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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 21 GIUGNO 1988. - ALESSANDRO ALBANI ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI - CONCORSO - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA 148/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03361
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti - "Fumus boni juris"
( Regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
PartiNella causa 148/88 R
Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, e
Bruno Buffaria,
con l' avv . Benoît Liesenberg, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,
richiedenti,
sostenuti da
Union syndicale, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles,
e dal
Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens, con l' avv . Michel Deruyver, del foro di Bruxelles,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere mediante procedimento sommario, la sospensione della compilazione o della pubblicazione dell' elenco degli idonei del concorso COM/A/482,
il presidente della seconda sezione
decidendo a norma degli artt . 9, n . 4, e 96 del regolamento di procedura,,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1988, i sigg . Alessandro Albani, Alberto Caferri e Claudio Caruso, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, nonché il sig . Bruno Buffaria hanno proposto un ricorso diretto all' annullamento della procedura di correzione delle prove scritte del concorso COM/A/482 o, in subordine, della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alle prove orali del concorso .
2 Con atto separato presentato in pari data, conformemente all' art . 83 del regolamento di procedura, i richiedenti hanno chiesto alla Corte di ordinare, in via provvisoria, la sospensione delle operazioni del concorso COM/A/482 e, in particolare, la sospensione della compilazione o della pubblicazione dell' elenco degli idonei risultante da tale concorso .
3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte il 6 giugno 1988 . Le parti hanno svolto le loro difese orali il 13 giugno 1988 .
4 Con istanze depositate nella cancelleria della Corte il 12 giugno 1988, l' Union syndicale e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei richiedenti sia nella causa principale che nel procedimento sommario .
5 Con ordinanza 13 giugno 1988, il presidente della seconda sezione ha ammesso l' Union syndicale e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ad intervenire nel procedimento sommario . Gli intervenienti hanno esposto le loro osservazioni all' udienza del 13 giugno 1988 .
6 Dagli atti di causa risulta che il concorso COM/A/482 è un concorso generale per titoli ed esami bandito dalla Commissione al fine di costituire una riserva di assunzione di amministratori ( carriera A7/A6 ) nei settori dell' agricoltura, della pesca e della cooperazione con i paesi in via di sviluppo . Benché di carattere generale, il concorso prescriveva, secondo il bando di concorso, pubblicato nella GU C 34, del 12 febbraio 1987, condizioni di ammissione particolari, segnatamente per quel che riguarda il limite di età e i titoli richiesti per i dipendenti di ruolo e non delle Comunità europee inquadrati nella categoria B .
7 Conformemente al bando di concorso, le prove scritte del concorso comprendevano una prova consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, tale da consentire di valutare le conoscenze dei candidati nelle materie di concorso, e una prova di natura concreta sulla base di una pratica, tale da consentire di valutare le loro capacità di analisi e la loro esperienza nel trattare una pratica .
8 Le prove scritte si svolgevano il 20 novembre 1987 in una ventina di sedi differenti, in Europa, in America del Sud, in Africa e in Australia .
9 La prima delle prove scritte aveva, conformemente al bando di concorso, un carattere eliminatorio, dato che la seconda prova veniva corretta solo per i candidati che avevano ottenuto un punteggio minimo prefissato nella prima prova .
10 Alla prova orale del concorso venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto un punteggio minimo prefissato alla seconda prova scritta e che avevano totalizzato, per le due prove scritte, almeno il 60% dei punti disponibili .
11 Con lettere del 21 marzo 1988, veniva reso noto ai richiedenti che la commissione giudicatrice non aveva potuto ammetterli alla prova orale .
12 Dalle indicazioni fornite dalla Commissione all' udienza del procedimento sommario risulta che per questo concorso erano state presentate 2 105 candidature, che 877 candidati erano stati ammessi a concorrere e avevano partecipato alle prove scritte, che 369 candidati, tra cui i richiedenti, avevano ottenuto il punteggio minimo richiesto per la prima prova scritta, ma che solo 172 candidati erano stati ammessi alla prova orale e, di questi, 67 candidati erano stati iscritti sull' elenco degli idonei stabilito il 26 maggio 1988 .
13 Va ricordato che a norma dell' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura, spetta ai richiedenti precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
14 A tal proposito, i richiedenti fanno valere che lo svolgimento delle prove scritte e la correzione della seconda prova scritta erano viziati da irregolarità .
15 Per quanto riguarda, innanzitutto, lo svolgimento delle prove scritte, i richiedenti contestano alla commissione giudicatrice il fatto di aver organizzato le prove scritte in maniera tale che, a causa dello sfasamento orario, l' ultima prova scritta terminava a Canberra, in Australia, due ore prima dell' inizio della prima prova scritta a Bruxelles . I richiedenti sospettano che alcuni candidati a Bruxelles abbiano avuto conoscenza della pratica che costituiva oggetto della seconda prova scritta prima dell' inizio di quest' ultima . Secondo voci persistenti, giunte agli intervenienti, detti candidati avrebbero ricevuto, prima dell' inizio delle prove o durante la pausa prevista per la colazione tra le due prove scritte, informazioni provenienti da Canberra .
16 I richiedenti fanno rilevare che l' Union Syndicale, fin dal 3 dicembre 1987, aveva chiesto alla Commissione informazioni in ordine alle precauzioni adottate al fine di evitare fughe di notizie che avrebbero potuto essere provocate dagli sfasamenti orari e che in risposta la Commissione, in una lettera del 2 febbraio 1988, si è limitata ad affermare che erano state adottate precauzioni e che il carattere dei testi delle prove scritte non permetteva di trarre sensibili vantaggi da una loro conoscenza anticipata .
