Avis juridique important
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1988. - FEDERATION EUROPEENNE DE LA SANTE ANIMALE, DISTRIVET SA E PITMAN-MOORE INC. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIVIETO DELL'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA NELLE PRODUZIONI ANIMALI. - CAUSA 160/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04121
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario - Condizioni di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, § 1 )
MassimaBenché, in via di principio, la questione della ricevibilità del ricorso principale non debba essere esaminata nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa, appare tuttavia necessario, qualora venga eccepita l' irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale s' innesta l' istanza di provvedimenti provvisori, determinare l' esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso .
Questo modo di procedere è particolarmente doveroso nel caso in cui il ricorrente è un privato che chiede l' annullamento di un atto di portata generale, onde evitare che esso possa, attraverso il procedimento sommario, ottenere la sospensione dell' esecuzione di un atto il cui annullamento sarà in seguito negato dalla Corte a causa dell' irricevibilità del ricorso .
PartiNel procedimento 160/88 R,
Fédération européenne de la santé animale, associazione senza scopo di lucro, con sede in Bruxelles, 1, rue Defacqz,
Distrivet SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, 35, boulevard des Invalides,
Pitman-Moore, Inc ., società di diritto statunitense, con sede in Northbrook, Illinois,
con gli avv.ti Christopher Carr, Queen' s Counsel, e T . Sharpe, barristers-at-law, membri dell' ordine forense dell' Inghilterra e del Galles, ed E . Marissens, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Y . Prussen, 15, Côte d' Eich,
richiedenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dalla sig.ra M . Sims, membro del suo servizio giuridico, e dal sig . B . Hoff-Nielsen, consigliere giuridico presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
resistente,
avente ad oggetto l' istanza intesa ad ottenere in via principale, in base all' art . 185 del trattato CEE o all' art . 186 del trattato CEE, la sospensione dell' esecuzione della direttiva 88/146 del Consiglio, del 7 marzo 1988, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 70, pag . 16 ),
il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 giugno 1988, la Fédération européenne de la santé animale ( in prosieguo : "Fedesa "), la Distrivet SA e la società Pitman-Moore hanno proposto, in base all' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della direttiva 88/146 del Consiglio, del 7 marzo 1988, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 70, pag . 16 ).
2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 giugno 1988, le ricorrenti hanno proposto, in base agli artt . 185 e 186 del trattato CEE e dell' art . 83 del regolamento di procedura, istanza intesa, in via principale, a che venga ingiunto al Consiglio di sospendere, fintantoché la Corte non abbia statuito sul ricorso suddetto, l' applicazione della direttiva del Consiglio 88/146, nella parte in cui vieta :
a ) la somministrazione nel territorio della Comunità, da parte degli allevatori di bestiame, delle seguenti sostanze ormoniche : estradiolo 17 beta, progesterone, testosterone, trembolone e zeranolo, sostanze ormoniche usate per l' ingrasso del bestiame;
b ) lo smercio della carne di animali allevati usando detti ormoni in tutto il mercato comune;
c ) l' importazione negli Stati membri di carne proveniente da animali ingrassati nei paesi terzi con l' ausilio di detti ormoni;
e, in subordine, a che venga adottato ogni altro provvedimento provvisorio che la Corte ritenga opportuno .
3 Il resistente ha presentato osservazioni scritte il 1° luglio 1988 . Poiché le memorie delle parti contengono le informazioni necessarie per la decisione sull' istanza di provvedimenti provvisori, non è stato ritenuto necessario sentire le deduzioni orali delle parti .
4 Prima di esaminare la fondatezza dell' istanza suddetta, è utile ricordare succintamente il contesto fattuale e normativo della causa .
5 La Fedesa è un' associazione cui aderiscono tutte le grandi imprese internazionali che operano, in Europa, nel campo della farmacologia zootecnica e che producono e distribuiscono prodotti zoosanitari, fra cui i cinque ormoni ai quali si riferisce la direttiva del Consiglio 88/146 . La Distrivet e la Pitman-Moore producono e distribuiscono nel territorio del mercato comune medicinali veterinari e segnatamente sostanze ad effetto ormonico usate per scopi terapeutici e non terapeutici nell' allevamento di animali destinati al consumo .
