Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 LUGLIO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - RICORSO PER INADEMPIMENTO - LICENZA DI IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E DI CARNI FRESCHE PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI. - CAUSA 304/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02801
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Assoggettamento delle importazioni di animali vivi a previa autorizzazione - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Insussistenza
( Trattato CEE, artt . 30 e 36; direttiva del Consiglio 64/432 )
MassimaIl fatto che uno Stato membro assoggetti le importazioni di animali vivi provenienti da altri Stati membri ad una previa autorizzazione, pur se rilasciata automaticamente, costituisce violazione dell' art . 30 del Trattato e non può essere oggetto di una deroga ai sensi dell' art . 36 del Trattato .
Infatti, per quanto riguarda l' importazione di animali vivi diversi dai bovini e dai suini, tale provvedimento è sproporzionato rispetto allo scopo di garantire la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, dato che uno Stato membro può adottare provvedimenti meno restrittivi, quali dichiarazioni sottoscritte dagli importatori, accompagnate, all' occorrenza, da certificati appropriati rilasciati dallo Stato membro speditore .
Quanto all' importazione di bovini e suini, la direttiva 64/432 ha realizzato un' armonizzazione completa dei provvedimenti di polizia sanitaria che gli Stati membri possono adottare nell' ambito degli scambi intracomunitari, di modo che i soli provvedimenti che possono ormai essere adottati sono quelli previsti in modo esaustivo dalla stessa direttiva e il ricorso all' art . 36 cessa di essere giustificato .
PartiNella causa C-304/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Jan Devadder, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, assoggettando le importazioni di animali vivi e di carni fresche provenienti da altri Stati membri ad una previa autorizzazione, eventualmente rilasciata automaticamente, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell' art . 30 del Trattato CEE e delle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali di specie bovina e suina ( GU 121, pag . 1977 ), e 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( GU 121, pag . 2012 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e F.A Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias, giudici
avvocato generale : sig . M . Darmon
cancelliere : sig . H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dai rappresentanti delle parti all' udienza del 21 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 marzo 1990;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 ottobre 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, assoggettando le importazioni di animali vivi e di carni fresche provenienti da altri Stati membri ad una previa autorizzazione, eventualmente rilasciata automaticamente, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell' art . 30 del Trattato CEE e delle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali di specie bovina e suina ( GU 121, pag . 1977 ), e 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( GU 121, pag . 2012 ).
2Per quanto riguarda le carni fresche, la Commissione ha dichiarato all' udienza che l' autorizzazione prevista in materia era stata abolita e che essa rinunciava, quindi, a tale capo del ricorso .
3Per quel che concerne gli animali vivi, risulta dagli artt . 5 e 6 del decreto ministeriale belga 22 giugno 1965, relativo all' importazione, al transito ed all' esportazione degli animali vivi ( Moniteur belge, 1965, pag . 10238 ), e dagli artt . 2, 3, nn . 7, 15, 20, 23, 36 e 64 del decreto ministeriale belga 28 luglio 1971, relativo all' importazione, al transito, all' esportazione ed agli scambi tra i paesi del Benelux di animali vivi e di determinati prodotti d' origine animale e vegetale ( Moniteur belge, 1971, pag . 13370 ), che l' importazione di animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di solipedi domestici, nonché di pollame provenienti da altri Stati membri è subordinata ad una previa autorizzazione rilasciata dal ministro dell' Agricoltura .
4Considerando che il requisito di una previa autorizzazione all' importazione è contrario, per quanto riguarda l' importazione di bovini e suini, alla citata direttiva del Consiglio 64/432 e, per quanto attiene all' importazione di animali vivi diversi dai bovini e suini, all' art . 30 del Trattato CEE, la Commissione, con lettera 13 dicembre 1985, ha intimato al governo belga di presentare le sue osservazioni .
5Con lettera 14 aprile 1986, quest' ultimo ha comunicato alla Commissione che intendeva mantenere in vigore la previa autorizzazione prescritta per l' importazione di animali vivi; infatti, la detta autorizzazione era legittima perché rilasciata automaticamente e priva di effetti restrittivi sugli scambi .
