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ORDINANZA DELLA CORTE DEL 15 MARZO 1989. - SOCIETE CO-FRUTTA SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA 191/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00793
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Decisione della Commissione che autorizza uno Stato membro ad adottare provvedimenti di salvaguardia - Operatore che abbia in precedenza manifestato l' intenzione di effettuare importazioni e che si sia dichiarato contrario all' adozione della decisione - Irricevibilità
( Trattato CEE, artt . 115, 1° comma, e 173, 2° comma )
MassimaLa decisione della Commissione, adottata in forza dell' art . 115, 1° comma, del trattato, destinata ad uno Stato membro e che l' autorizzi, per l' avvenire, ad escludere dal trattamento comunitario, a determinate condizioni e durante un dato periodo, le banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri, appare, nei confronti del complesso degli importatori di banane, un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che produce effetti giuridici per categorie di persone considerate in modo generale ed astratto .
Essa non riguarda quindi individualmente, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, un' impresa importatrice di banane, nemmeno se questa, prima dell' adozione della decisione stessa, aveva manifestato alla Commissione la propria opposizione a qualsiasi provvedimento di questo genere ed aveva periodicamente presentato domande di licenze d' importazione .
Circostanze del genere sono infatti irrilevanti, dal momento che la decisione non ha effetto retroattivo e si applica unicamente alle domande di licenze d' importazione future .
PartiNella causa 191/88,
Co-Frutta, Srl, con sede in Padova, Italia, rappresentata dall' avvocato Wilma Viscardini Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale dell' avvocato Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.ra Marie-José Jonczy e dal sig . Pieter Jan Kuyper, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 1988, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche originarie di taluni paesi terzi,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha reso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 luglio 1988, la società Co-Frutta, con sede in Padova ( Italia ), ha proposto, ai sensi dell' articolo 173, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso per annullamento avverso la decisione C(88 ) 1311 della Commissione del 30 giugno 1988, destinata alla Repubblica italiana, che autorizza detto Stato membro, ex art . 115 del trattato, ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche del codice NC ex 0803 00 10, originarie dei paesi della zona del dollaro e messe in libera pratica in altri Stati membri ( GU 1988, C 177, pag . 12 ).
2 Conformemente al regolamento del Consiglio 5 febbraio 1982, n . 288, relativo al regime comune appplicabile alle importazioni ( GU L 35, pag . 1 ), la Repubblica italiana apre all' importazione diretta di banane originarie di paesi dell' area del dollaro un contingente annuo, ripartito in quote mensili suddivise in due parti . La circolare del ministro del commercio con l' estero 12 giugno 1987, n . 42, che apre il contingente annuo di importazione diretta per il 1987-1988, è scaduta il 30 giugno 1988 .
3 La Commissione ha ritenuto che in mancanza di misure di protezione ex art . 115, le importazioni illimitate di banane originarie dell' area del dollaro e in libera pratica in altri Stati membri possono compromettere i tradizionali vantaggi consentiti sul mercato italiano agli Stati ACP, fra cui la Somalia, mettendo così in discussione l' obbligo che incombe alla Comunità in forza del protocollo n . 4 allegato alla convenzione di Lomé III, 8 dicembre 1984 ( GU 1986, L 86, pag . 3 ), di garantire a detti Stati gli sbocchi tradizionali delle banane sul mercato degli Stati membri .
4 Dal 1° giugno 1985 la Commissione ha quindi adottato nel confronti dell' Italia una serie di decisioni di validità limitata nel tempo, da diversi mesi fino ad un anno, con le quali ha autorizzato detto Stato membro, senza soluzione di continuità, ad escludere dal trattamento comunitario le banane dell' area del dollaro in libera pratica negli altri Stati membri . L' ultima autorizzazione concessa con decisione 28 gennaio 1988 scadeva il 30 giugno 1988 .
5 In attesa di una nuova circolare ministeriale sulle importazioni dirette di banane di paesi terzi per il periodo 1° luglio 1988 - 30 giugno 1989, le autorità italiane si sono riferite, per il mese di luglio 1988, alla quota di importazione diretta fissata dalla citata circolare n . 42 per il mese di luglio 1987, ossia 21 600 t .
6 Il 24 giugno 1988 il governo italiano ha chiesto alla Commissione l' autorizzazione ad escludere dal trattamento comunitario le banane originarie di paesi dell' area del dollaro in libera pratica in altri Stati membri .
7 L' autorizzazione è stata concessa con la decisione impugnata, adottata il 30 giugno 1988, con effetto a partire dal 1° luglio 1988, la quale proroga fino al 30 giugno 1989 il precedente regime di autorizzazione .
8 Tuttavia, la Commissione ha riservato una quota di importazione in libera pratica fino a concorrenza del 10% del contingente di importazione diretta aperto dalla Repubblica italiana . Detto quantitativo è ripartito dalle autorità italiane su base mensile tramite l' attribuzione di almeno il 50% agli importatori a titolo della libera pratica in proporzione dei quantitativi importati da detti importatori a partire dal gennaio 1984 . La Commissione si riserva il diritto di modificare, se necessario, la presente decisione .
