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ORDINANZA DELLA CORTE DEL 12 OTTOBRE 1988. - COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU POITOU (CEVAP) CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA 34/88.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06265
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Decisione contenente provvedimenti transitori in fatto di divieto di usare nell' allevamento determinate sostanze ad azione ormonica - Ricorso di produttori di carni bovine - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 173, 2° comma; decisione del Consiglio 87/561 )
MassimaLa decisione 87/561, recante misure transitorie concernenti il divieto di somministrare agli animali da azienda talune sostanze ad azione ormonica e destinata agli Stati membri, non riguarda individualmente, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, certi produttori di carni bovine . Di conseguenza questi non possono proporre ricorso d' annullamento nei suoi confronti .
PartiNella causa 34/88,
1 ) Coopérative agricole de l' Anjou et du Poitou ( Cevap ), con sede sociale in Saint-Laurent-sur-Sèvre ( Vandea ),
2 ) Société Spanghero, con sede sociale in Castelnaudary,
3 ) Société coopérative agricole des producteurs de viande ( Caveb ), con sede sociale in Partenay, comune di Chatillon-sur-Thouet,
4 ) Société Loirelvo, con sede sociale in La Croix-de-Pierre / Begrolles - en-Mauges,
5 ) Société Sovimaine, con sede sociale in Champagne,
6 ) Société coopérative des eleveurs de veaux d' Armorique ( Coop EVA ), con sede sociale in Landivisiau,
7 ) Coopérative des producteurs de bovins de la Creuse, con sede sociale in Jarnages, Gare de Parsac,
8 ) Société Bridel, con sede sociale in Châteaubriand,
9 ) Joseph Flourez, residente in Lescure, Saint-Pardoux-La-Rivière,
10 ) Michel Leblond, residente in Villereal, Le Grand Malbos / Le Rayet,
11 ) Gérard Couteau, residente in Chalabre, Sainte-Colombe-sur-l' Hers,
12 ) Jean-Pierre Bayssette, residente in Labruguière, Le Gua,
13 ) Gilbert Lhaumond, residente in Sarlat, Marcillac-Quentin,
tutti con la SCP Dubos-Pelissié-Prunier e con l' avv . Marie-Christine Harvé-Porchy, del foro di Rouen, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Marc Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Jacques Delmoly, amministratore principale presso il servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
con il sostegno della
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, Claire Durand e Gianluigi Campogrande, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione 87/561/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 18 novembre 1987, "recante misure transitorie concernenti il divieto di somministrare agli animali da azienda talune sostanze ad azione ormonica",
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grevisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 gennaio 1988, la Coopérative agricole de l' Anjou e du Poitou ( Cevap ) e altri hanno proposto a questa Corte, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 87/561 del Consiglio, del 18 novembre 1987, "recante misure transitorie concernenti il divieto di somministrare agli animali da azienda talune sostanze ad azione ormonica" ( GU L 339, pag . 70 ).
2 Con ordinanza 27 aprile 1988, la Commissione è stata ammessa, a norma dell' art . 37, 1° comma, dello statuto CEE, ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio, convenuto .
3 Con atto pervenuto alla cancelleria della Corte il 4 marzo 1988, il Consiglio ha proposto un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura e ha chiesto alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito .
4 La direttiva del Consiglio 31 dicembre 1985, "concernente il divieto dell' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali" ( GU L 382, pag . 228 ), che ha stabilito il principio del divieto assoluto di somministrare sostanze ad azione ormonica, doveva essere trasposto dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno entro il 1° gennaio 1988 . Al fine di evitare un brusco arresto delle possibilità di smercio, sul mercato interno, degli animali non ancora macellati a tale data, cui fossero stati legalmente somministrati ormoni, nonché delle carni di detti animali non ancora interamente smerciate a tale data, il Consiglio, su proposta della Commissione, adottava, il 18 novembre 1987, la decisione di cui è causa .
