Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 5 MARZO 1991. - ALFREDO GRIFONI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA. - CAUSA C-330/88.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01045
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Appalti delle Comunità europee - Requisito della forma scritta - Modifiche verbali - Inammissibilità
(Regolamento finanziario, art. 50)
2. Procedimento - Atto introduttivo - Requisiti di forma - Esposizione sommaria dei motivi invocati
(Statuto CEEA della Corte, art. 19; regolamento di procedura, art. 38)
3. Procedimento - Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria - Competenza della Corte limitata al contenzioso contrattuale - Deduzione di un mezzo fondato sull' arricchimento senza causa - Esclusione
(Trattato CEEA, art. 153)
Massima1. Le ordinazioni orali non possono costituire valido fondamento giuridico per il pagamento di lavori non compresi nel contratto scritto stipulato fra un' istituzione delle Comunità e un fornitore poiché esse sono escluse sia dall' art. 50, n. 1, del regolamento finanziario e dal capitolato delle condizioni generali che si applicano al contratto di cui è causa, il quale precisa esplicitamente che qualsiasi modifica del contratto deve risultare da atto aggiuntivo stipulato alle stesse condizioni del contratto e che qualsiasi accordo verbale non vincola le parti, sia dal contratto stesso.
2. L' atto introduttivo deve contenere un' esposizione sommaria dei motivi su cui il ricorso è fondato e rendere manifesto in che cosa essi consistano. La semplice enunciazione astratta di questi ultimi non risponde alle prescrizioni dello Statuto e del regolamento di procedura della Corte.
3. Quando la Corte è competente in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato essa non può esaminare un mezzo, come l' arricchimento senza causa, non fondato su rapporti contrattuali.
PartiNella causa C-330/88,
Alfredo Grifoni, titolare dell' omonima ditta, residente in Ispra (Varese), Italia, via G. Galilei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Tamburini e Franco Colussi, del foro di Milano, e domiciliato presso quest' ultimo in Lussemburgo, 36, rue de Wiltz,
ricorrente,
contro
Comunità europea dell' energia atomica (CEEA), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, difesa dall' avv. Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un' azione per responsabilità contrattuale volta ad ottenere che la Commissione sia condannata a pagare al ricorrente, sig. Grifoni, una somma di denaro per lavori che egli avrebbe effettuato per conto del Centro comune di ricerca di Ispra, nell' ambito dell' esecuzione di un contratto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Díez de Velasco, presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difesi orali delle parti all' udienza del 28 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 novembre 1988, il sig. Alfredo Grifoni, proprietario di un' impresa specializzata nella prestazione di opere da lattoniere e da fabbro, ha proposto, a norma degli artt. 153 e 188, primo comma, del Trattato CEEA, un ricorso per responsabilità contrattuale diretto contro la Comunità europea dell' energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, chiedendo di condannare quest' ultima a pagargli una somma di denaro come corrispettivo per l' esecuzione di lavori effettuati in forza di un accordo quadro.
2 Il Grifoni sostiene che in quanto appaltatore incaricato dell' esecuzione di taluni lavori in cui è specializzato ha concluso un accordo quadro a seguito di una sua offerta del 21 novembre 1979 e di una successiva offerta del 10 marzo 1984, accettata dalla Commissione con lettera raccomandata 21 maggio 1984. In forza di questo accordo, dal marzo 1980 al maggio 1987, momento in cui si è interrotto il rapporto della Commissione con il Grifoni, quest' ultimo ha effettuato più volte, su ordinazioni trasmessegli dalla Commissione, diversi lavori per conto del Centro comune di ricerca di Ispra.
