all' adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti di cui all' art . 64, n . 2, sia subordinata l' esecuzione da parte degli Stati membri dell' obbligo loro imposto dall' art . 64, n . 1 .
23 Peraltro, queste due disposizioni perseguono finalità diverse . Infatti l' art . 64, n . 2, è inteso ad uniformare le condizioni di applicazione delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo . L' art . 64, n . 1, è invece inteso a garantire per il momento l' osservanza di dette norme imponendo agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti all' uopo necessari . Questa finalità non potrebbe essere raggiunta, e l' obbligo imposto agli Stati membri verrebbe svuotato della sua sostanza, se l' esecuzione dell' obbligo fosse subordinata al raggiungimento dell' obbiettivo di cui all' art . 64, n . 2 .
24 La Repubblica federale di Germania sostiene, in terzo luogo, che spetta agli Stati membri determinare quali siano i provvedimenti più adeguati al fine di garantire l' osservanza delle norme comunitarie e che, nel caso di specie, l' emanazione di un provvedimento di immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria trovava ostacolo in serie obiezioni nel diritto tedesco .
25 Anche questo argomento va respinto . La finalità delle misure di distillazione obbligatoria può infatti essere realizzata solo se viene data loro esecuzione entro un dato termine che, nel caso di specie, era stato fissato dall' art . 10 del regolamento ( CEE ) della Commissione 18 gennaio 1985, n . 147, che stabilisce le modalità d' applicazione della distillazione di cui all' art . 41 del regolamento n . 337/79 per la campagna viticola 1984/1985 ( GU L 16, pag . 25 ), come modificato con regolamento ( CEE ) della Commissione 10 aprile 1985, n . 953 ( GU L 102, pag . 19 ). Di conseguenza, in forza dell' art . 64, n . 1, gli Stati membri devono vigilare affinché i produttori interessati procedano alla distillazione nel termine stabilito adottando tutti i provvedimenti a tal fine necessari . Poiché i produttori stabiliti nella Repubblica federale di Germania avevano ottenuto la sospensione dell' esecuzione degli avvisi d' assoggettamento alla distillazione obbligatoria mediante un ricorso previsto dall' ordinamento tedesco, spettava alle autorità tedesche por fine alla sospensione ordinando l' immediata esecuzione degli avvisi d' assoggettamento .
26 A tale proposito, la Repubblica federale di Germania sostiene che non ricorrevano i requisiti previsti dal diritto tedesco per l' adozione di un provvedimento del genere . Pur ammettendo che tale tesi sia corretta, essa non può comunque giustificare l' inadempimento da parte della Repubblica federale di Germania di un obbligo impostole dal diritto comunitario . Infatti, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno onde giustificare l' inosservanza degli obblighi impostigli dal diritto comunitario ( v . segnatamente sentenza 21 febbraio 1990, Commissione / Belgio, causa C-74/89, Racc . pag . 0000 ).
27 La Repubblica federale di Germania sostiene, in quarto luogo, che un provvedimento di immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento era inadeguato nel caso di specie in quanto sarebbe stato probabilmente impugnato dinanzi ai giudici tedeschi e questi ultimi ne avrebbero probabilmente sospeso l' esecuzione considerata l' esistenza di gravi dubbi circa la validità della normativa comunitaria in materia di distillazione obbligatoria .
28 Questi argomenti sono inconferenti . In primo luogo, infatti, la Repubblica federale di Germania non può dedurre un possibile ovvero probabile atteggiamento dei giudici tedeschi per giustificare la propria mancanza . In secondo luogo, il procedimento pregiudiziale ex art . 177 del Trattato CEE rendeva possibile per i giudici, se del caso su suggerimento delle autorità amministrative tedesche, parti delle controversie, sottoporre alla Corte di giustizia una questione sulla validità della normativa comunitaria in materia di distillazione obbligatoria .
29 La Repubblica federale di Germania sostiene, in quinto luogo, che il provvedimento di immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria avrebbe comportato costi sproporzionati rispetto al quantitativo di vino da distillare ed alle conseguenze che la distillazione avrebbe avuto sul livello dei prezzi .
