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SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MAGGIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVE EURATOM - MANCATA TRASPOSIZIONE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI. - CAUSA C-246/88.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02049
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Massima
Parti
Dispositivo
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEEA, art. 141)
MassimaSecondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.
PartiNella causa C-246/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. Sergio Fabro, quindi dal sig. Antonio Aresu, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare la violazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 246, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/467/Euratom, che modifica la direttiva 80/836/Euratom (GU L 265, pag. 4),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini e J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riprodotta)
dichiara e statuisce:
Dispositivo1) Non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni necessarie all' attuazione delle direttive del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e 3 settembre 1984, 84/467/Euratom, che modifica la direttiva 80/836/Euratom, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato Euratom.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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