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ORDINANZA DELLA CORTE DEL 17 MAGGIO 1989. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA 151/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01255
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici obbligatori - Parere indirizzato dalla Commissione agli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria nel contesto di un' organizzazione comune dei mercati agricoli
( Trattato CEE, art . 173 )
MassimaPer determinare se dei provvedimenti contro i quali è diretto un ricorso di annullamento costituiscano degli atti, ai sensi dell' art . 173 del trattato, si deve aver riguardo alla loro sostanza .
Sono atti o decisioni che possono costituire oggetto di ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica .
Ciò non vale per il parere espresso dalla Commissione sull' interpretazione da darsi a delle disposizioni di regolamento relative ad un regime di aiuti ad un prodotto agricolo compreso in un' organizzazione comune dei mercati, qualora l' applicazione della normativa comunitaria in quel settore spetti agli organi nazionali all' uopo designati e nessuna disposizione del regolamento di cui trattasi attribuisca alla Commissione la competenza ad adottare dei provvedimenti sulla sua interpretazione, di guisa che essa ha solo la possibilità, che nessuno le contesta, di esprimere la propria opinione, niente affatto vincolante per le autorità nazionali .
PartiNella causa 151/88,
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv . dello Stato Oscar Fiumara, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Francisco Santaolalla e Giuliano Marenco, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della posizione presa dalla Commissione con telex 15 marzo 1988 riguardo ai contratti relativi ai semi di soia conclusi in Italia per la campagna 1987/1988,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
emette la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1988, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso d' annullamento, a norma dell' art . 173, 1° comma, del trattato, avverso la "decisione della Commissione contenuta nel telex n . 110836/2/VI/DAN inviato dalla Commissione all' AIMA (( Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, (...)")).
2 Con detto telex la Commissione ha reso nota alla Repubblica italiana la propria posizione per quel che riguarda l' applicazione dei regolamenti comunitari relativi all' aiuto alla produzione di semi di soia, tenuto conto, in particolare, dell' emanazione del regolamento della Commissione 30 luglio 1987, n . 2290 ( GU L 209, pag . 37 ) il quale dispone che le domande di integrazione non possono essere presentate all' organismo competente prima della data d' inizio della campagna di commercializzazione cui si riferiscono i contratti fra i produttori e gli acquirenti .
3 Il sistema di aiuti alla produzione dei semi di soia è stato ristrutturato con regolamento del Consiglio 23 maggio 1985, n . 1491, recante misure speciali per i semi di soia ( GU L 151, pag . 15 ). A norma di detto regolamento, l' integrazione è versata dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la raccolta dei semi e le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dalla sua applicazione sono a carico della Comunità .
4 Ai sensi dell' art . 2, n . 2, del medesimo regolamento, l' integrazione è concessa "ad ogni persona fisica e giuridica che ha stipulato con i produttori singoli o associati di semi di soia un contratto che preveda il pagamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui al paragrafo 3 ".
5 Il prezzo minimo per cui gli operatori devono impegnarsi ad acquistare dai produttori i semi di soia è fissato, a norma del n . 3 dell' art . 2, ad un livello più vicino possibile al "prezzo d' obiettivo" di cui all' art . 1 del regolamento, che viene determinato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, "ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità ". Ai sensi del n . 1 dell' art . 2, l' importo dell' integrazione è pari alla differenza fra il prezzo d' obiettivo e il prezzo del mercato mondiale . Il prezzo del mercato mondiale e, pertanto, l' importo dell' integrazione vengono determinati due volte al mese ai sensi degli artt . 1 e 11 del regolamento della Commissione 12 agosto 1985, n . 2329, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia ( GU L 218, pag . 16 ).
6 A norma del combinato disposto dell' art . 2, lett . b ), del regolamento del Consiglio 25 luglio 1985, n . 2194 ( GU L 204, pag . 1 ), e dell' art . 7, n . 1, del citato regolamento della Commissione n . 2329/85, i contratti conclusi fra gli acquirenti ed i produttori devono essere depositati entro una data fissata da ciascuno Stato membro ma non posteriore al 15 agosto precedente ciascuna campagna di commercializzazione, che va dal 1° settembre al 31 agosto dell' anno successivo, ai sensi dell' art . 1, n . 2, del citato regolamento n . 1491/85 .