30 Questo argomento non può essere accolto . Dall' art . 41, nn . 1 e 7, del regolamento n . 337/79, nonché dall' art . 4 del regolamento n . 147/85 discende infatti che il legislatore comunitario ha voluto sancire direttamente ed in modo esauriente i requisiti per l' esenzione dei produttori di vino da tavola dall' obbligo di procedere alla distillazione al fine di evitare che l' applicazione delle misure di distillazione obbligatoria comporti un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai risultati quantitativi previsti . Orbene, è pacifico che nel caso di specie i produttori stabiliti nella Repubblica federale di Germania non soddisfacevano a dette condizioni .
31 La Repubblica federale di Germania sostiene, in sesto luogo, che un provvedimento di immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria sarebbe stato privo d' oggetto in quanto, nel momento in cui gli avvisi venivano inviati, i quantitativi di vino da tavola disponibili presso i produttori tedeschi erano limitati e l' acquisto di vino presso i produttori stabiliti in altri Stati membri era difficilmente ipotizzabile .
32 Questo argomento potrebbe essere accolto solo qualora fosse dimostrato che, nel momento determinato dall' art . 7, n . 1, del regolamento n . 147/85, per la notifica degli avvisi di assoggettamento, l' esecuzione delle misure di distillazione obbligatoria da parte dei produttori stabiliti nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle vigenti norme comunitarie, trovava ostacolo in una impossibilità assoluta . A tale proposito, dalla lettera dell' art . 10, nn . 2 e 4, del regolamento n . 147/85 discende che, fatto salvo l' espletamento di talune formalità di controllo, all' obbligo di consegnare il vino da tavola alla distillazione può adempiere segnatamente un produttore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il produttore soggetto a detto obbligo . Orbene, il governo tedesco ha fatto valere che l' esecuzione in questo modo delle misure di distillazione obbligatoria avrebbe determinato difficoltà pratiche, ma non ha affatto dimostrato che l' esecuzione fosse assolutamente impossibile .
33 Si deve aggiungere che qualora uno Stato membro incontri, nell' attuazione di un regolamento della Commissione, difficoltà imprevedibili che rendano assolutamente impossibile l' adempimento degli obblighi imposti da detto regolamento, esso deve sottoporre alla Commissione detti problemi proponendole adeguate soluzioni . In un caso del genere la Commissione e lo Stato membro, dati i reciproci doveri di cooperazione leale loro imposti segnatamente dall' art . 5 del Trattato CEE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nell' assoluta osservanza delle norme del Trattato . Orbene, nel caso di specie, oltre al fatto che le difficoltà invocate non erano tali da determinare un' assoluta impossibilità d' esecuzione, la Repubblica federale di Germania non ha proposto alla Commissione soluzioni adeguate per le difficoltà incontrate, ma ha unilateralmente stabilito di rinunciare a ricercare l' esecuzione delle misure di distillazione obbligatoria . Siffatto comportamento è in contrasto col dovere di cooperazione appena ricordato .
34 Pertanto si deve rilevare che, avendo stabilito di non disporre l' immediata esecuzione degli avvisi d' assoggettamento alla distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1984/1985 e di non adottare i provvedimenti coercitivi previsti dal diritto tedesco nei confronti dei produttori che avevano rifiutato di consegnare alla distillazione obbligatoria il vino da tavola, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5 del Trattato CEE e dall' art . 64, n . 1, del regolamento n . 337/79 .
Decisione relativa alle speseSulle spese
35 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la convenuta è rimasta sostanzialmente soccombente, le spese vanno poste a suo carico .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica federale di Germania, avendo stabilito di non disporre l' immediata esecuzione degli avvisi di assoggettamento alla distillazione obbligatoria per la campagna 1984/1985 e di non adottare i provvedimenti coercitivi previsti dal diritto tedesco nei confronti dei produttori che avevano rifiutato di consegnare alla distillazione obbligatoria il vino da tavola, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 5 del Trattato CEE e dall' art . 64, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo .
2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .
3 ) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese .
Top