3 Per una più ampia illustrazione delle clausole dell' accordo quadro, degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 Il Grifoni sostiene che a norma del citato accordo quadro avrebbe dovuto essere retribuito "a misura" per i lavori effettuati e che la Commisione, nonostante le sue reiterate richieste di pagamento, non ha proceduto al saldo totale delle somme dovutegli. Il ricorrente chiede pertanto il pagamento di una somma determinata in un primo momento in 450 597 910 LIT, portata in seguito nella replica a 933 494 064 LIT, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5 Occorre precisare che la competenza della Corte in ordine al ricorso è sancita dall' art. 153 del Trattato CEEA e da una clausola inserita nell' accordo quadro che attribuisce competenza esclusiva alla Corte per la soluzione delle controversie relative all' esecuzione o all' interpretazione dell' accordo.
6 Le pretese del Grifoni, come risultano dalla replica e dalle sue dichiarazioni nel corso della fase orale, sono quattro. Il Grifoni sostiene di aver effettuato:
a) Prestazioni eseguite su ordinazioni orali, parzialmente regolarizzate in seguito tramite ordinazioni scritte. Gli sarebbero state pagate soltanto le prestazioni oggetto di ordinazioni scritte.
b) Prestazioni eseguite interamente su ordinazioni orali.
c) Prestazioni eseguite su ordinazioni scritte, che sono state in seguito ampliate tramite ordinazioni orali; gli sarebbero state pagate soltanto le prestazioni commissionate per iscritto.
d) Prestazioni eseguite conformemente a ordinazioni scritte, ma contabilizzate in modo inesatto.
7 Occorre esaminare anzitutto i casi di cui alle lett. a) e b): il Grifoni assume di aver diritto a pagamenti supplementari perché, a norma dell' accordo quadro, ha effettuato diversi lavori commissionatigli oralmente dalla Commissione. In un secondo momento diverse ordinazioni orali sono state regolarizzate tramite ordinazioni scritte di cui solo talune riproducevano per intero quanto era stato commissionato oralmente. In diversi altri casi le ordinazioni sono state unicamente orali e non vi è stata successiva regolarizzazione scritta.
8 A questo proposito, si deve rilevare in primo luogo che, ai sensi dell' art. 50, n. 1, prima frase, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), i contratti relativi agli acquisti e locazioni di forniture, di mobilio e di materiale, alle prestazioni di servizi o all' esecuzione di lavori devono essere fatti per iscritto. Va altresì osservato che l' art. 3, n. 1, del capitolato delle condizioni generali le quali, ai sensi dell' art. 15 del citato accordo quadro, fanno parte integrante dell' accordo, esige altresì la forma scritta per i contratti conclusi fra la Commissione ed i terzi.
9 Occorre osservare in secondo luogo che detto capitolato delle condizioni generali contiene all' art. 18 la clausola ai sensi della quale "qualsiasi modifica del contratto (ivi comprese le aggiunte o le soppressioni) deve risultare da atto aggiuntivo stipulato alle stesse condizioni del contratto; qualsiasi accordo verbale non vincola le parti".
10 Ne risulta che i rapporti contrattuali fra le parti sono disciplinati esclusivamente dalla forma scritta sia per la conclusione del contratto sia per ogni modifica di quest' ultimo. Ne consegue altresì che le ordinazioni iniziali nonché le successive modifiche commissionate in forza del citato accordo quadro devono anch' esse avere la forma scritta. Pertanto le ordinazioni orali non possono costituire un valido fondamento giuridico per il pagamento dei lavori effettuati.
11 Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che la Commissione contesta che vi siano state ordinazioni orali, l' argomento del Grifoni a questo proposito è privo di valido fondamento giuridico e va respinto.
12 Il Grifoni prospetta altresì il caso di lavori commissionati con ordinazioni scritte, integrate o modificate successivamente con ordinazioni orali; gli sarebbero stati pagati solo i lavori commissionati per iscritto.
