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SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 27 MARZO 1990. - CARGILL BV E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - REGOLAMENTO CHE SOSPENDE LA FISSAZIONE ANTICIPATA DI UN AIUTO - RICEVIBILITA DEL RICORSO D'ANNULLAMENTO. - CAUSA 229/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01303
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che sospende la prefissazione di un aiuto nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati
( Trattato CEE, art . 173, n . 2; regolamento della Commisssione n . 1587/88 )
MassimaUn regolamento che sospende la fissazione anticipata di un aiuto nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati riguarda sia le domande pendenti al momento in cui interviene la sospensione sia quelle presentate durante il periodo di sospensione . Un simile regolamento si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo astratto . Esso ha quindi portata generale e non riguarda individualmente, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, le imprese che hanno depositato una domanda di fissazione anticipata dell' aiuto il giorno stesso in cui è stato deciso di sospendere la prefissazione .
PartiNella causa C-229/88,
Cargill BV, società olandese con sede sociale in Amsterdam ( Paesi Bassi ),
Speelman' s Oliefabriken BV, società olandese con sede sociale in Rotterdam ( Paesi Bassi ),
Beoco Ltd ., società inglese con sede sociale in Liverpool ( Inghilterra ),
Bocm Silcock Ltd ., società inglese con sede sociale in Hampshire ( Inghilterra ),
Cargill UK Ltd ., società inglese con sede sociale in Hull ( Inghilterra ),
Erith Oil Works Ltd ., società inglese con sede sociale in Erith ( Inghilterra ),
Louis Dreyfus & Co . Ltd ., società inglese con sede sociale in Londra ( Inghilterra ),
Compagnie Cargill SA, società francese con sede sociale in Saint-Germain-en-Laye ( Francia ),
Cedol SA, società francese con sede sociale in Boulogne-Billancourt ( Francia ),
Comexol SA, società francese con sede sociale in Parigi ( Francia ),
NV Cargill, società belga con sede sociale in Anversa ( Belgio ),
NV Vamomills, società belga con sede sociale in Kortrijk ( Belgio ),
A/S Carl Rasmussen Korn Og Foderstoffer Gamby, società danese con sede sociale in Soendersoe ( Danimarca ),
DS Industries APS, società danese con sede sociale in Copenaghen ( Danimarca ),
Palolio & Palvino SpA, società italiana con sede sociale in Napoli ( Italia ),
Adm OElmuehlen GmbH, società tedesca con sede sociale in Amburgo ( RF di Germania ),
Broekelmann & Col . OElmuehle und Raffinerie KG, società tedesca con sede sociale in Amburgo ( RF di Germania ),
Deutsche Conti-Handesgesellschaft mbH, società tedesca con sede sociale in Amburgo ( RF di Germania ),
OElmuehle Hamburg AG, società tedesca con sede sociale in Amburgo ( RF di Germania ),
O & L Sels, società tedesca con sede sociale in Neuss ( RF di Germania ),
C . Thywissen, società tedesca con sede sociale in Neuss ( RF di Germania ),
Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH, società tedesca con sede sociale in Amburgo ( RF di Germania ),
Huileries de L' Arceau SA, società francese con sede sociale a Lézay ( Francia ),
tutte con l' avv . H.J . Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad der Niederlanden, e con l' avv . E.H . Pijnacker, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori D . Grant Lawrence e P . Oliver, membri del suo servizio giuridico, in qualità d' agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso mirante all' annullamento del regolamento della Commissione 7 giugno 1988, n . 1587, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ( GU L 141, pag . 55 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione,
T . Koopmans e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale del 12 dicembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 6 febbraio 1990,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1988, Cargill BV e ventidue altre società la cui attività consiste in particolare nell' effettuare operazioni di trasformazione di semi oleosi ( in prosieguo : le "ricorrenti ") hanno chiesto, a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento del regolamento della Commissione 7 giugno 1988, n . 1587, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ( GU L 141, pag . 55 ).
2 Il 7 giugno 1988 le ricorrenti hanno presentato alle rispettive autorità competenti domande di prefissazione dell' aiuto alla trasformazione per un quantitativo totale di circa 370 000 tonnellate di semi di colza, di ravizzone e/o di girasole .
3 I tassi applicabili a quel momento erano stati fissati tramite il regolamento della Commissione 31 maggio 1988, n . 1507, che stabilisce l' importo dell' aiuto nel settore dei semi oleosi ( GU L 135, pag . 31 ), entrato in vigore il 1° giugno 1988 .
4 Tuttavia, il 7 giugno 1988 la Commissione, ritenendo che sussistessero i presupposti di cui all' art . 8 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1982, n . 1594 ( GU L 163, pag . 44 ), modificato dal regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n . 935 ( GU L 87, pag . 5 ), adottava il regolamento n . 1587/88, già ricordato, che ha sospeso la prefissazione dell' aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole per i certificati richiesti tra il 7 e l' 11 giugno 1988 .
