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ORDINANZA DELLA CORTE DEL 7 DICEMBRE 1988. - FEDERATION EUROPEENNE DE LA SANTE ANIMALE (FEDESA) ED ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RICEVIBILITA'. - CAUSA 160/88.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06399
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Direttiva che vieti l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nell' allevamento - Ricorso di produttori e distributori delle sostanze vietate - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 173, 2° comma; direttiva 88/164 del Consiglio )
MassimaLa direttiva 88/146, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, non riguarda individualmente, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, produttori e distributori delle sostanze vietate . Questi non possono quindi proporre ricorso d' annullamento nei suoi confronti .
PartiNella causa 160/88,
1 ) Fédération européenne de la santé animale ( Fedesa ), con sede, 1, rue Defacqz, 1050 Bruxelles ( Belgio ),
2 ) Distrivet SA, con sede, 35, boulevard des Invalides, 75007 Parigi ( Francia ),
3 ) Pitman-Moore Inc ., con sede, in Northbrook, Illinois, Stati Uniti d' America,
con gli avv.ti Christopher Carr, Queen' s Counsel, Thomas Sharpe, Barrister, e Eduard Marissen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio Elvinger, Hoss & Prussen, 15, Côte d' Eich,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . B . Hoff Nielsen, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Moyra Sims, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento della direttiva 88/164/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunziato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 giugno 1988, la Fédération européenne de la santé animale ( Fedesa ), la società anonima Distrivet e la società Pitman-Moore hanno proposto a questa Corte, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento della direttiva 88/146 del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 70, pag . 16 ).
2 Con memoria pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 1988, il Consiglio ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità a norma dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura ed ha chiesto alla Corte di statuire su detta eccezione senza entrare nel merito .
3 La direttiva del Consiglio 31 dicembre 1985, n . 649, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 382, pag . 228 ), che ha adottato il principio del divieto assoluto di somministrare sostanze ad azione ormonica, doveva essere trasposta dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno entro il 1° gennaio 1988 .
4 Con sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito / Consiglio ( causa 68/86, Racc . pag . 855 ) la Corte ha annullato, nell' ambito del ricorso proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in forza dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, la direttiva 85/649 in quanto il Consiglio aveva trasgredito una forma sostanziale non osservando la procedura di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento interno del Consiglio .
5 Il Consiglio ha adottato, il 7 marzo 1988, la direttiva impugnata il cui contenuto è identico a quello della direttiva 85/649, già menzionata, compreso il termine per la sua trasposizione .
6 Nella domanda incidentale, il Consiglio rileva in via principale che le direttive sono escluse dal ricorso individuale d' annullamento a causa del disposto del 2° comma dell' art . 173 del trattato il quale, contrariamente al 1° comma, parla solo delle decisioni e dei regolamenti .
7 In subordine, il Consiglio deduce che le ricorrenti non possono essere interessate direttamente ed individualmente da una direttiva che costituisce, per sua natura, un atto di portata generale, che si applica in via generale ed astratta a situazioni obiettivamente determinate . Esclusivamente i provvedimenti nazionali conferirebbero diritti o doveri ai singoli . Trattandosi d' altra parte, come nel caso di specie, di doveri, l' efficacia diretta della direttiva sarebbe comunque esclusa .
8 Le ricorrenti ribattono che l' art . 173, 2° comma, del trattato non esclude la possibilità di proporre un ricorso contro una direttiva . In proposito, esse sostengono che l' osservanza dei "principi del diritto e della giustizia nonché dello stato di diritto" (" principles of law and justice and rule of law ") dovrebbe indurre ad un' interpretazione estensiva dell' art . 173, 2° comma . Nel caso di specie, la declaratoria che i ricorsi sono irricevibili, in particolare senza fase orale, costituirebbe un diniego di giustizia .
9 A sostegno esse assumono di avere un interesse notevole e sostanziale a far esaminare i loro ricorsi, in quanto il loro diritto e la loro libertà di svolgere un' attività commerciale, legale e che favorisce l' interesse generale sono compromessi da disposizioni illegittime . A parte l' interesse immediato delle ricorrenti, la gravità dell' asserita trasgressione, la rilevanza dei diritti e degli interessi lesi nonché quella del danno subìto dovrebbero determinare la legittimazione ad agire . Di conseguenza, l' esame della ricevibilità del ricorso dovrebbe, nel caso di specie, esser connessa a quella del merito della causa .
10 Pur ritenendo che, per quanto riguarda la legittimazione ad agire, la natura generale o individuale dell' atto impugnato sia secondaria rispetto agli interessi di cui è causa, le ricorrenti rilevano che gli elementi costitutivi della direttiva impugnata corrispondono a quelli di una decisione poiché essa è così precisa e particolareggiata da non lasciare alcun margine agli Stati membri, almeno per quanto li riguarda . Esse assumono infine che, indipendentemente dagli effetti della direttiva per altre persone o per altre attività, esse costituiscono di per sé sole la quasi totalità della categoria, ben definita e nota al Consiglio, dei produttori e distributori di farmaci veterinari . Si tratterebbe di un gruppo isolato particolarmente contemplato dal divieto prescritto dalla direttiva e dalla sua messa in vigore retroattiva .
11 A norma dell' art . 91, § 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salva contraria decisione della Corte . Questa ritiene, nel caso di specie, di esser adeguatamente informata e che non occorra aprire la fase orale chiesta dalle ricorrenti .
12 E' anzitutto opportuno ricordare che, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente ed individualmente .
13 La Distrivet e la Pitman-Moore sono società che producono e distribuiscono farmaci veterinari, fra cui gli ormoni contemplati dalla direttiva impugnata; la Fedesa è un' associazione che raggruppa siffatte società . Senza che sia necessario prendere in esame tutte le questioni dibattute fra le parti, va constatato che chiaramente la direttiva impugnata non riguarda individualmente le ricorrenti .
14 Risulta infatti dalla costante giurisprudenza della Corte che, perché delle persone possano essere considerate individualmente interessate da un atto, è necessario che esse siano lese nella loro posizione giuridica a causa di una situazione di fatto che le individualizzi in modo analogo a quello del destinatario . Orbene, la direttiva impugnata non riguarda le ricorrenti se non nella loro qualità obiettiva di produttori e distributori di farmaci veterinari, nello stesso modo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica .
15 Stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
16 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate in solido alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese .
Lussemburgo, 7 dicembre 1988 .
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