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SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 9 NOVEMBRE 1989. - SAS BRIANTEX E A. DI DOMENICO CONTRO COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE A CAUSA DI INFORMAZIONI ERRONEE. - CAUSA 353/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03623
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Ricorso per danni - Ricorso proposto contro l' istituzione cui si addebita di aver fatto sorgere la responsabilità della Comunità - Ricevibilità
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma )
2 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illiceità - Danno - Nesso causale
( Trattato CEE, art . 215, 2° comma )
Massima1 . Qualora la Comunità sia chiamata a rispondere di un atto compiuto da una delle sue istituzioni, sta per essa in giudizio dinanzi alla Corte l' istituzione ( o le istituzioni ) cui si addebita l' illecito che ha fatto sorgere la responsabilità . Non se ne deve tuttavia dedurre che l' aver proposto ricorso direttamente contro l' istituzione cui si addebita il fatto allegato possa implicare l' irricevibilità del ricorso stesso; l' azione si intende infatti esperita contro la Comunità, rappresentata dalla suddetta istituzione .
2 . Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e la realizzazione del diritto al risarcimento del danno subito dipendono dall' esistenza di un atto illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno effettivo e di un nesso di causalità fra l' illecito ed il danno .
PartiNella causa 353/88,
Briantex SAS, con sede in Seregno ( Italia )
e
Antonio Di Domenico, direttore generale della Briantex, domiciliato in Seregno,
rappresentati dall' avv . Nathan Weinstock del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Louis Schintz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrenti,
contro
Comunità economica europea,
e
Commissione delle Comunità europee,
rappresentate dalla sig.ra Maria Wolfcarius, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, assistita dall' avv . Jean-Luc Fagnart del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenute,
avente ad oggetto una domanda, ex art . 215 del trattato CEE, di condanna delle convenute al risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito nel quadro dell' organizzazione di una "settimana commerciale CEE-Cina" da parte della Commissione,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 27 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 ottobre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 1988, la società Briantex SAS, impresa specializzata nel commercio e nella fabbricazione di biancheria per la casa ed articoli affini, con sede in Seregno ( Italia ), ed il suo direttore generale, sig . Antonio Di Domenico, hanno proposto, ex artt . 178 e 215, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso per risarcimento del danno contro la Comunità economica europea e la Commissione delle Comunità europee . Tale ricorso ha per oggetto il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito nel quadro dell' organizzazione, da parte della Commissione, di una "settimana commerciale CEE-Cina" a Bruxelles .
2 I ricorrenti sostengono che la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei loro confronti è sorta per fatto della Commissione, la quale ha divulgato o fatto divulgare informazioni erronee ed incomplete che avrebbero indotto in errore i ricorrenti e cagionato loro danni .
3 Prestando fede a tali informazioni, il sig . Di Domenico si sarebbe infatti recato a Bruxelles nella prospettiva di inoltrare un' ordinazione ai rappresentanti cinesi lì presenti . Questi, tuttavia, gli hanno allora dichiarato che la quota riservata all' Italia per l' importazione di prodotti tessili provenienti dalla Cina era già interamente esaurita . I ricorrenti ritengono di aver subito un danno pari alle spese di trasferta e soggiorno inutilmente sostenute, alla somma corrispondente a quattro giornate di lavoro perdute a causa dell' inutile trasferta del sig . Di Domenico nonché al danno derivante dall' impossibilità di realizzare gli affari che i ricorrenti avevano creduto di poter concludere .
4 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico della controversia, degli antefatti della causa nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
5 Le convenute eccepiscono l' irricevibilità parziale del ricorso, in quanto proposto a nome del sig . Di Domenico, privo di legittimazione ad agire, e in quanto diretto contro la Commissione, non avendo questa la personalità giuridica .
6 Per quel che concerne la legittimazione ad agire del sig . Di Domenico, si deve considerare che egli ha effettuato la trasferta a Bruxelles nella sua qualità di direttore generale, cioè come organo o mandatario della società Briantex . Il preteso danno derivante dalla sua trasferta e dalla partecipazione alla settimana commerciale è dunque subito dalla società Briantex . Pertanto, non avendo il sig . Di Domenico un interesse personale alla controversia, il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto proposto in suo nome .
7 Riguardo all' irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro la Commissione, occorre ricordare che, qualora la Comunità venga chiamata a rispondere di un atto di una delle sue istituzioni, sta per essa in giudizio l' istituzione ( o le istituzioni ) cui si addebita l' evento dannoso ( sentenza 13 novembre 1973, Werhahn, cause riunite da 63 a 69/72, Racc . pag . 1229 ). Tuttavia, non se ne può dedurre che l' aver proposto ricorso direttamente contro l' istituzione cui si addebita il fatto allegato possa comportare l' irricevibilità del ricorso stesso; l' azione infatti deve considerarsi esperita contro la Comunità, rappresentata da tale istituzione . Ne consegue che l' eccezione sollevata al riguardo dalle convenute dev' essere respinta .
Sul merito
8 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e la realizzazione del diritto al risarcimento del danno subito sono subordinati all' esistenza di un atto illecito delle istituzioni comunitarie, alla sussistenza di un danno e ad un nesso di causalità fra atto e danno lamentato .
9 Nella specie, l' atto illecito della Commissione consisterebbe nella divulgazione d' informazioni sulla settimana commerciale CEE-Cina, le quali hanno indotto nei ricorrenti l' errata convinzione di poter concludere contratti con gli interlocutori cinesi . In particolare, i ricorrenti rimproverano alla Commissione di non averli informati dell' esaurimento della quota italiana .
10 Risulta dagli atti, come dalle risposte date in udienza ai quesiti della Corte, che il solo elemento d' informazione sul quale i ricorrenti hanno fondato il loro convincimento di poter concludere contratti è la diffusione di una circolare dell' Istituto italiano per il commercio estero, secondo la quale sarebbero stati presenti alla settimana commerciale dieci società cinesi d' import-export unitamente a rappresentanti di regioni e province cinesi dotati di poteri decisionali .
11 Occorre osservare, al riguardo, che le conclusioni che i ricorrenti hanno creduto di poter trarre da tale testo non sono fondate . Esso, infatti, è soltanto una comunicazione generale, da cui non si evince in alcun modo che i rappresentanti cinesi avrebbero stipulato contratti per merci determinate . Inoltre, come ha giustamente osservato la Commissione, una settimana commerciale è prima di tutto un' occasione d' incontro tra uomini d' affari, senza garanzie di poter effettivamente concludere contratti . In simili circostanze, la Commissione non aveva alcun obbligo di avvertire i partecipanti a tale iniziativa dell' esaurimento di alcune quote in materia di prodotti tessili .
12 Ciò considerato, non si può sostenere che, divulgando l' informazione in oggetto con le modalità seguite, la Commissione abbia agito illecitamente . Il ricorso va quindi respinto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
13 Ai sensi dell' art . 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è dichiarato irricevibile in quanto proposto in nome del sig . Di Domenico .
2 ) Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato .
3 ) I ricorrenti sono condannati alle spese .
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