6Il 9 marzo 1987 la Commissione ha rivolto al governo belga un parere motivato, col quale lo invitava a prendere i provvedimenti necessari per porre fine all' inadempimento addebitatogli entro un mese . Nella risposta del 2 luglio 1987, il governo belga ha tenuto fermo il punto di vista espresso nella lettera 14 aprile 1986 .
7Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla qualificazione dell' autorizzazione previa all' importazione con riguardo alle disposizioni del Trattato CEE
8Il governo belga sostiene, innanzitutto, che la previa autorizzazione all' importazione non costituisce un provvedimento restrittivo, giacché è rilasciata automaticamente .
9Basta rilevare, a tale proposito, che un sistema di autorizzazione è in linea di principio contrario all' art . 30 del Trattato CEE . Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione osta all' applicazione, nei rapporti intracomunitari, di una normativa nazionale che imponga tuttora, sia pure solo come formalità, la condizione della licenza d' importazione o altra simile condizione ( sentenza 8 febbraio 1983, Commissione / Regno Unito, detta "latte UHT", causa 124/81, Racc . pag . 203 ).
10Il governo belga fa valere, tuttavia, che il sistema di cui trattasi persegue uno scopo d' informazione in materia sanitaria . In particolare, la prescritta autorizzazione permetterebbe di rendere noto all' importatore che l' importazione non è vietata per ragioni di carattere sanitario e consentirebbe alle autorità nazionali di seguire lo stato di salute degli animali successivamente all' importazione .
11Quanto al primo aspetto di quest' argomento, si deve osservare come non sia necessario informare l' importatore, tramite una previa autorizzazione all' importazione, di un diritto che egli sa già di possedere in forza dell' art . 30 del Trattato, dato che i bovini ed i suini da importare sono accompagnati da un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore .
12Quanto al secondo aspetto, l' argomento del governo belga deve considerarsi diretto a giustificare il sistema di previa autorizzazione all' importazione in base all' art . 36 del Trattato, a norma del quale sono lecite le restrizioni all' importazione che siano motivate, fra l' altro, da ragioni di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali .
13A questo proposito va precisato che, diversamente da quanto vale per gli scambi di altri animali vivi che non sono attualmente oggetto di misure di armonizzazione, i provvedimenti di polizia sanitaria relativi agli scambi intracomunitari di bovini e suini sono disciplinati dalla citata direttiva del Consiglio 64/432 . Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quando in attuazione dell' art . 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongano l' armonizzazione dei provvedimenti necessari, fra l' altro, per garantire la tutela della salute delle persone e degli animali, il ricorso all' art . 36 cessa di essere giustificato e i provvedimenti di tutela vanno ormai adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva di armonizzazione ( vedasi sentenza 20 settembre 1988, Handelsonderneming Moormann, causa 190/87, Racc . pag . 4689 ). Di conseguenza, la questione se l' autorizzazione all' importazione prevista dalla legislazione belga possa essere oggetto di una deroga dev' essere esaminata con riguardo a due ipotesi, vale a dire che l' autorizzazione in parola si riferisca alle importazioni di animali vivi diversi dai bovini e dai suini ovvero che essa riguardi le importazioni di questi ultimi .
Sull' importazione di animali vivi diversi dai bovini e dai suini
14A questo proposito basta rilevare che un sistema di previe autorizzazioni all' importazione costituisce una misura sproporzionata rispetto allo scopo di garantire la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali . In effetti, risulta dalla citata sentenza 8 febbraio 1983, Commissione / Regno Unito, che uno Stato membro può adottare provvedimenti meno restrittivi di un sistema di previe autorizzazioni all' importazione per garantire quegli interessi, limitandosi ad assumere le informazioni che gli sono utili, per esempio, tramite dichiarazioni sottoscritte dagli importatori, accompagnate, all' occorrenza, da certificati appropriati rilasciati dallo Stato membro speditore .
15Di conseguenza, l' autorizzazione prescritta dalla legislazione belga per l' importazione di animali vivi diversi dai bovini e dai suini non può costituire oggetto di una deroga ai sensi dell' art . 36 del Trattato .
Sull' importazione di bovini e suini
16 E' necessario rilevare a tale riguardo che la direttiva del Consiglio 64/432 ha realizzato un' armonizzazione completa dei provvedimenti di polizia sanitaria che gli Stati membri possono adottare nell' ambito degli scambi intracomunittari di bovini e suini .
