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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL 11 LUGLIO 1988. - JACK HANNING CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA 176/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03915
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti - Danno grave e irreparabile - Contemperamento di tutti gli interessi in gioco
( Trattato CEE, art . 185 )
MassimaPer quanto riguarda, nel contesto dell' istanza di sospensione dell' esecuzione, il requisito dell' urgenza, il giudice deve valutare se l' applicazione immediata dell' atto impugnato sia tale da causare al ricorrente dei danni irreversibili, che non potrebbero essere riparati nemmeno se l' atto stesso fosse annullato o che, malgrado la loro provvisorietà, sarebbero sproporzionati all' interesse dell' istituzione interessata a che, a norma dell' art . 185 del trattato, le sue decisioni abbiano esecuzione anche qualora siano state impugnate giurisdizionalmente .
PartiNel procedimento 176/88 R,
Jack Hanning, con l' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avvocato Alex Schmitt, 13, boulevard Royal,
richiedente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto, e dal sig . Manfred Peter, capodivisione, assistito dall' avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d' Eich, Lussemburgo,
resistente,
procedimento avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti urgenti in ordine alla partecipazione del richiedente al concorso PE/41/A,
il presidente della terza sezione,
statuendo in forza degli artt . 91, n . 4, dello statuto del personale delle Comunità europee e degli articoli 83 e seguenti del regolamento di procedura,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto registrato in cancelleria il 29 giugno 1988, il sig . Jack Hanning ha proposto a questa Corte, sulla base dell' art . 91 dello statuto del personale e dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso diretto a ) all' annullamento della decisione notificatagli il 6 aprile 1988 e con la quale il presidente del Parlamento europeo ha posto fine, a seguito di irregolarità, alla procedura di assunzione di un capodivisione presso l' Ufficio informazioni di Londra ( concorso PE/41/A ) decidendo l' avvio di un' altra procedura a tal fine, b ) a far riconoscere al ricorrente il diritto di essere nominato a seguito del concorso ( PE/41/A ) e, in via subordinata, c ) al risarcimento del danno morale e al rimborso delle spese di viaggio derivanti dalla partecipazione a tale concorso .
2 Con atto separato presentato lo stesso giorno, lo Hanning ha chiesto alla Corte, sulla base dell' art . 83 del regolamento di procedura, di ordinare la sospensione dell' esecuzione della decisione litigiosa in quanto essa avvia una nuova procedura di assunzione per la copertura del posto di cui è causa .
3 Il Parlamento europeo indiceva, con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1986 ( GU C 311, pag . 7 ), un concorso generale per la copertura di un posto di capodivisione di lingua inglese ( carriera A3 ) presso l' Ufficio informazioni di Londra .
4 Dopo aver depositato l' atto di candidatura, il richiedente veniva convocato per presentarsi alle prove che si svolgevano il 6 ottobre 1987 . Con lettera del 29 ottobre 1987, il caposervizio reclutamento informava il richiedente che, a seguito delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice, egli aveva superato il concorso ed era iscritto su un elenco di quattro candidati riconosciuti idonei a coprire il posto di cui trattasi .
5 In conformità alle istruzioni ricevute il 23 novembre 1987 dal caposervizio reclutamento, il richiedente si sottoponeva ad una visita medica che aveva luogo il 30 novembre 1987 a Lussemburgo .
6 Il richiedente sostiene, senza essere contraddetto dal Parlamento europeo, che secondo le informazioni comunicategli dal caposervizio reclutamento da tale visita non sarebbero emerse cause di inidoneità da parte del richiedente a svolgere le funzioni di cui trattasi e che, probabilmente, l' atto di assunzione gli sarebbe stato inviato, per la firma, entro la prima quindicina del mese di gennaio 1988 .
7 Con lettera del 6 aprile 1988, il capodivisione del personale informava il richiedente della decisione del presidente di annullare, a causa di irregolarità, la procedura di assunzione PE/41/A e di avviare una nuova procedura il cui bando era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 82 del 30 marzo 1988 .
8 Secondo una giurisprudenza costante, le istanze di sospensione dell' esecuzione di atti delle istituzioni e di provvedimenti provvisori sono prese in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto fatte valere per ottenerli giustificano, prima facie, la loro concessione . Occorre inoltre che essi siano urgenti, nel senso che è necessario che tali provvedimenti siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione del giudice sul merito, onde evitare che la parte che li sollecita subisca un danno grave e irreparabile . Occorre infine che tali provvedimenti siano provvisori, nel senso che essi non pregiudicano la decisione nel merito .
9 Tenuto conto degli argomenti svolti dalle parti per quanto riguarda la legittimità della decisione impugnata, è opportuno che il giudice del procedimento sommario restringa l' ambito del suo esame ai soli elementi che consentono di stabilire se sia urgente sospendere tale decisione e valuti se la sua applicazione immediata, ossia prima che intervenga una decisione nel merito, sia tale da comportare per il richiedente danni irreversibili, a cui non possa essere posto rimedio neppure se la decisione impugnata fosse annullata o che, malgrado il loro carattere provvisorio, siano sproporzionati rispetto all' interesse del Parlamento europeo a che le sue decisioni, in conformità all' art . 185 del trattato CEE, siano eseguite anche ove formino oggetto di un ricorso giurisdizionale .
10 Il richiedente si è limitato a far valere che se la procedura di concorso in questo momento in atto non fosse sospesa, egli subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile tenuto conto del rischio di vedere eventualmente bocciata la sua candidatura al termine di tale procedura, mentre la sua nomina era praticamente acquisita a seguito del primo concorso PE/41/A .
11 Il Parlamento asserisce che il richiedente non subirebbe alcun pregiudizio irreparabile se la nuova procedura di assunzione non fosse sospesa . Egli avrebbe infatti la possibilità di far valere i suoi titoli e le sue qualità in seguito e di ottenere la nomina richiesta . Il Parlamento europeo subirebbe invece un pregiudizio del genere se la nuova procedura di assunzione fosse sospesa, dato il ritardo causato nella copertura di un posto importante e data quindi la perturbazione apportata all' esercizio delle funzioni dell' istituzione .
12 Occorre rilevare al riguardo che, nel suo ricorso, il richiedente chiede a ) l' annullamento della decisione litigiosa con cui, in primo luogo, è stato annullato il concorso PE/41/A e, in secondo luogo, è stato disposto l' avvio di una nuova procedura di assunzione e b ) che gli venga riconosciuto il diritto ad essere nominato a seguito del precitato concorso .
13 Ne consegue che anche nel caso in cui il richiedente vedesse accolta solo la prima domanda, l' eventuale nomina di un altro candidato al termine della procedura in questo momento in atto sarebbe nulla e la prima procedura di assunzione riprenderebbe il suo corso normale, come se la decisione di cui è causa non fosse intervenuta . Stando così le cose, nessun pregiudizio irreparabile può risultare dal fatto che l' esecuzione della decisione impugnata non sia sospesa .
14 Si deve quindi riconoscere, con il Parlamento europeo, che proprio quest' ultima istituzione subirebbe un danno grave e irreparabile a seguito del ritardo causato alla procedura di assunzione ove la decisione controversa fosse sospesa e, successivamente, il ricorso fosse respinto .
15 Risulta da quanto precede che il ricorrente non ha fornito la prova di un danno grave e irreparabile e che pertanto la domanda di provvedimenti urgenti dev' essere respinta senza che occorra esaminare il fumus boni juris .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente della terza sezione,
pronunziandosi in via provvisoria,
sentito l' avvocato generale,
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 11 luglio 1988 .
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