6 La politica comunitaria in materia di sostanze ad azione ormonica e tierostatica veniva varata con l' emanazione da parte del Consiglio, il 31 luglio 1981, della direttiva 81/602, riguardante il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tierostatica ( GU L 222, pag . 32 ). L' art . 2 di detta direttiva stabiliva un divieto di massima nei confronti delle sostanze ad azione tierostatica ed ormonica; erano pertanto vietate la somministrazione di dette sostanze agli animali da azienda e la messa sul mercato degli animali trattati con le stesse sostanze e della loro carne . Tuttavia, a norma dell' art . 4, n . 1, della direttiva gli Stati membri potevano, in deroga al suddetto principio, autorizzare la somministrazione di sostanze ad azione ormonica ad animali da azienda per scopi terapeutici o zootecnici .
7 Per quanto riguarda la somministrazione di cinque sostanze, vale a dire l' estradiolo 17 beta, il progesterone, il testosterone, il trembolone e lo zeranolo, l' art . 5 della direttiva contemplava un regime particolare . Nel 1° e nel 2° comma esso stabiliva che il Consiglio avrebbe adottato al più presto una decisione sulla somministrazione agli animali da azienda, a scopo d' ingrasso, delle predette sostanze e che fino all' adozione di tale decisione sarebbero rimaste applicabili le vigenti normative nazionali . A tenore del 3° comma, durante il suddetto periodo transitorio, gli Stati membri non potevano autorizzare l' impiego di nuove sostanze .
8 La citata normativa comunitaria veniva integrata dalla direttiva 85/649 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, "che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali" ( GU L 382, pag . 228 ), la quale sanciva il principio del divieto assoluto di somministrare sostanze ad azione ormonica, comprese le cinque sostanze menzionate nel punto 7 della presente ordinanza, per l' ingrasso degli animali da azienda nella Comunità, tranne che per scopi terapeutici . La direttiva vietava inoltre la messa sul mercato, l' ammissione agli scambi intracomunitari e l' importazione dai paesi terzi di animali trattati con dette sostanze e della loro carne . A tenore dell' art . 10 della direttiva il divieto assoluto delle sostanze ad azione ormonica dalla stessa sancito doveva essere recepito dagli Stati membri nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni entro e non oltre il 1° gennaio 1988 .
9 Per evitare che venissero bruscamente a mancare le possibilità di smaltimento sul mercato interno degli animali non ancora macellati il 1° gennaio 1988, ai quali potevano essere stati legalmente somministrati ormoni, e delle carni di detti animali non ancora esitate alla stessa data, il Consiglio, su proposta della Commissione, riteneva necessario emanare, il 18 novembre 1987, la decisione 87/561, recante misure transitorie riguardanti il divieto di somministrare agli animali da azienda talune sostanze ad azione ormonica ( GU L 339, pag . 70 ).
10 Nell' art . 1, n . 3, di detta decisione si confermava che, per quanto riguarda la nuova produzione, il regime di divieto assoluto istituito dalla citata direttiva del Consiglio 85/649 si sarebbe applicato dal 1° gennaio 1988 . Lo stesso articolo disponeva nel n . 1 che, per quanto riguardava lo smercio della produzione esistente, gli Stati membri dovevano conservare fino al 31 dicembre 1988 il regime risultante dalle disposizioni nazionali in vigore relativamente alla messa sul mercato ed all' accesso agli scambi intracomunitari, e precisava che tale provvedimento transitorio valeva anche per l' importazione delle carni provenienti da paesi terzi .
11 Con ordinanza 27 gennaio 1988 il presidente della Corte respingeva un' istanza della Distrivet intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione del Consiglio 87/561 . Il rigetto era motivato con la considerazione che il ricorso nell' ambito del quale l' istanza era stata proposta era, prima facie, manifestamente irricevibile ( si veda l' ordinanza 27 gennaio 1988 del presidente della Corte nel procedimento 376/87 R, Distrivet SA / Consiglio ).