13 Si deve osservare a questo proposito che a norma del disposto dell' art. 50, n. 1, del citato regolamento finanziario nonché delle citate clausole, una modifica delle ordinazioni scritte tramite ordinazioni orali non può essere valida. Questa interpretazione deriva altresì dall' art. 6 dell' accordo quadro concluso fra il Grifoni e la Commissione che contiene una clausola ai sensi della quale "qualora nel corso dell' esecuzione delle opere si presentasse la necessità di dover eseguire lavori non compresi nell' ordine, questi dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla direzione lavori, dietro presentazione da parte dell' impresa di un conteggio dettagliato e definitivo. Lavori eseguiti in modo diverso non saranno riconosciuti e quindi non retribuiti". Si ricava dagli atti di causa che questa clausola è riprodotta alla lett. G) nelle ordinazioni scritte che la Commissione ha inoltrato al Grifoni.
14 Ne consegue che l' argomento del ricorrente relativo a ordinazioni orali ad integrazione o modifica di quanto commissionato per iscritto è privo di fondamento giuridico.
15 Si può aggiungere che, come risulta dagli atti di causa, la Commissione aveva segnalato al Grifoni con lettera raccomandata 4 maggio 1981 che tutte le varianti od opere aggiuntive che fossero richieste in base ai contratti in corso, se dovessero comportare oneri supplementari, avrebbero dovuto fare oggetto di un preventivo scritto in duplice copia da parte del Grifoni, e che tali opere supplementari sarebbero state eseguite soltanto dopo aver ricevuto la copia del preventivo con l' accordo da parte del responsabile della divisione "Infrastrutture".
16 Infine il Grifoni ha esplicitamente allegato nella fase orale che la Commissione ha conteggiato in modo inesatto taluni ordinativi scritti e non lo ha pertanto pagato integralmente.
17 Si deve osservare in proposito che non risulta dall' atto introduttivo né dalla replica che il Grifoni abbia specificato in modo concreto le sue pretese indicando nei documenti prodotti gli errori contabili lamentati. Non ha d' altronde prodotto nessuna prova del sussistere di errori concreti e non ha asserito di aver formulato riserve sui documenti da lui firmati all' atto di ogni pagamento. Il ricorrente avrebbe dovuto concretare le sue pretese dato che, come ha segnalato l' avvocato generale, la Commissione aveva prodotto in allegato al controricorso, per ogni ordinativo, i documenti che attestano lo "stato finale dei lavori" eseguiti, con i relativi importi specificati dallo stesso Grifoni, la dizione "i lavori sono tecnicamente rispondenti a quanto ordinato" e la sottoscrizione sia del Grifoni sia del responsabile del Centro.
18 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 15 dicembre 1961, Fives Lille Cail (cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Racc. pag. 545, in particolare pag. 575), la semplice indicazione astratta dei motivi, contenuta nell' istanza, non risponde alle prescrizioni dello Statuto e del regolamento e l' istanza deve rendere manifesto in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si basa. La richiesta del Grifoni a questo proposito è pertanto troppo generica ed imprecisa per poter essere valutata in sede giudiziaria.
19 Va aggiunto altresì che il Grifoni, oltre ai motivi sopra esaminati, sembra sostenere in via generale che, indipendentemente dalle ordinazioni orali o scritte, ha effettuato lavori per un valore nettamente superiore agli importi percepiti. Egli chiede pertanto che la Corte voglia disporre un inventario dei lavori effettuati e la determinazione del loro valore globale affinché gli venga versato il saldo ancora dovutogli.
20 Come già osservato, un mezzo del genere non può essere fondato sui rapporti contrattuali fra le parti sopra descritti. D' altronde, qualora questo mezzo andasse inteso nel senso che vada ascritto alla Comunità un arricchimento senza causa a spese del Grifoni, costituirebbe un mezzo nuovo avente comunque un fondamento non contrattuale, per cui esulerebbe dalla sfera d' applicazione della clausola compromissoria ed il suo esame non rientrerebbe pertanto nella competenza della Corte.
21 Viste tutte le considerazioni sin qui svolte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
22 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Grifoni è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Top