17Tale armonizzazione è stata compiuta soprattutto con l' art . 3 della direttiva 64/432, che impone agli Stati membri speditori l' obbligo di curare l' osservanza di una serie di misure sanitarie volte a garantire, tra l' altro, che gli animali esportati non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose . Allo scopo di fornire alle autorità competenti degli Stati membri destinatari la garanzia che gli animali importati rispondano alle condizioni sanitarie previste, l' art . 3, n . 2, lett . b ), della direttiva prescrive che gli animali siano scortati da un certificato sanitario attestante che i controlli sanitari sono stati debitamente effettuati .
18Per quanto concerne più particolarmente i provvedimenti ai quali possono far ricorso gli Stati membri importatori, va rilevato che l' art . 6 della direttiva permette al paese destinatario di vietare l' introduzione di animali nel proprio territorio quando sia stato constatato, a seguito di esame effettuato al posto di frontiera da un veterinario ufficiale, che tali animali sono affetti, o vi è il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia soggetta a denuncia obbligatoria, oppure che non sono state osservate le disposizioni degli artt . 3 e 4 della direttiva . Inoltre, a norma dell' art . 7, i paesi destinatari possono concedere autorizzazioni generali concernenti l' introduzione nel proprio territorio di bovini che non rispondono a talune condizioni stabilite dall' art . 3 della direttiva . Infine, ai sensi dell' art . 9 della direttiva, qualora nello Stato membro speditore si manifesti un morbo epizootico ovvero un nuovo morbo grave e contagioso, lo Stato membro destinatario è autorizzato a vietare o limitare temporaneamente, come misura di salvaguardia, l' importazione di bovini e suini .
19Sussistendo un sistema così completo, gli Stati membri non possono adottare, nel settore cui si applica la direttiva, provvedimenti diversi da quelli previsti in modo esaustivo dalla stessa direttiva .
20Il governo belga sostiene che l' armonizzazione realizzata dalla direttiva non è completa, in quanto la direttiva non ha istituito un sistema d' informazione armonizzato . L' autorizzazione prescritta dalla legislazione belga, che d' altronde non avrebbe natura di provvedimento di controllo sanitario, mirerebbe proprio a rimediare alla mancanza di tale sistema d' informazione . Secondo il governo belga, il carattere incompleto della direttiva 64/432 su questo punto è messo in luce dalla motivazione delle due proposte di regolamenti relativi ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari, che figurano nel documento COM(88 ) 383 def ., in cui la Commissione riconoscerebbe la necessità del "ricorso a un sistema di reciproca informazione" e dello "sviluppo di quest' ultimo ".
21 A questo proposito va osservato, in primo luogo, che le proposte di regolamento invocate dal governo belga presuppongono la totale abolizione, in futuro, dei controlli veterinari alla frontiera . Pertanto, esse non hanno lo scopo di armonizzare un sistema informativo che sia attualmente insufficiente, ma prevedono misure adeguate al nuovo contesto proposto .
22Si deve rilevare, in secondo luogo, che l' art . 6, n . 2, della direttiva permette allo Stato membro destinatario di esigere dall' importatore una previa dichiarazione d' importazione, entro un termine massimo di quarantott' ore . Lo Stato membro destinatario può quindi avvalersi di questa procedura per vigilare sullo stato, dal punto di vista sanitario, degli animali dopo l' importazione .
23L' autorizzazione prescritta dalla legislazione belga per l' importazione di animali vivi delle specie bovina e suina non può quindi costituire oggetto di una deroga all' art . 30 .
24Da tutte le considerazioni sopra svolte risulta che, assoggettando le importazioni di animali vivi provenienti da altri Stati membri ad una previa autorizzazione, eventualmente rilasciata automaticamente, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell' art . 30 del Trattato CEE .
Decisione relativa alle speseSulle spese
25Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché il Regno del Belgio è rimasto sostanzialmente soccombente, le spese vanno poste a suo carico .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1)Assoggettando le importazioni di animali vivi provenienti da altri Stati membri ad una previa autorizzazione, eventualmente rilasciata automaticamente, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell' art . 30 del Trattato CEE .
2)Il Regno del Belgio è condannato alle spese .
Top