5 L' art . 1, n . 3, di tale decisione conferma che, per quanto concerne la nuova produzione, il regime di divieto assoluto istituito dalla precitata direttiva 85/649 del Consiglio si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988 . Il n . 1 di tale norma dispone che per quanto concerne la messa in commercio della produzione esistente, gli Stati membri mantengono, sino al 31 dicembre 1988, il regime derivante dalle norme nazionali in vigore, per quanto riguarda sia la sua immissione sul mercato sia il suo accesso agli scambi intracomunitari, e precisa che tale misura transitoria si applica anche per l' importazione di tali carni provenienti dai paesi terzi .
6 Con sentenza 23 febbraio 1988, nella causa 68/86, Regno Unito / Consiglio, Racc . 1988, pag . 855, la Corte annullava, nell' ambito di un ricorso proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in forza dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, la direttiva 85/649 in quanto il Consiglio aveva violato una forma sostanziale non rispettando la procedura di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento interno del Consiglio .
7 Il 7 marzo 1988 il Consiglio adottava la direttiva 88/146 il cui contenuto è identico a quello della direttiva 85/649 . Esso ha dichiarato che le norme comunitarie adottate in base alla direttiva annullata devono essere considerate adottate in forza della nuova direttiva .
8 Nella sua domanda incidentale, il Consiglio rileva, in via principale, che i ricorrenti non possono essere considerati interessati dalla decisione controversa, che si limita a confermare in forma dichiarativa il divieto di somministrare ormoni, unico aspetto che può riguardare gli allevatori .
9 In via subordinata, il Consiglio nega che i ricorrenti possano essere interessati individualmente o direttamente . La decisione sarebbe, per sua natura, un atto di portata generale che autorizza gli Stati membri a mantenere in essere talune norme nazionali e che si applica in maniera generale ed astratta .
10 Anche la Commissione sostiene che la decisione controversa, che non identificherebbe alcun operatore economico o gruppo definito di operatori, non riguarda individualmente i ricorrenti .
11 I ricorrenti non hanno depositato osservazioni in ordine all' eccezione di irricevibilità . Nel ricorso, essi fanno valere di essere individualmente e direttamente interessati . La decisione impugnata sarebbe stata adottata dopo un calcolo del numero di animali interessati all' interno della Comunità e, necessariamente, previa determinazione e identificazione dei produttori . Così il numero e l' identità di questi ultimi sarebbero stati determinati e sarebbero verificabili . D' altro canto, la decisione si applicherebbe direttamente in quanto non lascerebbe alcun potere discrezionale agli Stati membri .
12 A norma dell' art . 91, § 3, del regolamento di procedura, il procedimento sull' eccezione prosegue oralmente, salvo decisione contraria della Corte . La Corte ritiene che nella fattispecie, essendo essa sufficientemente informata, non si debba passare alla fase orale .
13 Occorre ricordare innanzitutto che ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur essendo rivolte nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente .
14 I ricorrenti sono tutti produttori di carni bovine, a titolo individuale ovvero nell' ambito di società cooperative o di diritto comune . Senza che sia necessario esaminare se essi sono direttamente interessati dalla decisione controversa, è necessario constatare, in ogni caso, che quest' ultima, manifestamente, non li riguarda individualmente .
15 Infatti, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che, perché dei soggetti possano essere considerati come interessati individualmente, bisogna che la loro situazione giuridica sia pregiudicata in ragione di circostanze di fatto che li identifichino in modo analogo al destinatario . Ora, la decisione controversa riguarda i ricorrenti solo nella loro qualità obiettiva di produttori di carni bovine, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica .
16 Stando così le cose, si deve dichiarare irricevibile il ricorso .
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 In forza dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno quindi condannati in solido alle spese, comprese quelle della Commissione .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese, comprese quelle della Commissione .
Lussemburgo, 12 ottobre 1988 .
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