5 Lo stesso giorno la Commissione adottava il regolamento n . 1584/88 ( GU L 141, pag . 48 ), che stabiliva il nuovo importo dell' aiuto nel settore dei semi oleosi ad un tasso inferiore, in particolare per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, a quello vigente il 7 giugno 1988 .
6 In seguito all' adozione del regolamento n . 1587/88, le ricorrenti venivano informate dalle rispettive autorità nazionali del contenuto di detto regolamento nonché della reiezione delle loro domande rispettive di fissazione anticipata dell' aiuto presentate il 7 giugno 1988 .
7 Esse proponevano allora il presente ricorso d' annullamento avverso il regolamento n . 1587/88, in quanto si applica alle domande presentate il 7 giugno 1988 .
8 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 agosto 1988, le ricorrenti hanno presentato, a norma degli artt . 185 e 186 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti mirante ad ottenere un provvedimento provvisorio, nonché la sospensione dell' esecuzione del regolamento n . 1587/88 . La suddetta domanda è stata respinta mediante ordinanza del presidente della Corte in data 26 settembre 1988 .
9 Con memoria incidentale depositata nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1988, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità ed ha chiesto, conformemente all' art . 91 del regolamento di procedura della Corte, che questa si pronunci su detta eccezione senza affrontare l' esame del merito .
10 Per una più ampia esposizione degli antefatti, della disciplina applicabile nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria a comprendere il ragionamento della Corte .
11 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto il regolamento impugnato non riguardava le ricorrenti individualmente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato . Essa sostiene di non aver adottato questo regolamento in base alle domande delle ricorrenti né in base ad un insieme di domande, fra cui quelle delle ricorrenti, ch' essa avrebbe potuto individuare e riconoscere . Il regolamento litigioso sarebbe destinato agli operatori che avevano previsto di presentare una domanda durante il periodo d' applicazione della sospensione nonché a quelli che avevano già presentato la domanda, ma non avevano ancora ottenuto alcun certificato, e costituirebbe quindi sotto ogni aspetto un atto di portata generale .
12 Le ricorrenti sostengono invece che il loro ricorso è ricevibile, in quanto, alla data d' entrata in vigore del regolamento n . 1587/88, il numero e l' identità degli importatori che avevano presentato una domanda di fissazione anticipata erano già noti e controllabili . Il regolamento impugnato avrebbe quindi inteso incidere sulla situazione giuridica di un numero ristretto d' operatori economici che si erano impegnati nei confronti della Comunità presentando una domanda di fissazione anticipata il 7 giugno 1988 .
13 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato, una persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro un regolamento solo se quest' ultimo costituisce in realtà una decisione che la riguarda direttamente ed individualmente .
14 In proposito, bisogna anzitutto osservare che il regolamento litigioso è stato adottato durante la giornata del 7 giugno 1988 e pubblicato il giorno seguente sulla Gazzetta ufficiale . Le ricorrenti hanno presentato le loro domande di fissazione anticipata dell' aiuto il 7 giugno 1988 . Si può perciò constatare che il regolamento impugnato è stato adottato contemporaneamente alla presentazione delle domande .
15 Emerge inoltre dal preambolo del regolamento che esso è stato adottato in base all' art . 8 del regolamento 14 giugno 1983, n . 1594, modificato dal regolamento 25 marzo 1986, n . 935, già ricordato, il cui n . 2 stabilisce che la sospensione delle prefissazioni può essere estesa alle domande già presentate se sussistono talune circostanze obiettive, vale a dire se vi è un errore materiale nell' importo dell' integrazione pubblicata o se taluni fattori possono creare una distorsione monetaria fra gli Stati membri, allorché dette situazioni rischiano di provocare una discriminazione fra le parti interessate .
16 Questi presupposti sono obiettivamente determinati e non consentono di individuare le ricorrenti, poiché la Commissione non può conoscere l' identità e nemmeno il numero degli operatori interessati dal provvedimento di sospensione .
17 E d' uopo ricordare, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin ed altri c / Commissione, punto 12 della motivazione ( causa 244/88, Racc . pag . 0000 ), che un regolamento che sospende la fissazione anticipata riguarda sia le domande pendenti al momento in cui interviene la sospensione sia quelle presentate durante il periodo di sospensione . Analogamente, nella fattispecie, il regolamento contestato riguarda tutte le domande di prefissazione presentate durante il periodo di sospensione .
18 E quindi d' uopo concludere che il regolamento impugnato si applica a situazioni determinate obiettivamente e che produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo astratto . Esso ha quindi portata generale ai sensi dell' art . 189, secondo comma, del trattato e non riguarda individualmente le ricorrenti ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato .
19 Da quanto precede risulta che il ricorso va dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
20 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e quindi vanno condannate solidalmente alle spese, ivi comprese le spese del procedimento sommario .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Le spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario, sono poste in solido a carico delle ricorrenti .
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