12 Con sentenza 23 febbraio 1988 ( causa 68/86, Regno Unito / Consiglio, Racc . 1988, pag . 0000 ), emessa sul ricorso proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in forza dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, la Corte annullava la direttiva 85/649 per il motivo che il Consiglio aveva infranto una forma sostanziale non conformandosi alla procedura prescritta dall' art . 6, n . 1, del proprio regolamento interno .
13 Il 7 marzo 1988 il Consiglio ha emanato la direttiva 88/146, che ha un contenuto identico a quello della direttiva 85/649 .
14 A tenore dell' art . 185 del trattato CEE i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo . Tuttavia, la Corte, quando ritenga che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato .
15 A tenore dell' art . 186 del trattato CEE, la Corte di giustizia può adottare i provvedimenti provvisori necessari nell' ambito delle cause dinanzi ad essa instaurate .
16 L' art . 83, § 2, del regolamento di procedura dispone che le istanze di provvedimento provvisorio, per poter essere accolte, devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, il provvedimento richiesto .
17 In limine, prima di stabilire se occorra esaminare gli argomenti presentati dalle richiedenti per dimostrare la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell' atto impugnato e per il provvedimento provvisorio richiesto, è opportuno considerare un problema sollevato dal resistente e relativo alla ricevibilità del ricorso .
18 Infatti, il resistente deduce che, siccome il ricorso nell' ambito del quale è stata proposta l' istanza di provvedimenti provvisori è manifestamente irricevibile, anche detta istanza è manifestamente irricevibile .
19 A sostegno della sua tesi esso deduce innanzitutto che, come emerge già dalla lettera dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso d' annullamento solo contro decisioni adottate nei loro confronti o contro decisioni che, pur avendo la forma di regolamento o di decisione rivolta ad altre persone, le riguardino direttamente e individualmente . Poiché le direttive non sono menzionate nell' art . 173, 2° comma, le persone fisiche o giuridiche non potrebbero esperire ricorso d' annullamento avverso tali atti giuridici .
20 Il resistente assume inoltre che, comunque, le richiedenti non possono essere interessate direttamente e individualmente dalla direttiva del Consiglio 88/146 . A suo avviso, il presupposto dell' interesse individuale non ricorre nella fattispecie principalmente perché la direttiva 88/146, data la sua natura e la sua lettera, costituisce un atto di portata generale i cui destinatari, vale a dire gli Stati membri, devono adottare tempestivamente, per conformarvisi, norme nazionali che, a loro volta, si applicano in modo generale e astratto; di conseguenza, un atto comunitario siffatto produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone definite in modo generale e astratto . La direttiva 88/146 non perderebbe la natura di atto di portata generale solo perché al momento della sua adozione era possibile determinare più o meno esattamente il numero o l' identità di talune delle persone interessate; infatti, ciò sarebbe dovuto alla situazione obiettiva di fatto o di diritto alla quale si riferisce la direttiva . Infine, le richiedenti non avrebbero dimostrato di essere direttamente interessate dalla direttiva 88/146 .
21 Dal canto loro, le richiedenti sostengono che la direttiva 88/146 costituisce una decisione che riguarda direttamente e individualmente la Distrivet e la Pitman-Moore - che, al momento dell' entrata in vigore della direttiva 85/649 e del divieto da questa sancito, fabbricavano e distribuivano entrambi i cinque ormoni di cui trattasi - e la Fedesa, come rappresentante degli interessi dei fabbricanti di prodotti zoosanitari che esercitano la loro attività in Europa e delle associazioni nazionali cui aderiscono detti fabbricanti . Le richiedenti rappresenterebbero, pertanto, collettivamente tutta ( o una grandissima parte di ) una determinata categoria di fabbricanti e di distributori colpiti dal divieto stabilito dalla direttiva 85/649 . Le richiedenti sarebbero state conosciute dal Consiglio al momento dell' adozione di detta direttiva, la quale sarebbe stata destinata ad incidere sulla loro situazione . Infine, nell' ambito della questione della ricevibilità bisognerebbe tener conto del fatto che le richiedenti hanno presentato al Consiglio e agli Stati membri osservazioni in cui si facevano notare le ripercussioni che l' adozione della direttiva avrebbe avuto sulla loro situazione .