7 A norma dell' art . 4, n . 1, del citato regolamento del Consiglio n . 2194/85, "l' importo dell' integrazione è quello valido il giorno in cui l' interessato deposita presso l' organismo competente dello Stato membro produttore una domanda di integrazione ".
8 Col regolamento 2 luglio 1987, n . 1921 ( GU L 183, pag . 19 ), il Consiglio, onde pervenire ad "uno sviluppo più moderato e regolare della produzione" dei semi di soia, ha stabilito un quantitativo massimo garantito, per la prima volta per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il cui superamento implica una diminuizione dell' importo dell' integrazione .
9 Tenuto conto di quest' ultimo provvedimento e di un calo del prezzo d' obiettivo per la campagna 1987/1988 espresso in ecu, si è manifestato il rischio che domande d' integrazione venissero depositate prima dell' inizio della campagna, cioè anteriormente al 1° settembre 1987 . Gli operatori avrebbero quindi potuto fruire di un' integrazione d' importo superiore a quello risultante, per la campagna successiva, dalle modifiche in senso restrittivo apportate alla politica di sostegno della produzione dei semi di soia .
10 Per questo motivo, con regolamento 30 luglio 1987, n . 2290, la Commissione ha completato l' art . 12, n . 1, lett . a ), del suo precedente regolamento n . 2329/85, precisando che dal quel momento le domande d' integrazione non avrebbero potuto essere presentate prima dell' inizio della campagna di commercializzazione .
11 Il regolamento n . 2290/87 contiene tuttavia, all' art . 2, disposizioni transitorie che sono all' origine della controversia fra la Repubblica italiana e la Commissione . L' art . 2 del regolamento n . 2290/87, entrato in vigore il 31 luglio 1987, dispone : "le domande d' integrazione di cui all' art . 12, paragrafo 1, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 2329/85, relative a contratti riguardanti semi raccolti durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 e presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da considerarsi presentate il 1° settembre 1987 oppure sono annullate su richiesta dell' interessato, tranne nel caso in cui i contratti in questione comportino il pagamento di un prezzo almeno pari al prezzo minimo valido per la campagna 1986/1987 ".
12 Nel corso dei mesi di maggio e giugno 1987 venivano conclusi, in Italia, contratti di acquisto di soia per la campagna 1987/1988 . Detti contratti stabiliscono che "il prezzo resta convenuto pari a quello minimo che sarà fissato con regolamento ( CEE )" prendendo nota, "a puro titolo indicativo, che tale prezzo nella campagna 1986/1987 è stato di 78 000 LIT il quintale ". In forza di questi contratti le relative domande d' integrazione sono state depositate entro la fine del mese di luglio 1987 .
13 Nel corso del mese di luglio 1987, cioè prima dell' entrata in vigore del regolamento n . 2290/87, le organizzazioni rappresentative dei produttori e degli acquirenti hanno convenuto di riconoscere ai produttori un prezzo di 78 158 LIT al quintale, superiore a quello della campagna precedente ( 1986/1987 ). Questa posizione è stata confermata con dichiarazioni degli acquirenti depositate presso l' AIMA e con un accordo interprofessionale, che disciplina le modalità di pagamento del prezzo così definito, stipulato il 4 agosto 1987, cioè dopo l' entrata in vigore del regolamento n . 2290/87 .
14 I contratti individuali conclusi fra i diversi produttori ed acquirenti non sono stati modificati .
15 Da parte sua, il ministro italiano dell' agricoltura, con lettera 6 agosto 1987 inviata all' AIMA, e l' AIMA, con lettera 7 agosto 1987 trasmessa alle organizzazioni professionali interessate, hanno indicato che l' art . 2 del regolamento n . 2290/87 lasciava agli operatori la scelta di chiedere l' annullamento delle domande di prefissazione ovvero di chiedere invece di mantenere valida la domanda di prefissazione per l' importo precisato impegnandosi, in quest' ultimo caso, a pagare ai produttori il prezzo minimo della campagna 1986/1987 .
