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SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA 329/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04159
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
1 . Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
2 . Ricorso per inadempimento - Diritto d' azione della Commissione - Discrezionalità nell' esercizio
( Trattato CEE, art . 169, 2° comma )
Massima1 . Secondo una giurisprudenza costante uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dal diritto comunitario .
2 . Quando, alla scadenza di un termine che spetta alla Commissione fissare in forza dell' art . 169, 2° comma, del trattato, lo Stato membro destinatario di un parere motivato non ha eliminato l' inadempimento che gli si rimprovera, la Commissione può decidere a propria discrezione se adire la Corte o astenersi dal farlo .
PartiNella causa C-329/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Kondou Durande, consigliere giuridico del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Frangkakis, consigliere giuridico in seno alla rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, dalla sig.ra E . Marinou, membro del servizio giuridico speciale per le Comunità europee nel ministero degli affari esteri, e dal sig . A . Pliakos, consigliere giuridico presso il ministero del commercio,
convenuta,
avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica ellenica, astenendosi dall' adottare e dal comunicare alla Commissione, nel termine prefissato, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, n . 450, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole ( GUL 250, pag . 17 ), non ha rispettato gli obblighi ad essa imposti dal trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Non adottando, nel termine stabilito, le misure necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, n . 450, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, la Repubblica ellenica non ha rispettato gli obblighi ad essa imposti dal trattato CEE .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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