17 All' udienza del procedimento sommario, la Commissione ha precisato che le precauzioni adottate per eliminare i rischi di fughe di notizie cui i richiedenti si riferiscono consistevano, in primo luogo, nella raccolta, al termine delle prove, del materiale distribuito a Canberra e, in secondo luogo, nell' organizzazione, da parte del delegato della Commissione in Australia, dopo l' ultima prova scritta, di un cocktail per i candidati presenti a Canberra che aveva tenuto occupati questi ultimi fino all' inizio delle prove a Bruxelles . Poiché la seconda prova scritta richiedeva un lavoro personale di sintesi e di riflessione da parte dei candidati, la Commissione non aveva ritenuto necessarie ulteriori precauzioni per tale prova . Del resto, a seguito della comunicazione delle voci cui fanno riferimento i richiedenti, la Commissione aveva svolto un' indagine e, in particolare, aveva accertato che non vi era stata alcuna chiamata telefonica a Bruxelles proveniente dalla delegazione a Canberra durante le ore nelle quali sarebbe stata possibile una fuga di notizie .
18 In ordine a tale censura, è sufficiente rilevare che in mancanza di elementi concreti che possano, sia pure indirettamente, dimostrare la concreta esistenza di una fuga di notizie, le voci e le possibilità teoriche di una fuga di notizie riferite dai richiedenti non possono giustificare l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti .
19 Quanto poi alla correzione della seconda prova scritta i ricorrenti contestano alla commissione giudicatrice il fatto di avere applicato criteri che si discostavano dalle istruzioni impartite ai candidati per il lavoro richiesto in questa prova . Si sarebbe chiesto in forma categorica ai candidati di non superare per questo lavoro un totale di 800 parole, precisandosi che le prove che avessero superato tale limite massimo non sarebbero state corrette . Dette istruzioni avrebbero invitato i candidati, onde evitare qualsiasi reclamo, ad indicare essi stessi il numero di parole utilizzate . Invece, la commissione giudicatrice, nelle istruzioni impartite ai correttori, avrebbe chiesto loro di limitarsi a verificare se il numero delle parole utilizzate oltrepassasse in larga misura il numero di 800 e di non correggere i manoscritti palesemente troppo lunghi, vale a dire oltre le 1 200 parole . In tal modo si sarebbe manifestamente violata la parità di trattamento dei candidati .
20 I richiedenti fanno rilevare che l' Union Syndicale, in una nota del 9 febbraio 1988, aveva richiamato l' attenzione della Commissione sulla mancanza di corrispondenza al riguardo tra le istruzioni impartite ai candidati e quelle impartite ai correttori e che la Commissione, in risposta, in una nota del 9 marzo 1988, aveva reso noto, dopo aver vagliato attentamente le istruzioni di cui trattasi di ritenere che la commissione giudicatrice avesse adottato una decisione favorevole all' insieme dei candidati senza incidere sul risultato qualitativo delle correzioni individuali .
21 I richiedenti fanno inoltre rilevare che la Commissione, in risposta ad una domanda presentata dal richiedente Albani, ha reso noto che il limite di 800 parole era stato imposto al fine di ottenere prestazioni raffrontabili, ma che al momento della correzione, la commissione giudicatrice aveva deciso di non penalizzare le risposte che superavano lievemente tale limite, dal momento che non è possibile un' applicazione matematica di un limite siffatto ove si debba tener conto delle differenze linguistiche .
22 All' udienza del procedimento sommario, la Commissione ha precisato che fin dall' 8 gennaio 1988 la commissione giudicatrice aveva impartito ai correttori le istruzioni cui si riferiscono i richiedenti, e tutto ciò senza conoscere il numero dei candidati le cui seconde prove sarebbero state corrette e che avevano oltrepassato il limite delle 800 parole, dato che la correzione delle prime prove scritte, a carattere eliminatorio, non era terminata . Con le predette istruzioni, la commissione giudicatrice avrebbe voluto riservarsi di decidere in caso di superamento e di dare ai correttori solamente la facoltà di escludere i superamenti palesi .
23 La Commissione ha inoltre precisato, sempre all' udienza del procedimento sommario, che soltanto 5 dei 172 candidati che, a giudizio dei correttori, avevano superato la prova scritta, avevano oltrepassato il limite delle 800 parole . Si tratterebbe di un candidato con 810 parole, di 2 candidati con 820 - 830 parole, di uno con 847 parole e di uno con 850 parole . Detti candidati non sono stati eliminati in relazione ai superamenti accertati . Cionondimeno, nessuno di tali candidati ha superato la prova orale, per cui essi non figurano nell' elenco degli idonei .
24 Benché sia increscioso il fatto che dette informazioni dettagliate e di carattere del tutto anonimo non siano state fornite dalla Commissione né in risposta alle richieste di informazioni provenienti dagli intervenienti e dai richiedenti né nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, è opportuno, in questa fase del procedimento, basarsi su di esse ai fini della decisione della Corte . Secondo tali informazioni, l' asserita irregolarità della correzione della seconda prova scritta non sembra tale da falsare sensibilmente il risultato finale del concorso e non può pertanto giustificare l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti .
25 Poiché non viene soddisfatta la prima condizione per l' adozione di provvedimenti provvisori, non è necessario esaminare le altre condizioni prescritte dall' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura, e la domanda di provvedimenti urgenti dev' essere respinta .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente della seconda sezione,
così provvede :
1 ) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 21 giugno 1988 .
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