9 In applicazione della decisione controversa, le autorità italiane hanno fissato in 2 160 t il contingente di importazione in libera pratica per il mese di luglio 1988 e al 12 luglio 1988 il termine ultimo per la presentazione delle domande di licenza d' importazione .
10 A causa di avarie verificatesi a bordo di due navi, la ricorrente ha ricevuto una fornitura di banane acquistate in Colombia, solo dopo l' esaurimento dei contingenti mensili d' importazione diretta aperti dall' amministrazione italiana per i mesi di giugno e luglio 1988 .
11 Al fine di ottenere le banane in libera pratica nella Comunità, il 2 giugno 1988 la ricorrente ha chiesto alla Commissione, senza avere risposta, di revocare la precedente decisione allora in vigore, adottata ex art . 115 il 29 gennaio 1988 . Inoltre, la ricorrente ha notificato alla Commissione, il 30 giugno 1988, un atto introduttivo con cui chiedeva di respingere la domanda di autorizzazione presentata dal governo italiano il 24 giugno 1988 e d' intervenire presso quest' ultimo per far sopprimere il contingente di importazione diretta .
12 Il 1° luglio 1988, la ricorrente ha inoltre presentato all' amministrazione italiana una domanda di licenza di importazione per 2 OOO t di banane originarie della Colombia e messe in libera pratica nei paesi del Benelux .
13 Ritenendo che il contingente di importazione diretta e, di conseguenza, la decisione controversa presa per proteggerlo violino in particolare l' articolo XI del GATT e l' articolo 113 del trattato CEE, la ricorrente ha proposto il presente ricorso nonché una domanda di provvedimenti urgenti ex artt . 185 e 186 del trattato CEE, quest' ultima respinta con ordinanza 19 agosto 1988 del presidente della Corte .
14 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso affermando in particolare che la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente ai sensi dell' art . 173 del trattato CEE, malgrado i frequenti contatti da questa avuti con i servizi della Commissione . La ricorrente non sarebbe nemmeno direttamente interessata, poiché le autorità italiane non si erano mai impegnate a prendere le misure autorizzate al suo riguardo .
15 Al contrario, la ricorrente afferma in sostanza che tutti gli operatori che, prima dell' adozione della decisione controversa, avevano regolarmente presentato ogni mese domanda di licenza di importazione alle autorità italiane sarebbero direttamente e individualmente interessati dalla decisione controversa poiché questa sarebbe stata presa proprio per assoggettare a taluni limiti e condizioni l' ammissibilità delle loro future domande di licenze d' importazione . Detti operatori, fra cui la ricorrente, sarebbero tutti ben noti e identificabili . La ricorrente sarebbe inoltre ancor più caratterizzata rispetto agli altri importatori avendo più volte presentato domanda di licenza di importazione e manifestato alla Commissione il proprio interesse ad effettuare importazioni in libera pratica .
16 Ai sensi dell' art . 92, § 2, del regolamento di procedura, l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venire esaminata dalla Corte che statuisce conformemente all' articolo 91, §§ 3 e 4, senza passare alla fase orale .
17 Poiché gli atti contengono tutti gli elementi di convincimento necessari a statuire, non appare necessario procedere all' audizione delle parti nelle loro deduzioni orali .
18 Ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato, la ricevibilità di un ricorso per l' annullamento di una decisione proposto da un singolo che non ne è il destinatario è subordinata alla condizione che detta decisione riguardi direttamente e individualmente il ricorrente .
19 Non essendo la ricorrente destinataria della decisione controversa, occorre esaminare se questa la riguardi direttamente e individualmente .
20 Secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 15 luglio 1963, Plaumann, causa 25/62, Racc . 1963, pag . 197 ), i terzi possono essere interessati individualmente da una decisione destinata ad altre persone solo qualora detta decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari .
21 Consta che la decisione impugnata abbia ad oggetto l' autorizzare per l' avvenire la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le banane dell' area del dollaro in libera pratica, date certe condizioni e per un periodo determinato . Nei riguardi dell' insieme degli importatori di banane essa si presenta dunque come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che produce effetti giuridici per categorie di persone individuate in modo generale ed astratto .
22 Ne consegue che la decisione controversa riguarda la ricorrente solo in virtù della sua qualità oggettiva di importatore di banane, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico attualmente o potenzialmente in identica situazione .
23 Detta conclusione non è infirmata dalla circostanza che, prima della decisione controversa, la ricorrente abbia invano tentato di ottenere l' abrogazione e la non reiterazione dell' autorizzazione di escludere dal trattamento comunitario le banane dell' area del dollaro in libera pratica ed abbia presentato periodicamente domande di licenze d' importazione . Si tratta, infatti, di circostanze che non hanno alcuna pertinenza con la ricevibilità del presente ricorso, poiché la decisione impugnata non ha effetto retroattivo e si applica solo alle domande di future licenze di importazione, come la ricorrente stessa ha affermato .
24 Ciò considerato, la decisione controversa non può manifestamente essere impugnata dalla ricorrente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato . Il ricorso va dunque respinto in quanto irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
25 Ai sensi dell' articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché è rimasta soccombente, la ricorrente va condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese, incluse quelle del procedimento di urgenza .
Lussemburgo, 15 marzo 1989 .
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