16 Ritenendo che della deroga di cui all' art . 2 del regolamento n . 2290/87 potessero fruire solo gli operatori i cui contratti disponevano, irrevocabilmente, già da prima del 31 luglio 1987, un prezzo almeno pari a quello della campagna 1986/1987 e che i negoziati ed accordi del luglio e agosto 1987 non avessero potuto avere l' effetto di modificare in questo senso, prima del 31 luglio 1987, i contratti già conclusi, la Commissione, a seguito di una missione effettuata presso l' AIMA nell' ottobre 1987, comunicava al governo italiano che i suoi funzionari erano "del parere che i contratti riguardanti i semi di soia conclusi in Italia per la campagna 1987/1988 ricadano sotto l' applicazione della regola generale prevista all' art . 2 del regolamento ( CEE ) n . 2290/87, cioè le domande di aiuto sono considerate come depositate il 1° settembre 1987 o sono annullate su richiesta degli interessati . Di conseguenza, l' aiuto da versare, ad eccezione dei casi in cui la domanda è annullata, è quello valido all' inizio della campagna 1987/1988 ".
17 La Repubblica italiana considera invece che i contratti di cui trattasi "comportano il pagamento di un prezzo almeno pari al prezzo minimo valido per la campagna 1986/1987" e che pertanto rientrano nell' ambito dell' eccezione di cui all' art . 2 del regolamento n . 2290/87 e danno diritto all' integrazione per l' importo, corrispondente a detto prezzo minimo, in vigore al momento della presentazione delle domande .
18 La Repubblica italiana ha allora presentato il presente ricorso d' annullamento .
19 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso della Repubblica italiana in quanto l' atto impugnato sarebbe solo un parere e non avrebbe pertanto il carattere di un provvedimento pregiudizievole . Ritenendo di essere sufficientemente informata, la Corte ha deciso di pronunziarsi immediatamente, senza trattazione orale, sulla questione della ricevibilità .
20 L' eccezione sollevata dalla Commissione, secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile in quanto il telex controverso conterrebbe una semplice opinione sull' interpretazione del regolamento n . 2290/87 e non costituirebbe pertanto un atto lesivo, deve essere accolta .
21 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, per stabilire se i provvedimenti impugnati costituiscano degli atti ai sensi dell' art . 173 del trattato, si deve aver riguardo alla loro sostanza; tuttavia sono atti o provvedimenti che possono costituire oggetto di un ricorso d' annullamento solo quelli che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo ( sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, causa 60/81, Racc . pag . 2639 ).
22 Ora, il parere emesso dalla Commissione nel telex contestato non è atto a produrre effetti giuridici, come d' altronde la Repubblica italiana stessa riconosce, in quanto l' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti alla produzione di semi di soia dipende dagli organi nazionali a tale scopo designati e nessuna delle disposizioni dei citati regolamenti adottati in materia conferisce alla Commissione la competenza ad adottare provvedimenti relativi alla loro interpretazione, bensì unicamente la possibilità di esprimere la propria opinione, non vincolante per le autorità nazionali ( sentenza 10 marzo 1978, Société pour l' exportation des sucres SA / Commissione, causa 132/77, Racc . pag . 1061; sentenza 27 marzo 1980, Sucrimex SA e Westzucker GmbH / Commissione, causa 133/79, Racc . pag . 1299; sentenza 10 giugno 1982, Compagnia Interagra SA / Commissione, causa 217/81, Racc . pag . 2233 ).
23 Si può poi ancora osservare che né dal tenore letterale né dal contenuto del telex controverso risulta che esso abbia inteso spiegare una qualsivoglia efficacia giuridica, dato che la Commissione lo ha espressamente qualificato come parere .
24 Il telex di cui è causa rientra pertanto nell' ambito della cooperazione interna fra la Commissione e gli enti nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria nel settore dell' aiuto alla produzione di semi di soia .
25 La situazione è diversa solo quando la normativa comunitaria conferisce alle autorità comunitarie un potere di decisione che vincola gli organi nazionali competenti nell' attuazione di quest' ultima ( sentenza 26 febbraio 1986, Krohn et Co . Import-export / Commissione, causa 175/84, Racc . pag . 753 ), il che non si verifica nel caso di specie .
26 Il ricorso della Repubblica italiana è quindi irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
27 A norma dell' art . 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
Lussemburgo, 17 maggio 1989 .
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