22 La Corte ha più volte sottolineato che, in via di principio, la questione della ricevibilità del ricorso non dev' essere esaminata nell' ambito del procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa ( in questo senso si veda, in particolare, l' ordinanza 8 aprile 1987 del presidente della Corte nel procedimento 65/87 R, Pfizer / Commissione, Racc . 1987, pag . 1691 ). Tuttavia, quando, come nel caso presente, venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso sul quale si innesta l' istanza di provvedimenti provvisori, risulta necessario accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso ( in questo senso si vedano, in particolare, le ordinanze del presidente della Corte 16 ottobre 1986 nel procedimento 221/86 R, Gruppo delle destre europee e Parti Front national / Parlamento europeo, 8 maggio 1987 nel procedimento 82/87 R, Autexpo / Commissione, Racc . 1987, pag . 2131, e 27 gennaio 1988 nel procedimento 376/87 R, Distrivet / Consiglio, Racc . 1988, pag . 209 ).
23 Questo modo di procedere è particolarmente doveroso nel caso in cui dei privati, come le richiedenti, chiedano l' annullamento di un atto di portata generale : occorre infatti evitare che essi possano, attraverso il procedimento sommario, ottenere la sospensione dell' esecuzione di un atto il cui annullamento venga poi negato dalla Corte che, nell' esaminare il ricorso, lo dichiari irricevibile .
24 Orbene, nel caso presente non sembrano sussistere elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso .
25 Si deve ricordare, in limine, come nella sentenza 16 giugno 1970 ( causa 69/69, Alcan / Commissione, Racc . 1970, pag . 385 ) la Corte abbia rilevato che l' art . 173, 2° comma, del trattato CEE è inteso a garantire la tutela giuridica dei singoli in tutti i casi in cui, senza essere destinatari di una decisione, essi siano colpiti da un atto comunitario che, indipendentemente dalle apparenze, li riguardi direttamente e individualmente .
26 Dalla costante giurisprudenza della Corte ( si veda, in particolare, la sentenza 17 giugno 1980, cause riunite 789 e 790/79, Calpak e altri, Racc . pag . 1949 ) emerge poi che scopo della suddetta disposizione è, in particolare, quello di evitare che, con la semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente, e quindi di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto .
27 Emerge del pari dalla costante giurisprudenza della Corte che il criterio di distinzione tra atto di natura normativa e decisione dev' essere ricercato nella portata generale o non dell' atto considerato .
28 Occorre pertanto determinare la natura della direttiva del Consiglio 88/146 e gli effetti giuridici che essa mira a produrre o di fatto produce . Si deve rilevare che, prima facie, detta direttiva sembra essere, per sua natura, un provvedimento di portata generale . Infatti, le norme che essa contiene - e segnatamente il divieto assoluto di somministrare sostanze ad azione ormonica per l' ingrasso degli animali da azienda nella Comunità, tranne che per fini terapeutici, e il divieto di mettere sul mercato carni trattate con dette sostanze - sono redatte in termini generali e, attraverso le leggi nazionali adottate dagli Stati membri per conformarsi ad esse, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto, vale a dire le imprese produttrici e distributrici, nel mercato comune, di sostanze ad azione ormonica e tutti gli allevatori di bestiame .
29 D' altro canto, come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte, la natura normativa di un atto del genere non viene meno solo perché sia possibile determinare il numero o addirittura l' identità delle persone nei cui confronti si applica .
30 Questi accertamenti sono sufficienti per autorizzare a concludere, prima facie, per l' irricevibilità del ricorso d' annullamento e, di conseguenza, per quella dell' istanza di provvedimenti provvisori .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente,
statuendo in via provvisoria,
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimenti provvisori è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 13 luglio 1988 .
Top